CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 giugno 2022
Cassazione n. 40311/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/09/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilità dei ricorsi riportandosi alla requisitoria scritta già depositata. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Bologna, decidendo quale giudice del rinvio ai sensi dell'art. 627, c.p.p. rideterminava in senso favorevole agli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la durata delle pene accessorie fallimentari previste dall'art. 216, co. 4, I. fall. in relazione ai reati fallimentari per i quali questi ultimi hanno riportato condanna. 2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiedono l'annullamento, hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati, con autonomi atti di impugnazione. 2.1. [OSCURATO:PERSONA], nel ricorso a firma degli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, in quanto la corte territoriale, nel determinare la durata della pena accessoria dell'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale nella misura di anni tre, ha valutato la posizione dell'imputato con un approccio complessivo, vale a dire insieme con la posizione degli altri imputati, senza procedere, come sarebbe stato suo onere, a una valutazione individualizzata nei confronti dell'Arpe, omettendo qualunque giustificazione in ordine alla determinazione della durata della indicata pena accessoria, con conseguente violazione, oltre che dell'art. 133, c.p., anche degli artt. 627, co. 3 e 628, c.p.p., per mancata osservanza di quanto disposto dalla sentenza di annullamento con rinvio pronunciata dalla Prima Sezione penale della Corte di Cassazione il 4.7.2019. 2.2. [OSCURATO:PERSONA], nel ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, posto che la corte territoriale, nel determinare la durata della pena accessoria dell'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale nella misura di anni due e mesi otto, ha malamente esercitato il potere discrezionale riconosciutogli dall'art. 132, c.p., omettendo di valutare tutti parametri indicati dall'art. 133, c.p., e di confrontarsi con tutti gli aspetti inerenti la vita e la personalità del Muto, motivando in maniera assolutamente generica e illogica. Secondo quanto prospettato dalla difesa, rileva il ricorrente, l'art. 133, c.p., va letto in combinato disposto con l'art. 23, c.p., per cui, tenuto conto che la pena principale è stata commisurata in maniera prossima al minimo, la durata della pena accessoria irrogata al Muto poteva superare di poco il minimo di 15 giorni previsto dal menzionato art. 23, come durata minima della pena della reclusione. 2.3. Con memoria del 24.6.2022 i difensori dell'Arpe, premesso che la pena accessoria irrogata nei confronti del proprio assistito risulta estinta a seguito dell'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale, da un lato, insistono nell'accoglimento dei motivi di ricorso, evidenziando la permanenza di un interesse a ottenere una pronuncia "di accoglimento nel merito", dall'altro, concludono nel senso che, ove il ricorso sia dichiarato inammissibile, non venga pronunciata nei confronti del ricorrente condanna al pagamento delle spese del procedimento. 3. Entrambi i ricorsi vanno dichiarati inammissibili, sia pure per ragioni diverse. 4. Quanto al ricorso presentato nell'interesse di Arpe, va osservato che, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, con condivisibile arresto, l'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale determina l'automatica estinzione delle pene accessorie posto che queste sono definite dall'art. 20 cod. pen. "effetti penali" della condanna e che l'art. 47, comma 12, legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dall'art. 1, comma 7, legge 9 gennaio 2019, n. 3, collega all'esito favorevole della prova l'estinzione, oltre che della pena detentiva, anche di "ogni altro effetto penale, ad eccezione delle pene accessorie perpetue" (cfr. Cass., Sez. 1, n. 21106 del 15/09/2020, Rv. 281368, nonché, nello stesso senso, pur sotto la vigenza della precedente normativa, Cass., Sez. 1, n. 52551 del 29/09/2014, Rv. 262196, riguardante proprio un caso di inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale). Tale circostanza si è verificata nel caso in esame, in quanto, come dimostrato dai difensori del ricorrente attraverso la produzione del relativo provvedimento in copia conforme debitamente sottoscritta dal funzionario giudiziario competente, il magistrato di sorveglianza di Milano, in data 18.5.2021, ha dichiarato estinta la pena detentiva applicata all'imputato nell'ambito del procedimento penale di cui si discute, in conseguenza dell'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale. Estinta, dunque, la pena accessoria, viene meno l'interesse al ricorso dell'Arpe, posto che da tempo la giurisprudenza di legittimità ha affermato l'incontestato principio, secondo cui in materia di impugnazioni, per ritenersi ammissibile, qualsiasi gravame deve tendere in concreto all'eliminazione della lesione di un diritto o di un interesse, non essendo prevista, la possibilità di proporre una impugnazione che si risolva in una mera pretesa teorica all'esattezza della decisione. L'esistenza del requisito della concretezza può essere ravvisata anche quando il gravame sia diretto a lamentare la violazione astratta di una norma di divieto formale, purché da essa derivi un reale pregiudizio di diritti che si intendono tutelare attraverso il raggiungimento di un risultato non soltanto corretto teoricamente, una praticamente favorevole (cfr. Cass., Sez. 1, n. 4980 del 18/08/1998, Rv. 212157). Il ricorso dell'Arpe va, pertanto, dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 591, co. 1, lett. a), c.p.p., in quanto l'eventuale accoglimento dell'impugnazione nessun effetto concreto potrebbe ottenere sulla posizione dell'imputato in relazione a una sanzione già estinta. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso non segue la condanna dell'Arpe al pagamento delle spese processuali, né di una sanzione in favore della cassa delle ammende, conformemente al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui in tema di impugnazioni, l'inammissibilità del ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse derivante da causa non imputabile al ricorrente, come quella verificatasi nel caso in esame, comporta che quest'ultimo non possa essere condannato né al pagamento delle spese processuali, né al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno del suo interesse alla decisione non configura un'ipotesi di soccombenza (cfr., ex plurimis, Cass. Sez. 4, n. 45618 del 11/11/2021, Rv. 282549; Cass., Sez. 3, n.29593 del 26/05/2021, Rv. 281785; Cass., Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, Rv. 272308). 5. Anche il ricorso del Muto va dichiarato inammissibile. Al riguardo si osserva che, come chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte, non è sindacabile in sede di legittimità il provvedimento del giudice del merito che, avvalendosi del proprio potere discrezionale, determini, in base ai criteri di cui agli artt. 132 e 133, c.p., con specifica e adeguata motivazione, le pene accessorie fallimentari nella misura massima prevista dalla legge, senza rapportarle automaticamente alla durata della pena principale (cfr. Cass., Sez. 5, n. 7034 del 24/01/2020, Rv. 278856). In questa prospettiva, si è, inoltre, precisato che in tema di pene accessorie previste per i reati fallimentari, ove la durata sia determinata in misura superiore alla media edittale, è necessaria una specifica motivazione in ordine ai criteri soggettivi ed oggettivi di cui all'art. 133, c.p., tenendo conto della funzione rieducativa, retributiva e preventiva della pena, ancor più ove sussista divaricazione nel trattamento sanzionatorio complessivo tra pena principale, irrogata nel minimo, e pene accessorie fissate nel massimo (cfr. Cass., Sez. 5, n. 1947 del 03/11/2020, Rv. 280668). Ciò posto la corte territoriale ha reso sul punto aggredito dal ricorso una motivazione del tutto congrua e immune dai denunciati vizi, fissando la durata della pena accessoria in precedenza indicata in anni due e mesi otto, a fronte di una pena principale fissata in anni tre e mesi due di reclusione, quindi in misura certo non superiore alla media edittale e senza alcuna divaricazione tra pena principale e pena accessoria. Deve pertanto ritenersi adeguata e specifica, rispetto all'onere motivazionale da adempiere, la motivazione resa dalla corte territoriale, che, con riferimento alla posizione del Muto, ha giustificato la sua decisione, tenuto conto del ruolo svolto dall'imputato nella vicenda del "fallimento Parmalat", su cui il giudice di appello si sofferma specificamente a pagina 3 della sentenza oggetto di ricorso, ruolo correttamente valutato in rapporto alla particolare gravità della vicenda, che ha arrecato "ammanchi miliardari e danni enormi per i piccoli azionisti e gli investitori (cfr. pp. 4-6 della sentenza oggetto di ricorso), facendo, pertanto, buon governo dei principi di cui all'art. 133, co. 1, n. 1) e n. 2), c.p. A fronte di tale congruo argomentare, i rilievi difensivi appaiono, in conclusione, manifestamente infondati, oltre che versati in fatto, giustificando la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 6. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa de