CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 ottobre 2022
Cassazione n. 43304/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/11/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con unico motivo di ricorso, il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] deduce il vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche. Considerato che doglianze formulate esulano dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, collocandosi sul piano del merito. Le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono infatti insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esente da vizi logico-giuridici ed idonea a dar conto delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale fatto riferimento ad una precedente contestazione di illecito amministrativo- avvenuta pochi mesi prima della vicenda in giudizio - concernente la tentata introduzione di quattro chilogrammi di T.L.E., elemento da cui ha tratto il convincimento che l'imputato fosse inserito in una organizzazione <riminale transnazionale dedita al contrabbando illegale di tabacco, Ritenuto che secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, come correttamente indicato in sentenza, l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, Rv. 281590), e che pertanto, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un riferimento anche ad uno solo degli elementi ritenuti rilevanti ai sensi dell'art. 133 cod. pen. Rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]