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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 13 febbraio 2026

Cassazione n. 03237/2026

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PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIAIl Consigliere [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 17404/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA] n. 21 -ricorrente- contro Agenzia delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore, Agenzia delle [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese dall'Avvocatura Generale dello Stato -controricorrenti- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] n. 20/2022 depositata il 07/01/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 17404/2022 Numero sezionale 284/2026 Numero di raccolta generale 3237/2026 Data pubblicazione 13/02/2026 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, con riferimento alle quali, avuto riguardo all’esito del giudizio, sussistono i presupposti per l’integrale compensazione tra le parti.

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di cassazione.

Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento.

Così deciso in Roma, il 09/02/2026 [OSCURATO:PERSONA] registro generale 17404/2022 Numero sezionale 284/2026 Numero di raccolta generale 3237/2026 Data pubblicazione 13/02/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIAIl Consigliere [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 17404/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA] n. 21 -ricorrente- contro Agenzia delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore, Agenzia delle [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese dall'Avvocatura Generale dello Stato -controricorrenti- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] n. 20/2022 depositata il 07/01/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 17404/2022 Numero sezionale 284/2026 Numero di raccolta generale 3237/2026 Data pubblicazione 13/02/2026 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, con riferimento alle quali, avuto riguardo all’esito del giudizio, sussistono i presupposti per l’integrale compensazione tra le parti. P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento. Così deciso in Roma, il 09/02/2026 [OSCURATO:PERSONA] registro generale 17404/2022 Numero sezionale 284/2026 Numero di raccolta generale 3237/2026 Data pubblicazione 13/02/2026
Decreto Cassazione n. 03237/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris