CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 03867/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/03/2025 della Corte d'appello di Firenze dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Firenze ha confermato il giudizio di responsabilità penale nei suoi confronti in relazione al reato di cui agli artt. 217 comma 1 n. 4 e 224 L. Fall, perché, in concorso con altro soggetto, nella qualità di amministratore della società "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", aggravava il dissesto astenendosi dal richiedere il fallimento della società. Il primo motivo di ricorso, con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della colpa grave del reato di cui all'art. 217 L. fall., è generico perché non si confronta appieno con le ragioni, emergenti dal provvedimento impugnate, poste alla base della decisione del giudice del merito. Contrariamente a quanto indicato in ricorso, infatti, la Corte di appello di Firenze ha dato conto delle ragioni per le quali ha ritenuto integrato l'elemento della colpa grave nella condotta del ricorrente (consistita nel non richiedere il fallimento della società nonostante una prolungata e conclamata condizione di crisi), non sulla base di una valutazione postuma, ma esaminando, al contrario, la situazione che in quel momento si presentava all'imputato e che rendeva ampiamente prevedibile la non praticabilità di altre soluzioni e, di conseguenza, certo l'aggravamento del dissesto. Il secondo motivo di ricorso, che contesta l'eccessività della pena, lamentando un vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio e violazione di legge in relazione all'art. 133 c.p. e al denegato riconoscimento delle attenuanti generiche, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza di questa Corte, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. e che nella specie è stato assolto l'onere di fornire un'adeguata motivazione, attraverso il riferimento alla congruità rispetto ai fatti della pena concretamente inflitta in primo grado (prossima al minimo edittale) e all'assenza di elementi realmente significativi valorizzabili ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle amm