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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 ottobre 2021

Cassazione n. 05678/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: G3E-[OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/03/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di BUSTO ARSIZIOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che la sentenza impugnata ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 10-bis d.lvo n. 286/1998, commesso in Legnano il 23.9.2016, condannandolo alla pena di C 5000 di ammenda; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato difetto di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche; ritenuto che la sentenza impugnata ha motivato il diniego delle attenuanti generiche in relazione al negativo profilo soggettivo desumibile dalle "plurime condanne", dato rispetto al quale il ricorso non denuncia alcun travisamento di prove, limitandosi a contrapporvi la valorizzazione del comportamento processuale; ritenuto che la censura motivazionale è dunque insussistente, e nella prospettazione difensiva si risolve nell'indicazione di un argomento di merito, ormai precluso nel giudizio di legittimità; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese Io .1,1 processuali e della somma di euro tremila la cassa delle ammende.

Così deciso il 13 ottobre 2021.

Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] sidente Michele B. chi p_ enzo Si ni \)kk,s\C\4k axtn D 1-7 P0 z.:1 i T. AA

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: G3E-[OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/03/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di BUSTO ARSIZIOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che la sentenza impugnata ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 10-bis d.lvo n. 286/1998, commesso in Legnano il 23.9.2016, condannandolo alla pena di C 5000 di ammenda; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato difetto di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche; ritenuto che la sentenza impugnata ha motivato il diniego delle attenuanti generiche in relazione al negativo profilo soggettivo desumibile dalle "plurime condanne", dato rispetto al quale il ricorso non denuncia alcun travisamento di prove, limitandosi a contrapporvi la valorizzazione del comportamento processuale; ritenuto che la censura motivazionale è dunque insussistente, e nella prospettazione difensiva si risolve nell'indicazione di un argomento di merito, ormai precluso nel giudizio di legittimità; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese Io .1,1 processuali e della somma di euro tremila la cassa delle ammende. Così deciso il 13 ottobre 2021. Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] sidente Michele B. chi p_ enzo Si ni \)kk,s\C\4k axtn D 1-7 P0 z.:1 i T. AA
Sentenza Cassazione n. 05678/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris