CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 luglio 2025
Cassazione n. 29303/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/04/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la sentenza pronunciata dal Tribunale di Palmi che lo ha condannato per il reato di cui agli artt. 81, 624, 625 n. 2 e 7 e 99 c.p. Il ricorrente lamenta, in due distinti motivi di ricorso: 1) inosservanza o/o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche e inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza, in relazione all'art. 192 c.p.p., 624 e 625 n. 2 e 7 c.p.; 2) inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche e inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza, in relazione all'art. 192 c.p.p., art 62 bis, 69, 164, 175 c.p. 2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 2.1. Il primo motivo di ricorso, risulta riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito. Va ricordato che il reato di furto di energia elettrica è integrato , per costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità, per il fatto di essersi avvalso di una erogazione indebita, anche in caso in cui l'allaccio abusivo o la manomissione siano commessi da altri (Sez. 5, n. 19119 del 16/03/2004, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 227749 - 01; Sez. 5, n. 42602 del 23/09/2015, PG in proc. de Novaro, Rv. 266411 - 01).La Corte di appello richiama la circostanza ( ammessa anche nel ricorso) che l'unità abitativa dal quale fruiva del prelievo abusivo era, dallo stesso, utilizzata unitamente alla propria famiglia.. 2.2. Quanto al secondo motivo di ricorso, va ribadito che il giudizio di bilanciamento tra le aggravanti e le attenuanti costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., senza che occorra un'analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati ( ex nnultis, Sez. 5 - n. 33114 del 08/10/2020, Rv. 279838 - 02). Nel caso in esame i giudici di merito, con ragionamento congruo e non illogico, richiamano l'assenza di ulteriori ragioni di mitigazione della pena, anche in considerazione della negativa personalità dell'imputato, gravato da precedenti penali. 3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 14 luglio 2025