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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 aprile 2026

Cassazione n. 10414/2026

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sentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 9 CATANIA, rappresentato e difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] n. 2246/2024 depositata il 18/03/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/01/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 22223/2024Numero sezionale 891/2026Numero di raccolta generale 10414/2026Data pubblicazione 20/04/2026La società ricorrente impugnò avanti alla Commissione TributariaProvinciale di Catania avvisi di pagamento notificatile dal [OSCURATO:PERSONA] inepigrafe indicato, con la quale era ingiunto il pagamento di contributiconsortili, per raccolta, depurazione e scarico acque, in relazione agli anni2018 e 2019.

Lamentò il difetto di soggettività passiva dell’obbligo,trattandosi, almeno in parte, di terreni affittati a terzi (nelle persone deisoci stessi), carenze di motivazione nella cartella impugnata nonché dieffettivi benefici dalle opere consortili a favore dei fondi di proprietà dellasocietà medesima, per assoluta mancata fruizione del serviziod’irrigazione.[OSCURATO:PERSONA], nel contraddittorio con il [OSCURATO:PERSONA], con lasentenza n. 5843/2020 respinse il ricorso valutando l’aspecificità delmotivo di censura riguardante i terreni concessi in affitto nonchérimarcando come non fosse contestata l’inclusione nel comprensorio dibonifica e come la consorziata non avesse provato che, a seguito di talericomprensione e del servizio irriguo offerto, non fosse derivato alcunbeneficio ai propri terreni.Su appello della società e con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte diGiustizia Tributaria di II grado della Sicilia in Catania ha respinto l’appellovalutando che:- effettivamente la censura inerente all’asserita carenza di legittimazionepassiva a favore degli affittuari doveva ritenersi generica;- fosse stato correttamente ripartito l’onere probatorio tra le parti, riferitoal consorziato ove sia provato il piano di classifica e il perimetro dicontribuenza;- la mancata produzione in giudizio di tali documenti non era rilevante atal fine, non essendo contestata la loro esistenza e risultando anziconfermata dalla documentazione in atti (Decreto dirigente del Consorzioprot. 8817 del 7/10/19) e rimarcata dal D.A. del 30 settembre 2009 cheNumero registro generale 22223/2024Numero sezionale 891/2026Numero di raccolta generale 10414/2026Data pubblicazione 20/04/2026approvò lo specifico piano di classifica e riparto della contribuenza,soggetto a forme di pubblicità legale e pertanto conoscibileindipendentemente dalla produzione in giudizio;- doveva confermarsi la valutazione del primo giudice in ordine al fattoche, a fronte delle allegazioni del [OSCURATO:PERSONA] sul perfetto funzionamentodelle condotte irrigue, la contribuente si fosse limitata ad allegarecircostanze impeditive riconducibili, al più, a scelte imprenditoriali dei socidella società stessa optando per un sistema d’irrigazione alternativo eritenuto più moderno, ciò che, secondo la Corte di merito, non esclude ilconseguimento di un beneficio effettivo e oggettivo per i fondi medesimi acagione dell’attività consortile.Ricorre per cassazione la società consorziata sulla base di sei motivi dicensura, integrati da successiva memoria.Resiste il [OSCURATO:PERSONA] con controricorso, anch’esso seguito da memoria.RAGIONI DELLA DECISIONEVa innanzi tutto respinta l’eccezione d’inammissibilità del ricorso perviolazione dei limiti di cui al DM 7/8/2023 n. 110.

Deve infatti rimarcarsicome l’eventuale violazione prospettata non concretizzi una causad’inammissibilità del ricorso ma, al più, una responsabilità ai fini delladecisione sulle spese del processo (vv. art. 46 disp. att. c.p.c. comemodificato dal d.lgs. 149/2022).1.

Con il primo motivo la ricorrente prospetta la violazione e falsaapplicazione della novella legislativa di cui all’art. 7 comma 5-bis del d.lgs. 546/1992, introdotta dalla legge n. 130/2022 e in vigore dal16/9/2022 quand’era in corso il giudizio di secondo grado, in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

Tale modifica, che sarebbe applicabileanche ai processi pendenti, avrebbe ristabilito “le regole tradizionali intema di onere probatorio” istituendo un maggior rigore nell’individuazionedelle prove da parte dell’Amministrazione finanziaria.

Ciò avrebbemodificato la portata applicativa delle presunzioni giurisprudenzialiNumero registro generale 22223/2024Numero sezionale 891/2026Numero di raccolta generale 10414/2026Data pubblicazione 20/04/2026largamente utilizzate in ambito tributario e impedirebbe di confermare lagiurisprudenza in ordine alla ripartizione dell’onere probatorio applicatadalla Corte di merito.1.2 Il motivo è infondato, sia riguardo all’applicazione della norma rationetemporis sia nel merito.1.3 Secondo l’insegnamento di questa Corte, le regole sul ripartodell'onere della prova non risultano mutate per effetto dell'art. 7, comma5-bis, del d.lgs. n. 546 del 1992, nel testo introdotto dall'art. 6 della l. n.130 del 2022, che non comporta alcuna inversione della normaleripartizione del suddetto onere, né preclude il ricorso alle presunzionisemplici, ex artt. 2727 e ss. c.c., trattandosi, comunque, di normadestinata a valere solo per i giudizi instaurati successivamente all'entratain vigore (e, cioè al 16 settembre 2022), operando, in difetto di normetransitorie, la regola generale dell'art. 11 delle preleggi. (Cass. Sez. 5,09/07/2024, n. 18764, Rv. 671633 – 01).2.

Con il secondo motivo di gravame la ricorrente prospetta la violazionedell’art. 2697 cc in relazione all’orientamento di questa Corte e all’art.360, comma 1, n. 3 c.p.c. nella parte in cui ha ritenuto che il Consorziofosse esonerato dalla produzione del piano di classifica e del perimetro dicontribuenza.

Contesta tale violazione con riferimento alla pronuncia diquesta Corte n. 8079 del 23/4/2020 richiamata altresì nella sentenzaimpugnata, secondo cui sarebbe determinante l’allegazione alla richiestadi contributi e la produzione in giudizio dei documenti suindicati, inassenza dei quali l’onere probatorio in merito al beneficio permarrebbe incapo al [OSCURATO:PERSONA].2.1 Il motivo è ammissibile ma infondato.2.2 Secondo costante insegnamento di questa Corte, la violazione delprecetto di cui all'art. 2697 c.c. si configura nell'ipotesi in cui il giudiceabbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che neera gravata in applicazione di detta norma, non anche quando, a seguitoNumero registro generale 22223/2024Numero sezionale 891/2026Numero di raccolta generale 10414/2026Data pubblicazione 20/04/2026di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, abbia ritenutoerroneamente che la parte onerata avesse assolto tale onere, poiché inquesto caso vi è un erroneo apprezzamento sull'esito della prova,sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all'art. 360, n. 5,c.p.c. (Cass. Sez.

L., 19/08/2020, n. 17313, Rv. 658541 – 01).Nel caso specifico la censura investe l’attribuzione dell’onere probatorioalla consorziata prospettando invece che lo stesso appartenesse alConsorzio, ed è pertanto un profilo di violazione che può essere oggettodella censura ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.2.3 Nel merito però deve ritenersi che la Corte di merito abbia fatto buongoverno della norma.

Se infatti è pacifico il mancato deposito deidocumenti suindicati, deve ricordarsi come la stessa sentenza impugnatarichiami:- la mancata contestazione, in sede d’appello, dell’inerenza dei terrenitassati al perimetro consortile, limitandosi il ricorso a contestarel’esistenza d’un beneficio in concreto;- il decreto del dirigente del consorzio n. 8817 del 7/10/19 prodotto inprimo grado, che conferma tale inerenza;- il D.A. del 30 settembre 2009 “Risorse agricole e alimentari” che haapprovato il piano di classifica per il riparto della contribuenza delConsorzio controricorrente, soggetto a forme di pubblicità legale epertanto conoscibile indipendentemente dalla produzione in giudizio delrelativo documento.2.4 Tuttavia la questione appare superata dalla costante giurisprudenza diquesta Corte (Sez. 5, Sentenza n. 27057 del 19/12/2014, Rv. 633777 –01) secondo cui in tema di contributi consortili di bonifica, il presuppostoimpositivo, che si basa sull'esistenza di un beneficio fondiario specifico enon generico, è intrinseco nell'ipotesi di opere di difesa idraulica delterritorio, in quanto i fondi che ne sono difesi acquistano di per sé maggiorNumero registro generale 22223/2024Numero sezionale 891/2026Numero di raccolta generale 10414/2026Data pubblicazione 20/04/2026valore per effetto di tali opere (conforme Sez. 5, Ordinanza n. 4016 del17/02/2025 (Rv. 674100 – 01 pres.

Libero rel.

Alessio).2.5 Nel caso specifico è la stessa sentenza impugnata che ha accertatol’esistenza del beneficio laddove ha osservato come non sia puntosmentita l’affermazione dell’appellata secondo cui secondo cui le condotteirrigue gestite dal consorzio risultano perfettamente funzionanti,dovendosi, ancora una volta, confermarsi sul punto la conclusione delgiudice provinciale, secondo cui la società si è “limitata ad allegarecircostanze peraltro irrilevanti in quanto per massima parte dipendentidalla sua stessa organizzazione imprenditoriale”.

Secondo la Corte diGiustizia di II grado, infatti, le circostanze addotte, sia in prime che inseconde cure, dall’appellante - laddove mirano a rappresentare che ilcontribuente, per effetto di una propria opzione imprenditoriale, abbiainteso avvalersi di un sistema di irrigazione alternativo ed ipoteticamentepiù moderno rispetto a quello apprestato dal consorzio – non valgonocerto a confutare l’assunto del conseguimento di un effettivo beneficiooggettivo per i fondi, direttamente ricollegabile all’attività del consorzio.2.6 Ne deriva che è la stessa sentenza impugnata che, al di là di ogniquestione inerente alla configurabilità della presunzione con effettid’inversione dell’onere probatorio, ad avere accertato l’esistenza delbeneficio, in sostanza valutando che il [OSCURATO:PERSONA] stesso avesse adempiutoall’onere predetto dimostrando come l’impianto irriguo fosse di per séidoneo ad aumentare il valore dei fondi, escludendo così ogni rilevanzaalla censura come qui prospettata.3.

Con il terzo motivo di ricorso la società prospetta la nullità dellasentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

Sostiene che il giudice d’appello avrebbeaffermato che la società contribuente non avrebbe contestato la mancataproduzione del piano di classifica e del conseguente perimetro consortile.Secondo la società ricorrente, l’impugnazione degli avvisi bonari e laNumero registro generale 22223/2024Numero sezionale 891/2026Numero di raccolta generale 10414/2026Data pubblicazione 20/04/2026contestazione della violazione della normativa di riferimento (art. 860 cc eR.D. 215/1933) costituirebbero formale contestazione dei presuppostidell’obbligo contributivo, anche secondo la già richiamata giurisprudenzadi questa Corte.3.1 Il motivo è infondato.3.2 Il giudice d’appello, come invero quello di primo grado come risultadalla sentenza impugnata, rileva la non contestazione della inclusione deiterreni de quibus nel piano di classifica e nel perimetro di contribuenza, enon della “produzione” degli stessi come afferma il motivo di censura.

Lecensure ex art. 860 cc e art. 10 del R.D. 215/1933 riguardano infatti lasoggettività passiva, in relazione alla cessione in affitto di taluni terreni, ela contestazione del beneficio irriguo, ma non contestano l’inclusionesuindicata.

Del pari il motivo richiama il ricorso originario evidenziando diavere contestato “l’assenza del richiamo al perimetro consortile al piano dicontribuenza e al conseguente piano di classifica” evidenziando così come,con tale censura, si lamentassero carenze motivazionali e non l’assenzadel piano ovvero la non inclusione.3.3 Va comunque richiamato quanto già osservato con riferimento almotivo precedente in ordine all’effettivo accertamento, operato dalla Cortedi merito, riguardo al beneficio per i fondi costituito dall’attività consortile.4.

Con il quarto motivo di censura la società si duole della violazione efalsa applicazione degli artt. 857-865 c.c. e del R.D. n. 215/1933, inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.Sostiene che, assumendo erroneamente il “ribaltamento” dell’onere dellaprova in capo alla contribuente, deriverebbe la violazione delle disposizionisuindicate.4.1 Il motivo è infondato e comunque assorbito dal precedente.4.2 Ove il giudice abbia correttamente ritenuto che non vi siacontestazione sull’inclusione dei terreni nel piano e nel perimetro, ladipendente questione in ordine al beneficio va risolta nei termini di cui allaNumero registro generale 22223/2024Numero sezionale 891/2026Numero di raccolta generale 10414/2026Data pubblicazione 20/04/2026sentenza impugnata, essendo onere del contribuente dimostrare che,nonostante l’inclusione, i propri terreni non traggono alcun beneficio daessa (vv.

Cass. Sez. 5, 18/04/2018, n. 9511, Rv. 647836 – 01, citataanche nella sentenza qui gravata).

Va comunque e anche in questo casoribadito come la sentenza abbia accertato il beneficio effettivoescludendosi così rilevanza alla presunta violazione della ripartizionedell’onere probatorio.5.

Con il quinto motivo di ricorso la società prospetta la violazione dell’art.18, comma 2 lett. e) e comma 4 del d.lgs. n. 546/1992 in relazione all’art.360, comma 1, n. 4 c.p.c.

Censura di nullità la sentenza impugnata peravere ritenuto la genericità del motivo per asserita mancata individuazionedei terreni, tra quelli oggetto degli avvisi impugnati, oggetto di affitto.Sostiene di avere indicato i documenti (contratti di affitto e elencoparticelle dei terreni) dai quali trarre i dati per accertare di quali terreni sitrattasse e quali fossero gli importi relativi e come ciò fosse sufficiente perintegrare i requisiti di specificità del ricorso, avendo poi provveduto aspecificarli nell’atto d’appello.

Afferma pertanto che il giudice d’appello nonavrebbe potuto confermare l’inammissibilità del primo motivo di ricorsoper genericità.5.1 Il motivo è inammissibile e comunque infondato.5.2 È pacifico, e risulta anche dai motivi del ricorso originario dellacontribuente riportati nel motivo in esame, come la prima censura avantialla Commissione provinciale facesse riferimento ad “...alcuni dei terrenioggetto degli avvisi…” sostenendo poi “...I terreni gravati dai pretesicontributi di proprietà della [OSCURATO:PERSONA] s.a….. indicati nei pretti(sic) atti sono stati, infatti concessi in affitto dalla stessa, ai Sig.ri AurelioPannitteri e [OSCURATO:PERSONA]….” richiamando poi i contratti d’affittoallegati al doc. 7.Appare evidente come la prima censura sia del tutto generica mentre laseconda appaia quantomeno fuorviante atteso che pare voler ricondurre iNumero registro generale 22223/2024Numero sezionale 891/2026Numero di raccolta generale 10414/2026Data pubblicazione 20/04/2026contratti d’affitto a tutti “I terreni gravati dai pretesi contributi” e non soloa “alcuni dei terreni oggetto degli avvisi”.È peraltro pacifico che il mero rinvio ai documenti allegati non costituiscaelemento sufficiente per integrare il requisito di specificità della censuradovendo la stessa indicare se, in quale parte, con riferimento a qualiperiodi e importi non sarebbero dovuti i contributi, e ciò con riferimento aisingoli motivi di ricorso.

Non è peraltro consentita l’integrazione dei motiviin sede di gravame atteso che, ai sensi dell’art. 24, comma 2, del citatod.lgs. 546/1992, l’integrazione dei motivi di ricorso è ammessa solo overesa necessaria dal deposito di documenti non conosciuti ad opera dellealtre parti o per ordine della commissione.6.

Con il sesto motivo la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 5 dellalegge regionale n. 45/1995 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.Sostiene che il testo della citata disposizione regionale, ove menziona tra iconsorziati: “Gli imprenditori agricoli e non agricoli proprietari, enfiteuti oaffittuari …”, determinerebbe l’illegittimità della richiesta dell’EnteImpositore nei confronti della società odierna ricorrente.

Afferma di avereallegato i contratti d’affitto e una consulenza di parte con indicazione dellerelative partite catastali ribadendo che solo parte degli stessi potrebberoessere ricondotti alla società, evidenziando come, in sede dicontrodeduzioni avanti alla [OSCURATO:PERSONA], lo stesso Consorzioavrebbe sostenuto la distinzione tra contributi per l’incremento di valorefondiario, a carico del proprietario (codice 0648 spese fisse), e quelli permiglioramento fondiario (contributi irrigui codice 0750 spese d’esercizio) acarico del conduttore.

Lo stesso [OSCURATO:PERSONA] avrebbe - in sede d’appello e inrelazione ad analogo procedimento (il cui procedimento di legittimità èchiamato all’odierna adunanza avanti a questo collegio) - ammesso larelativa carenza di legittimazione passiva allegando una nota n. 957/19,trascritta nel presente ricorso, e i prospetti con cui riduceva il caricoiscritto a ruolo nei confronti della proprietà per gli anni 2015 e 2016.Numero registro generale 22223/2024Numero sezionale 891/2026Numero di raccolta generale 10414/2026Data pubblicazione 20/04/2026Afferma che, accogliendo l’appello del [OSCURATO:PERSONA], la Corte territorialeavrebbe violato la predetta disposizione ritenendo la società legittimatapassivamente per l’intero contributo.6.1 Il motivo è inammissibile e comunque infondato.6.2 La disposizione regionale elenca infatti quelli che possono esseretenuti al pagamento del contributo in questione ma prosegue specificandoche gli stessi sono tenuti “per legge o per contratto al pagamento deicontributi consortili”, non consentendo la tesi di parte ricorrente secondocui la mera esistenza di un contratto d’affitto dovrebbe trasporre gliobblighi consortili in capo agli affittuari.È pacifico come, ai sensi del richiamato art. 860 c.c., l’obbligo dicontribuzione spetti ai proprietari dei beni situati entro il perimetro delcomprensorio del [OSCURATO:PERSONA] di Bonifica.

Ciò non impedisce che, in base alegge o al contratto, l’obbligo possa essere riferito in parte agli affittuari,ma non è certo dall’elencazione suindicata che può trarsi una simileconclusione nel caso specifico.6.3 Nel merito il motivo è comunque infondato atteso che, secondo ilcostante insegnamento di questa Corte, i contributi consortili di bonificacostituiscono oneri reali dovuti da chi, al tempo della loro esazione, èproprietario del fondo situato nel perimetro del comprensorio, e trovanogiustificazione nei benefici, concreti o anche solo potenziali, che sipresumono apportati al terreno dalle opere eseguite dal consorzio, senzache quest'ultimo ne sia onerato della prova, spettando, invece, alproprietario dimostrare il contrario, senza che, a tal fine, rilevi l'avermanifestato, per scelta personale o per situazioni particolari, l'intenzionedi non usufruire di quanto (nella specie, un impianto di irrigazione)realizzato dal primo (Cass. Sez. 5, 25/10/2024, n. 27734, Rv. 672719 –01).Va inoltre richiamata la risalente ma attuale pronuncia, secondo cui, intema di contributi consortili, l'obbligazione relativa al pagamentoNumero registro generale 22223/2024Numero sezionale 891/2026Numero di raccolta generale 10414/2026Data pubblicazione 20/04/2026dell'acqua utilizzata per l'irrigazione grava originariamente sui proprietariconsorziati, ai quali soltanto può essere concessa l'utilizzazione dell'acqua,ed avendo natura paratributaria non consente il ricorso a strumentigiuridici che implichino la disponibilità del rapporto giuridico, con laconseguenza che non è ammissibile l'accollo del debito da partedell'affittuario o dell'utilizzatore di fatto del fondo (Cass. Sez. 5,21/02/2007, n. 4048, Rv. 595950 – 01).

La stessa ipotesi di un (nonconsentito) accollo a carico dell’affittuario presuppone che l’obbligo siaoriginariamente a carico della proprietà.La distinzione prospettata nel motivo riguarda invece la meraquantificazione del tributo, venendo in considerazione prestazioni dinatura tributaria siccome il contributo è correlato al beneficio fondiarioderivante dalla disponibilità irrigua (v.

Cass., 27 luglio 2023, n. 22730;Cass., 24 dicembre 2020, n. 29538; Cass., 30 dicembre 2016, n. 27471;Cass., 20 novembre 2015, n. 23815).

Questa Corte ha avuto modo dirilevare che è possibile distinguere, in genere, una quota fissa e una quotavariabile: la prima è dovuta indipendentemente dall'effettivo utilizzo delservizio ed è costituita dai costi per la potenzialità di quest'ultimo, ai finidella tenuta in efficienza e messa in funzione degli impianti; la seconda,dovuta in relazione alla quantità di acqua concretamente utilizzata, ècostituita dalle spese sostenute per distribuire la risorsa irrigua e riguardal'attività di movimento e funzionamento degli impianti direttamente legataall'erogazione del servizio (così Cass., sez. 5, 11 dicembre 2025 n. 32357;18 febbraio 2025, n. 4179; 16 febbraio 2025 n. 3896, v., altresì, Cass., 17agosto 2023, n. 24733).Ciò però riguarda, va ribadito, la quantificazione del tributo giustificandonela debenza, quanto alla parte variabile, esclusivamente ove il consorziatoutilizzi effettivamente le acque fornite dal [OSCURATO:PERSONA], restando comunque asuo carico la quota fissa.Numero registro generale 22223/2024Numero sezionale 891/2026Numero di raccolta generale 10414/2026Data pubblicazione 20/04/20266.4 Quanto alla nota n. 957/19 del 27/2/2019 del [OSCURATO:PERSONA] delConsorzio, la stessa non può avere valore dirimente in merito allalegittimazione passiva riguardo al tributo.Se, infatti:- da un lato, non può ritenersi, che la nota suindicata, debitamentetrascritta (anzi riprodotta digitalmente) nel ricorso medesimo, costituiscauna mera indicazione della ripartizione interna del contributo traproprietaria e affittuaria, atteso che in essa il capo settore catasto e ruolidel [OSCURATO:PERSONA] dà atto del fatto di essere stati all’oscuro del rapporto diaffitto e giustifica il ricalcolo degli “importi dovuti per ciascun anno dalladitta proprietaria e dalle ditte affittuarie”;- dall’altro lato, essa non può avere il richiesto valore confessorio, inquanto non può essere riconosciuto al [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] unpotere abdicativo in ordine al diritto d’esigere i contributi nei confronti deiconsorziati e un correlativo potere d’individuazione autonoma dei soggettipassivi della relativa imposizione.7.

Il ricorso va pertanto respinto e la ricorrente condannata alla rifusionedelle spese del giudizio di legittimità a favore del Consorziocontroricorrente, da liquidarsi come da dispositivo.7.1 Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, si dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovutoper il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, sedovuto.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del Consorziocontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in €Numero registro generale 22223/2024Numero sezionale 891/2026Numero di raccolta generale 10414/2026Data pubblicazione 20/04/20266.000,00 per compensi oltre spese generali nel 15%, esborsi liquidati in €200,00 e agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29/01/2026.Il PresidenteLIBERATO PAOLITTO

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 9 CATANIA, rappresentato e difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] n. 2246/2024 depositata il 18/03/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/01/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 22223/2024Numero sezionale 891/2026Numero di raccolta generale 10414/2026Data pubblicazione 20/04/2026La società ricorrente impugnò avanti alla Commissione TributariaProvinciale di Catania avvisi di pagamento notificatile dal [OSCURATO:PERSONA] inepigrafe indicato, con la quale era ingiunto il pagamento di contributiconsortili, per raccolta, depurazione e scarico acque, in relazione agli anni2018 e 2019. Lamentò il difetto di soggettività passiva dell’obbligo,trattandosi, almeno in parte, di terreni affittati a terzi (nelle persone deisoci stessi), carenze di motivazione nella cartella impugnata nonché dieffettivi benefici dalle opere consortili a favore dei fondi di proprietà dellasocietà medesima, per assoluta mancata fruizione del serviziod’irrigazione.[OSCURATO:PERSONA], nel contraddittorio con il [OSCURATO:PERSONA], con lasentenza n. 5843/2020 respinse il ricorso valutando l’aspecificità delmotivo di censura riguardante i terreni concessi in affitto nonchérimarcando come non fosse contestata l’inclusione nel comprensorio dibonifica e come la consorziata non avesse provato che, a seguito di talericomprensione e del servizio irriguo offerto, non fosse derivato alcunbeneficio ai propri terreni.Su appello della società e con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte diGiustizia Tributaria di II grado della Sicilia in Catania ha respinto l’appellovalutando che:- effettivamente la censura inerente all’asserita carenza di legittimazionepassiva a favore degli affittuari doveva ritenersi generica;- fosse stato correttamente ripartito l’onere probatorio tra le parti, riferitoal consorziato ove sia provato il piano di classifica e il perimetro dicontribuenza;- la mancata produzione in giudizio di tali documenti non era rilevante atal fine, non essendo contestata la loro esistenza e risultando anziconfermata dalla documentazione in atti (Decreto dirigente del Consorzioprot. 8817 del 7/10/19) e rimarcata dal D.A. del 30 settembre 2009 cheNumero registro generale 22223/2024Numero sezionale 891/2026Numero di raccolta generale 10414/2026Data pubblicazione 20/04/2026approvò lo specifico piano di classifica e riparto della contribuenza,soggetto a forme di pubblicità legale e pertanto conoscibileindipendentemente dalla produzione in giudizio;- doveva confermarsi la valutazione del primo giudice in ordine al fattoche, a fronte delle allegazioni del [OSCURATO:PERSONA] sul perfetto funzionamentodelle condotte irrigue, la contribuente si fosse limitata ad allegarecircostanze impeditive riconducibili, al più, a scelte imprenditoriali dei socidella società stessa optando per un sistema d’irrigazione alternativo eritenuto più moderno, ciò che, secondo la Corte di merito, non esclude ilconseguimento di un beneficio effettivo e oggettivo per i fondi medesimi acagione dell’attività consortile.Ricorre per cassazione la società consorziata sulla base di sei motivi dicensura, integrati da successiva memoria.Resiste il [OSCURATO:PERSONA] con controricorso, anch’esso seguito da memoria.RAGIONI DELLA DECISIONEVa innanzi tutto respinta l’eccezione d’inammissibilità del ricorso perviolazione dei limiti di cui al DM 7/8/2023 n. 110. Deve infatti rimarcarsicome l’eventuale violazione prospettata non concretizzi una causad’inammissibilità del ricorso ma, al più, una responsabilità ai fini delladecisione sulle spese del processo (vv. art. 46 disp. att. c.p.c. comemodificato dal d.lgs. 149/2022).1. Con il primo motivo la ricorrente prospetta la violazione e falsaapplicazione della novella legislativa di cui all’art. 7 comma 5-bis del d.lgs. 546/1992, introdotta dalla legge n. 130/2022 e in vigore dal16/9/2022 quand’era in corso il giudizio di secondo grado, in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. Tale modifica, che sarebbe applicabileanche ai processi pendenti, avrebbe ristabilito “le regole tradizionali intema di onere probatorio” istituendo un maggior rigore nell’individuazionedelle prove da parte dell’Amministrazione finanziaria. Ciò avrebbemodificato la portata applicativa delle presunzioni giurisprudenzialiNumero registro generale 22223/2024Numero sezionale 891/2026Numero di raccolta generale 10414/2026Data pubblicazione 20/04/2026largamente utilizzate in ambito tributario e impedirebbe di confermare lagiurisprudenza in ordine alla ripartizione dell’onere probatorio applicatadalla Corte di merito.1.2 Il motivo è infondato, sia riguardo all’applicazione della norma rationetemporis sia nel merito.1.3 Secondo l’insegnamento di questa Corte, le regole sul ripartodell'onere della prova non risultano mutate per effetto dell'art. 7, comma5-bis, del d.lgs. n. 546 del 1992, nel testo introdotto dall'art. 6 della l. n.130 del 2022, che non comporta alcuna inversione della normaleripartizione del suddetto onere, né preclude il ricorso alle presunzionisemplici, ex artt. 2727 e ss. c.c., trattandosi, comunque, di normadestinata a valere solo per i giudizi instaurati successivamente all'entratain vigore (e, cioè al 16 settembre 2022), operando, in difetto di normetransitorie, la regola generale dell'art. 11 delle preleggi. (Cass. Sez. 5,09/07/2024, n. 18764, Rv. 671633 – 01).2. Con il secondo motivo di gravame la ricorrente prospetta la violazionedell’art. 2697 cc in relazione all’orientamento di questa Corte e all’art.360, comma 1, n. 3 c.p.c. nella parte in cui ha ritenuto che il Consorziofosse esonerato dalla produzione del piano di classifica e del perimetro dicontribuenza. Contesta tale violazione con riferimento alla pronuncia diquesta Corte n. 8079 del 23/4/2020 richiamata altresì nella sentenzaimpugnata, secondo cui sarebbe determinante l’allegazione alla richiestadi contributi e la produzione in giudizio dei documenti suindicati, inassenza dei quali l’onere probatorio in merito al beneficio permarrebbe incapo al [OSCURATO:PERSONA].2.1 Il motivo è ammissibile ma infondato.2.2 Secondo costante insegnamento di questa Corte, la violazione delprecetto di cui all'art. 2697 c.c. si configura nell'ipotesi in cui il giudiceabbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che neera gravata in applicazione di detta norma, non anche quando, a seguitoNumero registro generale 22223/2024Numero sezionale 891/2026Numero di raccolta generale 10414/2026Data pubblicazione 20/04/2026di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, abbia ritenutoerroneamente che la parte onerata avesse assolto tale onere, poiché inquesto caso vi è un erroneo apprezzamento sull'esito della prova,sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all'art. 360, n. 5,c.p.c. (Cass. Sez. L., 19/08/2020, n. 17313, Rv. 658541 – 01).Nel caso specifico la censura investe l’attribuzione dell’onere probatorioalla consorziata prospettando invece che lo stesso appartenesse alConsorzio, ed è pertanto un profilo di violazione che può essere oggettodella censura ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.2.3 Nel merito però deve ritenersi che la Corte di merito abbia fatto buongoverno della norma. Se infatti è pacifico il mancato deposito deidocumenti suindicati, deve ricordarsi come la stessa sentenza impugnatarichiami:- la mancata contestazione, in sede d’appello, dell’inerenza dei terrenitassati al perimetro consortile, limitandosi il ricorso a contestarel’esistenza d’un beneficio in concreto;- il decreto del dirigente del consorzio n. 8817 del 7/10/19 prodotto inprimo grado, che conferma tale inerenza;- il D.A. del 30 settembre 2009 “Risorse agricole e alimentari” che haapprovato il piano di classifica per il riparto della contribuenza delConsorzio controricorrente, soggetto a forme di pubblicità legale epertanto conoscibile indipendentemente dalla produzione in giudizio delrelativo documento.2.4 Tuttavia la questione appare superata dalla costante giurisprudenza diquesta Corte (Sez. 5, Sentenza n. 27057 del 19/12/2014, Rv. 633777 –01) secondo cui in tema di contributi consortili di bonifica, il presuppostoimpositivo, che si basa sull'esistenza di un beneficio fondiario specifico enon generico, è intrinseco nell'ipotesi di opere di difesa idraulica delterritorio, in quanto i fondi che ne sono difesi acquistano di per sé maggiorNumero registro generale 22223/2024Numero sezionale 891/2026Numero di raccolta generale 10414/2026Data pubblicazione 20/04/2026valore per effetto di tali opere (conforme Sez. 5, Ordinanza n. 4016 del17/02/2025 (Rv. 674100 – 01 pres. Libero rel. Alessio).2.5 Nel caso specifico è la stessa sentenza impugnata che ha accertatol’esistenza del beneficio laddove ha osservato come non sia puntosmentita l’affermazione dell’appellata secondo cui secondo cui le condotteirrigue gestite dal consorzio risultano perfettamente funzionanti,dovendosi, ancora una volta, confermarsi sul punto la conclusione delgiudice provinciale, secondo cui la società si è “limitata ad allegarecircostanze peraltro irrilevanti in quanto per massima parte dipendentidalla sua stessa organizzazione imprenditoriale”. Secondo la Corte diGiustizia di II grado, infatti, le circostanze addotte, sia in prime che inseconde cure, dall’appellante - laddove mirano a rappresentare che ilcontribuente, per effetto di una propria opzione imprenditoriale, abbiainteso avvalersi di un sistema di irrigazione alternativo ed ipoteticamentepiù moderno rispetto a quello apprestato dal consorzio – non valgonocerto a confutare l’assunto del conseguimento di un effettivo beneficiooggettivo per i fondi, direttamente ricollegabile all’attività del consorzio.2.6 Ne deriva che è la stessa sentenza impugnata che, al di là di ogniquestione inerente alla configurabilità della presunzione con effettid’inversione dell’onere probatorio, ad avere accertato l’esistenza delbeneficio, in sostanza valutando che il [OSCURATO:PERSONA] stesso avesse adempiutoall’onere predetto dimostrando come l’impianto irriguo fosse di per séidoneo ad aumentare il valore dei fondi, escludendo così ogni rilevanzaalla censura come qui prospettata.3. Con il terzo motivo di ricorso la società prospetta la nullità dellasentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. Sostiene che il giudice d’appello avrebbeaffermato che la società contribuente non avrebbe contestato la mancataproduzione del piano di classifica e del conseguente perimetro consortile.Secondo la società ricorrente, l’impugnazione degli avvisi bonari e laNumero registro generale 22223/2024Numero sezionale 891/2026Numero di raccolta generale 10414/2026Data pubblicazione 20/04/2026contestazione della violazione della normativa di riferimento (art. 860 cc eR.D. 215/1933) costituirebbero formale contestazione dei presuppostidell’obbligo contributivo, anche secondo la già richiamata giurisprudenzadi questa Corte.3.1 Il motivo è infondato.3.2 Il giudice d’appello, come invero quello di primo grado come risultadalla sentenza impugnata, rileva la non contestazione della inclusione deiterreni de quibus nel piano di classifica e nel perimetro di contribuenza, enon della “produzione” degli stessi come afferma il motivo di censura. Lecensure ex art. 860 cc e art. 10 del R.D. 215/1933 riguardano infatti lasoggettività passiva, in relazione alla cessione in affitto di taluni terreni, ela contestazione del beneficio irriguo, ma non contestano l’inclusionesuindicata. Del pari il motivo richiama il ricorso originario evidenziando diavere contestato “l’assenza del richiamo al perimetro consortile al piano dicontribuenza e al conseguente piano di classifica” evidenziando così come,con tale censura, si lamentassero carenze motivazionali e non l’assenzadel piano ovvero la non inclusione.3.3 Va comunque richiamato quanto già osservato con riferimento almotivo precedente in ordine all’effettivo accertamento, operato dalla Cortedi merito, riguardo al beneficio per i fondi costituito dall’attività consortile.4. Con il quarto motivo di censura la società si duole della violazione efalsa applicazione degli artt. 857-865 c.c. e del R.D. n. 215/1933, inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.Sostiene che, assumendo erroneamente il “ribaltamento” dell’onere dellaprova in capo alla contribuente, deriverebbe la violazione delle disposizionisuindicate.4.1 Il motivo è infondato e comunque assorbito dal precedente.4.2 Ove il giudice abbia correttamente ritenuto che non vi siacontestazione sull’inclusione dei terreni nel piano e nel perimetro, ladipendente questione in ordine al beneficio va risolta nei termini di cui allaNumero registro generale 22223/2024Numero sezionale 891/2026Numero di raccolta generale 10414/2026Data pubblicazione 20/04/2026sentenza impugnata, essendo onere del contribuente dimostrare che,nonostante l’inclusione, i propri terreni non traggono alcun beneficio daessa (vv. Cass. Sez. 5, 18/04/2018, n. 9511, Rv. 647836 – 01, citataanche nella sentenza qui gravata). Va comunque e anche in questo casoribadito come la sentenza abbia accertato il beneficio effettivoescludendosi così rilevanza alla presunta violazione della ripartizionedell’onere probatorio.5. Con il quinto motivo di ricorso la società prospetta la violazione dell’art.18, comma 2 lett. e) e comma 4 del d.lgs. n. 546/1992 in relazione all’art.360, comma 1, n. 4 c.p.c. Censura di nullità la sentenza impugnata peravere ritenuto la genericità del motivo per asserita mancata individuazionedei terreni, tra quelli oggetto degli avvisi impugnati, oggetto di affitto.Sostiene di avere indicato i documenti (contratti di affitto e elencoparticelle dei terreni) dai quali trarre i dati per accertare di quali terreni sitrattasse e quali fossero gli importi relativi e come ciò fosse sufficiente perintegrare i requisiti di specificità del ricorso, avendo poi provveduto aspecificarli nell’atto d’appello. Afferma pertanto che il giudice d’appello nonavrebbe potuto confermare l’inammissibilità del primo motivo di ricorsoper genericità.5.1 Il motivo è inammissibile e comunque infondato.5.2 È pacifico, e risulta anche dai motivi del ricorso originario dellacontribuente riportati nel motivo in esame, come la prima censura avantialla Commissione provinciale facesse riferimento ad “...alcuni dei terrenioggetto degli avvisi…” sostenendo poi “...I terreni gravati dai pretesicontributi di proprietà della [OSCURATO:PERSONA] s.a….. indicati nei pretti(sic) atti sono stati, infatti concessi in affitto dalla stessa, ai Sig.ri AurelioPannitteri e [OSCURATO:PERSONA]….” richiamando poi i contratti d’affittoallegati al doc. 7.Appare evidente come la prima censura sia del tutto generica mentre laseconda appaia quantomeno fuorviante atteso che pare voler ricondurre iNumero registro generale 22223/2024Numero sezionale 891/2026Numero di raccolta generale 10414/2026Data pubblicazione 20/04/2026contratti d’affitto a tutti “I terreni gravati dai pretesi contributi” e non soloa “alcuni dei terreni oggetto degli avvisi”.È peraltro pacifico che il mero rinvio ai documenti allegati non costituiscaelemento sufficiente per integrare il requisito di specificità della censuradovendo la stessa indicare se, in quale parte, con riferimento a qualiperiodi e importi non sarebbero dovuti i contributi, e ciò con riferimento aisingoli motivi di ricorso. Non è peraltro consentita l’integrazione dei motiviin sede di gravame atteso che, ai sensi dell’art. 24, comma 2, del citatod.lgs. 546/1992, l’integrazione dei motivi di ricorso è ammessa solo overesa necessaria dal deposito di documenti non conosciuti ad opera dellealtre parti o per ordine della commissione.6. Con il sesto motivo la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 5 dellalegge regionale n. 45/1995 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.Sostiene che il testo della citata disposizione regionale, ove menziona tra iconsorziati: “Gli imprenditori agricoli e non agricoli proprietari, enfiteuti oaffittuari …”, determinerebbe l’illegittimità della richiesta dell’EnteImpositore nei confronti della società odierna ricorrente. Afferma di avereallegato i contratti d’affitto e una consulenza di parte con indicazione dellerelative partite catastali ribadendo che solo parte degli stessi potrebberoessere ricondotti alla società, evidenziando come, in sede dicontrodeduzioni avanti alla [OSCURATO:PERSONA], lo stesso Consorzioavrebbe sostenuto la distinzione tra contributi per l’incremento di valorefondiario, a carico del proprietario (codice 0648 spese fisse), e quelli permiglioramento fondiario (contributi irrigui codice 0750 spese d’esercizio) acarico del conduttore. Lo stesso [OSCURATO:PERSONA] avrebbe - in sede d’appello e inrelazione ad analogo procedimento (il cui procedimento di legittimità èchiamato all’odierna adunanza avanti a questo collegio) - ammesso larelativa carenza di legittimazione passiva allegando una nota n. 957/19,trascritta nel presente ricorso, e i prospetti con cui riduceva il caricoiscritto a ruolo nei confronti della proprietà per gli anni 2015 e 2016.Numero registro generale 22223/2024Numero sezionale 891/2026Numero di raccolta generale 10414/2026Data pubblicazione 20/04/2026Afferma che, accogliendo l’appello del [OSCURATO:PERSONA], la Corte territorialeavrebbe violato la predetta disposizione ritenendo la società legittimatapassivamente per l’intero contributo.6.1 Il motivo è inammissibile e comunque infondato.6.2 La disposizione regionale elenca infatti quelli che possono esseretenuti al pagamento del contributo in questione ma prosegue specificandoche gli stessi sono tenuti “per legge o per contratto al pagamento deicontributi consortili”, non consentendo la tesi di parte ricorrente secondocui la mera esistenza di un contratto d’affitto dovrebbe trasporre gliobblighi consortili in capo agli affittuari.È pacifico come, ai sensi del richiamato art. 860 c.c., l’obbligo dicontribuzione spetti ai proprietari dei beni situati entro il perimetro delcomprensorio del [OSCURATO:PERSONA] di Bonifica. Ciò non impedisce che, in base alegge o al contratto, l’obbligo possa essere riferito in parte agli affittuari,ma non è certo dall’elencazione suindicata che può trarsi una simileconclusione nel caso specifico.6.3 Nel merito il motivo è comunque infondato atteso che, secondo ilcostante insegnamento di questa Corte, i contributi consortili di bonificacostituiscono oneri reali dovuti da chi, al tempo della loro esazione, èproprietario del fondo situato nel perimetro del comprensorio, e trovanogiustificazione nei benefici, concreti o anche solo potenziali, che sipresumono apportati al terreno dalle opere eseguite dal consorzio, senzache quest'ultimo ne sia onerato della prova, spettando, invece, alproprietario dimostrare il contrario, senza che, a tal fine, rilevi l'avermanifestato, per scelta personale o per situazioni particolari, l'intenzionedi non usufruire di quanto (nella specie, un impianto di irrigazione)realizzato dal primo (Cass. Sez. 5, 25/10/2024, n. 27734, Rv. 672719 –01).Va inoltre richiamata la risalente ma attuale pronuncia, secondo cui, intema di contributi consortili, l'obbligazione relativa al pagamentoNumero registro generale 22223/2024Numero sezionale 891/2026Numero di raccolta generale 10414/2026Data pubblicazione 20/04/2026dell'acqua utilizzata per l'irrigazione grava originariamente sui proprietariconsorziati, ai quali soltanto può essere concessa l'utilizzazione dell'acqua,ed avendo natura paratributaria non consente il ricorso a strumentigiuridici che implichino la disponibilità del rapporto giuridico, con laconseguenza che non è ammissibile l'accollo del debito da partedell'affittuario o dell'utilizzatore di fatto del fondo (Cass. Sez. 5,21/02/2007, n. 4048, Rv. 595950 – 01). La stessa ipotesi di un (nonconsentito) accollo a carico dell’affittuario presuppone che l’obbligo siaoriginariamente a carico della proprietà.La distinzione prospettata nel motivo riguarda invece la meraquantificazione del tributo, venendo in considerazione prestazioni dinatura tributaria siccome il contributo è correlato al beneficio fondiarioderivante dalla disponibilità irrigua (v. Cass., 27 luglio 2023, n. 22730;Cass., 24 dicembre 2020, n. 29538; Cass., 30 dicembre 2016, n. 27471;Cass., 20 novembre 2015, n. 23815). Questa Corte ha avuto modo dirilevare che è possibile distinguere, in genere, una quota fissa e una quotavariabile: la prima è dovuta indipendentemente dall'effettivo utilizzo delservizio ed è costituita dai costi per la potenzialità di quest'ultimo, ai finidella tenuta in efficienza e messa in funzione degli impianti; la seconda,dovuta in relazione alla quantità di acqua concretamente utilizzata, ècostituita dalle spese sostenute per distribuire la risorsa irrigua e riguardal'attività di movimento e funzionamento degli impianti direttamente legataall'erogazione del servizio (così Cass., sez. 5, 11 dicembre 2025 n. 32357;18 febbraio 2025, n. 4179; 16 febbraio 2025 n. 3896, v., altresì, Cass., 17agosto 2023, n. 24733).Ciò però riguarda, va ribadito, la quantificazione del tributo giustificandonela debenza, quanto alla parte variabile, esclusivamente ove il consorziatoutilizzi effettivamente le acque fornite dal [OSCURATO:PERSONA], restando comunque asuo carico la quota fissa.Numero registro generale 22223/2024Numero sezionale 891/2026Numero di raccolta generale 10414/2026Data pubblicazione 20/04/20266.4 Quanto alla nota n. 957/19 del 27/2/2019 del [OSCURATO:PERSONA] delConsorzio, la stessa non può avere valore dirimente in merito allalegittimazione passiva riguardo al tributo.Se, infatti:- da un lato, non può ritenersi, che la nota suindicata, debitamentetrascritta (anzi riprodotta digitalmente) nel ricorso medesimo, costituiscauna mera indicazione della ripartizione interna del contributo traproprietaria e affittuaria, atteso che in essa il capo settore catasto e ruolidel [OSCURATO:PERSONA] dà atto del fatto di essere stati all’oscuro del rapporto diaffitto e giustifica il ricalcolo degli “importi dovuti per ciascun anno dalladitta proprietaria e dalle ditte affittuarie”;- dall’altro lato, essa non può avere il richiesto valore confessorio, inquanto non può essere riconosciuto al [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] unpotere abdicativo in ordine al diritto d’esigere i contributi nei confronti deiconsorziati e un correlativo potere d’individuazione autonoma dei soggettipassivi della relativa imposizione.7. Il ricorso va pertanto respinto e la ricorrente condannata alla rifusionedelle spese del giudizio di legittimità a favore del Consorziocontroricorrente, da liquidarsi come da dispositivo.7.1 Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, si dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovutoper il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, sedovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del Consorziocontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in €Numero registro generale 22223/2024Numero sezionale 891/2026Numero di raccolta generale 10414/2026Data pubblicazione 20/04/20266.000,00 per compensi oltre spese generali nel 15%, esborsi liquidati in €200,00 e agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29/01/2026.Il PresidenteLIBERATO PAOLITTO
Sentenza Cassazione n. 10414/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris