CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 aprile 2024
Cassazione n. 31372/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/11/2023 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 4925/2024 Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Campobasso ha confermato la sentenza del Tribunale di Larino di condanna per il reato di cui all'art. 496 cod. pen.; Preso atto che l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, ha depositato conclusioni scritte il 4 aprile 2024, di cui non si è tenuto conto in quanto intempestive per mancato rispetto del termine di cui all'art. 611 cod. proc. pen. Rilevato che il motivo unico del ricorso - con cui il ricorrente denunzia inosservanza dell'art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen. in ordine all'affermazione di responsabilità penale - è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (cfr. pagine 2 e 3 della sentenza impugnata), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10 aprile 2024.