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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 18176/2026

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di Cataniaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha conclusochiedendo l'annullamento dell'ordinanza con rinvio per nuovo giudizio.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari delTribunale di Catania, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza presentatanell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] di applicazione della disciplina della continuazione tra ireati oggetto: a) sentenza di condanna n. 91 del 2022 dal Giudice dell’udienza preliminaredel Tribunale di Catania, confermata dalla Corte di assise di appello con sentenza n. 28/23,irrevocabile il 25 settembre 2024, per il delitto di omicidio aggravato, commesso nei confrontidi [OSCURATO:PERSONA] a Siracusa il 17 marzo 2001; b) sentenza di condanna n. 939 del 2022dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Catania, confermata dalla Corte diassise di appello di Catania con sentenza n. 21 del 2024, irrevocabile il 9 aprile 2025, per ildelitto di omicidio aggravato, commesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] a Siracusa il 4maggio 2001.

2. Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per il tramitedel difensore di fiducia, Avv. [OSCURATO:PERSONA] A. Pintus, deducendo la violazione delledisposizioni di cui agli artt. 125, comma 3, e 671 cod. proc. pen.Ad avviso della difesa, il giudice dell’esecuzione non ha tenuto conto dell’ordinanzadella Corte di appello di Catania n. 357/19 SIGE che – a seguito di secondo annullamentocon rinvio - riconosceva la continuazione tra la maggioranza delle sentenze emesse neiconfronti del ricorrente, delle valutazioni operate nella sentenza sub b) e nell’ordinanza dellamedesima Corte di Assise di appello del 4 settembre 2024 di autorizzazione allacelebrazione del matrimonio in carcere, ove si dà atto che gli omicidi oggetto delle sentenzesopra indicate presentano “inquietanti analogie”Si aggiunge che il giudice dell’esecuzione non avrebbe considerato le dichiarazioni delcollaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], il quale ha dichiarato che l’ordine dicommettere l’omicidio di [OSCURATO:PERSONA], commesso il 4 maggio 2001, gli era stato conferito dalricorrente nel mese di febbraio 2001, e dunque prima della commissione dell’omicidio diGiuseppe [OSCURATO:PERSONA], avvenuto nel mese di marzo 2001.

Secondo la difesa sussisterebbe laprova che prima ancora che venisse compiuto il primo omicidio da parte del ricorrente, eragià stato programmato il secondo omicidio.A tal riguardo la difesa evidenzia che l’ordinanza censurata ha omesso qualsiavalutazione di tali circostanze pur essendo state evidenziate dal ricorrente nella richiestapresentata personalmente.In merito, poi, al differente ruolo ricoperto dal ricorrente, il giudice dell’esecuzioneavrebbe errato nel ritenere che il condannato non sia stato il mandante anche dell’omicidiodel [OSCURATO:PERSONA]; invero, dal contenuto della sentenza sub a) e in particolare dalle dichiarazionidel collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], si desume come [OSCURATO:PERSONA], dopo il primo tentativo diassassinare Saporoso – al cui posto, per errore, venne ucciso [OSCURATO:PERSONA] – abbia riferito alcollaboratore che bisognava uccidere la vittima designata, ovvero il Saporoso, con ciòdimostrando anche il ruolo di mandante del primo omicidio.Peraltro si evidenzia che il giudice dell’esecuzione avrebbe dovuto attribuire rilievo alledichiarazioni rese dal collaboratore [OSCURATO:PERSONA] come riportate nelle pagine 45 e 46 dellasentenza di primo grado adottata nel procedimento per l’omicidio di [OSCURATO:PERSONA] e degli altricollaboratori di giustizia, Piccione, Pandolfino e Capodieci, riportate rispettivamente allepagine 33, 62 e 69 della predetta sentenza dalle quali risulterebbe l’identità dei soggetticoinvolti nell’omicidio dello [OSCURATO:PERSONA], come indicati nella sentenza di primo gradoconcernente l’omicidio dello [OSCURATO:PERSONA].Il giudice dell’esecuzione avrebbe, pertanto, dovuto rilevare che in relazione adentrambi gli episodi omicidiari i soggetti coinvolti fossero [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Mazzarella,[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; e avrebbe dovuto, altresì, rilevare l’identità delle modalità esecutive,trattandosi di omicidi commessi dopo un appostamento, con l’uso di un revolver e di unamoto, con il volto travisato da caschi integrali, circostanze anche queste risultanti dallesentenze relative ai due omicidi e soprattutto da quanto rilevato nella sentenza 21/2024 a p.199; e ancora dall’ordinanza del 4 settembre 2024.Infine, secondo la difesa, sarebbero riscontrabili analoghe carenze motivazionali quantoalla ritenuta non identità del movente, in quanto nell’ordinanza di diniego non si sarebbeconsiderato il fatto che tutti i moventi indicati riconducono al programma criminosodell’associazione e che uno, tra quelli indicati dai collaboratori, è rappresentato dallavendetta per aver fatto arrestare un latitante, che è analogo a quello dell’omicidio [OSCURATO:PERSONA];ciò che risulterebbe3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], intervenuto con requisitoriascritta, ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito evidenziate.2.

Va, in premessa, ricordato che l'unicità di disegno criminoso, egualmente necessariaper il riconoscimento della continuazione in fase di cognizione e in fase esecutiva, postula laprogrammazione e deliberazione iniziale di una pluralità di condotte grossomodo delineate("disegnate") in vista di un unico fine.

Ciò significa che la programmazione può essere aborigine anche priva di specificità, purché i reati da compiere risultino previsti almeno in lineagenerale - con l'inevitabile riserva di "adattamento" alle eventualità del caso - come mezzodiretto al conseguimento di un unico scopo o intento, parimenti prefissato e sufficientementespecifico.

Sul piano probatorio per il riconoscimento della continuazione è semprenecessaria «una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, qualil'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singolecausali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e delfatto che, al momento della commissione del primo reato, í successivi fossero statiprogrammati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine,valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultinocomunque frutto di determinazione estemporanea » (Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017,Gargiulo, Rv. 270074).Il condannato che chiede il riconoscimento del vincolo di continuazione tra più reatigiudicati con distinte decisioni ha l'onere di indicare i reati legati tra loro dall'unicità deldisegno criminoso e, quantomeno, di prospettare, come per ogni aspetto che attiene allapsiche e alla volontà dell'agente, specifici elementi sintomatici della riconducibilità anche deireati successivi a una preventiva programmazione unitaria.

Non spetta invece al condannatol'onere di provare tale unicità.

È il giudice dell'esecuzione che, tenuto conto delle allegazionidifensive ed attraverso l'approfondita disamina dei casi giudiziari oggetto delle sentenzeacquisite anche di ufficio, deve individuare i dati sostanziali di possibile collegamento(cfr.Sez. 1, n. 28762 del 28/04/2023, El, Rv. 284970 – 01; Sez. 1, 14188 del 30/3/2010,Russo, Rv. 246840).Deriva da ciò che la valutazione parziale o incompleta dei fattori sintomaticidell'unitarietà del disegno criminoso presenti nella fattispecie concreta da luogo sempre adun vizio motivazionale del provvedimento in materia di continuazione.

La completa considerazione di detti indici sintomatici postula, altresì, la valutazione delriconoscimento del vincolo, avvenuto in sede di cognizione, tra reati commessi in un arcotemporale al cui interno si collocano, in tutto o in parte, quelli costituenti oggetto delladomanda, sicché il giudice che ritenga di non accoglierla, anche solo con riguardo a taluniilleciti commessi in un contesto di prossimità temporale e di medesimezza spaziale, è tenutoa motivare la decisione di disattendere la pregressa valutazione effettuata dal giudice dimerito. (Sez. 1, n. 2867 del 08/11/2023, dep. 2024, Palermo, Rv. 285809 – 01; in sensoconforme, Sez. 1, n. 54106 del 24/3/2017, Miele, Rv. 271903; conformi: n. 20471 del 2001Rv. 219529, n. 19358 del 2012 Rv. 252781).3.

A tali principi l’ordinanza impugnata non si è attenuta essendosi limitata a motivare ildiniego del riconoscimento della continuazione tra i due reati di omicidio sopra indicati, sullabase di una non approfondita analisi delle risultanze probatorie descritte nelle sentenze dicondanna del ricorrente per i reati di omicidio e nell’ordinanza della Corte di assise di appellodi Catania del 4 settembre 2024.Il provvedimento di diniego, infatti, se da un lato ha dato conto, sia pure genericamente,di una serie di circostanze ritenute indicative dell’assenza dell’unicità del disegno criminoso,quale il diverso ruolo del ricorrente nella perpetrazione dei due reati; la eterogeneità degliesecutori e delle modalità esecutive; il mancato accertamento del movente dell’omicidio delRomano e quindi della impossibilità di ritenerne una omogeneità con la causale dell’altroomicidio; dall’altro, il giudice dell’esecuzione ha omesso di rapportare tali indici, ritenuti divalenza negativa, con le approfondite valutazioni contenute nella sentenza n. 21 del 2024della Corte di assise di appello di Catania relativa all’omicidio di [OSCURATO:PERSONA]; nella ordinanzadella stessa Corte di assise di appello di Catania del 4 settembre 2024; né si è confrontatocon le dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], secondo cui l’incaricodi commettere l’omicidio di [OSCURATO:PERSONA] gli sarebbe stato conferito dal ricorrente in unperiodo di poco precedente l’esecuzione dell’omicidio di [OSCURATO:PERSONA].Né ancora, quanto al ruolo di mandante del ricorrente, l’ordinanza impugnata havalutato le affermazioni del [OSCURATO:PERSONA] contenute nella sentenza di primo grado concernentel’omicidio, per errore, di [OSCURATO:PERSONA], in ordine alla programmazione dell’uccisione diGiuseppe Saporoso, vittima effettivamente designata.Deve, altresì, rilevarsi, quanto ai concorrenti e alle modalità esecutive dei due delitti,che l’ordinanza impugnata non ha raffrontato i contenuti delle sentenze di primo grado,anche con riferimento alle dichiarazioni degli altri collaboratori di giustizia, concernentil’omicidio di [OSCURATO:PERSONA] (sentenza n. 91 del 2022) e quello di [OSCURATO:PERSONA](sentenza n. 939 del 2022), poi confermate in appello.In conclusione, l’ordinanza impugnata, come dedotto dal ricorrente, non ha fornito unaadeguata spiegazione della insussistenza degli elementi sintomatici della continuazione tra idue omicidi che deve essere approfondita alla luce di una puntuale analisi dei complessivi4.

Le evidenziate lacune motivazionali impongono pertanto l’annullamentodell’ordinanza con rinvio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania perchéproceda, in piena autonomia decisionale, ad un nuovo esame dell’istanza alla luce deiprincipi indicati.

P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice per le indaginipreliminari del Tribunale di CataniaCosì è deciso, 29/01/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteTERESA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di Cataniaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha conclusochiedendo l'annullamento dell'ordinanza con rinvio per nuovo giudizio.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari delTribunale di Catania, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza presentatanell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] di applicazione della disciplina della continuazione tra ireati oggetto: a) sentenza di condanna n. 91 del 2022 dal Giudice dell’udienza preliminaredel Tribunale di Catania, confermata dalla Corte di assise di appello con sentenza n. 28/23,irrevocabile il 25 settembre 2024, per il delitto di omicidio aggravato, commesso nei confrontidi [OSCURATO:PERSONA] a Siracusa il 17 marzo 2001; b) sentenza di condanna n. 939 del 2022dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Catania, confermata dalla Corte diassise di appello di Catania con sentenza n. 21 del 2024, irrevocabile il 9 aprile 2025, per ildelitto di omicidio aggravato, commesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] a Siracusa il 4maggio 2001. 2. Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per il tramitedel difensore di fiducia, Avv. [OSCURATO:PERSONA] A. Pintus, deducendo la violazione delledisposizioni di cui agli artt. 125, comma 3, e 671 cod. proc. pen.Ad avviso della difesa, il giudice dell’esecuzione non ha tenuto conto dell’ordinanzadella Corte di appello di Catania n. 357/19 SIGE che – a seguito di secondo annullamentocon rinvio - riconosceva la continuazione tra la maggioranza delle sentenze emesse neiconfronti del ricorrente, delle valutazioni operate nella sentenza sub b) e nell’ordinanza dellamedesima Corte di Assise di appello del 4 settembre 2024 di autorizzazione allacelebrazione del matrimonio in carcere, ove si dà atto che gli omicidi oggetto delle sentenzesopra indicate presentano “inquietanti analogie”Si aggiunge che il giudice dell’esecuzione non avrebbe considerato le dichiarazioni delcollaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], il quale ha dichiarato che l’ordine dicommettere l’omicidio di [OSCURATO:PERSONA], commesso il 4 maggio 2001, gli era stato conferito dalricorrente nel mese di febbraio 2001, e dunque prima della commissione dell’omicidio diGiuseppe [OSCURATO:PERSONA], avvenuto nel mese di marzo 2001. Secondo la difesa sussisterebbe laprova che prima ancora che venisse compiuto il primo omicidio da parte del ricorrente, eragià stato programmato il secondo omicidio.A tal riguardo la difesa evidenzia che l’ordinanza censurata ha omesso qualsiavalutazione di tali circostanze pur essendo state evidenziate dal ricorrente nella richiestapresentata personalmente.In merito, poi, al differente ruolo ricoperto dal ricorrente, il giudice dell’esecuzioneavrebbe errato nel ritenere che il condannato non sia stato il mandante anche dell’omicidiodel [OSCURATO:PERSONA]; invero, dal contenuto della sentenza sub a) e in particolare dalle dichiarazionidel collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], si desume come [OSCURATO:PERSONA], dopo il primo tentativo diassassinare Saporoso – al cui posto, per errore, venne ucciso [OSCURATO:PERSONA] – abbia riferito alcollaboratore che bisognava uccidere la vittima designata, ovvero il Saporoso, con ciòdimostrando anche il ruolo di mandante del primo omicidio.Peraltro si evidenzia che il giudice dell’esecuzione avrebbe dovuto attribuire rilievo alledichiarazioni rese dal collaboratore [OSCURATO:PERSONA] come riportate nelle pagine 45 e 46 dellasentenza di primo grado adottata nel procedimento per l’omicidio di [OSCURATO:PERSONA] e degli altricollaboratori di giustizia, Piccione, Pandolfino e Capodieci, riportate rispettivamente allepagine 33, 62 e 69 della predetta sentenza dalle quali risulterebbe l’identità dei soggetticoinvolti nell’omicidio dello [OSCURATO:PERSONA], come indicati nella sentenza di primo gradoconcernente l’omicidio dello [OSCURATO:PERSONA].Il giudice dell’esecuzione avrebbe, pertanto, dovuto rilevare che in relazione adentrambi gli episodi omicidiari i soggetti coinvolti fossero [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Mazzarella,[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; e avrebbe dovuto, altresì, rilevare l’identità delle modalità esecutive,trattandosi di omicidi commessi dopo un appostamento, con l’uso di un revolver e di unamoto, con il volto travisato da caschi integrali, circostanze anche queste risultanti dallesentenze relative ai due omicidi e soprattutto da quanto rilevato nella sentenza 21/2024 a p.199; e ancora dall’ordinanza del 4 settembre 2024.Infine, secondo la difesa, sarebbero riscontrabili analoghe carenze motivazionali quantoalla ritenuta non identità del movente, in quanto nell’ordinanza di diniego non si sarebbeconsiderato il fatto che tutti i moventi indicati riconducono al programma criminosodell’associazione e che uno, tra quelli indicati dai collaboratori, è rappresentato dallavendetta per aver fatto arrestare un latitante, che è analogo a quello dell’omicidio [OSCURATO:PERSONA];ciò che risulterebbe3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], intervenuto con requisitoriascritta, ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito evidenziate.2. Va, in premessa, ricordato che l'unicità di disegno criminoso, egualmente necessariaper il riconoscimento della continuazione in fase di cognizione e in fase esecutiva, postula laprogrammazione e deliberazione iniziale di una pluralità di condotte grossomodo delineate("disegnate") in vista di un unico fine. Ciò significa che la programmazione può essere aborigine anche priva di specificità, purché i reati da compiere risultino previsti almeno in lineagenerale - con l'inevitabile riserva di "adattamento" alle eventualità del caso - come mezzodiretto al conseguimento di un unico scopo o intento, parimenti prefissato e sufficientementespecifico. Sul piano probatorio per il riconoscimento della continuazione è semprenecessaria «una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, qualil'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singolecausali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e delfatto che, al momento della commissione del primo reato, í successivi fossero statiprogrammati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine,valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultinocomunque frutto di determinazione estemporanea » (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017,Gargiulo, Rv. 270074).Il condannato che chiede il riconoscimento del vincolo di continuazione tra più reatigiudicati con distinte decisioni ha l'onere di indicare i reati legati tra loro dall'unicità deldisegno criminoso e, quantomeno, di prospettare, come per ogni aspetto che attiene allapsiche e alla volontà dell'agente, specifici elementi sintomatici della riconducibilità anche deireati successivi a una preventiva programmazione unitaria. Non spetta invece al condannatol'onere di provare tale unicità. È il giudice dell'esecuzione che, tenuto conto delle allegazionidifensive ed attraverso l'approfondita disamina dei casi giudiziari oggetto delle sentenzeacquisite anche di ufficio, deve individuare i dati sostanziali di possibile collegamento(cfr.Sez. 1, n. 28762 del 28/04/2023, El, Rv. 284970 – 01; Sez. 1, 14188 del 30/3/2010,Russo, Rv. 246840).Deriva da ciò che la valutazione parziale o incompleta dei fattori sintomaticidell'unitarietà del disegno criminoso presenti nella fattispecie concreta da luogo sempre adun vizio motivazionale del provvedimento in materia di continuazione. La completa considerazione di detti indici sintomatici postula, altresì, la valutazione delriconoscimento del vincolo, avvenuto in sede di cognizione, tra reati commessi in un arcotemporale al cui interno si collocano, in tutto o in parte, quelli costituenti oggetto delladomanda, sicché il giudice che ritenga di non accoglierla, anche solo con riguardo a taluniilleciti commessi in un contesto di prossimità temporale e di medesimezza spaziale, è tenutoa motivare la decisione di disattendere la pregressa valutazione effettuata dal giudice dimerito. (Sez. 1, n. 2867 del 08/11/2023, dep. 2024, Palermo, Rv. 285809 – 01; in sensoconforme, Sez. 1, n. 54106 del 24/3/2017, Miele, Rv. 271903; conformi: n. 20471 del 2001Rv. 219529, n. 19358 del 2012 Rv. 252781).3. A tali principi l’ordinanza impugnata non si è attenuta essendosi limitata a motivare ildiniego del riconoscimento della continuazione tra i due reati di omicidio sopra indicati, sullabase di una non approfondita analisi delle risultanze probatorie descritte nelle sentenze dicondanna del ricorrente per i reati di omicidio e nell’ordinanza della Corte di assise di appellodi Catania del 4 settembre 2024.Il provvedimento di diniego, infatti, se da un lato ha dato conto, sia pure genericamente,di una serie di circostanze ritenute indicative dell’assenza dell’unicità del disegno criminoso,quale il diverso ruolo del ricorrente nella perpetrazione dei due reati; la eterogeneità degliesecutori e delle modalità esecutive; il mancato accertamento del movente dell’omicidio delRomano e quindi della impossibilità di ritenerne una omogeneità con la causale dell’altroomicidio; dall’altro, il giudice dell’esecuzione ha omesso di rapportare tali indici, ritenuti divalenza negativa, con le approfondite valutazioni contenute nella sentenza n. 21 del 2024della Corte di assise di appello di Catania relativa all’omicidio di [OSCURATO:PERSONA]; nella ordinanzadella stessa Corte di assise di appello di Catania del 4 settembre 2024; né si è confrontatocon le dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], secondo cui l’incaricodi commettere l’omicidio di [OSCURATO:PERSONA] gli sarebbe stato conferito dal ricorrente in unperiodo di poco precedente l’esecuzione dell’omicidio di [OSCURATO:PERSONA].Né ancora, quanto al ruolo di mandante del ricorrente, l’ordinanza impugnata havalutato le affermazioni del [OSCURATO:PERSONA] contenute nella sentenza di primo grado concernentel’omicidio, per errore, di [OSCURATO:PERSONA], in ordine alla programmazione dell’uccisione diGiuseppe Saporoso, vittima effettivamente designata.Deve, altresì, rilevarsi, quanto ai concorrenti e alle modalità esecutive dei due delitti,che l’ordinanza impugnata non ha raffrontato i contenuti delle sentenze di primo grado,anche con riferimento alle dichiarazioni degli altri collaboratori di giustizia, concernentil’omicidio di [OSCURATO:PERSONA] (sentenza n. 91 del 2022) e quello di [OSCURATO:PERSONA](sentenza n. 939 del 2022), poi confermate in appello.In conclusione, l’ordinanza impugnata, come dedotto dal ricorrente, non ha fornito unaadeguata spiegazione della insussistenza degli elementi sintomatici della continuazione tra idue omicidi che deve essere approfondita alla luce di una puntuale analisi dei complessivi4. Le evidenziate lacune motivazionali impongono pertanto l’annullamentodell’ordinanza con rinvio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania perchéproceda, in piena autonomia decisionale, ad un nuovo esame dell’istanza alla luce deiprincipi indicati. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice per le indaginipreliminari del Tribunale di CataniaCosì è deciso, 29/01/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteTERESA [OSCURATO:PERSONA]
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