Corte di giustizia UEsentenzaSezione IDecisione del 25 giugno 2020
Corte di giustizia UE n. 833/2020
ECLI:EU:C:2020:499
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62018CJ0729_INF
Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 25 giugno 2020 – VTB Bank / Consiglio
(Causa C‑729/18 P) (
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)
«Impugnazione – Misure restrittive adottate in considerazione delle azioni della Federazione russa che destabilizzano la situazione in Ucraina – Iscrizione del nome della ricorrente nell’elenco delle entità alle quali si applicano misure restrittive – Principio di proporzionalità – Diritto di proprietà – Diritto di esercitare un’attività economica»
1.
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Criteri di adozione delle misure restrittive – Ente creditizio principale o qualsiasi altro ente principale incaricato esplicitamente di promuovere la competitività dell’economia russa, la sua diversificazione e gli investimenti – Nozione – Carattere cumulativo della qualità di ente creditizio principale e dell’esistenza di un siffatto mandato – Insussistenza
[Art. 215 del TFUE; decisione del Consiglio 2014/512/PESC, art. 1, § 1, a); regolamento del Consiglio n. 833/2014, art. 5, § 1, a)].
(v. punti 35, 36)
2.
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Restrizioni all’accesso al mercato dei capitali dell’Unione – Restrizione al diritto di proprietà e alla libertà d’impresa – Violazione del principio di proporzionalità – Insussistenza
(Decisione del Consiglio 2014/512/PESC, come modificata dalla decisione 2014/659/PESC; regolamento del Consiglio n. 833/2014, come modificato dal regolamento n. 960/2014)
(v. punti 61, 62, 66, 68, 79-82)
3.
Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Motivo dedotto per la prima volta in sede di impugnazione – Irricevibilità
(Regolamento di procedura della Corte, art. 170, § 1)
(v. punto 70)
Dispositivo
1)
L’impugnazione è respinta.
2)
La VTB Bank PAO è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea.
3)
[OSCURATO:PERSONA] europea sopporta le proprie spese.
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GU C 93 del 11.3.2019
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