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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 48361/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si lamenta il mancato proscioglimento dell'imputata per intervenuta prescrizione, è privo di specificità e manifestamente infondato in quanto si prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo di cui all'art. 158 cod. pen. e con la consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 29657 del 27/03/2019, Cerullo, Rv. 277019; Sez. 2, n. 40771 del 19/07/2018, Vetrano, Rv. 274458), secondo cui il delitto di invasione di terreni o edifici, nel caso in cui l'occupazione abusiva si protragga nel tempo ha natura permanente e cessa soltanto con l'allontanamento dell'occupante o con la sentenza di condanna di primo grado; che, nella specie, dovendosi avere riguardo, ai fini del calcolo del tempo necessario a prescrivere, alla data della pronuncia di primo grado in quanto il tempus commissi delicti è stato contestato con "formula aperta" e, dalla ricostruzione operata dai giudici del merito, non risulta che la permanenza sia cessata in data anteriore alla pronuncia di primo grado, il reato non si era prescritto al momento della pronuncia impugnata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 7 novembre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si lamenta il mancato proscioglimento dell'imputata per intervenuta prescrizione, è privo di specificità e manifestamente infondato in quanto si prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo di cui all'art. 158 cod. pen. e con la consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 29657 del 27/03/2019, Cerullo, Rv. 277019; Sez. 2, n. 40771 del 19/07/2018, Vetrano, Rv. 274458), secondo cui il delitto di invasione di terreni o edifici, nel caso in cui l'occupazione abusiva si protragga nel tempo ha natura permanente e cessa soltanto con l'allontanamento dell'occupante o con la sentenza di condanna di primo grado; che, nella specie, dovendosi avere riguardo, ai fini del calcolo del tempo necessario a prescrivere, alla data della pronuncia di primo grado in quanto il tempus commissi delicti è stato contestato con "formula aperta" e, dalla ricostruzione operata dai giudici del merito, non risulta che la permanenza sia cessata in data anteriore alla pronuncia di primo grado, il reato non si era prescritto al momento della pronuncia impugnata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 7 novembre
Sentenza Cassazione n. 48361/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris