CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 ottobre 2023
Cassazione n. 45270/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/10/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, con cui è stata confermata la pronuncia del Tribunale di Roma, emessa a seguito di giudizio abbreviato, di condanna alla pena di anni quattro, giorni venti di reclusione ed euro 18.000,00 di multa per il reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4 d.P.R. 309/90. L'imputato, a mezzo di difensore, lamenta il vizio di motivazione, sostenendo l'omessa valutazione di eventuali cause di non punibilità ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. e l'omessa indicazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. in relazione al trattamento sanzionatorio adottato. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi. L'impugnazione non contiene alcuna enunciazione specifica delle ragioni di fatto e di diritto che la sorreggono e i motivi proposti sono del tutto generici. Per un verso, infatti, il ricorrente non specifica sotto quale profilo troverebbe applicazione l'art. 129 cod. proc. pen.; per altro verso la difesa non si confronta con la motivazione della sentenza nella quale sono indicate, in modo puntuale, le ragioni poste a fondamento del decisum e gli specifici elementi di prova fondanti la pronuncia di colpevolezza a carico del prevenuto. Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 ottobre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]