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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 ottobre 2021

Cassazione n. 40223/2022

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guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 41-9896/2022 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Genova con sentenza emessa in data 13 ottobre 2021, in parziale riforma della sentenza deliberata dal tribunale di Genova 1'8 febbraio 2017, ha confermato la condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reato di insolvenza fraudolenta e appropriazione indebita unificati sotto il vincolo della continuazione.

Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta il vizio motivazionale in punto di dosimetria della pena, è del tutto generico.

Considerato che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze.

Rilevato altresì che il motivo di ricorso genericamente evoca presunte carenze motivazionali, senza precisare, se non in termini del tutto vaghi e imprecisi, quali sarebbero effettivamente le doglianze avanzate con i motivi d'appello e trascurate dalla Corte territoriale, evocando in realtà null'altro che una lettura alternativa del materiale probatorio di cui la stessa non avrebbe tenuto conto, senza ancora una volta confrontarsi con l'effettivo contenuto della motivazione della sentenza (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata in punto di dosimetria della pena, ove la Corte ha correttamente motivato in relazione alla quantificazione della sanzione e alla contestata recidiva, tenuto conto della personalità dell'imputato, del contegno processuale da questi serbato, della particolare intensità del dolo, delle scaltre modalità della condotta, del danno arrecato alla parte offesa e dell'assenza di qualsivoglia segnale di resipiscenza, nonché della gravità del precedente specifico) e contestare in che termini, anche solo implicitamente, la stessa non contenga la confutazione della medesima.

Ritenuto che è inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato.

Atteso pure che il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. d) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. - 41-9896/2022 Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 41-9896/2022 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Genova con sentenza emessa in data 13 ottobre 2021, in parziale riforma della sentenza deliberata dal tribunale di Genova 1'8 febbraio 2017, ha confermato la condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reato di insolvenza fraudolenta e appropriazione indebita unificati sotto il vincolo della continuazione. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta il vizio motivazionale in punto di dosimetria della pena, è del tutto generico. Considerato che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. Rilevato altresì che il motivo di ricorso genericamente evoca presunte carenze motivazionali, senza precisare, se non in termini del tutto vaghi e imprecisi, quali sarebbero effettivamente le doglianze avanzate con i motivi d'appello e trascurate dalla Corte territoriale, evocando in realtà null'altro che una lettura alternativa del materiale probatorio di cui la stessa non avrebbe tenuto conto, senza ancora una volta confrontarsi con l'effettivo contenuto della motivazione della sentenza (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata in punto di dosimetria della pena, ove la Corte ha correttamente motivato in relazione alla quantificazione della sanzione e alla contestata recidiva, tenuto conto della personalità dell'imputato, del contegno processuale da questi serbato, della particolare intensità del dolo, delle scaltre modalità della condotta, del danno arrecato alla parte offesa e dell'assenza di qualsivoglia segnale di resipiscenza, nonché della gravità del precedente specifico) e contestare in che termini, anche solo implicitamente, la stessa non contenga la confutazione della medesima. Ritenuto che è inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato. Atteso pure che il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. d) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. - 41-9896/2022 Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis
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