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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 gennaio 2022

Cassazione n. 08821/2022

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Bari, in riforma della sentenza del 14.2.2020 del Tribunale della stessa città e preso atto dell'accordo concluso dagli imputati, previa rinuncia agli ulteriori motivi di appello ad eccezione di quelli relativi al trattamento sanzionatorio, con il Procuratore Generale a norma dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ha rideterminato in tre anni e otto mesi di reclusione ed C 14.000 di multa la pena inflitta a D'[OSCURATO:PERSONA] e in tre anni di reclusione ed C 12.400 di multa quella irrogata a [OSCURATO:PERSONA] per plurimi episodi di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti ai sensi dell'art. 73, primo comma d.P.R. 309/1990 e per il reato di cui all'art. 629 cod. pen., unificati dal vincolo della continuazione.

2. Avverso tale sentenza ognuno degli imputati ha proposto ricorso per cassazione, dal contenuto perfettamente sovrapponibile, con il quale lamentano la mancata disamina dei presupposti che consentissero una pronuncia di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., censurando la motivazione resa con l'adozione di mere clausole di stile per essersi la Corte di appello limitata a fare un generico riferimento agli atti del RG. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi, da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., sono inammissibili.

Risulta dalla sentenza impugnata che il difensore di D'[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed il Procuratore Generale hanno dichiarato nel corso del giudizio di secondo grado di avere raggiunto un accordo ai sensi dell'art. 599 bis c.p.p., nel senso di un miglioramento del trattamento sanzionatorio applicato in primo grado agli imputati, che la Corte di Appello ha integralmente recepito, riducendo la pena negli esatti termini pattuiti, pari a tre anni e otto mesi di reclusione ed C 14.000 di multa per il D'Angelo e a tre anni di reclusione ed C 12.400 di multa per il Moraglia, pena che ha ritenuto adeguata al reale disvalore dei fatti.

L'accoglimento della richiesta, in punto di determinazione della pena, negli stessi termini oggetto del concordato determina una definitiva preclusione processuale all'esperibilità di successive impugnative sul punto: secondo quanto già affermato da questa Corte, è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio o di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018 - dep. 25/06/2018, Casero, Rv. 273194).

Ciò vale anche per quanto concerne l'esclusione di eventuali cause di non punibilità, dovendosi riaffermare il principio secondo il quale il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, in ragione dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018 - dep. 23/11/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 27452201) Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00 per ciascuno degli imputati P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso il [OSCURATO:DATA_NASCITA] Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Bari, in riforma della sentenza del 14.2.2020 del Tribunale della stessa città e preso atto dell'accordo concluso dagli imputati, previa rinuncia agli ulteriori motivi di appello ad eccezione di quelli relativi al trattamento sanzionatorio, con il Procuratore Generale a norma dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ha rideterminato in tre anni e otto mesi di reclusione ed C 14.000 di multa la pena inflitta a D'[OSCURATO:PERSONA] e in tre anni di reclusione ed C 12.400 di multa quella irrogata a [OSCURATO:PERSONA] per plurimi episodi di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti ai sensi dell'art. 73, primo comma d.P.R. 309/1990 e per il reato di cui all'art. 629 cod. pen., unificati dal vincolo della continuazione. 2. Avverso tale sentenza ognuno degli imputati ha proposto ricorso per cassazione, dal contenuto perfettamente sovrapponibile, con il quale lamentano la mancata disamina dei presupposti che consentissero una pronuncia di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., censurando la motivazione resa con l'adozione di mere clausole di stile per essersi la Corte di appello limitata a fare un generico riferimento agli atti del RG. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi, da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., sono inammissibili. Risulta dalla sentenza impugnata che il difensore di D'[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed il Procuratore Generale hanno dichiarato nel corso del giudizio di secondo grado di avere raggiunto un accordo ai sensi dell'art. 599 bis c.p.p., nel senso di un miglioramento del trattamento sanzionatorio applicato in primo grado agli imputati, che la Corte di Appello ha integralmente recepito, riducendo la pena negli esatti termini pattuiti, pari a tre anni e otto mesi di reclusione ed C 14.000 di multa per il D'Angelo e a tre anni di reclusione ed C 12.400 di multa per il Moraglia, pena che ha ritenuto adeguata al reale disvalore dei fatti. L'accoglimento della richiesta, in punto di determinazione della pena, negli stessi termini oggetto del concordato determina una definitiva preclusione processuale all'esperibilità di successive impugnative sul punto: secondo quanto già affermato da questa Corte, è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio o di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018 - dep. 25/06/2018, Casero, Rv. 273194). Ciò vale anche per quanto concerne l'esclusione di eventuali cause di non punibilità, dovendosi riaffermare il principio secondo il quale il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, in ragione dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018 - dep. 23/11/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 27452201) Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00 per ciascuno degli imputati P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso il [OSCURATO:DATA_NASCITA] Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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