Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione LDecisione del 10 maggio 2023

Cassazione n. 24645/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.6685/2018 R.G. proposto da : I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d’Appello di MILANO n. 159 9/2017 depositata il24/10/2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

R.G.6685/2018 [OSCURATO:PERSONA]: la Corte d’appello di Milano, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] tenuto a ripetere all’INPS i ratei d’indennità di mobilità e della prestazione integrativa del [OSCURATO:PERSONA] indebitamente percepiti nel periodo intercorrente fra il 3 luglio –31 ottobre 2014, per la perdita in capo allo stesso dello status di disoccupazione; la Corte territoriale ha stabilito che la prestazione previdenziale spettava al lavoratore solo a far tempo dal2 luglio 2014, giorno in cui era stata data esecuzione alla sentenza n. 2253 del 2014 con cui il Tribunale di Milano, accertata la nullità del limite temporale apposto ai plurimi successivi contratti intercorsi tra l’appellante e [OSCURATO:SOCIETA]. fin dal 2012, aveva dichiarato l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, condannando la società a corrispondere al Magliocca un’indennità pari ad 8 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto e facendo venir meno, così, in capo allo stesso lo status di disoccupato; diversamente dal primo giudice, il quale aveva dichiarato ripetibili dal lavoratore i ratei di indennità percepiti fin dalla data di scadenza dell’ultimo contratto a termine, la Corte territoriale ha ritenuto, inaltri termini, che l’obbligo di ripetizione di quanto indebitamente percepito dall’appellante a titolo di indennità di mobilità fosse divenuto operante soltanto dal momento in cui era divenuta esecutiva la sentenza di condanna che aveva riconosciuto la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, incompatibile con lo status di disoccupazione, requisito indispensabile ai fini della legittima attribuzione del beneficio previdenziale; ha conseguentemente stabilito che nel periodo intermedio, intercorrente fra la scadenza dell’ultimo contratto a termine e l’esecuzione della sentenza costitutiva del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, il diritto al trattamento di mobilità rimaneva impregiudicato, atteso che il lavorator e risultava ancora in possesso dello stato di disoccupazione; la cassazione della sentenza è domandata dall’INPS sulla base di un unico motivo, illustrato da successiva memoria; [OSCURATO:PERSONA] ha depositato controricorso; all’Adunanza il Collegio si è riservato il termine di 60 giorni per il deposito dell’ordinanza (art. 380 bis1, secondo comma cod.proc.civ.). [OSCURATO:PERSONA]: con l’unico motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., il ricorrente denuncia “Violazione e falsa applicazione dell’art. 45, terzo comma, 73, comma 2, 76, comma 3 e 77 del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito con modificazioni nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, vigenti ratione temporis, con riferimento al combinato disposto degli artt. 7, comma dodicesimo, della legge 23 aprile 1991, n. 223, 32, comma quinto, della legge 4 novembre 2010, n. 183, vigenti ratione temporise 2033 cod. civ.”; contesta che dal 3 novembre 2012 al 2 luglio 2014 (periodo intermedio) potesse affermarsi sussistente in capo al Magliocco lo status di disoccupazione indennizzabile, stante l’accertamento dell’esistenza, nel medesimo periodo, di un valido rapporto di lavoro a tempo indeterminato in virtù di una sentenza favorevole al lavoratore; il motivo merita accoglimento; questa Corte ha già deciso che “Nell'ipotesi di nullità della cessione di azienda o di ramo di essa, le somme percepite dal lavoratore a titolo d'indennitàdi mobilità non possono essere detratte da quanto egli abbia ricevuto per ilmancato ripristino del rapporto ad opera del cedente, indipendentemente dalla qualificazione - risarcitoria o retributiva - del trattamento economico dovuto al lavoratore illegittimamente trasferito, poiché l'indennitàopera su un piano diverso rispetto agli incrementi patrimoniali derivanti al lavoratore dall'essere stato liberato, anche se illegittimamente, dall'obbligo di prestare la sua attività, dando luogo la sua eventuale non spettanza ad un indebito previdenziale, ripetibile nei limiti di legge” (Cass. n. 23306 del 2019); il principio di diritto così espresso deve ritenersi applicabile anche al caso, quale quello in esame, in cui la cessazione dello status di disoccupato sia intervenuta per dichiarata nullità dell’apposizione di un termine al rapporto di lavoro e conseguente ricostruzione ex tunc del rapporto subordinato a tempo indeterminato; coerentemente con il principio sopra richiamato, si rileva che nel periodo temporale coperto dalla sentenza (e dall’indennità risarcitoria ex art. 32), la cond izione di disoccupazione in capo all’odierno controricorrente già più non sussisteva; pertanto, l’indennità di mobilità corrisposta durante tale periodo configura a tutti gli effetti un indebito previdenziale, ripetibile - ai sensi dell’art. 2033 cod. civ. – entro il limite temporale della prescrizione; come chiarito dal [OSCURATO:PERSONA], le due indennità -ex art. 32 della l. n. 183 del 2010 e di mobilità - si pongono su piani diversi, atteso che, il diritto al beneficio previdenziale, lungi dal costituire una conseguenza della liberazione delle energie lavorative mediante l’illegittimo recesso dal rapporto di lavoro, scaturisce dalla scelta “a monte” del sistema di [OSCURATO:PERSONA] rivolta ad assicurare misure sostitutive del reddito in favore del lavoratore deprivato della retribuzione; tale logica è alla base dell’orientamento giurisprudenziale che considera non deducibile, a titolo di aliunde perceptum, l’indennità di mobilità nel caso di inadempimento dell’obbligo di reintegra del lavoratoreillegittimamente licenziato; in definitiva, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione, la quale sarà tenuta a statuire anche in merito alle spese del presente giudizio; in considerazione dell’esito del giudizio, dà atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

P.Q.M.

LaCorte accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Milano in diversa composizio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.6685/2018 R.G. proposto da : I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d’Appello di MILANO n. 159 9/2017 depositata il24/10/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. R.G.6685/2018 [OSCURATO:PERSONA]: la Corte d’appello di Milano, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] tenuto a ripetere all’INPS i ratei d’indennità di mobilità e della prestazione integrativa del [OSCURATO:PERSONA] indebitamente percepiti nel periodo intercorrente fra il 3 luglio –31 ottobre 2014, per la perdita in capo allo stesso dello status di disoccupazione; la Corte territoriale ha stabilito che la prestazione previdenziale spettava al lavoratore solo a far tempo dal2 luglio 2014, giorno in cui era stata data esecuzione alla sentenza n. 2253 del 2014 con cui il Tribunale di Milano, accertata la nullità del limite temporale apposto ai plurimi successivi contratti intercorsi tra l’appellante e [OSCURATO:SOCIETA]. fin dal 2012, aveva dichiarato l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, condannando la società a corrispondere al Magliocca un’indennità pari ad 8 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto e facendo venir meno, così, in capo allo stesso lo status di disoccupato; diversamente dal primo giudice, il quale aveva dichiarato ripetibili dal lavoratore i ratei di indennità percepiti fin dalla data di scadenza dell’ultimo contratto a termine, la Corte territoriale ha ritenuto, inaltri termini, che l’obbligo di ripetizione di quanto indebitamente percepito dall’appellante a titolo di indennità di mobilità fosse divenuto operante soltanto dal momento in cui era divenuta esecutiva la sentenza di condanna che aveva riconosciuto la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, incompatibile con lo status di disoccupazione, requisito indispensabile ai fini della legittima attribuzione del beneficio previdenziale; ha conseguentemente stabilito che nel periodo intermedio, intercorrente fra la scadenza dell’ultimo contratto a termine e l’esecuzione della sentenza costitutiva del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, il diritto al trattamento di mobilità rimaneva impregiudicato, atteso che il lavorator e risultava ancora in possesso dello stato di disoccupazione; la cassazione della sentenza è domandata dall’INPS sulla base di un unico motivo, illustrato da successiva memoria; [OSCURATO:PERSONA] ha depositato controricorso; all’Adunanza il Collegio si è riservato il termine di 60 giorni per il deposito dell’ordinanza (art. 380 bis1, secondo comma cod.proc.civ.). [OSCURATO:PERSONA]: con l’unico motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., il ricorrente denuncia “Violazione e falsa applicazione dell’art. 45, terzo comma, 73, comma 2, 76, comma 3 e 77 del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito con modificazioni nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, vigenti ratione temporis, con riferimento al combinato disposto degli artt. 7, comma dodicesimo, della legge 23 aprile 1991, n. 223, 32, comma quinto, della legge 4 novembre 2010, n. 183, vigenti ratione temporise 2033 cod. civ.”; contesta che dal 3 novembre 2012 al 2 luglio 2014 (periodo intermedio) potesse affermarsi sussistente in capo al Magliocco lo status di disoccupazione indennizzabile, stante l’accertamento dell’esistenza, nel medesimo periodo, di un valido rapporto di lavoro a tempo indeterminato in virtù di una sentenza favorevole al lavoratore; il motivo merita accoglimento; questa Corte ha già deciso che “Nell'ipotesi di nullità della cessione di azienda o di ramo di essa, le somme percepite dal lavoratore a titolo d'indennitàdi mobilità non possono essere detratte da quanto egli abbia ricevuto per ilmancato ripristino del rapporto ad opera del cedente, indipendentemente dalla qualificazione - risarcitoria o retributiva - del trattamento economico dovuto al lavoratore illegittimamente trasferito, poiché l'indennitàopera su un piano diverso rispetto agli incrementi patrimoniali derivanti al lavoratore dall'essere stato liberato, anche se illegittimamente, dall'obbligo di prestare la sua attività, dando luogo la sua eventuale non spettanza ad un indebito previdenziale, ripetibile nei limiti di legge” (Cass. n. 23306 del 2019); il principio di diritto così espresso deve ritenersi applicabile anche al caso, quale quello in esame, in cui la cessazione dello status di disoccupato sia intervenuta per dichiarata nullità dell’apposizione di un termine al rapporto di lavoro e conseguente ricostruzione ex tunc del rapporto subordinato a tempo indeterminato; coerentemente con il principio sopra richiamato, si rileva che nel periodo temporale coperto dalla sentenza (e dall’indennità risarcitoria ex art. 32), la cond izione di disoccupazione in capo all’odierno controricorrente già più non sussisteva; pertanto, l’indennità di mobilità corrisposta durante tale periodo configura a tutti gli effetti un indebito previdenziale, ripetibile - ai sensi dell’art. 2033 cod. civ. – entro il limite temporale della prescrizione; come chiarito dal [OSCURATO:PERSONA], le due indennità -ex art. 32 della l. n. 183 del 2010 e di mobilità - si pongono su piani diversi, atteso che, il diritto al beneficio previdenziale, lungi dal costituire una conseguenza della liberazione delle energie lavorative mediante l’illegittimo recesso dal rapporto di lavoro, scaturisce dalla scelta “a monte” del sistema di [OSCURATO:PERSONA] rivolta ad assicurare misure sostitutive del reddito in favore del lavoratore deprivato della retribuzione; tale logica è alla base dell’orientamento giurisprudenziale che considera non deducibile, a titolo di aliunde perceptum, l’indennità di mobilità nel caso di inadempimento dell’obbligo di reintegra del lavoratoreillegittimamente licenziato; in definitiva, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione, la quale sarà tenuta a statuire anche in merito alle spese del presente giudizio; in considerazione dell’esito del giudizio, dà atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso. P.Q.M. LaCorte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Milano in diversa composizio
Sentenza Cassazione n. 24645/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris