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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 11 maggio 2023

Cassazione n. 16781/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 6215/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] G. Zanardelli 36, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende. -Ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA] L’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. -Intimati - Avverso la sentenza della Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA], n. 25/2017 depositata il 12/01/2017.

Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio dell’11 maggio 2023.

PROPRIETÀ Rilevato che:

1. con citazione notificata il 2/01/2004, [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], il Consorzio per l’[OSCURATO:PERSONA] ed Economico (d’ora in poi, “Consorzio”) (rimasto contumace) e la Provincia di [OSCURATO:PERSONA] (d’ora in poi, “Provincia”) (che si costituì alla seconda udienza), e chiese di essere dichiarato proprietario per usucapione ventennale di un locale adibito a officina (al catasto: foglio 16, particella 6, subalterno 3), facente parte di un fabbricato a più piani, posto in via Nazionale a [OSCURATO:PERSONA], noto come il “[OSCURATO:PERSONA]”;

2. il Tribunale, istruita la causa a mezzo di documenti e prove per testi, rigettò la domanda (con sentenza n. 824/2006) per mancanza di prova del possesso ad usucapionem in ragione del fatto che, benché il sig. [OSCURATO:PERSONA] avesse utilizzato per più di venti anni la piccola officina, lo stesso locale (pur non essendo collegato internamente al fabbricato principale) era parte integrante del “[OSCURATO:PERSONA]”, che era stato oggetto di un complessivo intervento di manutenzione straordinaria da parte della Provincia;

3. la Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza indicata in epigrafe, pronunciando nel contraddittorio della Provincia e in contumacia del Consorzio, ha rigettato il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione di primo grado, sulla base dei seguenti argomenti: (i) il Tribunale ha giustamente negato l’acquisto per usucapione, da parte dell’appellante, della proprietà del locale in ragione del fatto che la Provincia, che ha acquistato la proprietà del compendio immobiliare con atto pubblico, in data 31/07/1998, ha contestualmente acquisito il possesso materiale del bene, libero da vincoli e pesi, e successivamente non è rimasta inerte, ma ha compiuto importanti lavori di manutenzione straordinaria, che dimostrano che il proprietario/possessore non ha mai perduto il possesso dell’intero fabbricato, in cui ricade “quel subalterno 3” oggetto della domanda di usucapione; (ii) è condivisibile l’affermazione del Tribunale secondo cui l’attore non avrebbe dato prova dell’animus possidendi, e cioè di essersi comportato come proprietario esclusivo del piccolo locale –situato all’interno dell’antico castello – tenuto conto anche del suo atteggiamento inerte in occasione dei lavori strutturali eseguiti dal legittimo proprietario che, lo attesta la prova testimoniale, hanno comportato la presenza di impalcature sulle facciate, compresa quella all’ingresso del locale in discorso, con gli operai che vi lavoravano; (iii) manca inoltre la prova della volontà dell’Ente proprietario del “[OSCURATO:PERSONA]”, appartenente al suo patrimonio disponibile, di non utilizzarlo (e/o di non utilizzare il locale reclamato dall’appellante) in funzione di pubblica utilità; (iv) l’appellante non ha prodotto in giudizio, in originale o in copia, l’atto di appello regolarmente e tempestivamente notificato alla Provincia di [OSCURATO:PERSONA], che pure si è costituita in giudizio, e quello notificato al Consorzio per l’[OSCURATO:PERSONA], che non partecipa al giudizio, il che, tuttavia, non impedisce alla Corte di decidere la causa, in applicazione del principio della ragione più liquida, dato che al Consorzio non ne deriva alcun danno;

4. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, con sei motivi, illustrati con una memoria, per la cassazione della sentenza di appello; il Consorzio per l’[OSCURATO:PERSONA] ed Economico e la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] (succeduta in corso di causa alla Provincia) sono rimasti intimati; Consideratoche:

1. con il primo motivo di ricorso, denunciando, in relazione art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, il ricorrente riferisce che la sentenza impugnata ha disatteso la domanda di usucapione in ragione del fatto che la Provincia di [OSCURATO:PERSONA], acquistato l’immobile, con atto pubblico, in data 31/07/1998, e contestualmente ricevuti la proprietà e il possesso di esso, non rimase inerte, ma eseguìimportanti lavori di manutenzione straordinaria, dimostrando di non avere mai perduto il possesso del bene, compreso quel “subalterno 3” oggetto della domanda di usucapione.

Ciò premesso, il ricorrente rileva che le prove documentali e testimoniali dimostrano che egli ha avuto la piena disponibilità del locale adibito ad officina meccanica, ininterrottamente, per oltre venti anni, e che ne ha acquistato la proprietà per usucapione già nel 1989, ben prima dell’intervento di adeguamento antisismico, iniziato nel 2002 e concluso nel 2003, che ha riguardato l’esterno delle mura del “[OSCURATO:PERSONA]”;

2. con il secondo motivo, denunciando, in relazione art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, il ricorrente censura la sentenza impugnata che, per un errore di fatto o di percezione, reso evidente dalle prove testimoniali, rappresenta (vedi pag. 8 del ricorso) «una scena del castello con il suo cortile […] ed, ivi, colloca il locale» oggetto del giudizio;

3. con il terzo motivo [«violazione o falsa applicazione di legge in riferimento al combinato disposto degli artt. 1185 e 1141 c.c.»], si censura la sentenza impugnata che afferma che è certo che il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha posseduto il locale ad uso officina per oltre vent’anni, ma nega l’animus possidendi, tralasciando che le prove testimoniali dimostrano: (i) che il ricorrente ha occupato il locale, adibito ad officina, dal 1968 in poi, in maniera piena e assoluta; (ii) la continuità di tale possesso; (iii) che il locale adibito a officina si trova in [OSCURATO:PERSONA], via Nazionale, esposto alla pubblica fede; (iv) che, nel 2002- 2003, sono stati eseguiti dei lavori all’esterno dell’ampio fabbricato che non hanno interessato l’officina; (iv) che, pertanto, i venti anni che determinano il consolidarsi del diritto sono maturati nel 1988 o nel 1989;

4. con il quarto motivo, denunciando, in relazione art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., nullità della sentenza o del procedimento per aver posto a fondamento della decisione dei fatti o delle considerazioni non allegate o contestate dalle parti, il ricorrente censura l’asserto della Corte di [OSCURATO:PERSONA], secondo cui l’atto di appello non avrebbe evidenziato aspetti di illogicità della motivazione della sentenza di primo grado e non avrebbe offerto (vedi pag. 13 del ricorso per cassazione) «elementi di diversa valutazione critica di quanto emerso nel precedente grado di giudizio».

Sostiene che, al contrario, nell’atto di appello, aveva (ibidem, pag. 15) «toccato tutti i punti di impugnazione della sentenza di primo grado» e, allo stesso tempo, aveva offerto degli elementi per una diversa valutazione critica relativamente a quanto emerso nel giudizio di primo grado;

5. con il quinto motivo [«Nullità della sentenza o del procedimento ex art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c. per aver posto a fondamento della [decisione] un fatto non allegato dalle parti»], il ricorrente contesta l’affermazione della sentenza di appello secondo cui, in considerazione della natura di bene pubblico del castello, facente parte del patrimonio disponibile dell’Ente, non risultava fornita alcuna prova riguardo alla volontà della Pubblica amministrazione di non utilizzarlo(o di non utilizzare il locale oggetto di causa) in funzione di pubblica utilità, rinunciando, quindi, a tale naturale destinazione.

Rileva di avere acquistato il bene per usucapione già nel 1989, prima dell’acquisto da parte della Provincia, e soggiunge che (ibidem, pag. 16) «[d]al punto di vista normativo non si comprende in virtù di quale disposizione bisogna dichiarare o verificare la destinazione possibile o opinabile del bene pubblico»;

6. con il sesto motivo, denunciando la nullità della sentenza per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio relativo all’errata considerazione che, in atti, non fosse stato depositato l’originale dell’atto di appello, il ricorrente lamenta che la Corte di [OSCURATO:PERSONA] ha erroneamente escluso che egli avesse tempestivamente prodotto in giudizio l’atto di appello regolarmente e tempestivamente notificato alle controparti, laddove, in realtà, egli aveva provveduto a tale incombente e l’atto di appello notificato era stato prodotto come allegato n. 3 al proprio fascicolo di parte;

7. il primo, il secondo e il sesto motivo, suscettibili di esame congiunto, sono inammissibili;

7.1. la censura di omesso esame di fatto decisivo non è utilmente proponibile, ai sensi dell’art. 348-ter, ultimo comma, cod. proc. civ., ratione temporis applicabile, in presenza di un’ipotesi di cd.

“doppia conforme” in ragione del fatto che le due sentenze di merito hanno motivazioni sostanzialmente sovrapponibili;

8. il terzo motivo è inammissibile;

8.1. la censura ivi veicolata mira a un nuovo esame del merito della causa e offre una diversa interpretazione delle prove assunte nel giudizio di primo grado (e, in particolare, delle testimonianze) che, nell’ottica del ricorrente, attesterebbero che egli ha posseduto uti dominusquell’officina per oltre venti anni;

8.2. è indubbio che alla Corte di legittimità non può essere chiesta una nuova attività istruttoria ed è principio altrettanto pacifico in giurisprudenza che, con la proposizione del ricorso per cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento di fatto compiuto dai giudici del merito, tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso che lo scrutinio dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che, nell’àmbito di quest’ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione che ne ha fatto il giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (ex plurimis, Cass. 7/04/2017, n. 9097; 07/03/2018, n. 5355);

8.3. va altresì posto l’accento su un altro profilo di inammissibilità, vale a dire che, come hanno chiarito le Sezioni Unite di questa Corte (Cass. Sez.

U, 12/11/2020, n. 25573; in senso conf.: Cass. 17/03/2023, n. 7771), «[i]n tema di ricorso per cassazione, la deduzione del vizio di violazione di legge non determina, per ciò stesso, lo scrutinio della questione astrattamente evidenziata sul presupposto che l’accertamento fattuale operato dal giudice di merito giustifichi il rivendicato inquadramento normativo, occorrendo che l’accertamento fattuale, derivante dal vaglio probatorio, sia tale da doversene inferire la sussunzione nel senso auspicato dal ricorrente»;

9. il quarto motivo e il quinto motivo, da esaminare insieme perché pongono le stesse questioni, sono inammissibili;

9.1. lecensure ad essi sottese non sono decisive, non indicano le norme processuali che si assumono violate, si rivolgono a obiter dicta della sentenza, ma non attingono alcuna ratio decidendi;

10. in conclusione, il ricorso è inammissibile;

11. nulla si dispone sulle spese del giudizio di legittimità, nel quale le parti vittoriose sono rimaste intimate; P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del r

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 6215/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] G. Zanardelli 36, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende. -Ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA] L’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. -Intimati - Avverso la sentenza della Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA], n. 25/2017 depositata il 12/01/2017. Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio dell’11 maggio 2023. PROPRIETÀ Rilevato che: 1. con citazione notificata il 2/01/2004, [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], il Consorzio per l’[OSCURATO:PERSONA] ed Economico (d’ora in poi, “Consorzio”) (rimasto contumace) e la Provincia di [OSCURATO:PERSONA] (d’ora in poi, “Provincia”) (che si costituì alla seconda udienza), e chiese di essere dichiarato proprietario per usucapione ventennale di un locale adibito a officina (al catasto: foglio 16, particella 6, subalterno 3), facente parte di un fabbricato a più piani, posto in via Nazionale a [OSCURATO:PERSONA], noto come il “[OSCURATO:PERSONA]”; 2. il Tribunale, istruita la causa a mezzo di documenti e prove per testi, rigettò la domanda (con sentenza n. 824/2006) per mancanza di prova del possesso ad usucapionem in ragione del fatto che, benché il sig. [OSCURATO:PERSONA] avesse utilizzato per più di venti anni la piccola officina, lo stesso locale (pur non essendo collegato internamente al fabbricato principale) era parte integrante del “[OSCURATO:PERSONA]”, che era stato oggetto di un complessivo intervento di manutenzione straordinaria da parte della Provincia; 3. la Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza indicata in epigrafe, pronunciando nel contraddittorio della Provincia e in contumacia del Consorzio, ha rigettato il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione di primo grado, sulla base dei seguenti argomenti: (i) il Tribunale ha giustamente negato l’acquisto per usucapione, da parte dell’appellante, della proprietà del locale in ragione del fatto che la Provincia, che ha acquistato la proprietà del compendio immobiliare con atto pubblico, in data 31/07/1998, ha contestualmente acquisito il possesso materiale del bene, libero da vincoli e pesi, e successivamente non è rimasta inerte, ma ha compiuto importanti lavori di manutenzione straordinaria, che dimostrano che il proprietario/possessore non ha mai perduto il possesso dell’intero fabbricato, in cui ricade “quel subalterno 3” oggetto della domanda di usucapione; (ii) è condivisibile l’affermazione del Tribunale secondo cui l’attore non avrebbe dato prova dell’animus possidendi, e cioè di essersi comportato come proprietario esclusivo del piccolo locale –situato all’interno dell’antico castello – tenuto conto anche del suo atteggiamento inerte in occasione dei lavori strutturali eseguiti dal legittimo proprietario che, lo attesta la prova testimoniale, hanno comportato la presenza di impalcature sulle facciate, compresa quella all’ingresso del locale in discorso, con gli operai che vi lavoravano; (iii) manca inoltre la prova della volontà dell’Ente proprietario del “[OSCURATO:PERSONA]”, appartenente al suo patrimonio disponibile, di non utilizzarlo (e/o di non utilizzare il locale reclamato dall’appellante) in funzione di pubblica utilità; (iv) l’appellante non ha prodotto in giudizio, in originale o in copia, l’atto di appello regolarmente e tempestivamente notificato alla Provincia di [OSCURATO:PERSONA], che pure si è costituita in giudizio, e quello notificato al Consorzio per l’[OSCURATO:PERSONA], che non partecipa al giudizio, il che, tuttavia, non impedisce alla Corte di decidere la causa, in applicazione del principio della ragione più liquida, dato che al Consorzio non ne deriva alcun danno; 4. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, con sei motivi, illustrati con una memoria, per la cassazione della sentenza di appello; il Consorzio per l’[OSCURATO:PERSONA] ed Economico e la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] (succeduta in corso di causa alla Provincia) sono rimasti intimati; Consideratoche: 1. con il primo motivo di ricorso, denunciando, in relazione art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, il ricorrente riferisce che la sentenza impugnata ha disatteso la domanda di usucapione in ragione del fatto che la Provincia di [OSCURATO:PERSONA], acquistato l’immobile, con atto pubblico, in data 31/07/1998, e contestualmente ricevuti la proprietà e il possesso di esso, non rimase inerte, ma eseguìimportanti lavori di manutenzione straordinaria, dimostrando di non avere mai perduto il possesso del bene, compreso quel “subalterno 3” oggetto della domanda di usucapione. Ciò premesso, il ricorrente rileva che le prove documentali e testimoniali dimostrano che egli ha avuto la piena disponibilità del locale adibito ad officina meccanica, ininterrottamente, per oltre venti anni, e che ne ha acquistato la proprietà per usucapione già nel 1989, ben prima dell’intervento di adeguamento antisismico, iniziato nel 2002 e concluso nel 2003, che ha riguardato l’esterno delle mura del “[OSCURATO:PERSONA]”; 2. con il secondo motivo, denunciando, in relazione art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, il ricorrente censura la sentenza impugnata che, per un errore di fatto o di percezione, reso evidente dalle prove testimoniali, rappresenta (vedi pag. 8 del ricorso) «una scena del castello con il suo cortile […] ed, ivi, colloca il locale» oggetto del giudizio; 3. con il terzo motivo [«violazione o falsa applicazione di legge in riferimento al combinato disposto degli artt. 1185 e 1141 c.c.»], si censura la sentenza impugnata che afferma che è certo che il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha posseduto il locale ad uso officina per oltre vent’anni, ma nega l’animus possidendi, tralasciando che le prove testimoniali dimostrano: (i) che il ricorrente ha occupato il locale, adibito ad officina, dal 1968 in poi, in maniera piena e assoluta; (ii) la continuità di tale possesso; (iii) che il locale adibito a officina si trova in [OSCURATO:PERSONA], via Nazionale, esposto alla pubblica fede; (iv) che, nel 2002- 2003, sono stati eseguiti dei lavori all’esterno dell’ampio fabbricato che non hanno interessato l’officina; (iv) che, pertanto, i venti anni che determinano il consolidarsi del diritto sono maturati nel 1988 o nel 1989; 4. con il quarto motivo, denunciando, in relazione art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., nullità della sentenza o del procedimento per aver posto a fondamento della decisione dei fatti o delle considerazioni non allegate o contestate dalle parti, il ricorrente censura l’asserto della Corte di [OSCURATO:PERSONA], secondo cui l’atto di appello non avrebbe evidenziato aspetti di illogicità della motivazione della sentenza di primo grado e non avrebbe offerto (vedi pag. 13 del ricorso per cassazione) «elementi di diversa valutazione critica di quanto emerso nel precedente grado di giudizio». Sostiene che, al contrario, nell’atto di appello, aveva (ibidem, pag. 15) «toccato tutti i punti di impugnazione della sentenza di primo grado» e, allo stesso tempo, aveva offerto degli elementi per una diversa valutazione critica relativamente a quanto emerso nel giudizio di primo grado; 5. con il quinto motivo [«Nullità della sentenza o del procedimento ex art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c. per aver posto a fondamento della [decisione] un fatto non allegato dalle parti»], il ricorrente contesta l’affermazione della sentenza di appello secondo cui, in considerazione della natura di bene pubblico del castello, facente parte del patrimonio disponibile dell’Ente, non risultava fornita alcuna prova riguardo alla volontà della Pubblica amministrazione di non utilizzarlo(o di non utilizzare il locale oggetto di causa) in funzione di pubblica utilità, rinunciando, quindi, a tale naturale destinazione. Rileva di avere acquistato il bene per usucapione già nel 1989, prima dell’acquisto da parte della Provincia, e soggiunge che (ibidem, pag. 16) «[d]al punto di vista normativo non si comprende in virtù di quale disposizione bisogna dichiarare o verificare la destinazione possibile o opinabile del bene pubblico»; 6. con il sesto motivo, denunciando la nullità della sentenza per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio relativo all’errata considerazione che, in atti, non fosse stato depositato l’originale dell’atto di appello, il ricorrente lamenta che la Corte di [OSCURATO:PERSONA] ha erroneamente escluso che egli avesse tempestivamente prodotto in giudizio l’atto di appello regolarmente e tempestivamente notificato alle controparti, laddove, in realtà, egli aveva provveduto a tale incombente e l’atto di appello notificato era stato prodotto come allegato n. 3 al proprio fascicolo di parte; 7. il primo, il secondo e il sesto motivo, suscettibili di esame congiunto, sono inammissibili; 7.1. la censura di omesso esame di fatto decisivo non è utilmente proponibile, ai sensi dell’art. 348-ter, ultimo comma, cod. proc. civ., ratione temporis applicabile, in presenza di un’ipotesi di cd. “doppia conforme” in ragione del fatto che le due sentenze di merito hanno motivazioni sostanzialmente sovrapponibili; 8. il terzo motivo è inammissibile; 8.1. la censura ivi veicolata mira a un nuovo esame del merito della causa e offre una diversa interpretazione delle prove assunte nel giudizio di primo grado (e, in particolare, delle testimonianze) che, nell’ottica del ricorrente, attesterebbero che egli ha posseduto uti dominusquell’officina per oltre venti anni; 8.2. è indubbio che alla Corte di legittimità non può essere chiesta una nuova attività istruttoria ed è principio altrettanto pacifico in giurisprudenza che, con la proposizione del ricorso per cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento di fatto compiuto dai giudici del merito, tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso che lo scrutinio dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che, nell’àmbito di quest’ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione che ne ha fatto il giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (ex plurimis, Cass. 7/04/2017, n. 9097; 07/03/2018, n. 5355); 8.3. va altresì posto l’accento su un altro profilo di inammissibilità, vale a dire che, come hanno chiarito le Sezioni Unite di questa Corte (Cass. Sez. U, 12/11/2020, n. 25573; in senso conf.: Cass. 17/03/2023, n. 7771), «[i]n tema di ricorso per cassazione, la deduzione del vizio di violazione di legge non determina, per ciò stesso, lo scrutinio della questione astrattamente evidenziata sul presupposto che l’accertamento fattuale operato dal giudice di merito giustifichi il rivendicato inquadramento normativo, occorrendo che l’accertamento fattuale, derivante dal vaglio probatorio, sia tale da doversene inferire la sussunzione nel senso auspicato dal ricorrente»; 9. il quarto motivo e il quinto motivo, da esaminare insieme perché pongono le stesse questioni, sono inammissibili; 9.1. lecensure ad essi sottese non sono decisive, non indicano le norme processuali che si assumono violate, si rivolgono a obiter dicta della sentenza, ma non attingono alcuna ratio decidendi; 10. in conclusione, il ricorso è inammissibile; 11. nulla si dispone sulle spese del giudizio di legittimità, nel quale le parti vittoriose sono rimaste intimate; P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del r
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