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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 maggio 2025

Cassazione n. 35718/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/11/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso sentenza di condanna per il reato di cui all'articolo 76 del dpr 444 del 2000 in relazione all'articolo 483 cod. pen., per aver omesso di dichiarare ai fini ISEE informazioni rilevanti in ordine al reddito di lavoro dipendente percepito dai familiari e altre informazioni inerenti al patrimonio immobiliare, nonché del reato di cui all'art. 7 comma 1 del D.L. numero 4 del 2019 in relazione alla percezione del beneficio del reddito di cittadinanza.

Il ricorrente, con il primo motivo di ricorso, lamenta vizio della motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità, evidenziando il difetto di dolo per entrambi i reati contestati.

Con il secondo motivo erronea applicazione dell'art 131 bis cod. pen., avendo egli percepito il beneficio per un ammontare modesto.

Con il terzo motivo lamenta violazione dell'art.545 bis cod. proc. pen. per avere il giudice negato la sanzione sostitutiva dei lavori di pubblica utilità, sebbene il tribunale di sorveglianza di Roma, con ordinanza del 28/04/2020, abbia ammesso l'imputato alla misura alternativa della detenzione domiciliare, esprimendo una valutazione dunque positiva.

In riferimento al primo motivo, si osserva che la doglianza non rientra nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.

Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, come si desume dalle considerazioni formulate dal giudice a quo, laddove ha riconosciuto il ricorrente responsabile per i reati ascritti ritenendo non credibile la tesi difensiva della non consapevolezza della esatta composizione del nucleo familiare essendo egli detenuto in carcere ed essendo rientrato in famiglia proprio per beneficiare della misura alternativa della detenzione domiciliare, sia stato ignaro che il proprio figlio aveva trasferito la residenza presso la sua abitazione, peraltro, non supportata da alcun riscontro probatorio.

Il giudice ha altresì evidenziato che la falsità della dichiarazione non concerne solamente le componenti reddituali derivanti dalla maggiore consistenza del nucleo familiare, ma anche redditi personali da lavoro percepiti.

Quanto alla seconda doglianza, il giudizio di particolare tenuità del fatto postula necessariamente la positiva valutazione di tutte le componenti richieste per l'integrazione della fattispecie, cosicché i criteri indicati nel primo comma dell'art. 131-bis cod. pen. sono cumulativi quanto al giudizio finale circa la particolare tenuità dell'offesa, ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità, mentre sono alternativi quanto al diniego, nel senso che l'applicazione di detta causa è preclusa dalla valutazione negativa anche di uno solo di essi (Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044; Sez. 6 n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647; Sez. 3 n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678).

Nel caso in disamina, il giudice territoriale, con motivazione congrua ed esente da vizi logici, ha escluso l'ipotesi della particolare tenuità evidenziando l'ammontare non irrisorio della somma erogata dallo Stato ed escludendo la occasionalità ed episodicità della condotta.

Quanto al terzo motivo di ricorso, il giudice a quo, nel rigettare la richiesta di sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità, già negata dal giudice di primo grado, ha ritenuto non sussistenti elementi da cui inferire l'attitudine del ricorrente a seguire un programma di lavoro alternativo alla esecuzione della pena, richiamando quanto già dichiarato dal Tribunale di Sorveglianza di Roma - che ha avuto in osservazione l'imputato - in ordine ad analoga richiesta avanzata in sede esecutiva.

Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 30/05/2025 Il co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/11/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso sentenza di condanna per il reato di cui all'articolo 76 del dpr 444 del 2000 in relazione all'articolo 483 cod. pen., per aver omesso di dichiarare ai fini ISEE informazioni rilevanti in ordine al reddito di lavoro dipendente percepito dai familiari e altre informazioni inerenti al patrimonio immobiliare, nonché del reato di cui all'art. 7 comma 1 del D.L. numero 4 del 2019 in relazione alla percezione del beneficio del reddito di cittadinanza. Il ricorrente, con il primo motivo di ricorso, lamenta vizio della motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità, evidenziando il difetto di dolo per entrambi i reati contestati. Con il secondo motivo erronea applicazione dell'art 131 bis cod. pen., avendo egli percepito il beneficio per un ammontare modesto. Con il terzo motivo lamenta violazione dell'art.545 bis cod. proc. pen. per avere il giudice negato la sanzione sostitutiva dei lavori di pubblica utilità, sebbene il tribunale di sorveglianza di Roma, con ordinanza del 28/04/2020, abbia ammesso l'imputato alla misura alternativa della detenzione domiciliare, esprimendo una valutazione dunque positiva. In riferimento al primo motivo, si osserva che la doglianza non rientra nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, come si desume dalle considerazioni formulate dal giudice a quo, laddove ha riconosciuto il ricorrente responsabile per i reati ascritti ritenendo non credibile la tesi difensiva della non consapevolezza della esatta composizione del nucleo familiare essendo egli detenuto in carcere ed essendo rientrato in famiglia proprio per beneficiare della misura alternativa della detenzione domiciliare, sia stato ignaro che il proprio figlio aveva trasferito la residenza presso la sua abitazione, peraltro, non supportata da alcun riscontro probatorio. Il giudice ha altresì evidenziato che la falsità della dichiarazione non concerne solamente le componenti reddituali derivanti dalla maggiore consistenza del nucleo familiare, ma anche redditi personali da lavoro percepiti. Quanto alla seconda doglianza, il giudizio di particolare tenuità del fatto postula necessariamente la positiva valutazione di tutte le componenti richieste per l'integrazione della fattispecie, cosicché i criteri indicati nel primo comma dell'art. 131-bis cod. pen. sono cumulativi quanto al giudizio finale circa la particolare tenuità dell'offesa, ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità, mentre sono alternativi quanto al diniego, nel senso che l'applicazione di detta causa è preclusa dalla valutazione negativa anche di uno solo di essi (Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044; Sez. 6 n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647; Sez. 3 n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678). Nel caso in disamina, il giudice territoriale, con motivazione congrua ed esente da vizi logici, ha escluso l'ipotesi della particolare tenuità evidenziando l'ammontare non irrisorio della somma erogata dallo Stato ed escludendo la occasionalità ed episodicità della condotta. Quanto al terzo motivo di ricorso, il giudice a quo, nel rigettare la richiesta di sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità, già negata dal giudice di primo grado, ha ritenuto non sussistenti elementi da cui inferire l'attitudine del ricorrente a seguire un programma di lavoro alternativo alla esecuzione della pena, richiamando quanto già dichiarato dal Tribunale di Sorveglianza di Roma - che ha avuto in osservazione l'imputato - in ordine ad analoga richiesta avanzata in sede esecutiva. Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 30/05/2025 Il co