CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 11 maggio 2022
Cassazione n. 23814/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (RINUNCIANTE) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di CATANZAROsvolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; „7 " OSSERVA 1. BEVILACQUA Fabio ricorre avverso l'ordinanza 16-[OSCURATO:DATA_NASCITA], con la quale il Tribunale per il riesame di Catanzaro ha rigettato l'impugnazione avverso l'ordinanza applicativa nei suoi confronti della misura cautelare della custodia in carcere nell'ambito di un procedimento penale nel quale gli è stato contestato il reato di cessione di cocaina a PASSALACQUA Domenico per il tramite di PASSALACQUA Franco. 2. Con atto trasmesso dall'Ufficio matricola della casa circondariale "U. Caridi" di Catanzaro, il ricorrente ha rinunciato al ricorso per essere venuto l'interesse alla impugnazione della ordinanza del 16/11/2021 del Tribunale della Libertà di Catanzaro. 3. La rinuncia deve considerarsi rituale e il ricorso è conseguentemente inammissibile ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 610 comma 5-bis e 591 lett. d), cod. proc. pen., per causa che può essere dunque dich arata senza formalità. 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, per la parte privata ricorrente, la condanna al pagamento delle spese processuali e alla corresponsione di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che si ritiene equo determinare in euro 500,00: infatti, l'art. 616 c.p.p. non distingue tra le varie cause di inammissibilità, con la conseguenza che la condanna al pagamento della sanzione pecuniaria in esso prevista deve essere inflitta non solo nel caso di inammissibilità dichiarata ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 3, ma anche nelle ipotesi di inammissibilità pronunciata ai sensi dell'art. 591 c.p.p., tra cui è ricompreso il caso della rinuncia all'impugnazione. Si manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, cornma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Deciso il 11 maggio 2022. Il Consigliere estensore [l Pre ente [OSCURATO:PERSONA] e Dovere f(i7C91/xe-C-f1~ DEPOSITATO ;-N CANCELLER