CassazionesentenzaSezione UDecisione del 1 maggio 2026
Cassazione n. 12158/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
r il sostegno dell’attività agricola per complessivieuro 1.900.099,00 erogati al Consorzio AGRIDEA da AGEA – Agenzia per leErogazioni in Agricoltura, vicenda che coinvolgeva il legale rappresentante delConsorzio, [OSCURATO:PERSONA], i Consorzi U.P.E.A. e P.A.C., che avrebbero compiutoNumero registro generale 24692/2024Numero sezionale 394/2025Numero di raccolta generale 12158/2026Data pubblicazione 01/05/2026operazioni fittizie e di triangolazione con AGRIDEA, nonché Roberto VincenzoSindoni, individuato come amministratore di fatto dei citati consorzi oltre chedella [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e della Pubblisystems.r.l., di cui peraltro il Sindoni stesso era socio di maggioranza. Queste ultimedue società, grazie ai corrispettivi pagati dal Consorzio AGRIDEA per effetto dicontratti di sponsorizzazione e di pubblicità, risultavano essere destinatarie finalidi buona parte dei contributi pubblici. Secondo la prospettazione dell’accusa ilsistema fraudolento era stato attuato mediante la realizzazione apparente deipresupposti -soggettivi e oggettivi – necessari per l’erogazione dei contributi emediante presentazione alla Regione Siciliana di documenti di spesamaterialmente falsi a giustificazione degli aiuti pubblici illegittimamenteconseguiti da AGRIDEA. In particolare, il Consorzio avrebbe ottenuto ifinanziamenti attraverso un complesso meccanismo di operazioni meramentecartolari con gli altri Consorzi, così da simulare un valore di produzione agricolaidoneo a raggiungere la soglia per l’accesso ai benefici pubblici.3. Con sentenza n. 257/2003 la Sezione giurisdizionale per la RegioneSiciliana, dichiarata la contumacia di tutti i convenuti, ad eccezione di RobertoVincenzo Sindoni, dichiarava il difetto di giurisdizione contabile nei confronti diquest’ultimo, e condannava in solido gli altri convenuti, al pagamento in favoredi AGEA della somma di euro 1.900.099,00, oltre alla rivalutazione e interessilegali, nella misura di seguito riportata: e - nel limite di euro 1.304.847,00, laSocietà sportiva dilettantistica [OSCURATO:PERSONA] srl, e, nel limite di euro359.400,00, la società [OSCURATO:SOCIETA]..4. La statuizione di difetto di giurisdizione nei confronti del Sindoni eramotivata con il fatto che non risultava provata la sua condizione diamministratore occulto dei consorzi, con conseguente venir meno del rapportodi servizio rispetto all’amministrazione danneggiata che aveva erogato lesovvenzioni.5. Con sentenza n. 87/A/2024 depositata in data 6 agosto 2024 la Corte deiConti Sezione Giurisdizionale d’appello per la Regione Siciliana, in parzialeriforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato la improcedibilitàdell’appello incidentale di [OSCURATO:PERSONA]; ha dichiarato la contumacia diNumero registro generale 24692/2024Numero sezionale 394/2025Numero di raccolta generale 12158/2026Data pubblicazione 01/05/2026Consorzio U.P.E.A. in fallimento e di [OSCURATO:SOCIETA]. in fallimento; harespinto l’appello incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] - in proprio e nella qualitàdi legale rappresentante del Consorzio AGRIDEA - nonché del Consorzio P.A.C..In accoglimento dell’appello principale del Procuratore Regionale ha condannatoRoberto [OSCURATO:PERSONA], al risarcimento del danno, in favore di AGEA,quantificato nella somma di euro 1.900.099,00, oltre rivalutazione ed interessilegali nei termini di cui in parte motiva, in solido con le altre posizioni già definitein primo grado ciascuna secondo i limiti per la stessa stabiliti.6. Per quanto in questa sede rileva, la Corte contabile di secondo grado,premesso il corretto inquadramento della vicenda da parte del giudice di primecure, il quale la aveva ricondotta nell’ambito del tema dell’erogazione di risorsepubbliche, per la realizzazione di un programma della pubblica amministrazione,a favore di soggetti privati con conseguente instaurazione di un rapporto diservizio fra questi e l’Amministrazione, ha osservato che il giudice di primo gradoera incorso in errore di diritto laddove aveva escluso la sussistenza dellagiurisdizione contabile nei confronti del Sindoni sulla base della verifica del ruoloin concreto avuto dallo stesso nell’ambito della vicenda; viceversa, la verificadella sussistenza della giurisdizione contabile doveva essere effettuata “inastratto”, alla luce delle prospettazioni attoree e della causa petendi fondante larichiesta del danno erariale.7. Nel merito ha ritenuto sulla base di puntuale e articolato scrutinio delleemergenze in atti la sussistenza di plurimi, gravi e concordanti elementi digiudizio in ordine al ruolo di amministratore di fatto e di sostanziale dominusrivestito nella complessiva vicenda dal Sindoni e precisato che le conclusionin. 670/2023 che sebbene non passata in giudicato aveva offerto importantielementi di giudizio liberamente valutabili quali elementi di prova.8. Con tale sentenza infatti il Sindoni era stato condannato alla pena dellareclusione di anni 7 e mesi 4, per i reati di associazione a delinquere, truffaaggravata in danno dell'AGEA, finalizzata all'ottenimento di indebiti contributicomunitari alla produzione agrumaria, falsità in atti, frode fiscale ed in materiafinanziaria strumentali alle progettate truffe, tramite anche le attività svolte daNumero registro generale 24692/2024Numero sezionale 394/2025Numero di raccolta generale 12158/2026Consorzio U.P.E.A., Consorzio PAC e Consorzio AGRIDEA, tutti esercenti attivitàData pubblicazione 01/05/2026di lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi e con la medesima sentenzaseppure con capi di imputazione lievemente diversi, Santino GORI era statocondannato alla pena della reclusione di anni 3 e mesi 6 e [OSCURATO:PERSONA](presidente pro tempore di Consorzio U.P.E.A.e consorzio P.A.C.) alla pena dellareclusione di anni 5 e mesi 4. A tanto conseguiva la affermazione dellaresponsabilità solidale del Sindoni con gli originari convenuti in relazione allasomma di € 1.900.990,00.9. Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso Roberto VincenzoSindoni sulla base di due motivi, illustrati con successiva memoria. Il ProcuratoreGenerale presso la Corte dei conti ha depositato controricorso; [OSCURATO:PERSONA],Consorzio AGRIDEA, Consorzio U.P.E.A. in fallimento, il Consorzio P.A.C.,[OSCURATO:PERSONA] s.r.l., la [OSCURATO:SOCIETA].,in fallimento, non hanno svolto attività difensiva.10. Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta nella quale haconcluso per il rigetto del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo parte ricorrente deduce violazione dell’art. 1 della l.n. 20 del 1994 e degli artt. 1 e 13 c.g.c., anche in riferimento all’art. 2639 cod.civ., deducendo il difetto della giurisdizione della Corte dei conti e la sussistenzadella giurisdizione ordinaria ai sensi dell’art. 207 c.g.c. e dell’art. 362 cod. proc.civ. Sostiene, in sintesi, che la verifica della giurisdizione contabile, per lainscindibile connessione tra profili di diritto e profili di fatto, implicava lanecessaria previa qualificazione del rapporto giuridico oggetto di causa e taleprevia qualificazione comportava il preventivo vaglio del fatto, vale a direl’accertamento in concreto della sussistenza di un rapporto di servizio tra ilSindoni e l’Amministrazione. Contesta quindi nel merito l’accertamento sullascorta del quale il giudice contabile ha ritenuto il Sindoni amministratore di fattodelle società coinvolte nella complessiva vicenda e su questa base ha affermatola responsabilità contabile dell’odierna ricorrente per la indebita percezione deicontributi pubblici.Numero registro generale 24692/2024Numero sezionale 394/2025Numero di raccolta generale 12158/20262. Il primo motivo di ricorso presenta un profilo di inammissibilità , in quantoData pubblicazione 01/05/2026le censure del ricorrente in punto di previa necessaria verifica in fattodell’asserito rapporto di servizio del Sindoni con la P.A. risultano in concretosuperate, con conseguente difetto di interesse ad impugnare, dalla circostanzache la sentenza impugnata ha accertato comunque la configurabilità alla streguadelle emergenze probatorie di un siffatto rapporto per il concreto ruolo rivestitodal Sindoni quale amministratore di fatto della società coinvolte nella vicendaalla base della indebita percezione dei contributi.2.1. Il motivo è inoltre infondato in diritto posto che, come già affermato daquesta Corte, ad incardinare la giurisdizione contabile è necessaria e, alcontempo, sufficiente l’allegazione di una fattispecie oggettivamentericonducibile allo schema del rapporto di servizio del suo preteso autore, mentredello stesso, come tale non censurabile in sede di legittimità (Cass., Sez. Un., n.15011 del 2021; Cass.; Cass., Sez. Un. n. 2272 del 2018; Cass., Sez. Un., n.9188 del 2012, Cass., Sez. Un., 2008 nn. 2283 e 2287 del 2008).2.2. Tale affermazione è frutto dell’elaborazione cui è prevenuta la Corteregolatrice secondo la quale la responsabilità amministrativa per danno erarialepostula una relazione funzionale tra il presunto autore dell'illecito el'amministrazione pubblica, relazione che non implica necessariamente unrapporto di impiego in senso proprio, essendo sufficiente un rapporto di serviziointeso quale relazione funzionale che rende l'autore del danno compartecipedell'operato dell'amministrazione o dell'ente. Tale rapporto di servizio sussisteallorché un ente privato esterno all’Amministrazione venga incaricato disvolgere, nell'interesse e con le risorse di quest'ultima, un'attività o un serviziopubblico in sua vece, inserendosi in tal modo nell'apparato organizzativo dellaP.A., mentre è irrilevante il titolo in base al quale la gestione è svolta, che puòconsistere in un rapporto di pubblico impiego o di servizio, in una concessioneamministrativa, in un contratto e perfino mancare del tutto, potendo il relativorapporto modellarsi secondo gli schemi generali previsti e disciplinati dalla legge,ovvero discostarsene in tutto o in parte (Cass., Sez..Un., n. 32608 del 2019;Cass., Sez. Un. n. 21871 del 2019; Cass., Sez. Un. n. 473 del 2015); inNumero registro generale 24692/2024Numero sezionale 394/2025Numero di raccolta generale 12158/2026particolare, la giurisdizione della Corte dei conti sul danno erariale è configurabileData pubblicazione 01/05/2026allorché il soggetto privato, disponendo della somma erogata in modo diversoda quello preventivato, abbia frustrato lo scopo perseguito dall’amministrazione,distogliendo le risorse conseguite dalle finalità cui erano preordinate: ai fini delradicamento di quella giurisdizione speciale, risulta dunque decisiva la naturadel danno conseguente alla mancata realizzazione degli scopi conseguiti con lacontribuzione, non avendo rilevanza la qualità del soggetto che gestisce il denaropubblico (Cass., Sez. Un., n. 30526 del 2019).2.3. Nell'attuale assetto normativo il dato essenziale che radica lagiurisdizione della Corte dei conti è rappresentato dall'evento dannosoverificatosi a carico di una pubblica amministrazione e non più dalla natura -pubblica o privata - del soggetto dal quale proviene la condotta produttiva deldanno (cfr. Cass., Sez. Un. n. 31755 del 2019, Cass. Sez. Un. n. 19815/2008,Cass. Sez. Un,. n. 3367/2007; Cass, Sez. Un.n- 14101 del 2006; Cass. Sez. Un.n. 4511 del 2006; Cass. Sez. Un. n. 10973 del 2005).2.4. In questa prospettiva la Corte regolatrice ha affermato la sussistenzadella giurisdizione contabile in caso di erogazione da parte dell'amministrazioneregionale di un contributo pubblico a destinazione vincolata ad una societàprivata, ritenendo configurabile un rapporto di servizio tanto con la personagiuridica beneficiaria quanto con chi, amministratore o legale rappresentantedell'ente collettivo, sia stato incaricato di realizzare il programma diinteresse pubblico a cui il contributo risultava vincolato, sicché, in caso disviamento della somma dalla finalità programmata, sussiste una responsabilitàcontabile anche di coloro che con la predetta società abbiano intrattenuto unrapporto organico, ove si ipotizzi che dai comportamenti da loro tenuti siaderivata la distrazione delle risorse dal fine pubblico cui erano destinate, conconseguente radicamento della giurisdizione della Corte dei conti nei loroconfronti ( Cass. Sez. Un. n. 15893 del2022),2.5. Sulla base di tali criteri l’ allegazione circa il ruolo dell’odierno ricorrentenella vicenda che aveva determinato la distrazione dei contributi ricevuti dallacooperativa dalle finalità proprie di sostegno all’agricoltura cui tali contributierano finalizzati, è sufficiente a radicare la giurisdizione del giudice contabileNumero registro generale 24692/2024Numero sezionale 394/2025Numero di raccolta generale 12158/2026mentre restano estranee al sindacato della Corte di legittimità tutti gli aspetti,Data pubblicazione 01/05/2026pure oggetto di censura, afferenti al merito del concreto accertamento dellasussistenza del rapporto di servizio con l’Amministrazione.3. Con il secondo motivo di ricorso, svolto in via subordinata, si deduceviolazione dell’art. 199 c.g.c.; la sentenza impugnata è censurata per averedisatteso l’obbligo di rimessione del giudizio innanzi al giudice di primo grado,come prescritto per l’ipotesi in cui la Corte dei conti, Sez. giurisd. d’appello,riformi la sentenza di prime cure statuendo la sussistenza della giurisdizionecontabile in luogo di quella ordinaria.4. Il motivo è inammissibile.4.1. Per costante giurisprudenza di questa Corte il ricorso per cassazionecontro le decisioni della Corte dei conti è consentito soltanto per motivi inerentialla giurisdizione, sicché il controllo della S.C. è circoscritto all'osservanza deilimiti esterni della giurisdizione, non estendendosi ad errores in procedendo o aderrores in iudicando, il cui accertamento rientra nell'ambito del sindacatoafferente i limiti interni della giurisdizione, salvo i casi di radicale stravolgimentodelle norme di riferimento tali da ridondare in denegata giustizia (Cass., Sez.Un. 29285 del 2018). Tale sindacato non si estende - neppure a seguitodell'inserimento della garanzia del giusto processo ex art. 111 Cost. - ad asseriteviolazioni di legge sostanziale o processuale, concernenti il modo di eserciziodella giurisdizione speciale. Ne consegue che la negazione in concreto di tutelaalla situazione soggettiva azionata, determinata dall'erronea interpretazionedelle norme sostanziali o processuali, non può integrare di per sé sola laviolazione dei limiti esterni della giurisdizione, che invece si verifica nella diversaipotesi di affermazione, da parte del giudice speciale, che quella situazionesoggettiva è, in astratto, priva di tutela per difetto assoluto o relativo digiurisdizione ( Cass. Sez. Un. n. 19085 del 2020).4.2. Nel caso in esame non è ravvisabile un radicale stravolgimento dellenorme di riferimento, tale da ridondare nella “manifesta denegata giustizia”, conla compressione del giudizio in un solo grado, dato che la “rimessione al primogiudice” detta un riparto di competenza all’interno del medesimo plessogiurisdizionale, con la conseguenza che si verterebbe semmai in una ipotesi diNumero registro generale 24692/2024Numero sezionale 394/2025Numero di raccolta generale 12158/2026violazione di legge da parte del giudice contabile nell’esercizio del potereData pubblicazione 01/05/2026giurisdizionale proprio (cfr. Cass., Sez. Un. n. 29285 del 2018; Cass., Sez. Un.,n. 11536 del 2018).5. In base alle considerazioni che precedono, confermata la sussistenzadella giurisdizione contabile, il ricorso deve essere respinto.6. La natura di parte soltanto formale che riveste il Procuratore generalepresso la Corte dei conti, in ragione della sua posizione istituzionale - di organopropulsore dell'attività giurisdizionale dinanzi alla Corte dei conti, al quale sonopartecipando al giudizio non come esponente di un'amministrazione, ma qualeportatore dell'interesse generale dell'ordinamento giuridico - escludel'ammissibilità di una pronuncia sulle spese processuali ( cfr. tra le tante, Cass.,Sez. Un.., 2 aprile 2003, n. 5105; Cass. Sez. Un. 8 maggio 2017, n. 11139;Cass., Sez. Un. 30 aprile 2019, n. 11502, Casse. Sez. Un. 28 febbraio 2020 n.5589) . P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, diun ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per ilricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 25 novembre2025Il PresidentePasquale D’Ascola