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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 settembre 2022

Cassazione n. 46001/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/11/2019 del GIP TRIBUNALE di CREMONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 22 novembre 2019 il G.U.P. del Tribunale di Cremona ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all'art. 186, commi 1 e 2 lett. c), d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, per essere lo stesso estinto per esito positivo della messa alla prova.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia, deducendo, con un unico motivo, inosservanza della legge penale, per non essere stata disposta dal giudice la trasmissione degli atti al Prefetto di Brescia per le determinazioni di competenza in ordine all'irrogazione delle sanzioni amministrative accessorie previste dall'art. 186, comma 2 lett. c), cod. strada.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] osserva, infatti, come questa Corte di legittimità abbia reiteratamente affermato, con riferimento a fattispecie del tutto analoghe rispetto al caso in esame, che il ricorso per cassazione presentato dal pubblico ministero avverso una sentenza di non doversi procedere per intervenuto esito positivo della messa alla prova che non abbia disposto la trasmissione degli atti all'autorità amministrativa ex art. 221, comma 2, cod. strada, è inammissibile, per difetto dell'interesse concreto a impugnare, potendo la parte impugnante procedere all'adempimento omesso personalmente, ovvero facendone richiesta all'ufficio del giudice che ha emesso il provvedimento (così, ex multis, Sez. 4, n. 6528 del 09/01/2018, Parisi, Rv. 272207-01).

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma il 21 settembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/11/2019 del GIP TRIBUNALE di CREMONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 22 novembre 2019 il G.U.P. del Tribunale di Cremona ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all'art. 186, commi 1 e 2 lett. c), d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, per essere lo stesso estinto per esito positivo della messa alla prova. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia, deducendo, con un unico motivo, inosservanza della legge penale, per non essere stata disposta dal giudice la trasmissione degli atti al Prefetto di Brescia per le determinazioni di competenza in ordine all'irrogazione delle sanzioni amministrative accessorie previste dall'art. 186, comma 2 lett. c), cod. strada. 2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] osserva, infatti, come questa Corte di legittimità abbia reiteratamente affermato, con riferimento a fattispecie del tutto analoghe rispetto al caso in esame, che il ricorso per cassazione presentato dal pubblico ministero avverso una sentenza di non doversi procedere per intervenuto esito positivo della messa alla prova che non abbia disposto la trasmissione degli atti all'autorità amministrativa ex art. 221, comma 2, cod. strada, è inammissibile, per difetto dell'interesse concreto a impugnare, potendo la parte impugnante procedere all'adempimento omesso personalmente, ovvero facendone richiesta all'ufficio del giudice che ha emesso il provvedimento (così, ex multis, Sez. 4, n. 6528 del 09/01/2018, Parisi, Rv. 272207-01). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma il 21 settembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 46001/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris