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Corte di giustizia UEsentenzaSezione IDecisione del 25 giugno 2020

Corte di giustizia UE n. 833/2020

ECLI:EU:C:2020:499
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62018CJ0729_INF

Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 25 giugno 2020 – VTB Bank / Consiglio (Causa C‑729/18 P) ( 1 ) «Impugnazione – Misure restrittive adottate in considerazione delle azioni della Federazione russa che destabilizzano la situazione in Ucraina – Iscrizione del nome della ricorrente nell’elenco delle entità alle quali si applicano misure restrittive – Principio di proporzionalità – Diritto di proprietà – Diritto di esercitare un’attività economica»

1. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Criteri di adozione delle misure restrittive – Ente creditizio principale o qualsiasi altro ente principale incaricato esplicitamente di promuovere la competitività dell’economia russa, la sua diversificazione e gli investimenti – Nozione – Carattere cumulativo della qualità di ente creditizio principale e dell’esistenza di un siffatto mandato – Insussistenza [Art. 215 del TFUE; decisione del Consiglio 2014/512/PESC, art. 1, § 1, a); regolamento del Consiglio n. 833/2014, art. 5, § 1, a)]. (v. punti 35, 36)

2. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Restrizioni all’accesso al mercato dei capitali dell’Unione – Restrizione al diritto di proprietà e alla libertà d’impresa – Violazione del principio di proporzionalità – Insussistenza (Decisione del Consiglio 2014/512/PESC, come modificata dalla decisione 2014/659/PESC; regolamento del Consiglio n. 833/2014, come modificato dal regolamento n. 960/2014) (v. punti 61, 62, 66, 68, 79-82)

3. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Motivo dedotto per la prima volta in sede di impugnazione – Irricevibilità (Regolamento di procedura della Corte, art. 170, § 1) (v. punto 70) Dispositivo 1) L’impugnazione è respinta. 2) La VTB Bank PAO è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea. 3) [OSCURATO:PERSONA] europea sopporta le proprie spese. ( 1 ) GU C 93 del 11.3.2019 .

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62018CJ0729_INF Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 25 giugno 2020 – VTB Bank / Consiglio (Causa C‑729/18 P) ( 1 ) «Impugnazione – Misure restrittive adottate in considerazione delle azioni della Federazione russa che destabilizzano la situazione in Ucraina – Iscrizione del nome della ricorrente nell’elenco delle entità alle quali si applicano misure restrittive – Principio di proporzionalità – Diritto di proprietà – Diritto di esercitare un’attività economica» 1. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Criteri di adozione delle misure restrittive – Ente creditizio principale o qualsiasi altro ente principale incaricato esplicitamente di promuovere la competitività dell’economia russa, la sua diversificazione e gli investimenti – Nozione – Carattere cumulativo della qualità di ente creditizio principale e dell’esistenza di un siffatto mandato – Insussistenza [Art. 215 del TFUE; decisione del Consiglio 2014/512/PESC, art. 1, § 1, a); regolamento del Consiglio n. 833/2014, art. 5, § 1, a)]. (v. punti 35, 36) 2. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Restrizioni all’accesso al mercato dei capitali dell’Unione – Restrizione al diritto di proprietà e alla libertà d’impresa – Violazione del principio di proporzionalità – Insussistenza (Decisione del Consiglio 2014/512/PESC, come modificata dalla decisione 2014/659/PESC; regolamento del Consiglio n. 833/2014, come modificato dal regolamento n. 960/2014) (v. punti 61, 62, 66, 68, 79-82) 3. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Motivo dedotto per la prima volta in sede di impugnazione – Irricevibilità (Regolamento di procedura della Corte, art. 170, § 1) (v. punto 70) Dispositivo 1) L’impugnazione è respinta. 2) La VTB Bank PAO è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea. 3) [OSCURATO:PERSONA] europea sopporta le proprie spese. ( 1 ) GU C 93 del 11.3.2019 .
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