CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 19736/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
in Roma, via deiPortoghesi n. 12;– ricorrente –[OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C., nonché i soci TrottaOreste e [OSCURATO:PERSONA]– intimati –avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazion. 7361/15/2017, depositata il 12.12.2017.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 maggio 2026dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]- Con la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributariaregionale del Lazio rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delleentrate avverso la sentenza della Commissione tributaria provincialedi Frosinone, che aveva accolto i ricorsi riuniti proposti dalla TrottaNumero registro generale 17740/2018Numero sezionale 4536/2026Numero di raccolta generale 19736/2026Data pubblicazione 14/06/2026Costruzioni S.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] C., nonché dai soci [OSCURATO:PERSONA] avverso, rispettivamente, l’avviso di accertamentosocietario, con il quale erano stati ripresi a tassazione alcuni costi,ritenuti non inerenti, nonchè i relativi avvisi di accertamento per ilreddito di partecipazione dei soci;- dalla sentenza impugnata si evince, per quello che ancora interessain questa sede, che:- la società aveva dimostrato l’inerenza dei costi contestati, avendoprodotto per le spese del carburante utilizzato per i mezzi dimovimento terra da cantiere e per la manutenzione dei pneumatici lefatture e le ricevute di pagamento, essendo “incongrua, rispetto allafinalità della legge, la predisposizione di una scheda carburanti permezzi non circolanti su strada”; erano inerenti anche le spese per icellulari, data la necessità di un collegamento tra i diversi cantieri, eper il forno microonde, necessario per il benessere dei dipendenti;- l’Agenzia delle entrate impugnava la sentenza della CTR con ricorsoper cassazione, affidato a due motivi;- i contribuenti rimanevano intimati.[OSCURATO:PERSONA]- Con il primo motivo, la ricorrente lamenta la violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 1 d.P.R. n. 444/97, 109 tuir, 19 d.P.R. n. 633del 1972, 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3,cod. proc. civ., per avere la CTR ritenuto che non fosse necessaria lapredisposizione delle schede carburante;- con il secondo motivo si deduce la nullità della sentenza perviolazione degli artt. 36, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 e 132,comma 2, n. 4 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma,n. 4, cod. proc. civ., per motivazione apparente in relazione allaquestione della deducibilità dei costi per l’acquisto di pneumatici,pezzi di ricambio, telefoni cellulari e forno a microonde, non avendo laNumero registro generale 17740/2018Numero sezionale 4536/2026Numero di raccolta generale 19736/2026Data pubblicazione 14/06/2026CTR indicato le ragioni del proprio convincimento, essendosi limitata aformulare clausole di stile e puramente assertive a proposito dellacondivisibilità di quanto sostenuto dai contribuenti sulla presuntaprova dell’inerenza dei costi;- preliminarmente occorre verificare la tempestività del ricorso, nonessendo stato lo stesso notificato entro il termine di cui all’art. 327cod. proc. civ.;- il ricorso è stato spedito una prima volta per la notificazione amezzo posta in data 12.06.2018 al domicilio eletto del procuratorecostituito, dott. [OSCURATO:PERSONA], presso l’indirizzo dello studio risultantedall’Albo unico nazionale dei dottori commercialisti ed esperticontabili, in Cassino, viale Dante n. 109, ed è stato restituitodall’agente postale “per irreperibilità del destinatario”, nonostantel’indirizzo fosse corretto;Dopo questo tentativo, il ricorso è stato spedito a mezzo PECall’indirizzo del suindicato difensore [OSCURATO:EMAIL], indicatonegli atti difensivi, in data 17.07.2018 e, quindi, oltre il termine di seimesi ex art. 327 cod. proc. civ., decorrente dalla data dipubblicazione della sentenza impugnata (12.12.2017);- come hanno affermato le Sezioni Unite nella sentenza del15.07.2016, n. 14594, “In caso di notifica di atti processuali nonandata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi,appreso dell'esito negativo, per conservare gli effetti collegati allarichiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio conimmediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suocompletamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metàdei termini indicati dall'art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali dicui sia data prova rigorosa”;- nella specie, la notificazione del ricorso a seguito di riattivazione èstata effettuata il 17.07.2018 e, quindi, oltre il limite di tempo pariNumero registro generale 17740/2018Numero sezionale 4536/2026Numero di raccolta generale 19736/2026Data pubblicazione 14/06/2026alla metà del termine indicato dall’art. 325 cod. proc. civ., chedecorreva dalla scadenza dei sei mesi e, cioè, dal 12.06.2017;- il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile e nulla va dispostosulle spese, stante la mancata costituzione della controparte. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 27 maggio 2026Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]