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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 26550/2026

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da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/11/2025 della CORTE APPELLO di BRESCIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia con cui, disposta la correzione dell'errore materiale contenuto nel capo di imputazione relativamente all'anno di imposta 2021 piuttosto che 2020 e l'importo dei redditi percepiti (pari a 14.810,00 piuttosto che 15.967,00), è stata confermata la pronuncia emessa dal Tribunale di Cremona con la quale è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 95 d.P.R. n. 115/2002.

2. Avverso tale decisione, con motivo unico e motivi nuovi il ricorso lamenta che la "correzione dell'errore materiale" ha fatto sì che il ricorrente non abbia potuto approntare la propria difesa in relazione all'annualità fiscale relativa all'anno 2021 e che lo stesso in realtà poteva ben ritenere che il CUD allegato 2021 relativo al 2020 di euro 1.418,00 euro testimoniasse la veridicità della sua autocertificazione.

3. Il ricorso è inammissibile.

La Corte territoriale, nel respingere l'eccezione di nullità della decisione per difformità tra quanto oggetto di imputazione e quanto deciso ha evidenziato che il fatto materiale è stato individuato nell'avere l'[OSCURATO:PERSONA] presentato in data 12 maggio 2022 istanza volta ad ottenere il beneficio dell'ammissione al patrocinio nel procedimento n. 3900 del 2018 r.g.n.r. indicando falsamente un reddito familiare pari a euro 1.483,58 dato contrario al vero essendo stata riscontrata la percezione di redditi superiori.

E' stato evidenziato che all'esito dell'accertamento del Tribunale è emerso che tanto nell'anno di imposta 2020 richiamato nel capo di imputazione, cui si riferiva il CUD prodotto in allegato all'istanza, quanto nell'anno d'imposta 2021 (richiamato nella dichiarazione sostitutiva di certificazione parimenti prodotta in allegato all'istanza) i redditi erano nettamente maggiori a quelli dichiarati e, comunque, superiori a quelli entro i quali era possibile l'ammissione al beneficio.

La Corte ha rilevato che entrambi i documenti erano acquisiti al processo: il CUD mediante produzione documentale e la dichiarazione sostitutiva quale allegato all'istanza e ha ritenuto legittima la correzione dell'errore, escludendo che essa avesse inciso sull'esercizio del diritto di difesa.

E' stato, in specie, escluso che la rettifica dell'anno di imposta abbia determinato una modifica del fatto contestato.

L'imputazione, infatti, richiamava la dichiarazione resa dall'imputato nell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, presentata il 12 maggio 2022 nel procedimento penale n. 3900/2018 R.G.N.R. e n. 610/2022 R.G.

Trib., procedimento chiaramente indicato nel capo di imputazione, nel quale il ricorrente aveva dichiarato un reddito pari a euro 1.482,58.

Poiché proprio nella dichiarazione 2sostitutiva allegata a tale istanza era indicato l'anno di imposta 2021, la Corte ha ritenuto insussistente ogni possibile equivoco sull'annualità reddituale di riferimento e ha qualificato l'indicazione contenuta nell'originario capo di imputazione come mero errore materiale.

In proposito va ricordato l'orientamento espresso da questa Suprema Corte secondo cui «non sussiste alcuna incertezza sull'imputazione, quando questa contenga, con adeguata specificità, i tratti essenziali del fatto di reato contestato in modo da consentire un completo contraddittorio ed il pieno esercizio del diritto di difesa; la contestazione, inoltre, non va riferita soltanto al capo di imputazione in senso stretto, ma anche a tutti quegli atti che, inseriti nel fascicolo processuale, pongono l'imputato in condizione di conoscere in modo ampio l'addebito» (Sez. 5, n.16993 del 02/03/2020, Rv. 279090; Sez. 2, n.36438 de/ 21/07/2015, Rv. 264772).

4. Quanto all'elemento soggettivo, la Corte di appello ha rilevato che, al di là dell'evidente divergenza tra il reddito dichiarato e quello percepito sia per il 2020 sia per il 2021, dal CUD allegato risultava l'importo di euro 1.483,58 si riferiva al solo periodo lavorativo compreso tra il 1° dicembre 2020 e il 31 dicembre 2020.

Il dato è stato posto in relazione con le dichiarazioni rese dallo stesso ricorrente, il quale aveva ammesso di avere svolto attività lavorativa e percepito redditi in tutte le mensilità dell'anno, per importi variabili tra euro 800 ed euro 1.000 mensili.

La Corte ha quindi ritenuto, con motivazione non manifestamente illogica, che il ricorrente fosse pienamente consapevole di avere lavorato e percepito redditi sia nel 2020 sia nel 2021, sebbene alle dipendenze di diversi datori di lavoro.

5. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000), al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara i P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/11/2025 della CORTE APPELLO di BRESCIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia con cui, disposta la correzione dell'errore materiale contenuto nel capo di imputazione relativamente all'anno di imposta 2021 piuttosto che 2020 e l'importo dei redditi percepiti (pari a 14.810,00 piuttosto che 15.967,00), è stata confermata la pronuncia emessa dal Tribunale di Cremona con la quale è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 95 d.P.R. n. 115/2002. 2. Avverso tale decisione, con motivo unico e motivi nuovi il ricorso lamenta che la "correzione dell'errore materiale" ha fatto sì che il ricorrente non abbia potuto approntare la propria difesa in relazione all'annualità fiscale relativa all'anno 2021 e che lo stesso in realtà poteva ben ritenere che il CUD allegato 2021 relativo al 2020 di euro 1.418,00 euro testimoniasse la veridicità della sua autocertificazione. 3. Il ricorso è inammissibile. La Corte territoriale, nel respingere l'eccezione di nullità della decisione per difformità tra quanto oggetto di imputazione e quanto deciso ha evidenziato che il fatto materiale è stato individuato nell'avere l'[OSCURATO:PERSONA] presentato in data 12 maggio 2022 istanza volta ad ottenere il beneficio dell'ammissione al patrocinio nel procedimento n. 3900 del 2018 r.g.n.r. indicando falsamente un reddito familiare pari a euro 1.483,58 dato contrario al vero essendo stata riscontrata la percezione di redditi superiori. E' stato evidenziato che all'esito dell'accertamento del Tribunale è emerso che tanto nell'anno di imposta 2020 richiamato nel capo di imputazione, cui si riferiva il CUD prodotto in allegato all'istanza, quanto nell'anno d'imposta 2021 (richiamato nella dichiarazione sostitutiva di certificazione parimenti prodotta in allegato all'istanza) i redditi erano nettamente maggiori a quelli dichiarati e, comunque, superiori a quelli entro i quali era possibile l'ammissione al beneficio. La Corte ha rilevato che entrambi i documenti erano acquisiti al processo: il CUD mediante produzione documentale e la dichiarazione sostitutiva quale allegato all'istanza e ha ritenuto legittima la correzione dell'errore, escludendo che essa avesse inciso sull'esercizio del diritto di difesa. E' stato, in specie, escluso che la rettifica dell'anno di imposta abbia determinato una modifica del fatto contestato. L'imputazione, infatti, richiamava la dichiarazione resa dall'imputato nell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, presentata il 12 maggio 2022 nel procedimento penale n. 3900/2018 R.G.N.R. e n. 610/2022 R.G. Trib., procedimento chiaramente indicato nel capo di imputazione, nel quale il ricorrente aveva dichiarato un reddito pari a euro 1.482,58. Poiché proprio nella dichiarazione 2sostitutiva allegata a tale istanza era indicato l'anno di imposta 2021, la Corte ha ritenuto insussistente ogni possibile equivoco sull'annualità reddituale di riferimento e ha qualificato l'indicazione contenuta nell'originario capo di imputazione come mero errore materiale. In proposito va ricordato l'orientamento espresso da questa Suprema Corte secondo cui «non sussiste alcuna incertezza sull'imputazione, quando questa contenga, con adeguata specificità, i tratti essenziali del fatto di reato contestato in modo da consentire un completo contraddittorio ed il pieno esercizio del diritto di difesa; la contestazione, inoltre, non va riferita soltanto al capo di imputazione in senso stretto, ma anche a tutti quegli atti che, inseriti nel fascicolo processuale, pongono l'imputato in condizione di conoscere in modo ampio l'addebito» (Sez. 5, n.16993 del 02/03/2020, Rv. 279090; Sez. 2, n.36438 de/ 21/07/2015, Rv. 264772). 4. Quanto all'elemento soggettivo, la Corte di appello ha rilevato che, al di là dell'evidente divergenza tra il reddito dichiarato e quello percepito sia per il 2020 sia per il 2021, dal CUD allegato risultava l'importo di euro 1.483,58 si riferiva al solo periodo lavorativo compreso tra il 1° dicembre 2020 e il 31 dicembre 2020. Il dato è stato posto in relazione con le dichiarazioni rese dallo stesso ricorrente, il quale aveva ammesso di avere svolto attività lavorativa e percepito redditi in tutte le mensilità dell'anno, per importi variabili tra euro 800 ed euro 1.000 mensili. La Corte ha quindi ritenuto, con motivazione non manifestamente illogica, che il ricorrente fosse pienamente consapevole di avere lavorato e percepito redditi sia nel 2020 sia nel 2021, sebbene alle dipendenze di diversi datori di lavoro. 5. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000), al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara i P.Q.M
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