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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 04023/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG e1Lj flOLk i O, 02.A.[OSCURATO:PERSONA] e— c_QL t. fuiatt, , [OSCURATO:PERSONA]

1. FIDONE Roberto, per il tramite del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza in epigrafe, con la quale, per qùel che qui rileva, la Corte di appello di Catania, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto la sua richiesta di declaratoria di estinzione, per intervenuta prescrizione, delle pene inflittegli con le sentenze pronunciate dal Tribunale di Modica in data 5 febbraio 1999 (irrevocabile il 23 marzo 1999) e 18 gennaio 2005 (irrevocabile il 6 marzo 2007).

A ragione della decisione, il giudice dell'esecuzione ha osservato che non sussistevano i presupposti di cui all'art. 172 cod. pen., atteso che nei confronti dell'interessato era stata "ritenuta" la recidiva (reiterata e infraquinquennale) con le sentenze emesse dalla Corte di appello di Catania in data 26 giugno 2009 e dal Tribunale di Caltanissetta in data 23 settembre 2009.

1.1. Con l'unico motivo di ricorso si deduce l'erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 172, comma 7, cod. pen., in quanta il giudice dell'esecuzione, nel rigettare la richiesta del FIDONE, si era fermato alla mera lettura di quanto riportato nel certificato del casellario giudiziale, senza verificare, attraverso l'esame delle sentenze d'interesse, se i giudici della cognizione avessero, effettivamente e concretamente, ritenuto la recidiva nei confronti dell'imputato.

Se lo avesse fatto, avrebbe agevolmente accertato che in nessuno dei due giudizi definiti dal Tribunale di Modica la circostanza aggravante de qua, sebbene formalmente contestata nei capi d'imputazione, era stata, poi, di fatto, ritenuta.

Da tanto discendeva che, in assenza di fattori ostativi, alla data di notifica dell'ordine di esecuzione nei confronti del condannato (3 agosto 2019), le pene inflitte con le due menzionate sentenze dovessero considerarsi estinte per prescrizione, atteso che l'unico riconoscimento formale della recidiva di cui ai capoversi dell'art. 99 cod. pen., in grado di eliminare astrattamente il beneficio, era stato effettuato soltanto con la più recente sentenza emessa dalla Corte di appello di Catania in data 14 giugno 2018, divenuta irrevocabile il 29 ottobre 2018, quindi in data successiva alla maturazione del termine decennale previsto dall'art. 172 cod. pen. 2.

Il Procuratore generale presso questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso, richiamando il principio sancito da Sez. 1, n. 20496 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 263609.

3. Il difensore del ricorrente ha depositato sulla piattaforma telematica Teams brevi conclusioni scritte, insistendo nella richiesta di accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso va accolto per le ragioni che seguono.2.

Occorre premettere che l'art. 172, comma 7, prima parte, dispone che "L'estinzione delle pene non ha luogo se si tratta di recidivi, nei casi preveduti dai capoversi dell'articolo 99...".

Tale disposizione, nell'elaborazione ermeneutica condotta da questa Corte, ha dato luogo all'affermazione dei seguenti e ormai consolidati principi di diritto: 1) non è consentito al giudice dell'esecuzione, ai fini dell'applicazione della norma citata, desumere la recidiva dall'esame dei precedenti penali o sulla base delle risultanze del certificato penale, in mancanza di un accertamento in sede di cognizione (Sez. 1, n. 13398 del 19/2/2013, Milacic, Rv. 256021; Sez. 1, n. 44061 del 21/10/2008, Cirillo, Rv. 241836; fra le più recenti, Sez. 1, n. 4095 del 10/12/2019, dei:). 2020, Figliomeni, Rv. 278165); 2) la recidiva, ai presenti fini, deve essere accertata in un qualsiasi momento immediatamente precedente al compimento del decorso del termine di prescrizione della pena (Sez. 1, n. 58475 del 26/9/2018, Riva, Rv. 275318; Sez. 1, n. 13398 del 19/2/2013, Milacic, Rv. 256022); 3) non è consentito al giudice dell'esecuzione, ai fini della verifica delle condizioni ostative previste dall'art. 172, comma 7, cod. pen., di sindacare l'esistenza della recidiva in presenza di un accertamento positivo compiuto in sede di cognizione (Sez. 1, n. 20496 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Migliore, Rv. 263609).

3. Calando gli enunciati principi nella realtà del caso di specie, rileva il Collegio che ad essi il giudice dell'esecuzione non si è conformato, poiché ha ritenuto, erroneamente, di poter desumere l'esistenza della recidiva quale fattore ostativo alla estinzione delle pene richiesta dall'interessato solamente in base alle risultanze del certificato del casellario giudiziale acquisito (che, in effetti, riporta, in corrispondenza delle sentenze iscritte ai nn. 6 e 7, il riferimento, rispettivamente, alla recidiva reiterata infraquinquennale e alla recidiva infrquinquennale), senza procedere all'esame delle due sentenze d'interesse (allegate al ricorso).

3.1. L'analisi delle due decisioni indicate evidenzia, viceversa, il mancato riconoscimento, in concreto, dell'aggravante ostativa da parte del giudice della cognizione.

A tale riguardo, occorre, in particolare, rimarcare: a) che, nella sentenza emessa del Tribunale di Modica in data 22 dicembre 2005, confermata dalla Corte di appello di Catania il 26 giugno 2009, l'aumento di pena risulta operato, su quella inflitta per il reato-base, solo ai sensi dell'art. 81 cpv. cod. pen. per l'unico reato-satellite giudicato, senza che sia stato applicato un ulteriore aumento per la recidiva, in relazione alla quale, infatti, si omette qualsiasi richiamo; b) che, nella sentenza emessa dal Tribunale di Caltanissetta in data 23 settembre 2009, risulta applicato il minimo edittale della pena per l'unico reato giudicato, il che dimostra, ovviamente, che nessun aumento per la recidiva è stato operato.

4. La decisione reiettiva impugnata si è basata, pertanto, sull'erroneo presupposto della ritenuta ostatività della recidiva alla declaratoria di estinzione delle pene richiesta dal condannato, ostatività che, invece, per le ragioni appena illustrate (mancato positivo riconoscimento dell'aggravante in sede di cognizione), non poteva, in concreto, ravvisarsi in base alla corretta ermeneusi dell'art. 172, comma 7, cod. pen. •

4.1. Solo per completezza va rilevato che la già citata sentenza n. 20496/2015 emessa da questa stessa Sezione, richiamata dal Procuratore generale, nella requisitoria scritta, a sostegno delle sue conclusioni per il rigetto del ricorso (sul divieto, per il giudice dell'esecuzione, di sindacare, ai fini della verifica delle condizioni ostative previste dall'art. 172, comma 7, cod. pen., l'esistenza della recidiva in presenza di un accertamento positivo compiuto in sede di cognizione), non si attaglia al caso di specie, proprio perché un accertamento positivo della recidiva nei confronti del FIDONE non è stato compiuto in sede di cognizione, quanto meno nelle due decisioni indicate dal giudice dell'esecuzione catanese.

5. In conclusione, per le considerazioni esposte, l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Catania, che procederà a rivalutare la richiesta di estinzione della pena presentata dal ricorrente alla luce dei ricordati principi di diritto e tenendo conto di ulteriori sentenze che, avendo riconosciuto in concreto la recidiva di cui ai capoversi dell'art. 99 cod. pen., possano assumere, eventualmente, valenza ostativa alla estinzione delle pene richiesta.

In sede di rinvio, il giudice dovrà attenersi anche ai seguenti principi di diritto enunciati dalle Sezioni Unite di questa Corte con sentenza n. 46387/2021 resa all'udienza del 15 luglio 2021, in relazione al ricorso n. 22264/2020 R.G. proposto dal P.M. in proc. [OSCURATO:PERSONA], la cui motivazione è stata pubblicata nelle more della presente decisione: 1) «Il decorso del tempo ai fini dell'estinzione della pena detentiva, ai sensi dell'art. 172, quarto comma, cod. pen., ha inizio il giorno in cui la condanna è divenuta irrevocabile e si interrompe con la carcerazione del condannato.

Esso comincia nuovamente a decorrere se il condannato, una volta iniziata la esecuzione della pena mediante la carcerazione, vi si sottragga volontariamente con condotta di evasione»; 2) «Il procedimento di esecuzione della pena detentiva, ai sensi dell'art. 656, comma 5, cod. proc. pen. non rientra in una delle ipotesi previste dall'art. 172, comma quinto, cod. pen.».

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Catania.

C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG e1Lj flOLk i O, 02.A.[OSCURATO:PERSONA] e— c_QL t. fuiatt, , [OSCURATO:PERSONA] 1. FIDONE Roberto, per il tramite del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza in epigrafe, con la quale, per qùel che qui rileva, la Corte di appello di Catania, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto la sua richiesta di declaratoria di estinzione, per intervenuta prescrizione, delle pene inflittegli con le sentenze pronunciate dal Tribunale di Modica in data 5 febbraio 1999 (irrevocabile il 23 marzo 1999) e 18 gennaio 2005 (irrevocabile il 6 marzo 2007). A ragione della decisione, il giudice dell'esecuzione ha osservato che non sussistevano i presupposti di cui all'art. 172 cod. pen., atteso che nei confronti dell'interessato era stata "ritenuta" la recidiva (reiterata e infraquinquennale) con le sentenze emesse dalla Corte di appello di Catania in data 26 giugno 2009 e dal Tribunale di Caltanissetta in data 23 settembre 2009. 1.1. Con l'unico motivo di ricorso si deduce l'erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 172, comma 7, cod. pen., in quanta il giudice dell'esecuzione, nel rigettare la richiesta del FIDONE, si era fermato alla mera lettura di quanto riportato nel certificato del casellario giudiziale, senza verificare, attraverso l'esame delle sentenze d'interesse, se i giudici della cognizione avessero, effettivamente e concretamente, ritenuto la recidiva nei confronti dell'imputato. Se lo avesse fatto, avrebbe agevolmente accertato che in nessuno dei due giudizi definiti dal Tribunale di Modica la circostanza aggravante de qua, sebbene formalmente contestata nei capi d'imputazione, era stata, poi, di fatto, ritenuta. Da tanto discendeva che, in assenza di fattori ostativi, alla data di notifica dell'ordine di esecuzione nei confronti del condannato (3 agosto 2019), le pene inflitte con le due menzionate sentenze dovessero considerarsi estinte per prescrizione, atteso che l'unico riconoscimento formale della recidiva di cui ai capoversi dell'art. 99 cod. pen., in grado di eliminare astrattamente il beneficio, era stato effettuato soltanto con la più recente sentenza emessa dalla Corte di appello di Catania in data 14 giugno 2018, divenuta irrevocabile il 29 ottobre 2018, quindi in data successiva alla maturazione del termine decennale previsto dall'art. 172 cod. pen. 2. Il Procuratore generale presso questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso, richiamando il principio sancito da Sez. 1, n. 20496 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 263609. 3. Il difensore del ricorrente ha depositato sulla piattaforma telematica Teams brevi conclusioni scritte, insistendo nella richiesta di accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va accolto per le ragioni che seguono.2. Occorre premettere che l'art. 172, comma 7, prima parte, dispone che "L'estinzione delle pene non ha luogo se si tratta di recidivi, nei casi preveduti dai capoversi dell'articolo 99...". Tale disposizione, nell'elaborazione ermeneutica condotta da questa Corte, ha dato luogo all'affermazione dei seguenti e ormai consolidati principi di diritto: 1) non è consentito al giudice dell'esecuzione, ai fini dell'applicazione della norma citata, desumere la recidiva dall'esame dei precedenti penali o sulla base delle risultanze del certificato penale, in mancanza di un accertamento in sede di cognizione (Sez. 1, n. 13398 del 19/2/2013, Milacic, Rv. 256021; Sez. 1, n. 44061 del 21/10/2008, Cirillo, Rv. 241836; fra le più recenti, Sez. 1, n. 4095 del 10/12/2019, dei:). 2020, Figliomeni, Rv. 278165); 2) la recidiva, ai presenti fini, deve essere accertata in un qualsiasi momento immediatamente precedente al compimento del decorso del termine di prescrizione della pena (Sez. 1, n. 58475 del 26/9/2018, Riva, Rv. 275318; Sez. 1, n. 13398 del 19/2/2013, Milacic, Rv. 256022); 3) non è consentito al giudice dell'esecuzione, ai fini della verifica delle condizioni ostative previste dall'art. 172, comma 7, cod. pen., di sindacare l'esistenza della recidiva in presenza di un accertamento positivo compiuto in sede di cognizione (Sez. 1, n. 20496 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Migliore, Rv. 263609). 3. Calando gli enunciati principi nella realtà del caso di specie, rileva il Collegio che ad essi il giudice dell'esecuzione non si è conformato, poiché ha ritenuto, erroneamente, di poter desumere l'esistenza della recidiva quale fattore ostativo alla estinzione delle pene richiesta dall'interessato solamente in base alle risultanze del certificato del casellario giudiziale acquisito (che, in effetti, riporta, in corrispondenza delle sentenze iscritte ai nn. 6 e 7, il riferimento, rispettivamente, alla recidiva reiterata infraquinquennale e alla recidiva infrquinquennale), senza procedere all'esame delle due sentenze d'interesse (allegate al ricorso). 3.1. L'analisi delle due decisioni indicate evidenzia, viceversa, il mancato riconoscimento, in concreto, dell'aggravante ostativa da parte del giudice della cognizione. A tale riguardo, occorre, in particolare, rimarcare: a) che, nella sentenza emessa del Tribunale di Modica in data 22 dicembre 2005, confermata dalla Corte di appello di Catania il 26 giugno 2009, l'aumento di pena risulta operato, su quella inflitta per il reato-base, solo ai sensi dell'art. 81 cpv. cod. pen. per l'unico reato-satellite giudicato, senza che sia stato applicato un ulteriore aumento per la recidiva, in relazione alla quale, infatti, si omette qualsiasi richiamo; b) che, nella sentenza emessa dal Tribunale di Caltanissetta in data 23 settembre 2009, risulta applicato il minimo edittale della pena per l'unico reato giudicato, il che dimostra, ovviamente, che nessun aumento per la recidiva è stato operato. 4. La decisione reiettiva impugnata si è basata, pertanto, sull'erroneo presupposto della ritenuta ostatività della recidiva alla declaratoria di estinzione delle pene richiesta dal condannato, ostatività che, invece, per le ragioni appena illustrate (mancato positivo riconoscimento dell'aggravante in sede di cognizione), non poteva, in concreto, ravvisarsi in base alla corretta ermeneusi dell'art. 172, comma 7, cod. pen. • 4.1. Solo per completezza va rilevato che la già citata sentenza n. 20496/2015 emessa da questa stessa Sezione, richiamata dal Procuratore generale, nella requisitoria scritta, a sostegno delle sue conclusioni per il rigetto del ricorso (sul divieto, per il giudice dell'esecuzione, di sindacare, ai fini della verifica delle condizioni ostative previste dall'art. 172, comma 7, cod. pen., l'esistenza della recidiva in presenza di un accertamento positivo compiuto in sede di cognizione), non si attaglia al caso di specie, proprio perché un accertamento positivo della recidiva nei confronti del FIDONE non è stato compiuto in sede di cognizione, quanto meno nelle due decisioni indicate dal giudice dell'esecuzione catanese. 5. In conclusione, per le considerazioni esposte, l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Catania, che procederà a rivalutare la richiesta di estinzione della pena presentata dal ricorrente alla luce dei ricordati principi di diritto e tenendo conto di ulteriori sentenze che, avendo riconosciuto in concreto la recidiva di cui ai capoversi dell'art. 99 cod. pen., possano assumere, eventualmente, valenza ostativa alla estinzione delle pene richiesta. In sede di rinvio, il giudice dovrà attenersi anche ai seguenti principi di diritto enunciati dalle Sezioni Unite di questa Corte con sentenza n. 46387/2021 resa all'udienza del 15 luglio 2021, in relazione al ricorso n. 22264/2020 R.G. proposto dal P.M. in proc. [OSCURATO:PERSONA], la cui motivazione è stata pubblicata nelle more della presente decisione: 1) «Il decorso del tempo ai fini dell'estinzione della pena detentiva, ai sensi dell'art. 172, quarto comma, cod. pen., ha inizio il giorno in cui la condanna è divenuta irrevocabile e si interrompe con la carcerazione del condannato. Esso comincia nuovamente a decorrere se il condannato, una volta iniziata la esecuzione della pena mediante la carcerazione, vi si sottragga volontariamente con condotta di evasione»; 2) «Il procedimento di esecuzione della pena detentiva, ai sensi dell'art. 656, comma 5, cod. proc. pen. non rientra in una delle ipotesi previste dall'art. 172, comma quinto, cod. pen.». P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Catania. C
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