CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 settembre 2021
Cassazione n. 43398/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/01/2021 del TRIBUNALE di MONZAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna personalmente la sentenza indicata in epigrafe con la quale, a richiesta delle parti, gli è stata applicata la pena di anni uno, mesi quattro e giorni venti di reclusione in ordine alla illecita detenzione di sostanza stupefacente del tipo cocaina ex art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 2. Il ricorrente deduce la violazione dellOart. 448, comma 2-bis, cod. pen. per la illegittimità della disposta confisca. 3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano perché è proposto personalmente dall'imputato. Considerato infatti, che ai sensi che, ai sensi dell'art.613 cod. proc. pen., come riformulato dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione, il ricorso proposto, sottoscritto personalmente dall'imputato, è inammissibile ex art. 610, comma 5-bis, primo periodo, cod. proc. pen. Né, a fronte dell'espressa dichiarazione di ricorso personale dell'imputato, rileva che la sottoscrizione sia stata autenticata dal difensore di fiducia, dal momento che la vidimazione di autenticità della sottoscrizione assolve a funzione diversa da quella della redazione dell'atto di impugnazione. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di euro 3.000,00. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 30/09/2021 Il Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]