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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 8 agosto 1991

Cassazione n. 22492/2025

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nunciato la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso n. 718/22 proposto da: -) [OSCURATO:PERSONA], domiciliat a ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesa dall'avvocatoEnzo [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro -) Presidenza del Consiglio dei Ministri; Ministero dell'Università e della Ricerca; Università degli Studi di Catania; -intimati - avverso la sentenza della Corte d’appello diRoma 17 maggio 2021 n. 3634 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14 luglio 2025 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. L’odiernaricorrente è la vedova ed erede di [OSCURATO:PERSONA].

2. Nel 2012 [OSCURATO:PERSONA] convenne dinanzi al Tribunale di Roma la Presidenza del Consiglio dei Ministrie l’Università degli Studi di Catania (non è esatto quanto riferito a p. 4 del ricorso, secondo cui fuconvenuto anche il Ministero dell’Istruzione, che rimase contumace), esponendo che: -) dopo avere conseguito la laurea in medicina, si era iscrittoad una scuola di specializzazione; Oggetto: danno da tardiva attuazione direttive comunitarie in tema di specializzazione in medicina N.R.G.: 718/22 Camera di consiglio del 14 luglio 2025 -) durante il periodo di specializzazione non aveva percepito alcuna remunerazione o compenso da parte della scuola stessa; -) le direttive comunitarie n. 75/362/CEE e 75/363/CEE, così come modificate dalla Direttiva 82/76/CEE, avevano imposto agli Stati membri di prevedere che ai frequentanti le scuole di specializzazione fosse corrisposta una adeguata retribuzione; -) l’Italia aveva dato tardiva e parziale attuazione a tali direttive solo con la legge 8.8.1991 n. 257.

Concluse pertanto chiedendo la condanna delle amministrazioni convenute al risarcimento del danno sofferto in conseguenza della tardiva attuazione delle suddette direttive.

3. Con sentenza 30.11.2016 n. 22241 il Tribunale di Roma rigettò la domanda, sul presupposto che l’attore si era iscritto alla scuola di specializzazione prima dell’anno accademico 1982-1983, e cioè quando non era ancora vigente per lo Stato italiano l’obbligo di prevedere il diritto degli iscritti alle scuole di specializzazionead una remunerazione adeguata.

La sentenza fu appellata dal soccombente.

4. Con sentenza 17.5.2021 n. 3634 la Corte d’appello rigettò il gravame.

La Corte ritenne che: -non vi era prova che [OSCURATO:PERSONA] si fosse iscritto alla scuola di specializzazione nell’anno accademico 1982-1983; -era tardiva, e quindi inammissibile, la domanda di condanna degli enti convenuti al risarcimento del danno limitatamente agli anni di frequenzadella scuola di specializzazione successivi al 1982.

5. La sentenza d'appello è stata impugnata da [OSCURATO:PERSONA] per revocazione, e poi per cassazione con ricorso fondato su un motivo.

Le altre parti sono rimaste intimate.

La ricorrente ha depositato memoria, nella quale dà atto del rigetto dell’impugnazione per revocazione, rigetto motivato col rilievo che vi fu in N.R.G.: 718/22 Camera di consiglio del 14 luglio 2025 effetti un errore di fatto circa la documentazione dimostrativa dell’iscrizione alla scuola di specializzazione, ma non fu decisivo in quanto la sentenza qui impugnata venne basata anche sulla ritenuta novità della domanda come modificata in grado di appello. [OSCURATO:PERSONA]

1. Preliminarmente va dichiarata l’inammissibilità del ricorso nei confronti del Ministero, dal momento che la sentenza impugnata dichiarò inammissibile l’appello nei suoi confronti e sul punto non vi è censura.

2. Con l’unico motivo di ricorso è denunciata la violazione dell’art. 345 c.p.c.

Deduce la ricorrente che la domanda, formulata in appello, di liquidare il danno per la mancata percezione della borsa di studio in base ad una frequenza di tre anni invece che quattro noncostituì una domanda nuova.

3.1. Il motivo è manifestamente fondato.

E’ domanda nuova quella che amplia l’oggetto del cognoscere , non del pronuntiare(Cass. Sez.

U., 15/06/2015, n. 12310).

La riduzione del quantum domandato a titolo di risarcimento del danno, fondata sulla invocazione di un diverso criterio di mero calcolo matematico, non costituisce una domanda nuova, perché non altera i fatti costitutivi della domanda.

4. Le spese del presente giudizio di legittimità saranno liquidate dal giudice di rinvio.

P.q.m. (-) dichiara inammissibile il ricorsonei confronti del Ministero dell’Istruzione; (-) accoglie il ricorso nei confronti delle altre parti , cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della TerzaSezione civile della Corte di cassazi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso n. 718/22 proposto da: -) [OSCURATO:PERSONA], domiciliat a ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesa dall'avvocatoEnzo [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro -) Presidenza del Consiglio dei Ministri; Ministero dell'Università e della Ricerca; Università degli Studi di Catania; -intimati - avverso la sentenza della Corte d’appello diRoma 17 maggio 2021 n. 3634 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14 luglio 2025 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. L’odiernaricorrente è la vedova ed erede di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Nel 2012 [OSCURATO:PERSONA] convenne dinanzi al Tribunale di Roma la Presidenza del Consiglio dei Ministrie l’Università degli Studi di Catania (non è esatto quanto riferito a p. 4 del ricorso, secondo cui fuconvenuto anche il Ministero dell’Istruzione, che rimase contumace), esponendo che: -) dopo avere conseguito la laurea in medicina, si era iscrittoad una scuola di specializzazione; Oggetto: danno da tardiva attuazione direttive comunitarie in tema di specializzazione in medicina N.R.G.: 718/22 Camera di consiglio del 14 luglio 2025 -) durante il periodo di specializzazione non aveva percepito alcuna remunerazione o compenso da parte della scuola stessa; -) le direttive comunitarie n. 75/362/CEE e 75/363/CEE, così come modificate dalla Direttiva 82/76/CEE, avevano imposto agli Stati membri di prevedere che ai frequentanti le scuole di specializzazione fosse corrisposta una adeguata retribuzione; -) l’Italia aveva dato tardiva e parziale attuazione a tali direttive solo con la legge 8.8.1991 n. 257. Concluse pertanto chiedendo la condanna delle amministrazioni convenute al risarcimento del danno sofferto in conseguenza della tardiva attuazione delle suddette direttive. 3. Con sentenza 30.11.2016 n. 22241 il Tribunale di Roma rigettò la domanda, sul presupposto che l’attore si era iscritto alla scuola di specializzazione prima dell’anno accademico 1982-1983, e cioè quando non era ancora vigente per lo Stato italiano l’obbligo di prevedere il diritto degli iscritti alle scuole di specializzazionead una remunerazione adeguata. La sentenza fu appellata dal soccombente. 4. Con sentenza 17.5.2021 n. 3634 la Corte d’appello rigettò il gravame. La Corte ritenne che: -non vi era prova che [OSCURATO:PERSONA] si fosse iscritto alla scuola di specializzazione nell’anno accademico 1982-1983; -era tardiva, e quindi inammissibile, la domanda di condanna degli enti convenuti al risarcimento del danno limitatamente agli anni di frequenzadella scuola di specializzazione successivi al 1982. 5. La sentenza d'appello è stata impugnata da [OSCURATO:PERSONA] per revocazione, e poi per cassazione con ricorso fondato su un motivo. Le altre parti sono rimaste intimate. La ricorrente ha depositato memoria, nella quale dà atto del rigetto dell’impugnazione per revocazione, rigetto motivato col rilievo che vi fu in N.R.G.: 718/22 Camera di consiglio del 14 luglio 2025 effetti un errore di fatto circa la documentazione dimostrativa dell’iscrizione alla scuola di specializzazione, ma non fu decisivo in quanto la sentenza qui impugnata venne basata anche sulla ritenuta novità della domanda come modificata in grado di appello. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente va dichiarata l’inammissibilità del ricorso nei confronti del Ministero, dal momento che la sentenza impugnata dichiarò inammissibile l’appello nei suoi confronti e sul punto non vi è censura. 2. Con l’unico motivo di ricorso è denunciata la violazione dell’art. 345 c.p.c. Deduce la ricorrente che la domanda, formulata in appello, di liquidare il danno per la mancata percezione della borsa di studio in base ad una frequenza di tre anni invece che quattro noncostituì una domanda nuova. 3.1. Il motivo è manifestamente fondato. E’ domanda nuova quella che amplia l’oggetto del cognoscere , non del pronuntiare(Cass. Sez. U., 15/06/2015, n. 12310). La riduzione del quantum domandato a titolo di risarcimento del danno, fondata sulla invocazione di un diverso criterio di mero calcolo matematico, non costituisce una domanda nuova, perché non altera i fatti costitutivi della domanda. 4. Le spese del presente giudizio di legittimità saranno liquidate dal giudice di rinvio. P.q.m. (-) dichiara inammissibile il ricorsonei confronti del Ministero dell’Istruzione; (-) accoglie il ricorso nei confronti delle altre parti , cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della TerzaSezione civile della Corte di cassazi
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