CNEL — Testo definitivo
Codice CCNL: I172
Titolo CCNL: CCNL distribuzione delle merci, della logistica e dei servizi privati
Titolo accordo: CCNL distribuzione delle merci, della logistica e dei servizi privati
Ambito: Contratto collettivo nazionale
Settori: TRASPORTI
Sottosettori: logistica, trasporto merci e spedizione
Parti datoriali: CONFAZIENDE
Parti sindacali: CONFENALP
Decorrenza: 2026-01-01
Scadenza: 2028-12-31
Stipula: 2026-02-03
Stato: Acquisito
Identificativo: 20955
Fonte ufficiale: https://archiviocontratti.cnel.it/ricerca/?idAccordo=239706
--- Testo contratto ---
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
Distribuzione delle Merci, della Logistica e dei Servizi Privati
L’anno 2026 il giorno 3 del mese di febbraio in Salerno, presso la sede della CONFAZIENDE, in Corso
Garibaldi n. 164,
tra
CONFAZIENDE, Confederazione delle Aziende rappresentata dal Presidente Nazionale Fabio
Troìa
e
CONFENALP, Confederazione Nazionale Lavoratori e Pensionati, rappresentata dal Segretario
Generale Stefano Elia,
si è addivenuti alla stipula del Contratto Collettivo Nazionale Distribuzione delle Merci, della Logistica e
dei Servizi Privati siglato dalle suindicate sigle sindacali
Salerno, 03 Febbraio 2026
In vigore dal 01/01/2026al 31/12/2028
Premessa
Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro definisce il quadro normativo e regolamentare di
riferimento per la disciplina dei rapporti di lavoro nel settore della distribuzione delle merci, della logistica e
dei servizi privati su tutto il territorio della Repubblica, individuando diritti, doveri e responsabilità delle
imprese e del personale dipendente.
Le disposizioni che seguono sono il risultato di un confronto tra le Parti volto a garantire un assetto equilibrato
di interessi, fondato sul riconoscimento reciproco dei rispettivi ruoli e orientato alla costruzione di condizioni
di lavoro eque, trasparenti e coerenti con l’evoluzione del contesto economico, produttivo e sociale.
Il sistema di relazioni industriali delineato dal presente CCNL si ispira ai principi di cooperazione, partecipazione
e valorizzazione del livello territoriale, promuovendo strumenti di dialogo e di concertazione idonei a favorire
la stabilità occupazionale, la crescita professionale dei lavoratori e il rafforzamento della capacità competitiva
delle imprese.
Attraverso il ricorso alla contrattazione collettiva e ai meccanismi di bilateralità, le Parti intendono sostenere
processi di innovazione organizzativa, di sviluppo delle competenze e di miglioramento continuo della qualità
del lavoro, assicurando al contempo un adeguato sistema di tutele in materia economica, sociale e
professionale.
La bilateralità è riconosciuta quale strumento essenziale per l’attuazione di interventi in a mbito formativo,
assistenziale, sanitario e previdenziale, nonché per la promozione di iniziative di welfare contrattuale, in
un’ottica di integrazione tra risorse pubbliche e private.
Alla luce di tali presupposti, le Parti stipulanti convengono che il pr esente Contratto Collettivo Nazionale di
Lavoro costituisce un insieme organico e unitario di norme, la cui applicazione è vincolante e inscindibile per
tutta la durata della sua vigenza nei confronti di tutti i soggetti tenuti alla sua osservanza.
VALIDITÀ DEL CONTRATTO
Fatte salve le specifiche decorrenze previste per i singoli istituti, il presente contratto ha durata pari a
tre anni, decorrente dal 1 Gennaio 2026 al 31 Dicembre 2028 e disciplina, in maniera unitaria e per
tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro dipendente per i lavoratori addetti nel settore
Distribuzione delle Merci, della Logistica e dei Servizi Privati.
Ciascuna delle Parti stipulanti potrà proced ere alla disdetta del CCNL almeno sei mesi prima della
scadenza, a mezzo lettera raccomandata o PEC, in assenza il CCNL si intenderà tacitamente
rinnovato di anno in anno.
Resta inteso e convenuto che, fermi restando i diritti inviolabili dei cittadini, le Parti stipulanti
escludono il ricorso ad azioni dirette durante la fase di trattativa per il rinnovo del CCNL, regolarmente
disdetto, o la riforma di taluno degli istituti dello stesso.
CAMPO DI APPLICAZIONE
Il presente CCNL si applica alle seguenti attività
DISTRIBUZIONE DELLE MERCI, DELLA LOGISTICA E DEI SERVIZI POSTALI PRIVATI
autotrasporto merci su strada per conto di terzi
imprese di servizi logistici e ausiliari del trasporto
imprese di spedizione
consegna e/o immagazzinamento di merci, prodotti alimentari e non , pacchi;
ritiro e trasporto tra strutture di operatori postali;
servizi industriali ;
servizi affini e complementari connessi;
servizi accessori;
distribuzione e Recapito dei Servizi e delle merci ;
I
TFR,
DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 1 - Assunzione – requisiti per l’accesso
1. L’assunzione del lavoratore sarà effettuata secondo le leggi in vigore.
2. Essa dovrà risultare da atto scritto contenente:
a. la data di assunzione;
b. la tipologia e durata del rapporto;
c. l’orario di lavoro;
d. la qualifica di inquadramento e le mansioni iniziali;
e. il trattamento economico di base;
f. la/e sede/i di lavoro;
g. la durata del periodo di prova;
h. la durata delle ferie;
i. informativa sulla bilateralità o indicazione del link per scaricare i dati.
3. Contestualmente alla lettera di assunzione, l’azienda dovrà consegnare al lavoratore copia
del presente contratto (copia cartacea o @book) o indicare una forma di consultazione dello
stesso attraverso sistemi informatici(link) con possibilità di accesso per i lavoratori.
4. All’atto dell’assunzione, il lavoratore dovrà presentare o, in alternativa, dichiarare a richiesta
dell’azienda:
a. Certificato di residenza;
b. Titoli di Studio e altri titoli professionali;
c. Attestati di formazione a corsi in materia di sicurezza sul lavoro Dlgs 81/08;
d. Indicazioni di recapito telefonico e indirizzo mail;
e. Coordinate bancarie per il versamento dei compensi;
f. Permesso di soggiorno ove obbligatorio;
g. Curriculum Vitae;
h. Altra documentazione aggiuntiva che l’Azienda riterrà opportuno richiedere in relazione
all’attività che il
lavoratore è chiamato a svolgere.
Art.2 - Periodo di prova
1. L’esistenza del patto di prova è integrato nella lettera di assunzione come previsto dall’ art.1
lettera g) e comunque contestuale all’ assunzione e accettato dal lavoratore con apposita
sottoscrizione dello stesso.
2. La durata massima del periodo di prova non potrà superare i seguenti limiti:
a. Quadri e primo livello: 6 mesi;
b. altri livelli: 3 mesi
3. periodi di prova indicati per i rispettivi livelli devono intendersi di effettivo lavoro.
4. Nel corso del periodo di prova, il rapporto potrà essere risolto in qualsiasi momento, da entrambi
le parti, senza
preavviso, con diritto al ai ratei di tredicesima e all’indennità sostitutiva delle ferie non
godute.
5. Per i contratti a termine la durata del periodo di prova non potrà essere superiore al 50% della
durata del primo contratto di lavoro.
6. Qualora entro la scadenza del periodo di prova l’azienda non proceda alla disdetta del rapporto, il
lavoratore si intenderà confermato in servizio ed il periodo stesso sarà computato agli effetti
dell’anzianità.
7. Nel caso in cui il periodo di prova venga interrotto per causa di malattia o di infortunio il lavoratore
sarà ammesso a completare il periodo di prova stesso qualora sia in grado di riprendere il servizio
entro tre mesi.
Art.3 - Mansioni lavorative e passaggi di livello
1. Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle
corrispondenti all’inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a
mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime
effettivamente svolte.
2. In caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incida sulla posizione del lavoratore,
lo stesso può essere assegnato a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore
purché rientranti nella medesima categoria legale.
3. Il mutamento di mansioni è accompagnato, ove necessario, dall’assolvimento del l’obbligo
formativo, il cui mancato adempimento non determina comunque la nullità dell’atto di
assegnazione delle nuove mansioni.
4. Ulteriori ipotesi di assegnazione di mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore,
purché rientranti nella medesima categoria legale, sono le seguenti:
- Al fine di evitare il licenziamento sia dovuto per giusta causa che per giustificato motivo;
- Quando il lavoratore non risulti idoneo a svolgere le mansioni per le quali è stato assunto a
seguito di visita medica.
5. Nelle ipotesi di cui al secondo e al quarto comma, il mutamento di mansioni è comunicato per
iscritto, a pena di nullità, e il lavoratore ha diritto alla conservazione del livello di inquadramento
e del trattamento retributivo in godimento, fatta eccezione per gli elementi retributivi collegati
a particolari modalità di svolgimento della precedente prestazione lavorativa.
6. Nelle sedi di cui all’art.2113, quarto comma, o avanti alle commissioni di certificazione, possono
essere stipulati accordi individuali di modifica delle mansioni, della categoria legale e del livello di
inquadramento e della relativa retribuzione, nell’interesse del lavoratore alla conservazione
dell’occupazione, all’acquisizione di una diversa professionalità o al miglioramento delle
condizioni di vita. Il lavoratore può farsi assistere da un rappresentante dell’associazione
sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un avvocato o da un consulente del lavoro.
7. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente
all’attività svolta e l’assegnazione diviene definitiva, salvo diversa volontà del lavoratore, ove la
medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo sei mesi
continuativi.
8. Salvo che ricorrano le condizioni di cui al secondo e al quarto comma e fermo quanto disposto al
sesto comma, ogni patto contrario è nullo.
A - Mansioni promiscue
Il lavoratore inquadrato nei livelli dal quarto al settimo potrà essere adibito a mansioni
parzialmente diverse da quelle per le quali è stato assunto, funzionalmente ricollegabili ma
comunque appartenenti al medesimo livello.
B - Mutamento di mansioni
1. Al lavoratore che viene temporaneamente adibito a mansioni rientranti in un livello superiore a
quello del suo inquadramento, deve essere corrisposta una retribuzione mensile di importo non
inferiore alla differenza tra il trattamento economico da lui goduto e il minimo tabellare
previsto per il livello superiore nel caso di svolgimento della mansione superiore per almeno
16 giorni nel mese.
C - Passaggi di livello
1. La promozione ad un livello superiore, comporta per il lavoratore il diritto a percepire la
retribuzione contrattuale fissata per il nuovo livello.
2. Qualora lo stesso percepisca ulteriori elementi retributivi di importo superiore rispetto
all’aumento del minimo tabellare previsto per il nuovo livello, al lavoratore potranno essere
assorbite le relative eccedenze fino a concorrenza dei nuovi minimi tabellari in relazione al
maggior livello attribuito.
3. Non sono assorbibili gli scatti di merito.
Art.4 – Sicurezza sul luogo di lavoro, tutela della salute, formazione e
rispetto dell’ambiente
1. Le Parti dichiarano di condividere i valori della sicurezza sul luogo di lavoro, del la tutela della
salute, della formazione e del rispetto dell’ambiente e concordano sulla necessità di intraprendere
un percorso di sviluppo, promozione e diffusione di tali principi. Le Parti riconoscono altresì
l’opportunità di operare, ciascuna in relazi one al proprio ruolo, in maniera responsabile,
consapevole e nel rispetto della disciplina legislativa e contrattuale in materia.
2. In caso di mancato rispetto di quanto sopra indicato da parte del datore di lavoro, la
CONFAZIENDE adotterà le sanzioni previste dal proprio Statuto nei confronti del socio
inadempiente.
3. In ottemperanza al disposto di cui all’art.9 della Legge n.300/1970 i lavoratori, mediante loro
rappresentanze aziendali, ovvero, in mancanza di queste, mediante i rapp resentanti delle
Organizzazioni Sindacali firmatarie del CCNL hanno diritto di controllare l'applicazione delle
norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la
ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro
integrità fisica.
Art.5 - Attuazione normativa D.LGS 81/08
Le Parti stipulanti considerano che le norme di tutela previste dal d.lgs.n.81/2008 siano intese,
con la debita collaborazione di tutti gli interessati, a tutela della totalità degli operatori presenti in
tutte le unità produttive, anche associative, appartenenti alle professioni rientranti nel campo di
applicazione del presente CCNL e alle strutture che svolgono altre attività e servizi strumentali e/o
funzionali alle stesse, indipendentemente dalla natura giuridica del rapporto che li lega alla
Azienda.
Art.6 - Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza-RLS/RLST
1. La formazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza RLS/RLST potrà essere
effettuata anche attraverso piattaforme eLearning sia per la formazione iniziale che per i suoi
aggiornamenti, come previsto dall’A.S.R. del 7 luglio 2016 ed in ottemperanz a del
D.Lgs.n.81/2008.
2. Le aziende che vogliano avvalersi del servizio RLST, faranno riferimento all'organismo
paritetico nazionale EBINNOVA.
Art.7 - Articolazione dell’orario di lavoro
1. La durata normale del lavoro effettivo è fissata in 39 ore settimanali distribuite su 5 o sei giornate
lavorative.
Particolari criteri di ripartizione dell’orario settimanale potranno essere concordati a livello
aziendale.
2. L’orario di lavoro va conteggiato dall’ora preventivamente fissata dall’impresa per l’inizio dell’attività
lavorativa.
3. Non rientrano nel calcolo dell’orario di lavoro i periodi di interruzione della guida, i riposi intermedi,
le fermate
per divieti di circolazione.
4. Ai conducenti inquadrati nei livelli 3S e 3, la cui attività comporti normalmente l’alternanza tra
periodo di guida e periodi di inattività e/o riposo che non consentono la coincidenza tra tempo
di lavoro effettivo e tempo di presenza a disposizione, viene applicato l’o rario settimanale di
lavoro di 47 ore previsto per i lavoratori discontinui.
5. L’applicazione dell’orario settimanale di 47 ore è soggetta alla verifica delle condizioni di
discontinuità. Tale verifica si intende esperita tramite l’invio da parte dell’aziend a
all’EBINNOVA, di una dichiarazione attestante la sussistenza delle suddette condizioni. In
mancanza di richieste di chiarimento o controdeduzioni presentate entro 15 giorni dall’invio della
suddetta dichiarazione, la verifica si intende superata.
6. Tramite accordo territoriale o aziendale per il personale viaggiante inquadrato nel livello 4 può
essere prevista la prestazione in regime di discontinuità con orario di lavoro ordinario di 44 ore
settimanali.
7. A livello aziendale saranno concordate le modalità di forfetizzazione del lavoro straordinario
e gli importi
dell’indennità di trasferta
8. Salvo quanto previsto al successivo punto 9, per lavoro effettivo deve intendersi ogni lavoro
che richiede un’applicazione assidua e continuativa; non rientra in tale accezione il tempo per
recarsi al posto di lavoro, i riposi intermedi goduti sia all’interno che all’esterno dell’azienda e le
soste comprese tra l’inizio e la fine dell’orario di lavoro giornaliero.
9. Il tempo passato a disposizione dell’impresa in attesa di impiego o per il trasferimento da un
posto di lavoro ad un altro, nell’ambito del normale orario di lavoro, è considerato come lavoro
effettivo.
10. Nel caso in cui il lavoratore presentatosi in orario non dovesse essere adibito al lavoro o gli
venisse richiesta una prestazione di durata inferiore a quella prevista, ha diritto alla retribuzione
senza decurtazione per le ore non lavorate.
11. Per accrescere la competitività delle imprese e le prospettive occupazionali, per incr ementare
l’utilizzo della capacità produttiva e assecondare le variazioni di intensità dell’attività produttiva,
le Parti, ai sensi degli artt. 3 e 4 del D.Lgs 66/2003, riconoscono idonea l’adozione di una
articolazione multiperiodale dell’orario di lavoro contrattuale in base alla quale l’orario viene
realizzato in regime ordinario come media plurisettimanale in un periodo non superiore a dodici
mesi. I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all’orario mensile contrattuale,
sia nei periodi di superamento che di riduzione dell’orario contrattuale. A livello aziendale, tramite
appositi accordi sottoscritti tra le Parti stipulanti il presente contratto, verranno concordate le
modalità applicative dell’articolazione oraria di cui al comma precedente da ritenersi
vincolante per tutti i lavoratori interessati.
12. Le spese di trasporto, vitto e pernottamento verranno rimborsate dal datore di lavoro così come
previsto dall’
art. 45.
13. Sono fatti salvi gli accordi aziendali sindacali in tema di orario di lavoro.
14. Al personale preposto alla direzione tecnica o amministrativa dell’azienda o di un reparto di essa
con la diretta responsabilità dell’andamento dei servizi, qualora l‘attività lavorativa si svolga al
di fuori del normale orario di lavoro, per il tempo strettamente necessario al regolare
funzionamento dei servizi, non è dovuto alcun compenso ulteriore salvo le maggiorazioni
previste ai sensi del presente CCNL all’art.12.
15. I lavori di manutenzione, riparazione, sorveglianza, pulizia degli impianti, e tutti quei servizi che
debbono essere eseguiti al di fuori del normale orario di lavoro, per il regolare espletamento
delle suddette attività ovvero per garantire la sicurezza degli stessi preposti, nonché le verifiche
e le prove straordinarie ovvero la realizzazione dell’inventario annuale, possono essere eseguiti
oltre i limiti del normale orario giornaliero o settimanale.
16. Gli orari di lavoro praticati nell’azienda dovranno essere esposti in modo facile e visibile a tutti i
dipendenti.
17. Laddove non sussistano impedimenti di carattere tecnico, organizzativo e produttivo e fatte
salve le prassi in atto, potranno essere definiti in sede aziendale sistemi di flessibilità in entrata
ed in uscita dell’orario di lavoro giornaliero.
18. La durata massima dell’orario di lavoro è soggetta alla disciplina legislativa vigente.
Da tali regimi di orario sono escluse le figure professionali cui siano riconosciute mansioni direttive.
Art.7bis - Articolazione dell’orario di lavoro personale non viaggiante
1. La durata dell’orario di lavoro ordinario è di 39 ore settimanali, distribuite su 5 o 6 giornate
lavorative, da calcolarsi su un arco temporale di 4 mesi al netto delle giornate non lavorate ma
retribuite e comunque nel rispetto del limite massimo orario settimanale di 48 ore comprensivo
delle eventuali ore di straordinario.
2. Nell’ipotesi che nell’arco dei 4 mesi la media oraria superasse il limite di 39 ore, le ore eccedenti
dovranno essere
retribuite come ore straordinarie.
3. Qualora l’orario sia distribuito su 6 giornate, le ore effettuate di sabato saranno compensate
con una maggiorazione pari al 20% mentre quelle effettuate nella giornata di domenica, qualora
non giornata di riposo, saranno compensate con una maggiorazione pari al 35%.
4. Il nastro lavorativo giornaliero può essere articolato da un minimo di 6 ore di lavoro continuativo ad
un massimo
di 9 ore distribuite nell’arco di 12 ore.
Art. 7 ter – Lavoratori Discontinui
La durata normale del lavoro per il seguente personale addetto in misura prevalente all'attività di
semplice attesa o custodia quali:
- custodia anche di magazzino
- guardiani diurni e notturni
- portieri
- personale addetto all’estinzione degli incendi
- sorveglianti
- personale addetto agli impianti di riscaldamento e ventilazione, produzione e trasformazione
energia elettrica è fissata nella misura di 45 ore settimanali.
Art.8 - Sospensione del lavoro e Recuperi
1. In caso di interruzioni di lavoro di breve durata, dovute a causa di forza maggiore, nel
conteggio della retribuzione non si terrà conto delle interruzioni stesse, quando queste, nella
giornata, non superino nel loro complesso i 60 minuti.
2. In caso di interruzioni di lavoro che nella giornata superino nel loro complesso i 60 minuti, se
l’azienda trattiene il lavoratore nella sede di lavoro questi ha diritto alla corresponsione della
retribuzione per tutte le ore di presenza.
3. È ammesso il recupero a regime normale delle ore di lavoro perdute a causa di forza maggiore
o a seguito di interruzi one delle forniture. Le modalità di recupero sono definite in sede
aziendale.
4. La norma di cui al precedente capoverso non si applica nel caso di scioperi.
Art.9 - Flessibilità dell’orario contrattuale di lavoro-elasticità
1. In considerazione di particolari situazioni produttive, collegate ad incrementi di attività di
carattere stagionale, è comunque consentito alle imprese di ripartire la durata normale
dell'orario di lavoro su 6 giorni, con un limite massimo di 48 ore settimanali da recuperare
mediante corrispondente rimodulazione dell'orario settimanale nelle precedenti o successive
settimane.
2. Pertanto, qualora dall’andamento della prestazione giornaliera assegnata derivi che in un mese
venga superato l’orario contrattuale previsto e che in un altro esso non venga raggiunto, non si dà
luogo a compensi aggiuntivi o detrazioni, compensandosi tra di loro le misure delle prestazioni
mensili e realizzandosi le ore contrattualmente previste nell’arco di un periodo di dodici mesi.
3. Pertanto le eventuali ore eccedenti l'orario mensile potranno essere accantonate e recuperate
in periodi di minor attività senza dar luogo a compensi aggiuntivi.
4. Le ore lavorate in eccedenza a quelle previste contrattualmente e non recuperate entro il 31/12
di ogni anno saranno pagate con la maggiorazione del 10% salvo che il lavoratore ne richieda
l’utilizzo e l’azienda possa consentirlo.
5. La flessibilità dell’orario di lavoro, così come disciplinata dal presente articolo, deve ritenersi
vincolante per tutti
i lavoratori e non prevede il lavoro domenicale.
6. L’azienda deve mettere a conoscenza i lavoratori della volontà di utilizzare l’istituto della
Flessibilità attraverso l’affissione o la consegna della richiesta. Una copia deve essere inviata
alle OO.SS. firmatarie del presente contratto per conoscenza.
7. Nella richiesta devono essere indicate le modalità di esecuzione della Flessibilità: inizio, termine,
orario richiesto ai lavoratori.
8. Una forma di flessibilità individuale analoga a quella sopra riportata potrà essere concordata tra
l'azienda e le lavoratrici madri o i lavoratori padri, su richiesta di questi ultimi, nei primi tre anni di
vita dei figli, allo scopo di meglio conciliare le esigenze familiari con l’attività lavorativa.
9. Il presente articolo non si applica ai lavoratori ed alle fattispecie sotto elencate:
- personale direttivo, preposto alla direzione tecnica ed amministrativa dell'azienda o di un
reparto di essa;
- capi reparto o capi turno;
- manutentori;
- lavoratori discontinui o di semplice attesa o custodia;
- nei casi di forza maggiore ed in quelli nei quali la cessazione del lavoro ad orario normale
costituisce un pericolo o danno alle persone o alla produzione (ad es. l'assenza di un
lavoratore turnista , che comporta la necessità di far prolungare il lavoro al turnista
precedente).
Art.10 - Banca delle ore
1. Le Parti convengono di istituire la banca delle ore. Nell’ambito della contrattazione aziendale o
individuale, il lavoratore può optare, in alternativa alla remunerazione come straordinarie
delle ore prestate, per l’accantonamento delle ore medesime nella banca ore individuale dalla
quale attingere per fruire dei riposi supplementari.
2. Tutte le tipologie di lavoro straordinario potranno conflui re nel monte ore della Banca delle ore nei
limiti previsti
dall’art.12, comma 3.
3. Su base volontaria i lavoratori possono cedere a titolo gratuito, ai propri colleghi che si trovino
nella condizione di assistere figli minori che per le particolari condizioni di salute necessitano di
cure costanti, una quota delle ore accantonate di cui al punto 1.
Art.11 - Modalità di fruizione
1. Il prelievo delle ore maturate avverrà con richiesta scritta presentata dal lavoratore entro 5 giorni
dalla fruizione.
2. Ai fini del diritto di precedenza fa fede la data della richiesta.
3. I lavoratori che potranno assentarsi contemporaneamente dall'unità produttiva per usufruire
dei riposi supplementari, non dovranno superare la percentuale del 10% della forza occupata ed
escludendo dai periodi dell'anno interessati all'utilizzo dei permessi i mesi di luglio, agosto e
dicembre. Per la giornata di sabato o quella di maggiore intensità lavorativa nell'arco della
settimana la percentuale non dovrà superare il 5% della forza occupata. Per le unità produttive
al di sotto dei 30 dipendenti, tale diritto sarà goduto individualmente e a rotazione tra tutto il
personale interessato.
4. I riposi compensativi saranno normalmente goduti in gruppi di 4 o 8 ore.
5. Per rispondere a particolari esigenze aziendali, diverse modalità potranno essere concordate
nell'ambito dei confronti previsti in sede decentrata aziendale o territoriale.
6. Il datore di lavoro in caso di mancata richiesta di fruizione dei riposi compensativi per le ore
depositate in banca ore potrà, entro il 31 dicembre di ogni anno, individuare il periodo entro il
quale il lavoratore debba comunque procedere alla fruizione delle ore maturate e residue relative
all’anno precedente, entro un periodo massimo di 52 settimane.
7. Qualora tali recuperi non siano stati disposti ovvero siano solo parziali, l’Azienda è tenuta a
corrispondere al lavoratore il monte ore non utilizzato con la maggiorazione prevista per il
lavoro straordinario, al netto della quota già corrisposta ai sensi dell’art. 12 comma 3
8. Al 31 dicembre di ogni anno l'azienda fornirà al lavoratore l'estratto conto individuale delle ore
depositate nella banca, con i relativi movimenti.
9. I riposi compensativi di cui all’art.14 non possono essere assorbiti da altri trattamenti aziendali in
atto in materia di riduzione, permessi e ferie.
10. Sono fatti salvi eventuali accordi collettivi decentrati in essere in materia di flessibilità.
11. I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all’orario settimanale contrattuale, sia
nei periodi di superamento che di diminuzione dell’orario contrattuale.
Art.12 - Lavoro straordinario
1. Le prestazioni lavorative svolte oltre il normale orario settimanale di cui all' art. 7, 7 bis e 7
ter del presente contratto sono considerate lavoro straordinario. In caso di utilizzo dell'istituto
della flessibilità/multiperiodicità dell’orario di lavoro, il lavoro straordinario decorre soltanto al
superamento della media oraria calcolata “a consuntivo” i n base all' articolazione di cui all' art. 7
comma 11 e art. 9
2. È facoltà del datore di lavoro di richiedere prestazioni lavorative straordinarie nel limite massimo
di 250 ore annue per ogni lavoratore.
Il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario è sempre ammesso, anche in deroga al limite di
250 ore, in relazione a:
- casi di eccezionali esigenze tecnico produttive e di impossibilità di fronteggiarle attraverso
l’assunzione di
altri lavoratori;
- casi di forza maggiore o casi in cui la mancata esecuzione di prestazioni di lavoro straordinario
possa dare luogo a un pericolo grave e immediato ovvero a un danno alle persone o alla
produzione;
- eventi particolari come mostre, fiere e manifestazioni collegate all'attività produttiva, nonché
allestimento di prototipi, modelli o simili, predisposti per le stesse, preventivamente
comunicati agli uffici competenti e in tempo utile alla RSA.
Gli straordinari effettuati per queste cause non si computano ai fini del raggiungimento del limite
legale (250 ore) o contrattuale dello straordinario.
3. Le parti concordano che una quota pari al 100% del monte ore previsto dal superiore punto 2,
possa confluire, previo accordo con il lavoratore e sentita - ove presente - la RSA aziendale, nella
Banca delle ore.
4. Il lavora tore non può compiere lavoro straordinario ove non sia stato espressamente
autorizzato dal datore di lavoro.
5. Le maggiorazioni sono comprensive della loro eventuale incidenza sui vari istituti contrattuali e
di legge e non sono computabili ai fini di tali i stituti, salvo quanto diversamente ed
espressamente disposto dai singoli articoli del presente contratto. Inoltre, tali maggiorazioni
non sono cumulabili fra di loro, per cui quella maggiore assorbe la minore
6. Le maggiorazioni per il lavoro straordinario svolto da lavoratori retribuiti in tutto o in parte a
provvigione verranno calcolate sulla quota oraria della retribuzione di fatto di cui all’art.25 del
presente contratto, tenuto conto, per il calcolo delle provvigioni, della media dell’ultimo trimestre
solare o del periodo di lavoro prestato, qualora questo sia inferiore a 90 giorni.
7. Per le prestazioni lavorative straordinarie sono previste le seguenti maggiorazioni sulla
quota oraria della retribuzione di fatto di cui all’art. 25 del presente contratto:
Trasporto merci
a. lavoro notturno (escluso personale viaggiante):
A. 20%, compiuto dal guardiano;
B. 15%, compreso in turni avvicendati;
C. 25%, non compreso in turni avvicendati;
b. lavoro domenicale con riposo compensativo (escluso il personale viaggiante)
A. 20%, diurno;
B. 50%, notturno;
c. 50%, lavoro nelle festività nazionali e infrasettimanali (prestato nell’ambito dell’orario
normale). Per il
personale viaggiante il lavoro prestato di domenica e/o festivi è maggiorato del 50%;
d. 30%, lavoro straordinario feriale diurno;
e. 50%, lavoro straordinario feriale diurno prestato nella giornata di sabato (per il
personale con orario distribuito dal lunedì al venerdì);
f. 50%, lavoro straordinario feriale diurno prestato nella giornata di lunedì (per il
personale con orario distribuito dal martedì al sabato);
g. 50%, lavoro straordinario feriale notturno;
h. 65%, lavoro straordinario festivo diurno;
i. 75%, lavoro straordinario festivo notturno. Per il personale viaggiante la prestazione
lavorativa effettuata di
sabato e di domenica, oltre l’orario ordinario di lavoro, è remunerata con la maggiorazione del
30%.
Logistica
a. 25%, lavoro straordinario/supplementare feriale diurno;
b. 50%, lavoro straordinario/supplementare feriale notturno;
c. 65%, lavoro straordinario/supplementare festivo;
d. 75%, lavoro straordinario/supplementare notturno festivo;
e. 25%, lavoro notturno;
f. 25%, lavoro notturno compiuto dal guardiano;
g. 50%, lavoro festivo;
h. 20%, lavoro domenicale (impiegati) con riposo compensativo a turno prestabilito per le ore
normali;
i. 50%, lavoro domenicale (impiegati) con riposo compensativo a turno prestabilito per le ore
straordinarie o supplementari.
8. Le ore di lavoro prestate nei giorni di riposo settimanale, dovranno essere retribuite con la sola
maggiorazione del 25% sulla quota oraria della normale retribuzione. Resta salvo il diritto del
lavoratore di godere del riposo compensativo nel giorno successivo, ai sensi delle disposizioni
di legge vigenti.
9. Le maggiorazioni per il lavoro straordinario svolto da lavoratori retribuiti in tutto o in parte a
provvigione verranno calcolate sulla quota oraria della normale retribuzione di cui all’art.24 del
presente contratto, tenuto conto, per il calcolo delle provvigioni, della media dell’ultimo trimestre
solare o del periodo di lavoro prestato, qualora questo sia inferiore a 90 giorni.
Art.13 - Lavoro notturno
1. Sempre che non si tratti di turni regolari di lavoro, è considerato lavoro notturno quello prestato
tra le 22.00 e le 6.00.
2. Le ore di lavoro notturno sono retribuite con la retribuzione oraria maggiorata del 15%.
3. La maggiorazione di cui al presente articolo è assorbita, fino a concorrenza, da eventuali trattamenti
aziendali in atto aventi la medesima funzione ed è comunque esclusa dalla retribuzione di fatto di
cui all’art.25 del presente contratto.
Art.14 - Riposi settimanali e riposi compensativi
1. Il riposo settimanale cade normalmente di domenica. Sono fatte salve le deroghe e le disposizioni di
legge.
2. Il lavoratore straniero ovvero con esigenze religiose diverse - e solo se le esigenze organizzative lo
permettano – può beneficiare di un riposo settimanale in un giorno diverso, concordato tra le parti.
In tal caso, al lavoratore non verranno applicate le maggiorazioni salariali per il lavoro domenicale
né le disposizioni contrattuali che prevedono riposi compensativi.
3. Le ore di lavoro prestate nei giorni di riposo settimanale di cui alla Legge n.370/1934 dovranno
essere retribuite con le maggiorazioni previste dall’ art. 12 da considerarsi omnicomprensive e
non cumulabili.
Resta fermo il diritto del lavoratore di godere del riposo compensativo nel giorno successivo, avuto
riguardo alle disposizioni legislative vigenti in materia. Tali maggiorazioni sono
omnicomprensiva e non cumulabili.
4. Qualora una delle festività elencate all’art. 18 dovesse cadere di domenica ovvero nel giorno
concordato con il lavoratore straniero in relazione al punto n.2 del presente articolo, al
lavoratore verrà corrisposta una ulteriore giornata di retribuzione di fatto di cui all’art. 25
unitamente alla retribuzione mensile.
Art.15 - Permessi retribuiti
1. In alternativa al pagamento delle festività soppresse di cui alla Legge n.54/1977 e al DPR
n.792/1985, i lavoratori
usufruiranno di 32 ore di permessi retribuiti che dovranno essere utilizzati entro l’anno solare.
2. I permessi non fruiti entro l’anno di maturazione decadono e devono essere pagati con la
retribuzione di fatto di cui all’art. 25 del presente contratto in atto al momento della scadenza
ovvero è possibile fruirne entro e non oltre il 30 giugno dell’anno successivo.
3. In caso di rapporti di lavoro iniziati e/o conclusi nel corso dell’anno, al lavoratore verrà corrisposto un
dodicesimo
dei permessi per ogni mese intero o frazione di mese pari o superiore a 15 giorni di servizio
prestato.
4. I permessi di cui sopra non maturano per i periodi di assenza del lavoratore senza diritto
alla retribuzione, superiori a 15 giorni.
5. Previo specifico accordo fra le OO.SS. territoriali firmatarie del presente contratto, può
essere prevista la possibilità di erogare i permessi in busta paga mensilmente.
Art.16 - Permessi per decesso e gravi infermità di familiari
1. In applicazione dell’art.4 della Legge n.53/2000 e degli artt.1 e 3 del Regolamento d’attuazione di
cui al Decreto Interministeriale n.278/2000, il lavoratore e la lavoratrice hanno diritto a tre
giorni complessivi di permesso retribuito all’anno in caso di decesso o di documentata grave
infermità del coniuge, anche legalmente separato, o di un parente entro il secondo grado, anche
non convivente, o di un soggetto componente la famiglia anagrafica della lavoratrice o del
lavoratore medesimi. Per fruire del permesso, l’interessato è tenuto a comunicare previamente
all’azienda l’evento che dà titolo al permesso medesimo ed i giorni nei quali esso sarà utilizzato.
2. La suddetta disciplina si applica anche a favore di persona convivente con il lavoratore o la
lavoratrice qualora il rapporto perduri da due anni e risulti da certificazione anagrafica.
3. Alla ripresa del servizio, il lavoratore è tenuto, entro il termine 7 giorni, a presentare idonea
certificazione rilasciata da un medico del Servizio Sanitario Nazionale ovvero ad esso
convenzionato ovvero, in caso di ricovero o di in tervento chirurgico, dalla struttura ospedaliera o
dalla clinica presso la quale il familiare del lavoratore, ai sensi dei commi 1 e 2 del presente
articolo, è stato ricoverato. In mancanza di tale attestazione, i giorni di permesso saranno
detratti dalle ferie o dal monte ore permessi.
4. Un congedo straordinario può essere richiesto dal lavoratore in casi di gravi calamità e la
durata sarà
strettamente rapportata alla natura dell’evento calamitoso.
5. Nel caso di grave infermità dei soggetti di cui sopra, la lavoratrice o il lavoratore possono concordare
con il datore di lavoro, in alternativa all’utilizzo dei giorni di permesso, diverse modalità di
espletamento dell’attività lavorativa, anche per periodi superiori a tre giorni.
6. Nell’accordo, stipulato in forma scritta sulla base della proposta della lavoratrice o del lavoratore,
sono indicati i giorni di permesso che sono sostituiti dalle diverse modalità di espletamento
dell’attività lavorativa. Dette modalità devono comportare una riduzione dell’orario d i lavoro
complessivamente non inferiore ai giorni di permesso che vengono sostituiti. La riduzione
dell’orario di lavoro conseguente alle diverse modalità concordate deve avere inizio entro sette
giorni dall’accertamento dell’insorgenza della grave infermi tà o della necessità di provvedere agli
interventi terapeutici.
S.
(S.
7. Qualora venga accertato il venire meno delle circostanze che avevano determinato la concessione del
permesso, il lavoratore è tenuto a riprendere l’attività lavorativa secondo le modalità ordinarie
e i giorni di permesso non goduti potranno essere utilizzati qualora dovessero verificarsi nel corso
dell’anno ulteriori eventi che giustifichino la loro richiesta.
Art.17 - Congedi per gravi motivi familiari
1. Ai sensi dell’art.4 c.2 della Legge n.53/2000, il lavoratore può richiedere un periodo di congedo per
gravi motivi, espressamente indicati dal Decreto Interministeriale n.278/2000, relativi alla
situazione personale, della propria famiglia anagrafica, dei soggetti di cui all’ art.433 del Codice
Civile anche se non conviventi, nonché dei portatori di handicap, parenti o affini entro il terzo
grado, anche se non conviventi.
2. Tale congedo, utilizzabile in modo continuativo o frazionato, non potrà essere superiore a due anni.
3. Il lavoratore dovrà presentare richiesta scritta specificando i motivi e la durata del periodo di
congedo - di norma con la precisazione della durata minima dello stesso - e documentando,
anche attraverso dichiarazione sostitutiva nei casi consentiti, il grado di parentela, affinità o di
famiglia anagrafica con i soggetti sopra indicati.
4. Il lavoratore dovrà altresì assolvere agli obblighi di documentazione previsti dall’art.3 del citato
Decreto
Interministeriale.
Art.18 - Lavoro festivo
1. È considerato lavoro festivo quello prestato il:
a. 1° gennaio (Capodanno);
b. 6 gennaio (Epifania);
c. lunedì di Pasqua;
d. 25 aprile
e. 1° maggio (Festa del lavoro);
f. 2 giugno (Festa della Repubblica);
g. 15 agosto (Assunzione);
h. 1° novembre (Ognissanti)
i. 8 dicembre (Immacolata Concezione);
j. 25 dicembre Natale);
k. 26 dicembre (S.Stefano);
l. giorno del Patrono del luogo di lavoro.
2. Resta salvo quanto disposto dall’art.14.
Art.19 - Ferie
1. Il personale ha diritto ad un periodo di ferie annuali nella misura di 4 settimane.
2. Compatibilmente con le esigenze aziendali e quelle dei lavoratori, è facoltà del datore di
lavoro stabilire un periodo di ferie, pari a due settimane consecutive, nei periodi di minor
lavoro.
3. Le ferie sono interrotte in caso di sopraggiunta malattia o infortunio non sul lavoro, di durata
superiore a 7 giorni, in presenza di comunicazione tempestiva al datore di lavoro.
4. Durante il periodo di ferie decorre la normale retribuzione di fatto di cui all’art.25 del presente
contratto.
5. Per ragioni di servizio, il datore di lavoro può ric hiamare il lavoratore dalle ferie fermo
restando il diritto del lavoratore a completare successivamente il periodo di ferie nonché ad
ottenere il rimborso delle spese sostenute per il rientro e per il ritorno nel luogo dove trascorre
le ferie.
6. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, l’indennità sostitutiva delle ferie deve essere calcolata
dividendo per 26 la retribuzione mensile di fatto di cui all’art.25 del presente CCNL,
considerando i mesi interi o le frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni di servizio prestati e
le giornate di ferie godute.
7. Il lavoratore che entro 5 giorni dal termine del periodo di ferie non si presenti al lavoro senza
giustificato motivo verrà considerato dimissionario.
Art.20 - Diritto allo studio
1. Al fine di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori del settore, le
Aziende concederanno, nei casi e alle condizioni di cui ai successivi commi, permessi retribuiti ai
lavoratori non in prova che intendono frequentare corsi di studio compresi nell'ordinamento
scolastico, svolti presso istituti pubblici costituiti in base alla legge 31 dicembre 1962 n.1859, o
riconosciuti in base alla legge 19 gennaio 1942 n.86, nonché corsi regolari di studio per il
conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore e per il conseguimento di diplomi
universitari o di laurea.
2. I lavoratori potranno richiedere permessi retribuiti per un massimo di 150 ore pro capite in un
triennio e nei limiti di un monte ore globale per tutti i dipendenti dell'unità produttiva che sarà
determinato all'inizio di ogni triennio moltiplicando le 150 ore per un fattore pari al decimo del
numero totale dei dipendenti occupati nella unità produttiva a tale data.
3. Le ore di permesso, da utilizzare nell'arco del triennio, sono usufruibili anche in un solo anno.
4. I lavoratori che potranno assentarsi contemporaneamente dall'unità produttiva per frequentare i
corsi di studio non dovranno superare il due per cento della forza occupata alla data di cui al
precedente comma 2.
5. I permessi di cui al presente articolo sono comunque riconosciuti ad un solo lavoratore nel corso
dell'anno.
6. In ogni unità produttiva e nell’ambito di questa, per ogni singolo reparto, deve essere comunque
garantito lo svolgimento della normale attività. Il lavoratore che chiederà di assentarsi con
permessi retribuiti ai sensi del presente articolo dovrà specificare il corso di studio al quale intende
partecipare che dovrà comportare l'effettiva frequenza, anche in ore non coincidenti con l'orario di
lavoro, ad un numero di ore doppio di quelle chieste come permesso retribuito.
7. A tal fine il lavoratore interessato dovrà presentare la domanda scritta all'azienda nei termini e
con le modalità che saranno concordate con il datore di lavoro. Tali termini, di norma, non
saranno inferiori a tre mesi prima dell’inizio del corso di studio o comunque a tre mesi dalla
eventuale effettiva fruizione dei permessi.
8. Qualora il numero dei richiedenti sia tale da comportare il superamento della media annua del
monte ore triennale e determini comunque l'insorgere di situazioni contrastanti con le
condizioni di cui al terzo comma e quinto comma del presente articolo, la direzione aziendale,
d'accordo con la RSA ove esistente nell'azienda, e fermo restando quanto previsto ai precedenti
terzo e quinto comma, provvederà a ridurre proporzionalmente i diritti individuali sul monte ore
complessivo in base ai criteri obiettivi (quali: età, anzianità di servizio, caratteristiche dei corsi
di studio) per la identificazione dei beneficiari dei permessi e della relativa misura di ore assegnabili
a ciascuno.
9. I lavoratori dovranno fornire all'azienda un certificato d’iscrizione al corso e successivamente
certificati mensili
di effettiva frequenza con identificazione delle ore relative.
10. Dei permessi di cui al secondo comma potranno altresì usufruire i lavoratori
extracomunitari per la partecipazione a corsi di scolarizzazione dedicati, organizzati da istituti e/o
enti pubblici, con i limiti e le modalità di cui ai commi precedenti.
11. È demandato alle Organizzazioni Sindacali contraenti di svolgere congiuntamente le azioni più
opportune affinché dagli organismi competenti siano predisposti corsi di studio che,
garantendo le finalità di cui al cap overso del presente articolo, favoriscano l'acquisizione di più
elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche dell'attività commerciale.
Art.21 - Congedi per formazione
1. Ai sensi dell’art.5 della Legge n.53/2000, il lavoratore con al meno 5 anni di anzianità di servizio
presso la stessa azienda può richiedere una sospensione del rapporto di lavoro per congedi
formativi per un periodo pari ad un massimo di 11 mesi, continuativo o frazionato, finalizzato
al completamento della scuola dell’obbligo, al conseguimento del titolo di studio di secondo
grado, del diploma universitario o di laurea, alla partecipazione ad attività formative diverse da
quelle poste in essere o finanziate dal datore di lavoro.
2. Il lavoratore è tenuto a presentare richiesta scritta all’azienda almeno 30 giorni prima per i congedi
di durata fino a 10 giorni e almeno 60 giorni prima per i congedi di durata superiore a 10 giorni,
precisando i motivi della richiesta ed allegando la relativa documentazione.
3. La Direzione aziendale valuterà la richiesta sulla base delle comprovate esigenze tecnico
organizzative e in caso di non accoglimento o differimento del congedo, informerà il lavoratore
interessato dei motivi che hanno determinato la decisione.
4. I lavoratori che contemporaneamente potranno assentarsi dall’azienda o dall’unità produttiva per
l’esercizio di tale diritto non dovranno superare l’uno per cento (1%) del totale della forza
occupata, dovendo comunque essere garantito in ogni reparto lo svolgimento della n ormale
attività produttiva, mediante accordi con la RSA.
5. Nelle aziende fino a 200 dipendenti gli eventuali valori frazionari risultanti dall’applicazione
della suddetta percentuale saranno arrotondati all’unità superiore.
6. Durante il periodo di congedo per la formazione, il lavoratore conserva il posto di lavoro e non
ha diritto alla retribuzione. Tale periodo non è computabile nell’anzianità di servizio e non è
cumulabile con le ferie, con la malattia e con altri congedi.
7. In presenza di una grave e document ata infermità intervenuta durante il periodo di congedo,
previa
comunicazione scritta al datore di lavoro, questa comporta l’interruzione del congedo medesimo.
Art.22 - Disciplina della richiesta di congedo
1. L’azienda è tenuta, non oltre i 10 giorni dalla richiesta del congedo, ad esprimersi sulla stessa e a
comunicarne l’esito al dipendente. L’eventuale non accoglimento, la proposta di rinvio ad un
periodo successivo e determinato, la concessione parziale del congedo devono essere motivati
in relazione alle condizioni previste per la richiesta del congedo ed alle comprovate ragioni
organizzative e produttive che non consentono la sostituzione del dipendente. Su richiesta del
lavoratore, la domanda deve essere riesaminata nei successivi 20 giorni.
2. Nel caso di rapporti a tempo determinato, l’azienda può negare il congedo per incompatibilità con
la durata del rapporto in relazione al periodo di congedo richiesto ovvero quando i congedi già
concessi hanno superato i tre giorni nel corso del rapporto ovvero quando il rapporto è stato
instaurato in ragione della sostituzione di altro dipendente in congedo ai sensi della presente
disposizione.
3. Il congedo può essere inoltre richiesto per il decesso di uno dei soggetti di cui all’art.16, per il quale
il richiedente non abbia la possibilità di utilizzare permessi retribuiti nello stesso anno ai sensi
delle medesime disposizioni o di disposizioni previste dalla contrattazione collettiva. Quando
la richiesta di congedo è riferita a periodi non superiori a tre giorni, il datore di lavoro è tenuto
ad esprimersi entro 24 ore dalla stessa e a motivare l’eventuale diniego sulla base di eccezionali
ragioni organizzative, nonché ad assicurare che il congedo venga fruito comunque entro i
successivi sette giorni.
4. Il dipendente, una volta superata la durata minima del congedo specificata nella richiesta, ha diritto
a rientrare
nel posto di lavoro anche prima del termine del congedo, previo preavviso all’azienda non inferiore a
7 giorni.
Art.23 - Conservazione del posto di lavoro
Durante il periodo di congedo, il lavoratore conserva il posto di lavoro, non ha diritto alla
retribuzione né alla
decorrenza dell’anzianità per nessun istituto e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa.
Art.24 - Normale retribuzione
La normale retribuzione del lavoratore è costituita dalle seguenti voci:
a. paga base nazionale conglobata
EDR,
b. premi di risultato variabili
c. Eventuali terzi elementi, trattamenti integrativi
d. scatti di merito o professionalità
e. altre voci derivanti dalla contrattazione decentrata.
Art.25 – Retribuzione di fatto - Tipologie di retribuzione
1. La retribuzione di fatto è costituita dalle voci di cui all’art.24 del presente CCNL nonché da tutti gli
altri elementi retributivi aventi carattere continuativo. Restano esclusi dalla retribuzione di fatto
i rimborsi spese, i compensi per lavoro straordinario, i premi di risultato variabili e le gratificazioni
straordinarie una tantum e ogni elemento espressamente escluso dalle parti dal calcolo di
singoli istituti contrattuali ovvero esclusi dall’imponibile contributivo a norma di legge.
2. La retribuzione mensile, normale o di fatto, viene calcolata in misura fissa non variabile in rapporto
alle festività, ai permessi retribuiti, ai giorni di riposo settimanale di legge che cadono nel periodo
di paga e alla distribuzione dell’orario settimanale, fatte salve le condizioni di miglior favore. Tale
retribuzione ricomprende pertanto tutti i giorni di calendario che costituiscono il mese al quale fa
riferimento.
3. La paga base nazionale conglob ata è determinata sulla base dei minimi retributivi individuati
rispettivamente dagli allegati A e B del presente CCNL.
4. La quota giornaliera della retribuzione, normale ovvero di fatto, si ottiene dividendo l’importo
mensile per il divisore convenzionale “ 26”. La quota oraria della retribuzione si ottiene dividendo
l’importo mensile per “173”.
5. In caso di sospensione del lavoro per fatto dipendente dal datore di lavoro e indipendente dalla
volontà del lavoratore, questi ha diritto alla retribuzione di fatto di cui al precedente articolo
per tutto il periodo della sospensione, salvo in caso di pubbliche calamità, eventi atmosferici
straordinari e altri casi di forza maggiore.
6. Le Parti convengono che in caso di assunzione di un lavoratore a tempo indeterminato da
adibire allo svolgimento di mansioni rientranti in nei livelli dal 2° al 6° qualora quest’ultimo
abbia un’esperienza professionale pregressa inferiore ai 5 anni nelle attività per le quali viene
impiegato, al datore di lavoro è riconosciuta la facoltà d i assumere il suddetto lavoratore
riconoscendogli, per i primi due anni, le “retribuzioni di primo ingresso”, ridotte rispetto al livello
ordinario di inquadramento come di seguito indicato:
● primo anno: 7,5%
● secondo anno: 5%
7. Al fine di poter utilizzare le suddette riduzioni retributive l’azienda deve darne comunicazione
preventiva scritta all’EBINNOVA , autocertificando di non aver proceduto entro i 6 mesi
precedenti a licenziamenti collettivi per riduzione del personale riguardanti lavoratori adibiti
alle stesse mansioni per le quali saranno effettuate le assunzioni con le retribuzioni ridotte e
che il lavoratore neoassunto non ha precedentemente prestato attività lavorativa presso la
stessa.
8. Per le aziende di nuova costituzione o in fase di avvio di una nuova attività e per un massimo di due
anni, le Parti prevedono la possibilità di poter corrispondere ai propri lavoratori dipendenti,
indipendentemente dal livello di inquadramento, le retribuzioni ridotte rispetto al livello ordinario
di inquadramento così come indicato al punto
6) del presente articolo, sempre previa comunicazione da inviare all’EBINNOVA
9. Le parti concordano sulla opportunità di incontrarsi, entro un anno dalla firma del presente
CCNL, al fine di verificare e/o meglio disciplinare le relative modalità applicative della disposizione
di cui ai precedenti commi, provvedendo, ove occorra, ad apportare le necessarie modifiche
affinché le previsioni ivi contenute possano al meglio contribuire a governare processi di
mantenimento e/o miglioramento dei livelli occupazionali in particolare in zone depresse.
Art.25 bis – Contratto di reinserimento
Al fine di favorire il reinserimento lavorativo, le parti concordano una specifica regolamentazione
del contratto di reinserimento al lavoro sia a tempo indeterminato che determinato , applicabile ai
lavoratori di prima assunzione nel settore di appartenenza dell'azienda o che, comunque, non
abbiano precedentemente avuto un rapporto di lavoro subordinato con il medesimo datore di lavoro
negli ultimi 12 mesi, a condizione che non abbiano già svolto le stesse mansioni, che abbiano più di
35 anni di età, e che si trovino in condizione di disoccupazione o sospensione, alla ricerca di nuova
occupazione, o che abbiano cessato un'attività autonoma.
Ai lavoratori suddetti si applicano tutte le previsioni economiche e normative del vigente C.C.N.L.,
nonché tutti i trattamenti aziendali e della contrattazione di II livello, ove esistente.
Durante i primi 24 mesi, stante la mancanza di esperienza pregressa nelle mansioni relative alla
qualifica professionale, tenuto conto del contesto lavorativo -aziendale, di riferimento che rende
necessario un percorso formativo non considerabile ultroneo. Le retribuzioni ridotte rispetto livello
ordinario di inquadramento saranno così determinate:
- prima metà del periodo: 85%;
- seconda metà del periodo: 90%.
Ogni singola azienda può stipulare un solo contratto a tempo indeterminato in base alla tipologia di
cui al presente articolo; la stipula di un successivo contratto è consentita solo nel caso in cui il
precedente contratto sia stato stabilizzato con il superamento del periodo di prova.
In caso di assunzioni con contratto a tempo determinato, le aziende da 0 a 5 dipendenti potranno
stipulare n. 2 contratti, qualora abbiano più di 5 dipendenti potranno stipulare n. 3 contratti.
I contratti di cui al presente articolo devono essere stipulati in forma scritta con un periodo di prova
della durata prevista per il livello di inquadramento attribuito.
Resta inteso che per i contratti di reinserimento a termine per tutto quanto non previsto dal presente
articolo si applica la disciplina prevista per i contratti a tempo determinato.
All'atto dell'assunzione l'azienda dovrà consegnare al lavoratore uno specifico ed apposito piano
formativo, inerente la qualifica da conseguire.
La formazione atta ad acquisire la professionalità indicata nel piano formativo e nel contratto di
assunzione dovrà essere svolta in azienda durante l'orario di lavoro, per tutta la durata dei 24 mesi.
Divieti
È vietato il ricorso al lavoro di cui al presente articolo:
a. per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
b. presso unità produttive nelle quali si è proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti
collettivi a norma degli artt. 4 e 24 della legge 23.7.1991, n. 223, e/o anche a licenziamenti
individuali e/o plurimi, che hanno riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si
riferisce il contratto di lavoro, ovvero presso unità produttive nelle quali all'atto
dell'assunzione sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell'orario in
regime di Cassa integrazione guadagni, sostegno al reddito o contratto di solidarietà, c he
interessano lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce la stipula del contratto di cui al
presente articolo;
c. ai datori di lavoro che non hanno effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della
normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
Art.25 ter – Indennità per trasporti speciali
Per i trasporti di carne, latte e generi di monopolio, nonché per i trasporti complementari e
sussidiari dei trasporti ferroviari, se esercitati in forma esclusiva, viene corrisposta un'i ndennità
sostitutiva, per la mancata applicazione degli accordi integrativi provinciali, pari al 9,8% del minimo
conglobato contrattuale.
Art.26 - Paghe base nazionali
La determinazione della paga base nazionale è contenuta nelle tabelle allegate al presente CCNL.
Art.26 bis- Condizioni di miglior favore ed eventuali eccedenze tabellari
1. Restano ferme le condizioni retributive di miglior favore in atto alla data di stipulazione del
presente accordo.
2. Le eventuali eccedenze tabellari saranno conservate come “Elemento riassorbibile”.
Art.27– Assorbimenti
1. A seguito di aumenti nelle suddette tabelle, qualora i datori di lavoro abbiano
precedentemente concesso aumenti di merito ovvero questi derivino da scatti di merito o
professionalità, tali aumenti non sono riassorbibili. Non sono inoltre riassorbibili gli a umenti
riconosciuti unilateralmente e collettivamente dal datore di lavoro nel semestre precedente alla
scadenza del presente CCNL.
2. Qualora gli aumenti precedentemente corrisposti non siano di merito né legati a scatti di
merito o professionalità ovvero non siano stati disposti dal datore di lavoro sulla base di contratti
collettivi siglati a livello aziendale, in presenza di un aumento delle tabelle tali aumenti possono
essere riassorbiti in tutto o in parte solo se è espressamente previsto da eventuali accordi sindacali
ovvero all’atto della loro concessione.
Art.28 – Trattamento personale di vendita a provvigione
1. In caso di personale addetto alla vendita, retribuito in tutto o in parte a provvigione, spetterà al
datore di lavoro determinare quale sia la parte fissa della retribuzione e quale il tasso di provvigione
sulla base media annuale delle vendite. Tale decisione dovrà risultare per iscritto.
2. Resta salvo che al suddetto personale dovrà essere garantita una media mensile superiore
almeno del 5% alla paga base nazionale di cui all’art.26 del presente CCNL. Tale media dovrà essere
riferita ad un periodo di tempo non eccedente l’anno.
3. Qualora non venga raggiunto il suddetto minimo tra stipendio e retribuzione, il datore di lavoro
verserà mensilmente tale importo al lavoratore, salvo eventuali conguagli alla fine del periodo di
cui al punto 2.
Art.29 - Tredicesima mensilità
1. In coincidenza con la vigilia di Natale di ogni anno, l’azienda dovrà corrispondere al personale
dipendente a titolo
di tredicesima un importo pari ad 1 mensilità della retribuzione in atto, esclusi gli assegni
familiari.
2. Ai fini del computo della 13a mensilità, ogni dodicesimo viene calcolato sulla base della
retribuzione di fatto di
cui all’art.25, spettante all’atto della corresponsione.
3. Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno, il lavoratore avrà diritto a
tanti dodicesimi
per quanti sono i mesi interi o le frazioni di mese pari o superiori a quindici giorni di servizio
prestati.
4. Previo specifico accordo con le OO.SS. firmatarie del presente contratto, può essere
prevista la possibilità di erogare la 13a mensilità in busta paga mensilmente.
Art.29 bis - Quattordicesima mensilità
1. In coincidenza con la mensilità di giugno e di ogni anno, l’azienda dovrà corrispondere al personale
dipendente
a titolo di quattordicesima un importo pari ad 1 mensilità della retribuzione in atto, esclusi gli
assegni familiari.
2. Ai fini del computo della 14a mensilità, ogni dodicesimo viene calcolato sulla base della normale
retribuzione di
cui all’art.24, spettante all’atto della corresponsione.
3. Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno, il lavoratore avrà diritto a tanti
dodicesimi
per quanti sono i mesi interi o le frazioni di mese pari o superiori a quindici giorni di servizio
prestati.
Art.30 - Premio di risultato
1. In sede aziendale potrà essere negoziato un premio di risultato variabile in funzione dei parametri
di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione, che siano stati concordati e che
possano essere misurati obiettivamente, anche attraverso il ricorso ad eventuali comitati
paritetici.
2. Ai fini della validità di suddetto accordo e affinché il premio possa essere detassato e decontribuito,
esso dovrà essere sottoscritto con le sigle sindacali e depositato presso il Ministero del Lavoro.
Dichiarazione a verbale
Le Parti concordano sulla opportunità che, in sede di negoziazione del premio di risultato, sia avviato
un confronto sulla eventuale attivazione di programmi di welfare aziendale che, oltre ad essere
particolarmente agevolati sia dal lato dei lavoratori che dal lato delle aziende, possono rafforzare i
legami collaborativi che, oggi più che mai, rappresentano un elemento strategico di competitività
delle aziende per la salvaguardia dell’occupazione e, possibilmente, il suo sviluppo.
Art.31 Scatti di merito o di professionalità
1. Al fine di premiare la meritocrazia e incentivare la crescita professionale dei lavoratori, le Parti si
impegnano a sottoscrivere un apposito accordo aziendale contenente la disciplina per l’erogazione
di un importo mensile, aggiuntivo rispetto alla normale retribuzi one, che sarà riconosciuto ai
lavoratori, in funzione del raggiungimento di parametri oggettivi legati al merito o alla
professionalizzazione dei singoli lavoratori.
2. L’accordo aziendale individuerà gli importi, le tempistiche e modalità di erogazione del q uantum
nonché i criteri
di merito o di professionalizzazione.
3. Le Parti prevedono che il valore degli scatti di anzianità, eventualmente già maturati alla data di
entrata in vigore del presente contratto o alla data di migrazione al presente contratto, sarà
conservato come condizione di miglior favore mentre gli scatti in corso di maturazione, quindi
non ancora acquisiti, saranno disciplinati dall’accordo aziendale di cui al punto 1.
Art.32 - Indennità di cassa e maneggio di denaro
1. Al personale adibito con carattere di continuità ad operazioni di cassa è riconosciuta un’indennità di
cassa e di
maneggio di denaro nella misura del 5% della paga base nazionale conglobata di cui all’art.26 del
C
pr
C
es
N
en
L
te
.
2. L’indennità di cui sopra è prevista qualora il lavoratore abbia la piena e completa responsabilità della
gestione
di cassa con il connesso obbligo di accollo delle eventuali differenze.
3. In relazione alle operazioni di maneggio denaro il datore di lavoro può manlevare il dipendente
da ogni responsabilit à e da ogni eventuale mancanza che si dovesse verificare nell’incasso
giornaliero e nella resa periodica dei conti ad eccezione di comprovati e riscontrati casi di dolo e/o
colpa grave. In questo caso non sarà dovuta al lavoratore alcuna maggiorazione. Restano altresì
confermati gli obblighi da parte del lavoratore: di incassare gli importi indicati e gravanti sulle
merci movimentate, di provvedere al versamento delle somme incassate lo stesso giorno della
riscossione.
Art.33 – Assenze
1. L’eventuale assenza per grave impedimento va tempestivamente comunicata all’azienda al fine di
consentire la sostituzione del lavoratore assente e per permettere il normale svolgimento
dell’attività e della programmazione aziendale.
2. L’assenza va comunque documentata entro il giorno successivo l’evento.
3. L’inosservanza delle prescrizioni sancite dal punto 1 del presente articolo sarà sanzionata nei modi
e nelle forme previste in materia di provvedimenti disciplinari di cui all’art.49, fatta salva la
facoltà del datore di lavoro di procedere alla trattenuta di tante quote giornaliere della normale
retribuzione di cui all’art.24 corrispondenti alle giornate di assenza ingiustificata.
Art.34 - Malattia
1. Il lavoratore, in caso di malattia o di in fortunio non sul lavoro, al fine di consentire gli
adeguamenti organizzativi necessari, deve avvertire i preposti aziendali tramite chiamata
telefonica, email o fax direttamente ovvero tramite interposta persona, prima dell’inizio del suo
normale orario di lavoro del giorno in cui si verifica l’assenza fatti salvi i casi di giustificato e
documentato impedimento o accertata forza maggiore; successivamente deve giustificare
l’assenza, inviando all’azienda, entro il secondo giorno di assenza, il certificato m edico attestante
la malattia o l’infortunio non sul lavoro ovvero il numero di certificato emesso dal medico curante.
Quanto sopra si applica anche in caso di continuazione ovvero di insorgenza di una nuova malattia
senza soluzione di continuità.
2. In mancanza di ciascuna delle comunicazioni suddette, salvo il caso di giustificato impedimento,
l’assenza verrà
considerata ingiustificata.
Art.35 - Obblighi del lavoratore
1. Al fine di consentire le visite mediche di controllo domiciliari secondo quanto stabilito dalla
normativa vigente, il lavoratore deve rendersi reperibile, fin dal primo giorno di assenza e per
tutto il periodo di malattia, secondo
gli orari prescritti per legge. Restano salve diverse fasce orarie stabilite per disposizioni
legislative e/o amministrative locali o nazionali.
2. Eventuali necessità di assentarsi dal recapito comunicato per motivi inerenti la malattia o per gravi
eccezionali
motivi familiari, devono essere preventivamente comunicate all’Azienda e successivamente
documentate.
3. Il lavoratore che, durante le fasce orarie sopra definite, senza giustificato motivo non venga
reperito dal personale incaricato dalle competenti strutture pubbliche presso il recapito
comunicato, perderà parzialmente o totalmente il trattamento economico, a carico
dell’Azienda, esclusi i giorni di ricovero ospedaliero o già accertati da precedenti visite di
controllo. Nel caso in cui il lavoratore abbia impedito, senza giustificata ragione sanitaria, il
tempestivo accertamento dello stato di infermità, lo stesso è obbligato al rientro immediato
in azienda. Tale comportamento sarà perseguibile con i provvedimenti disciplinari di cui
all’art.49. Costituisce, altresì, grave inadempimento contrattuale lo svolgimento di attività
lavorativa anche a titolo gratuit o durante l’assenza. Ogni mutamento di indirizzo durante il
periodo di malattia o infortunio non sul lavoro deve essere preventivamente comunicato
all’azienda.
Art.36 - Periodo di comporto
1. Il lavoratore non in prova, che debba interrompere il servizio a c ausa di malattia o infortunio non
sul lavoro, avrà diritto alla conservazione del posto, con riconoscimento dell’anzianità relativa
a tutti gli effetti, per i seguenti periodi:
a. 180 giorni di calendario con malattia continuativa certificata in un anno solare, inteso
come l’arco temporale di 360 giorni calcolati a ritroso partendo dall’ultimo evento di
malattia;
b. In caso di malattia per sommatoria, cesserà per l’azienda l’obbligo della conservazione del
posto e del trattamento economico qualora il lavoratore abbia raggiunto nel complesso,
durante i 36 mesi antecedenti l’ultimo evento di malattia, 180 giorni di calendario di
malattia certificati, anche generati da patologie diverse e/o per periodi non continuativi.
c. per le malattie di particolari gravità, intendendosi per tali le patologie oncologiche, sclerosi
multipla e cirrosi epatica certificate, la conservazione del posto, su richiesta del lavoratore
e dietro presentazione di comprovante certificazione medico -sanitaria, è da considerarsi
estesa a 720 giorni di assenza di calendario per malattia – consecutivi o per sommatoria – da
calcolarsi entro l’arco temporale di 48 mesi antecedenti l’ultimo evento di malattia.
2. I periodi di aspettativa saranno considerati neutri ai fini del calcolo del periodo di comporto e
del trattamento economico.
3. Eguale diritto alla conservazione del posto spetterà al lavoratore nel periodo di preavviso, fino alla
scadenza del
periodo di preavviso stesso, salvo quanto previsto dall’art.7 della Legge n.604/1966.
4. Alla scadenza dei termini sopra indicati l’azienda, ove proceda al licenziamento, corrisponderà al
lavoratore il trattamento di licenziamento ivi compresa l’indennità sostitutiva del preavviso.
5. Ove l’azienda non proceda al licenziamento, il rapporto rimane sospeso salvo la decorrenza
dell’anzianità agli
effetti del preavviso.
6. Il periodo di malattia è considerato utile ai fini del computo delle indennità di preavviso e di
licenziamento.
7. La conservazione del posto, per i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato, è limitata
al periodo di tre mesi e, comunque, non oltre la scadenza apposta al contratto medesimo.
Art.37 - Trattamento economico per malattia e retribuzione
1. Durante il periodo di malattia il lavoratore non in prova avrà diritto a percepire la retribuzione
comprensiva
dell’indennità erogata dall’INPS come di seguito indicato:
a. per i primi tre giorni di malattia, limitatamente a quattro eventi morbosi in ragione d'anno
di calendario (1 gennaio – 31 dicembre), ad un'indennità pari al 60% della retribuzione
lorda cui avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto;
b. al 75% della retribuzione giornaliera lorda a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in
CCNL.
caso di normale svolgimento del rapporto per i giorni di malattia dal 4° al 45° giorno;
c. l’azienda è tenuta a indennizzare fino ad un massimo di 45 giorni di malattia nel corso di
un anno di
calendario (1 gennaio – 31 dicembre);
d. in caso di gravi patologie certificate da documentazione medico-ospedaliera (vedi art.36
c.1,lettera c) l’azienda integrerà l’indennità erogata dall’INPS fino al 100% della retribuzione
giornaliera globale di fatto per un massimo di 180 giorni di calendario in un anno;
2. Per retribuzione giornaliera è da intendere la quota giornaliera della retribuzione di fatto di cui
all’art.25 del
presente
3. Il trattamento economico e normativo previsto dal presente articolo si applica, nell’ambito del
periodo contrattuale di conservazione del posto, anche in caso di TBC. In tale ipotesi il
trattamento ha carattere integrativo di quanto erogato dall’INPS.
4. Ai lavoratori assunti con contratto a termine, l’integrazione aziendale sarà corrisposta per un
periodo non superiore a q uello per il quale è dovuta l’indennità economica di malattia da parte
dell’INPS e, comunque, non oltre la scadenza del predetto contratto.
Art.38 – Infortunio
1. Ai sensi dell’art.73 del DPR n.1124/1965, a copertura della giornata nella quale avviene l’infortunio
che inabilita anche solo temporaneamente il lavoratore a prestare la propria attività lavorativa, è
previsto a carico del datore di lavoro la corresponsione a favore del lavoratore infortunato di
un’intera quota giornaliera della retribuzione di cui all’art.25 del presente CCNL.
2. L’indennità carico azienda, in caso di infortunio sul lavoro, deve essere tale da permettere al
lavoratore di
raggiungere il 100% della retribuzione lorda globale di fatto per un massimo di 180 giorni.
3. L’indennità a carico del datore di lavoro non è dovuta se l’INAIL non riconosce per qualsiasi motivo
l’infortunio al
lavoratore.
Art.39 - Astensione obbligatoria per maternità
1. Durante l’intero periodo di astensione obbligatoria per maternità, alla lavoratrice verrà
corrisposta l’indennità INPS e l’integrazione a carico del datore di lavoro fino al raggiungimento
del 100% della normale retribuzione giornaliera.
2. In riferimento alla Legge n.90/1954, in riferimento alle festività che cadono nel periodo di
assenza obbligatoria ovvero facoltativa, alla lavoratrice deve essere corrisposta un’indennità
integrativa di quella a carico dell’INPS che il datore di lavoro dovrà versare fino al raggiungimento
del 100% della quota giornaliera della retribuzione di cui all’art.25.
Art.40 - Aspettativa non retribuita per malattia
1. Almeno 24 ore prima che siano superati i suddetti limiti alla conservazione del posto di lavoro,
il lavoratore a tempo indeterminato, perdurando lo stato di malattia, potrà chiedere di
usufruire, previa richiesta scritta con raccomandata a.r. o PEC, di un periodo di aspettativa
debitamente certificato di durata non superiore a 6 mesi durante il quale non decorrerà
retribuzione.
2. A tal fine la direzione aziendale, su richiesta del dipendente o dei suoi familiari, fornirà lo stato
di applicazione della norma contrattuale.
3. Qualora il protrarsi dell’assenza dal lavoro sia connessa ad una patologia grave e continuativa
per la quale si rendano necessarie terapie salvavita periodicamente documentata da personale
medico specialistico del Servizio Sanitario Nazionale, al lavoratore è riconosciuto il diritto di
richiedere tramite istanza per iscritto di poter beneficiare di un ulteriore periodo di aspettativa
non retribuito fino alla propria guarigione clinica ovvero per un periodo non superiore a 12 mesi.
4. Il datore di lavoro è tenuto a dare riscontro alla suddetta istanza, dando al lavoratore
comunicazione scritta relativa alla durata e ai termini del periodo di aspettativa.
5. Qualora i suddetti termini spirino senza che il lavoratore rientri in servizio, il datore di
lavoro ha facoltà di procedere al licenziamento del lavoratore per superamento dei limiti di
tempo massimo previsti per il periodo di comporto.
6. Resta salvo che in caso di prosecuzione del rapporto di lavoro, il periodo di comporto dovrà essere
computato ai
fini dell’anzianità di servizio del lavoratore in aspettativa.
Art.41 - Aspettativa
1. L’azienda può concedere, oltre a quelli già previsti dalla normativa vigente, periodi di aspettativa al
lavoratore che ne faccia richiesta e che abbia almeno quattro anni di anzianità per comprovate e
riconosciute necessità personali o familiari per un periodo massimo di sei mesi.
2. L’aspettativa non dà diritto ad alcuna retribuzione, né alla maturazione di q ualsiasi altro
istituto
contrattualmente previsto, sia esso corrente che differito.
Art.42 - Congedi parentali
1. Ai sensi dell’art.32 del D.Lgs.n.151/2001, ciascun genitore, per ogni bambino, nei primi dodici
anni di vita del
minore, ha diritto di astenersi dal lavoro per un periodo massimo non eccedente complessivamente
10 mesi.
2. Nell’ambito del suddetto limite, i relativi congedi parentali spettano:
a. alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo obbligatorio di maternità, per un
periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;
b. al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non
superiore a sei mesi, elevabile a sette nel caso in cui eserciti il diritto di astenersi dal lavoro
per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi (in quest’ultimo caso il
periodo massimo, per entrambi i genitori, è di undici mesi);
I
c. qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a die ci
mesi.
d. In riferimento alle modalità di fruizione del congedo parentale su base oraria, Le parti decidono
di applicare
quanto previsto dall’art.32 c.1ter del D.Lgs.n.151/2001.
3. Ai fini dell’esercizio del diritto, il genitore è tenuto a presentare, almeno 15 giorni prima, richiesta
scritta al datore di lavoro, indicando la durata del periodo di congedo richiesto (di norma, con la
precisazione della durata minima dello stesso) ed allegando il certificato di nascita ovvero la
dichiarazione sostitutiva.
4. Nel caso in cui il lavoratore sia oggettivamente impossibilitato a rispettare tale termine, lo
stesso è tenuto a preavvertire il datore di lavoro dell’assenza e a presentare la richiesta scritta
con la relativa certificazione tempestivamente e comunque entro due giorni dall’inizio
dell’assenza dal lavoro
5. Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l’altro genitore non ne abbia diritto.
6. Ai sensi dell’art.47 del D.Lgs.n.151/2001, entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di
astenersi dal lavoro
per periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio di età non superiore a tre anni.
7. medesimi genitori, alternativamente, hanno altresì diritto di astenersi dal lavoro, nel limite di
cinque giorni
lavorativi all’anno, per le malattie di ogni figlio di età compresa fra i tre e gli otto anni.
8. Per fruire dei congedi di cui al presente punto il genitore deve presentare al datore di lavoro idoneo
certificato rilasciato da un medico specialista del servizio sanitario nazionale o con esso
convenzionato.
9. Tali congedi spettano al genitore richiedente anche qualora l’altro genitore non ne abbia
diritto, e sono computati nell’anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla
tredicesima mensilità o gratifica natalizia.
Art.43 - Congedi e permessi per handicap
1. La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre di minore con handicap in situazione di
gravità accertata ai sensi dell’art.4 c.1 della Legge n.104/1992 hanno diritto al prolungamento fino a
tre anni del congedo parentale a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno
presso istituti specializzati.
2. In alternativa al prolungamento del congedo possono essere fruiti i riposi di cui all’art.42 c.1
della Legge
n.53/2000.
3. Ai sensi dell’art.42 c.2 del D.Lgs.n.151/2001 così come modificato dalla Legge n.183/2010, dopo il
compimento dei tre anni da parte del bambino portatore di handicap, il diritto a fruire dei
permessi di cui all’art.33 della Legge n.104/1992 è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche
adottivi, in maniera alternativa, pur se continuativa, nell’ambito del mese.
4. I permessi di cui al presente articolo sono cumulabili con quelli previsti per l’assistenza delle
persone handicappate dall’art.33 della Legge n.104/1992 e successive modificazioni.
Art.44 - Congedo matrimoniale
1. Fermo restando le norme di legge, in caso di matrimonio spetta al lavoratore non in prova un
periodo di congedo retribuito di quindici giorni consecutivi di calendario.
2. Durante il periodo di congedo matrimoniale, il lavoratore è considerato ad ogni effetto in
attività di servizio, conservando il diritto alla retribuzione di cui all’art.25 del presente contratto.
Art.45 – Trasferte
1. Per trasferta (o missione) si intende lo spostamento temporaneo del lavoratore verso un’altra
località diversa e
distante per più di 30 km rispetto a quella in cui il lavoratore esegue normalmente la propria attività.
2. Al lavoratore in trasferta, oltre al rimborso dell’importo delle spese di viaggio e delle altre spese
eventualmente sopportate per conto dell’Azienda, dovrà essere corrisposta una diaria giornaliera
il cui importo sarà fissato da accordo aziendale.
3. Per le ore di viaggio eventualmente comportanti il superamento dell’orario contrattuale di lavoro,
la relativa
compensazione verrà disciplinata tramite regolamento/accordo aziendale.
4. Non può essere considerato trasferta l’invio del lavoratore, con l’utilizzo di mezzi aziendali, ad
effettuare il servizio
in comune o località diversa da quella di assunzione ed entro il limite chilometrico indicato al c. 1.
5. Se al lavoratore verranno attribuite mansioni comportanti l’impiego di mezzi di locomozione, tali
mezzi e relative spese saranno a carico dell’azienda.
6. Il lavoratore che rifiuta la trasferta senza giustificato e comprovato motivo, potrà essere
sottoposto a procedimento disciplinare e, conseguentemente all’applicazione delle sanzioni di
cui all’art. 49, in quanto considerata insubordinazione nei confronti dei superiori e, laddove
fosse reiterata, per 2 volte consecutive nell’arco dell’anno solare, sarà considerata grave
insubordinazione con conseguente applicazione della sanzione di cui alla lett. e. del punto 11)
dell’art. 49.
7. Il precedente comma non si applica alle RSA ed ai dirigenti delle OO.SS. firmatarie del CCNL.
8. Tali disposizioni non si cumulano con i trattamenti aziendali complessivamente di miglior favore.
Art. 46 – Rimborso spese chilometrico
L'azienda corrisponde al lavoratore che usa il proprio mezzo di locomozione per servizio
un'indennità giornaliera o chilometrica da concordare fra le parti e che deve risultare da atto
scritto.
Art.47 - Trasferimento
1. Il lavoratore non può essere trasferito da un'unità produttiva ad un’altra se non per comprovate
ragioni tecniche, organizzative e produttive. Non si configura come trasferimento lo
spostamento del lavoratore in una unità produttiva entro 100 Km da quella per la quale è stato
assunto.
2. Il trasferimento deve essere comunicato per iscritto con un preavvi so di almeno dieci giorni
tenuto conto della località di trasferimento.
3. Al lavoratore trasferito di residenza deve essere corrisposto il rimborso delle spese di viaggio, vitto
e alloggio per sé e per le persone di famiglia che lo seguono nel trasferimento, nonché il rimborso
delle spese di trasporto degli effetti familiari e del mobilio, per il tempo strettamente necessario
al trasferimento.
4. In luogo del rimborso delle spese di vitto e alloggio di cui al comma 3, il datore di lavoro ha
facoltà di corrispondere una diaria per il lavoratore e ciascuno dei suddetti familiari per il tempo
strettamente necessario al trasferimento.
5. Per tempo strettamente necessario al trasferimento si intende il tempo occorrente per procedere
al trasloco. Qualora ciò comporti anche il trasporto di mobilio, al lavoratore saranno riconosciuti i
rimborsi o le diarie di cui ai superiori commi 3 e 4 fino a 5 giorni dalla sua consegna presso la nuova
residenza.
6. Qualora, per effetto del trasferimento, il lavoratore debba corrispondere un indennizzo per
anticipata risoluzione del contratto di locazione abitativa ha diritto al rimborso di tale
indennizzo.
7. Il lavoratore che non accetti il trasferimento avrà diritto al trattamento di fine rapporto ed al
preavviso come nel caso di licenziamento.
8. Il presente articolo non si applica alle RSA ed ai dirigenti delle OO.SS. firmatarie del CCNL, salvo
esplicita accettazione da parte del soggetto interessato.
Art.48 – Distacco
Il distacco si configura quando il datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse (concreto) e al
fine di evitare i licenziamenti (art.8 Legge 19 luglio 1993 n.236) pone temporaneamente uno o
più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività
lavorativa. Il lavor atore non può rifiutarsi di andare a prestare la propria attività in distacco; il
lavoratore che non accetti il distacco avrà diritto al trattamento di fine rapporto ed al preavviso
come nel caso di licenziamento;
Il distacco deve essere comunicato al lavoratore con un preavviso di 10 (dieci) giorni;
Il presente articolo non si applica alle RSA ed ai dirigenti delle OO.SS. firmatarie del CCNL.
Art.49 - Provvedimenti disciplinari e procedure di licenziamento
1. Le mancanze del lavoratore potranno essere punite, a seconda della loro gravità, con:
a. ammonizione verbale;
b. ammonizione scritta;
c. multa non superiore all’importo di tre ore di retribuzione;
d. sospensione dal lavoro e della retribuzione per un periodo non superiore a 10 giorni di
effettivo lavoro;
e. licenziamento individuale.
2. La procedura di contestazione degli addebiti verrà tempestivamente avviata entro e non oltre
giorni 10 da quando il datore di lavoro abbia avuto conoscenza dei fatti e/o degli inadempimenti
rilevanti ai fini disciplinari.
3. Il datore di lavoro non può adottare provvedimenti disciplinari nei confronti del lavoratore
senza avergli preventivamente contestato per iscritto l’addebito e senza averlo sentito a sua
difesa. In tale comunicazione dovrà essere espressamente indicato il ter mine entro cui il
lavoratore potrà presentare le proprie giustificazioni; tale termine non potrà essere inferiore a
cinque giorni lavorativi.
4. I provvedimenti disciplinari più gravi del richiamo verbale devono essere applicati entro non oltre
il 30° giorno dal ricevimento delle giustificazioni.
5. L’eventuale adozione del provvedimento disciplinare dovrà essere comunicata al lavoratore in forma
scritta.
6. Se al termine di tale periodo nessun provvedimento è stato adottato, le giustificazioni addotte
dal lavoratore si intenderanno accolte o comunque non si terrà conto della contestazione.
7. Il datore di lavoro che intenda applicare la sanzione al lavoratore dovrà motivare il provvedimento
adottato.
8. Il lavoratore può farsi assistere da un rappresentante dell’Organizzazione sindacale cui aderisce
o conferisce
mandato.
9. Non si tiene conto a nessun effetto delle sanzioni disciplinari, decorsi 2 anni dalla loro
applicazione.
10. Il lavoratore che intenda impugnare il provvedimento disciplinare inflittogli può avvalersi delle
procedure di
conciliazione di cui all’art.7 della legge n.300/1970 ovvero di quelle previste dagli artt.135 e ss del
C
pr
C
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N
en
L
te
.
11. Esclusivamente in via esemplificativa e non esaustiva si precisa, di seguito, il carattere dei
provvedimenti
disciplinari e l’entità degli stessi:
a. Ammonizione verbale: in caso di infrazione di lieve entità il lavoratore potrà essere diffidato
verbalmente;
b. Ammonizione scritta: è un provvedimento di carattere preliminare e si infligge per
mancanze di gravità inferiore a quelle indicate nei punti successivi.
c. Multa: vi si incorre per:
i. inosservanza dell’orario di lavoro;
ii. assenza ingiustificata non superiore ad un giorno;
iii. negligenza nell’effettuazione del servizio che non abbia creato danno;
iv. abusi, disattenzioni di natura involontaria, quando non abbiano carattere di gravità e
non abbiano creato danno.
L’importo della multa è stabilito dal datore di lavoro sulla base dell’elemento soggettivo e
della gravità
del comportamento addebitato.
La recidiva che abbia dato luogo per due volte a provvedimenti di multa, non prescritti,
dà facoltà all’Azienda di applicare al lavoratore il provvedimento di grado superiore della
sospensione fino ad un massimo di 10 giorni.
Le Parti sociali stipulanti statuiscono che il datore di lavoro è tenuto a destinare l’importo
della multa applicata, detratto dalla busta paga del lavoratore, entro il mese successivo
all’adozione del provvedimento disciplinare, secondo i criteri fissati all’interno del
regolamento amministrativo dell’Ente Bilaterale EBINNOVA
d. Sospensione: vi si incorre per:
i. inosservanza ripetuta per oltre 2 volte dell’orario di lavoro;
ii. assenza ingiustificata di durata superiore ad un giorno e non superiore a 3 giorni;
iii. mancata comunicazione della variazione di domicilio sia durante il servizio sia in periodi
di congedo;
iv. inosservanza delle misure di prevenzione degli infortuni e delle relative disposizioni
emanate dall’Azienda, quando la mancanza possa cagionare danni lievi alle cose e
nessun danno alle persone;
v. presenza al lavoro in stato di alterazione, dovuto a sostanze alcooliche o stupefacenti,
che determini uno stato di pericolosità per sé e/o per gli altri e/o per gli impianti;
vi. abbandono del posto di lavoro senza giustificato motivo, salvo quanto previsto più oltre;
vii. consumazione abusiva di generi alimentari prodotti o presenti in Azienda;
viii. esecuzione di lavori per proprio conto nei locali aziendali, fuori dell’orario di lavoro;
ix. insubordinazione verso i superiori;
x. irregolarità nelle formalità per il controllo delle presenze;
xi. atti o comportamenti indesiderati a connotazione sessuale, anche di tipo verbale, che
offendano la dignità e la libertà della persona che li subisce, comprensivo del
comportamento persecutorio e vessatorio (stalking).
xii. La recidiva che abbia dato luogo per due volte a provvedimenti di sospensione non
prescritti fa incorrere il lavoratore nel provvedimento del licenziamento.
e. Licenziamento: il lavoratore potrà incorrere nel licenziamento in tutti quei casi in cui la
gravità del fatto
non consenta l’ulteriore prosecuzione del rapporto di lavoro, in particolare:
i. assenze ingiustificate oltre 3 giorni consecutivi;
ii. assenze ingiustificate ripetute 3 volte in un anno nei giorni precedenti o seguenti i
festivi o le ferie;
iii. abbandono del posto di lavoro da parte del personale cui siano affidate mansioni di
sorveglianza, custodia e controllo nei casi in cui possa derivare pregiudizio alla
incolumità delle persone e alla sicurezza degli impianti;
iv. grave insubordinazione verso i superiori, minacce o vie di fatto o rifiuti di obbedienza ad
ordini;
v. danneggiamento grave al materiale aziendale;
vi. inosservanza al divieto di fumare dove ciò può provocare pregiudizio alla incolumità,
alla salute e alla sicurezza degli impianti;
vii. furto in Azienda di somme, valori, materiali od oggetti a chiunque appartenenti;
viii. trafugamento o rivelazione di modelli, schizzi, documenti, disegni, formule ricette,
procedimenti particolari di lavorazione, nonché marchi e brevetti;
ix. esecuzione di lavori all’interno dell’Azienda per proprio conto o di terzi effettuati durante
l’orario di
lavoro non preventivamente autorizzati dal Datore di Lavoro;
x. rissa o vie di fatto nello stabilimento;
xi. gravi offese verso i colleghi di lavoro;
xii. manomissioni di scritturazioni aziendali o false timbratura di schede, contabili e di
rilevazione di presenza;
xiii. alterazioni dolose dei sistemi aziendali di controllo della presenza;
xiv. danneggiamento volontario o messa fuori opera di dispositivi
antinfortunistici, o di video sorveglianza aziendale;
xv. concorrenza sleale;
xvi. altri casi previsti da clausole individuali sottoscritte nelle sedi delle commissioni di
certificazione ai
sensi dell’art.70 e seguenti del D.lgs.n.276/2003.
12. L’azienda potrà disporre la sospensione cautelare del lavoratore con effetto immediato, per un
periodo non superiore alla durata di adozione dell’eventuale provvedimento disciplinare. I giorni
di sospensione cautelare non saranno retribuiti dall’azienda ove segua il licenziamento.
13. Qualora il licenziamento venga disposto, avrà effetto dal momento dell’avvio del procedimento
disciplinare.
14. Il licenziamento, come sopra motivato, ovvero per casi di analoga gravità, esclude la liquidazione
dell’indennità
sostitutiva di preavviso.
15. Le norme suindicate, nonché quelle contenute nei regolamenti e accordi aziendali, devono
essere portate a conoscenza dei lavoratori, mediante affissione in luogo accessibile a tutti,
ovvero allegate al primo cedolino paga per conoscere le conseguenze dei loro comportamenti.
16. Le parti condividono l’esigenza di poter adeguare o implementare le mancanze dei lavoratori
oggetto di provvedimenti disciplinari in base alle esigenze aziendali e se non chiaramente
identificabili in quelle elencate dal presente articolo.
17. L’azienda che intende adeguare o impl ementare le mancanze dei lavoratori oggetto di
provvedimenti disciplinari, deve fare richiesta scritta alle OO.SS. firmatarie del presente
contratta a livello territoriale o aziendale. Entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta
inviata dall’aziend a, le OO.SS. devono fissare un incontro al fine di ottemperare alla
regolamentazione delle mancanze disciplinari.
Procedure in caso di licenziamento
a. In caso di licenziamento si osservano le seguenti disposizioni: il licenziamento deve essere
impugnato a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione
in forma scritta, ovvero dalla comunicazione, anch'essa in forma scritta, dei motivi, ove non
contestuale, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà
del lavoratore anche attraverso l'intervento dell'organizzazione sindacale diretto ad
impugnare il licenziamento stesso.
b. L’impugnazione è inefficace se non è seguita, entro il successivo termine di centottanta giorni,
dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla
comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato, ferma
restando la possibilità di produrre nuovi documenti formatisi dopo il deposito del ricorso.
Qualora la conciliazione o l’arbitrato richiesti siano rifiutati o non sia raggiunto l’accordo entro
sessanta giorni dal rifiuto o dal mancato accordo.
c. Ferma restando l’applicabilità, per il licenziamento per giusta causa e per giustificato motivo
soggettivo, dell'art.7 della Legge 20 maggio 1970 n.300, il licenziamento per giustificato
motivo oggettivo di cui all'art.3, seconda parte, della Legge 15 luglio 1966 n.604 e s.m.i., qualora
disposto da un datore di lavoro avente i requisiti dimensionali di cui all'art.18, ottavo comma, della
Legge 20 maggio 1970 n.300, e successive modificazioni, nei confronti di lavoratore assunto
prima del 7 marzo 2015 deve essere pr eceduto da una comunicazione effettuata dal datore
di lavoro alla Direzione territoriale del lavoro del luogo dove il lavoratore presta la sua opera,
e trasmessa per conoscenza al lavoratore.
d. Nella comunicazione, il datore di lavoro deve dichiarare l'intenzione di procedere al licenziamento
per motivo oggettivo e indicare i motivi del licenziamento medesimo nonché le eventuali
misure di assistenza alla ricollocazione del lavoratore interessato.
e. La Direzione territoriale del lavoro trasmette la convoc azione al datore di lavoro e al lavoratore
nel termine perentorio di sette giorni dalla ricezione della richiesta: l'incontro si svolge dinanzi
alla commissione provinciale di conciliazione di cui all'art.410 del codice di procedura civile.
f. La comunicazione contenente l'invito si considera validamente effettuata quando è recapitata al
domicilio del lavoratore indicato nel contratto di lavoro o ad altro domicilio formalmente
comunicato dal lavoratore al datore di lavoro, ovvero è consegnata al lavoratore che ne
sottoscrive copia per ricevuta.
g. Le parti possono essere assistite dalle organizzazioni di rappresentanza cui sono iscritte o
conferiscono mandato oppure da un componente della rappresentanza sindacale dei lavoratori,
ovvero da un avvocato o un consulente del lavoro.
h. La procedura di cui trattasi, durante la quale le parti, con la partecipazione attiva della commissione
provinciale di conciliazione, procedono ad esaminare anche soluzioni alternative al recesso, si
conclude entro venti giorni dal momento in cui la Direzione territoriale del lavoro ha trasmesso la
convocazione per l'incontro, fatta salva l'ipotesi in cui le parti, di comune avviso, non ritengano
di proseguire la discussione finalizzata al raggiungimento di un accordo. Se fallisce il tentativo
di conciliazione e, comunque, decorso il termine di sette giorni di cui sopra, il datore di lavoro
può comunicare il licenziamento al lavoratore.
i. Se la conciliazione ha esito positivo e prevede la risoluzione cons ensuale del rapporto di lavoro,
si applicano le disposizioni in materia di Assicurazione sociale per l'impiego (ASPI) e può essere
previsto, al fine di favorirne la ricollocazione professionale, l'affidamento del lavoratore ad
un'agenzia di cui all'art.4 c.1, lettere a), c) ed e), del decreto legislativo 10 settembre 2003 n.276.
j. Il comportamento complessivo delle parti, desumibile anche dal verbale redatto in sede di
commissione provinciale di conciliazione e dalla proposta conciliativa avanzata dalla stessa, è
valutato dal giudice per la determinazione dell’indennità risarcitoria di cui all'art.18, settimo
comma, della Legge 20 maggio 1970 n.300, e successive modificazioni, e per l'applicazione degli
artt.91 e 92 del codice di procedura civile.
k. In caso di legittimo e documentato impedimento del lavoratore a presenziare all'incontro di cui
al comma 5, la procedura può essere sospesa per un massimo di quindici giorni.
l. È in facoltà delle parti propendere per l’avvio di apposite procedure finalizzate alla definizione
conciliativa del contenzioso dinanzi le commissioni di conciliazione facenti capo
all’EBINNOVA , usufruendo delle procedure dall’ente stesso predeterminate.
Art.50 – Sistemi di video sorveglianza aziendale
4. In ottemperanza al disposto di cui all’art.4 della Legge n.300/1970 è vietato l'uso di impianti
audiovisivi e di altre
apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori.
5. Gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative e
produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo
a distanza dell'attività dei lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo con le
rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste, con le OO.SS. firmatarie
del CCNL.
6. In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l'Ispettorato del lavoro, dettando,
ove occorra, le modalità per l'uso di tali impianti.
7. Per gli impianti e le apparecchiature esistenti alla data di stipula del CCNL entro sei mesi il Datore
di Lavoro convoca i rappresentanti delle OO.SS. firmatarie del CCNL per redigere l’accordo;
in mancanza di tale accordo, il datore di lavoro si rivolgerà all'Ispettorato del lavoro che
detterà le prescrizioni per l'adeguamento e le modalità di uso degli impianti suddetti.
8. Fermo restando che i dati personali saranno trattati nel rispetto del GDPR 2016/679 privacy.
9. L’azienda provvederà alla tempestiva informazione di tutti i lavoratori delle modalità d’uso degli
impianti e
degli strumenti e delle possibilità di controllo conseguenti.
Art.51 - Preavviso
1. Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato dando
preavviso per iscritto tramite raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo idoneo a
certificare la data di spedizione.
2. La comunicazione di recesso, senza preavviso, da parte del datore di lavoro può avvenire per una
delle cause elencate nel precedente art.49 lett. e) (licenziamento).
3. I termini di preavviso per ambedue le parti contraenti, sono:
Livello di Inquadramento Anzianità di servizio
fino a 5 anni
Anzianità di
servizio tra 5 e
10 anni
Anzianità di servizio
oltre 10 anni
Quadri e 1° livello 60 giorni 90 giorni 120 giorni
4. I suddetti periodi di preavviso si intendono di calendario.
5. Il periodo di preavviso non può coincidere con le ferie, salva esplicita richiesta del lavoratore
accettata dal datore di lavoro, con il congedo matrimoniale e la malattia.
6. La parte che risolve il rapporto di lavoro senza termini di preavviso deve corrisponde re all'altra
un'indennità pari all'importo della retribuzione per Il periodo di mancato preavviso. Il periodo di
preavviso sarà computato agli effetti del TFR.
Art.51 bis - Preavviso attivo
Il preavviso attivo indica un periodo caratterizzato da una condotta proattiva del datore di lavoro che,
nell’ottica di contribuire al ricollocamento del lavoratore in uscita e in una prospettiva solidaristica del
rapporto di lavoro, attiva il coinvolgimento delle Parti Sociali attraverso l’Ente Bilaterale. In particolare,
il datore di lavoro favorisce (con appositi permessi) la formazione dei lavoratori in uscita e la
realizzazione di colloqui di lavoro.
Nei casi di recesso del rapporto di lavoro, ad esclusione di quelli operati per giusta causa, il datore
di lavoro con apposita comunicazione rende edotto il lavoratore, acquisito il suo consenso scritto,
dell’avvio della procedura di attuazione di cui al presente articolo.
2° e 3° livello 30 giorni 45 giorni 60 giorni
4° e 5° livello 20 giorni 30 giorni 45 giorni
6° e 7° livello 7 giorni 10 giorni 20 giorni
Il datore di lavoro, entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla comunicazione di recesso del rapporto di
lavoro, trasmette all’Ente Bilaterale di riferimento una comunicazione, denominata “comunicazione di
preavviso attivo”, contenente le seguenti informazioni:
dati del lavoratore;
data di licenziamento/dimissioni e termine del periodo di preavviso;
inquadramento e mansioni svolte dal lavoratore;
dati del datore di lavoro;
settore merceologico di riferimento del datore di lavoro;
Ricevuta tale comunicazione, l’Ente Bilaterale effettua un’analisi circa la domanda di lavoro presente
fra le aziende aderenti, ed eventuali Enti convenzionati, con riferimento alle mansioni svolte e alle
competenze possedute dal lavoratore in uscita al fi ne di avviare la procedura di ricerca di nuova
occupazione.
In caso di esito negativo nella procedura di cui al comma precedente, l’Ente Bilaterale
EBINNOVA attiverà la Rete Nazionale dei Lavori per effettuare le ulteriori ricerche di nuova
occupazione fra gli Enti aderenti alla Rete e, al fine di favorire il reinserimento occupazionale,
l’EBINNOVA metterà a disposizione del lavoratore un voucher formativo dell’importo di
1.000,00€ che potrà essere utilizzato dal nuovo datore di lavoro, aderente ad EBINNOVA, in
caso di assunzione per fornire le conoscenze minime necessarie per l’inserimento nel processo
produttivo aziendale. Le modalità di richiesta e fruizione del voucher formativo verranno definite
dallo stesso Ente con regolamento ad hoc e l’apposito modulo di domanda potrà essere reperito sul
portale EBINNOVA .it.
Art.52 - Trattamento di fine rapporto
Determinazione del TFR
1. In ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro, l’azienda corrisponderà al lavoratore un
trattamento di fine rapporto da calcolarsi secondo quanto disposto dall’art.2120 del Codice Civile
e dalla Legge n.297/1982.
2. Gli istituti da prendere a base per la determinazione annua del trattamento di fine rapporto
sono di seguito tassativamente elencati, purché effettivamente riconosciuti al lavoratore:
a. minimo tabellare conglobato;
b. scatti di merito o professionalità
c. superminimi e aumenti di merito corrisposti in modo continuativo e non occasionale;
d. salario integrativo aziendale;
e. indennità di turno corrisposta in modo continuativo e non occasionale;
f. indennità di maneggio denaro corrisposta in modo continuativo e non occasionale;
g. tredicesima;
h. provvigioni, incentivi corrisposti in modo continuativo e non occasionale;
Richiesta di anticipazione
1. Ai sensi dell’art.2120 del Codice Civile e della Legge n.68/2000, la richiesta di anticipazione di un
importo non superiore al 70% del TFR maturato, da parte dei lavoratori con almeno 8 anni di
servizio in azienda, deve essere giustificata dalla necessità di:
a. eventuali spese sanitarie per terapie, protesi e interventi straordinari riconosciuti
dalle competenti strutture pubbliche;
b. acquisto o costruzione della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto
notarile;
c. spese per il matrimonio per sé o per i figli, documentato con atto pubblico.
2. Le richieste potranno essere accolte annualmente entro i limiti del cinquanta per cento del
numero totale dei dipendenti. Quale condizione di miglior favore, di cui all’art.4 della Legge
n.297/1982, l’anticipazione potrà essere accordata, nei limiti di cui sopra, anche per:
a. significative ristrutturazioni apportate alla prima casa di abitazione del lavoratore, purché
idoneamente documentate;
b. acquisto o costruzione della prima casa mediante partecipazione ad una cooperativa, purché il
lavoratore
produca all’azienda il verbale di assegnazione ovvero, in mancanza di questo:
i. l’atto costitutivo della cooperativa;
ii. la dichiarazione del legale rappresentante della cooperativa, autenticata dal notaio, che il
socio ha
versato o deve versare l’importo richiesto per la costruzione sociale;
iii. la dichiarazione del socio dipendente di far pervenire all’azienda il verbale di assegnazione;
iv. l’impegno a restituire la somma ricevuta, anche con ritenuta sulle retribuzioni correnti,
in caso di
cessione della quota;
c. sostenere le spese durante i periodi di fruizione dei congedi di cui all'art.5 del D.Lgs.n.151/2001
(astensione obbligatoria e facoltativa) e per la formazione, di cui agli artt.5 e 6 della Legge
n.68/2000 (l’anticipazione è corrisposta unitamente alla retribuzione relativa al mese che
precede la data di inizio del congedo).
Corresponsione del TFR
1. Il trattamento di fine rapporto deve essere corrisposto all’atto della cessazione dal servizio,
dedotto quanto
eventualmente fosse dovuto dal dipendente, non oltre i 60 giorni dalla data di cessazione del
rapporto di lavoro.
2. In caso di ritardo dovuto a cause non imputabili al lavoratore, sarà corrisposto dalla scadenza del
termine di 60 giorni suindicato, un interesse del 2% superiore al tasso ufficiale di sconto.
3. L’importo così determinato si intende comprensivo della rivalutazione monetaria per crediti di
lavoro, relativa al
trattamento di fine rapporto.
Le Parti, condividendo l’importa nza che assume l’istituzione di forme di previdenza integrativa a
capitalizzazione e nell’intento di conciliare le attese di tutela previdenziale dei lavoratori con
l’esigenza delle imprese di contenere i costi previdenziali, intendono attivare un sistema di
previdenza complementare volontario con la costituzione di un fondo pensione nazionale
complementare a capitalizzazione in aderenza alle norme vigenti.
Contrattazione collettiva decentrata
Art.53 - Contrattazione collettiva decentrata
1. Dall’entrata in vigore del presente contratto, a livello regionale, provinciale o aziendale – anche
per il tramite dell’Ente Bilaterale - possono essere attivati tutti i livelli di contrattazione
collettiva che le parti intenderanno coltivare in ottica di massima lealtà e collaborazione.
2. A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a livello di prossimità e dunque aziendale e
provinciale potranno attivarsi trattative per negoziare collettivamente sulle seguenti materie,
anche in deroga a quanto previsto a livello nazionale, al fine di meglio adattare le esigenze delle
parti sociali alla concreta realtà locale e imprenditoriale interessata dalla contrattazione:
a. trattamenti retributivi integrativi;
b. premi di risultato;
c. fringe benefit;
d. orario di lavoro;
e. flessibilità - Banca ore;
f. tutela del lavoro e dell’integrità fisica dei lavoratori;
g. pari opportunità;
h. individuazione dei limiti territoriali oltre i quali è applicabile la disciplina della trasferta;
i. regolamentazione dei servizi di mensa, trasporto o indennità sostitutiva, in relazione alle
specifiche situazioni esistenti territorialmente. L’inutilizzabilità del servizio mensa non
può determinare la corresponsione di indennità sostitutiva.
j. formazione professionale;
k. determinazione dei programmi di alta professionalità con particolare riferimento alla
verifica dei percorsi formativi;
l. determinazione degli inadempimenti contrattuali rilevanti ai fini disciplinari ed
applicazione dei provvedimenti secondo un principio di proporzionalità tra fatti commessi
rilevanza degli stessi e sanzioni ai fini delle previsioni di cui all’art.18 Legge n.300/1970;
m. specifici accordi finalizzati all’incremento della produttività, allo sviluppo, alla crescita, al
rilancio ed alla
competitività delle aziende;
n. referendum.
o. mensa o buoni pasto;
p. tutto quanto altro possa apportare modifiche in senso migliorativo rispetto alla contrattazione
nazionale e/o regionale;
q. specifici accordi finalizzati allo sviluppo, alla crescita, al rilancio ed alla competitività dell’azienda;
r. la determinazione in concreto degli strumenti che permettano l’effettiva autonoma
gestione dell’organizzazione al telelavoratore dipendente;
s. ogni eventuale restrizione riguardante l’uso di apparecchiature, strumenti, programmi
informatici e alle
eventuali sanzioni applicabili in caso di violazione;
t. l’adozione di misure idonee a prevenire l’isolamento del telelavoratore;
u. l’adozione di misure idonee a permettere l’accesso alle informazioni aziendali;
v. le modalità per l’assegnazione del carico di lavoro;
w. l’individuazione dell’eventuale fascia di reperibilità;
x. la disciplina relativa ad eventuali accessi presso il domicilio del telelavoratore dipendente o ai
telecentri per il controllo ovvero la riparazione delle apparecchiature e degli strumenti dati in
dotazione al telelavoratore;
Le parti convengono sull'importanza che la contrattazione collettiva nazionale costituisca la
cornice fondamentale entro la quale le imprese ed i lavoratori determinino le condizioni
migliori di lavoro, vigenti su tutto il territorio nazionale. Al tempo stesso, riconoscono il rilievo
strategico determinante che la contrattazione collettiva di prossimità, territoriale (regionale e
provinciale) o aziendale, può avere per incrementare la produttività del lavoro, migliorare la
capacità di concorrere delle imprese che applicano la presente disciplina e, infine, per adattare le
regole contrattuali alle caratteristiche concrete del territorio, delle organizzazioni aziendali e dei
gruppi di lavoratori.
A tal fine, le parti sociali so ttoscritte alla presente intesa confermano che la contrattazione
collettiva territoriale o aziendale potrà disciplinare sia le materie non già previste dal contratto
nazionale sia derogare a quanto ivi previsto, in base ai criteri di successione nei contratti (per cui
il contratto collettivo successivo può derogare a quello precedente) sia in base al criterio di
specialità e sussidiarietà, per cui le parti sociali potranno intervenire a disciplinare in modo diverso
anche materie già previste dal contratto nazionale ove ciò sia utile per adattare la disciplina al
territorio e alle caratteristiche della singola impresa e alla volontà dei lavoratori interessati.
Art.53 bis - Crisi aziendali
1. Le aziende che attraversano uno stato di crisi, al fine di mantenere inalterato il proprio livello
occupazionale, possono sottoscrivere un accordo in deroga al presente CCNL allo scopo di
contenere il costo del lavoro.
2. Gli istituti contrattuali che possono essere oggetti di deroga sono i seguenti:
- Passaggi di livello e mutamento di mansioni;
- Premio di risultato;
- Lavoro straordinario;
- Trattamento economico per malattia;
- Riduzione orari di lavoro;
- Buoni pasto;
- Demansionamento e modifica della relativa retribuzione in una delle sedi di cui all’art 2113.
3. Le aziende, al fine di poter ottenere le deroghe degli istituti sopra indicati, devono convocare le
OO.SS. firmatarie del presente contratto tramite raccomandata con avviso di ricevimento, via
fax o email e indicare le motivazioni che la inducono a richiedere un “Accordo per Stato di Crisi”.
4. Le Organizzazioni Sindacali sono tenute entro 5 giorni dal ricevimento della comunicazione ad
indire un
incontro con l’azienda.
5. Entro 15 giorni dal ricevimento della raccomandata da parte dell e Organizzazioni Sindacali, deve
essere redatto eventuale verbale di accordo o mancato accordo riguardo all’applicazione dello Stato
di Crisi e di quelle che sono le deroghe contrattuali concesse.
6. Durante il periodo di concertazione sarà compito delle OO.SS. firmatarie del contratto
valutare l’esistenza o meno delle motivazioni che hanno indotto l’azienda a richiedere un
“Accordo per Stato di Crisi”. Le OO.SS. potranno chiedere una sola proroga di 15 giorni di
calendario nel caso che intendano ulteriorm ente approfondire la sussistenza dei motivi oggettivi
della richiesta avanzata dall’azienda.
7. L’azienda perderà il diritto all’applicazione dell'Accordo per Stato di Crisi” nel caso in cui provveda
a licenziare il personale per giustificato motivo oggettivo (per ragioni inerenti all'attività
produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa) entro 24 mesi
dalla data di sottoscrizione del verbale.
Art.53 ter - Cambio di appalto
1. Rilevato nel settore il ricorso a contratti di appalto e che da questo conseguono frequenti cambi di
gestione fra le imprese le Parti convengono, pertanto, la seguente disciplina.
2. L'Azienda cessante ne darà preventiva comunicazione, ove possibile nei 20 giorni precedenti, alle
Organizzazioni sindacali aziendali e territoriali competenti, fornendo le informazioni sulla
consistenza numerica degli addetti interessati, sul rispettivo orario settimanale.
3. L'azienda subentrante dovrà incontrare le OO.SS. al fine di stabilire, ove possibile, il
mantenimento del livello
occupazionale di tutto il personale operante sull’appalto.
4. In caso di cambio di appalto a parità di termini, modalità e prestazioni contrattuali rispetto
all’appalto cessato l'impresa subentrante, ove possibile e la propria organizzazione d’impresa
consenta l’assorbimento di tutta la forza lavoro, si impegna a garantire l'assunzione degli
addetti esistenti in organico sull'appalto risultanti da documentazione probante che lo determini
almeno 8 mesi prima della cessazione, eventualmente prop onendo anche contratti di lavoro con
modulazione orarie diversa da quella precedente.
5. In caso di cambio di appalto con modificazioni di termini, modalità e prestazioni contrattuali,
l'impresa subentrante - ancorché sia la stessa che già gestiva il servizio - sarà convocata presso
l'Associazione territoriale cui conferisce mandato, o in assenza presso la Direzione Provinciale
del
6. Lavoro o eventuale analoga istituzione territoriale competente, ove possibile nei 20 giorni
precedenti con la rappresentanza sindacale aziendale e le Organizzazioni sindacali stipulanti
territorialmente competenti per un esame della situazione, al fine di armonizzare, ove possibile,
le mutate esigenze tecnico -organizzative dell'appalto con il mantenimento dei livelli
occupazionali, tenuto conto delle condizioni professionali e di utilizzo del personale impiegato,
anche facendo ricorso a processi di mobilità da posto di lavoro a posto di lavoro nell'ambito
dell'attività dell'impresa ovvero a strumenti quali part -time, riduzione orario di lavoro, flessibilità
delle giornate lavorative, mobilità.
7. Nelle procedure di cambio di appalto l'impresa subentrante assume rà in qualità di dipendenti i
lavoratori
dipendenti e i soci-lavoratori con rapporto di lavoro subordinato trasferiti dall'azienda cessante.
8. Nell'ipotesi in cui siano in atto, al momento della cessazione, sospensioni dal lavoro che comunque
comportino la conservazione del posto di lavoro, il rapporto continuerà alle dipendenze
dell'azienda cessante e l'addetto verrà assunto dall'azienda subentrante nel momento in cui
venga meno la causa sospensiva.
9. I lavoratori in aspettativa ai sensi dell'art.31 Legge n.3 00/1970 saranno assunti dall'azienda
subentrante con passaggio diretto e immediato.
10. Gli addetti assunti con contratto a termine saranno assunti dall'impresa subentrante fino alla
scadenza del rapporto originariamente determinato, fermo quanto previsto dai punti 4 e 5 del
presente articolo.
11. Fermo restando quanto stabilito nell’ambito della contrattazione regionale, il
mantenimento dei livelli occupazionali e il passaggio di tutti i lavoratori ove possibile è previsto
anche nel caso in cui il contratto di appalto sia stato risolto dall’appaltante per manifesta
inadeguatezza e/o grave carenza organizzativa dell’appaltatore nello svolgimento delle attività
oggetto del contratto e se l’azienda cessante applichi un diverso contratto, salvo che il contratto sia
stato risolto per evidenti carenze professionali o negligenza dei lavoratori addetti alle attività
oggetto servizio appaltato e salvo la possibilità di attivare una procedura per il riconoscimento dello
stato di crisi aziendale.
12. L'impresa cessante consegna all'impresa subentrante la seguente documentazione, relativa a
ciascun lavoratore avente i requisiti previsti per l'eventuale assunzione:
- nominativo e codice fiscale;
- eventuale permesso di soggiorno e sua scadenza;
- livello di inquadramento;
- orario settimanale;
- data di assunzione nel settore;
- data di assunzione nell'azienda uscente;
- situazione individuale in materia di malattia e di infortunio
sul lavoro; nonché
- l'elenco del personale assunto obbligatoriamente ai sensi delle Legge n.68/1999;
- le misure adottate ai sensi del D.Lgs.n.81/2008 in materia di salute e sicurezza del lavoro,
relativamente alla sorveglianza sanitaria ed al medico competente, ed alle iniziative di
formazione e informazione, incluso lo stato di attuazione degl i adempimenti di cui
all'Accordo 21 dicembre 2011 tra il Ministero del Lavoro e la Conferenza Stato/Regioni;
- le iniziative di formazione e/o addestramento, ivi comprese quelle relative agli eventuali
contratti di apprendistato professionalizzante e/o di in serimento stipulati nonché quelle
eventuali riguardanti il Libretto
formativo del cittadino - di cui all'art.2 lett. i) del decreto legislativo n.276/2003 e al Decreto
Ministero Lavoro 10 ottobre 2005;
- l'iscrizione dei lavoratori ai fondi di previdenza complementare ed al fondo di assistenza sanitaria
integrativa.
13. Per il personale coinvolto nel passaggio di appalto di cui al presente articolo l'azienda cessante
potrà risolvere i rapporti di lavoro per cessazione appalto con esonero dal dover corrispondere
l'indennità sostitutiva del preavviso per quei dipendenti che passeranno alle dipendenze
dell’impresa subentrante.
Art. 53 Quater – Settore Cooperative
Premessa
La cooperazione è caratterizzata dal rapporto mutualistico del socio che è regolato è regolato dalla
legge 3 aprile 2001 n.142.
La Legge ha previsto che l'apporto lavorativo del socio possa andare oltre le semplici mansioni di
amministrazione e gestione del soggetto giuridico di cui è parte, prevedendo per questi esplicitamente
l'instaurazione di un rapporto di lavoro che potrà variare a seconda della previsione statutaria dal
lavoro dipendente a quello autonomo.
In virtù di quanto sopra, pare necessario alle parti definire la materia, che disciplina il rapporto di
lavoro fr a il socio e la cooperativa, in ottemperanza alla Legge n.142/2001 e senza porre vincoli
contrattuali che ledano l’autonomia decisionale dell’Assemblea dei Soci.
Le parti si danno reciprocamente atto dell'opportunità della promozione di nuove cooperative nel
comparto da avviarsi nell'ambito di quanto previsto dall'art.6 lettera f) della Legge n.142/2001.
Campo di applicazione
Le Parti concordano che la presente sezione si applica, ai sensi della Legge n.142/2001 e successive
modifiche, a tutti gli organismi economici cooperativi che abbiano ad oggetto la prestazione di attività
lavorative rientranti nel campo di applicazione del presente contratto.
Disposizioni generali
Tutte la materia contrattuale prevista dal presente contratto può essere disciplinata dal
Regolamento Interno approvato dall’Assemblea dei Soci ai sensi dell’art.6 della Legge n.142/2001 e
depositato alla DTL entro 30 giorni dalla sua approvazione.
La materia contrattuale prevista dal presente CCNL, se non disciplinata dal Regolamento Inter no
o regolata senza il rispetto di quanto previsto dalla normativa italiana, diventa obbligatoria nei
confronti di tutti i soci lavoratori con rapporto di lavoro dipendente.
Le società cooperative sono tenute a corrispondere al socio lavoratore un trattame nto economico
complessivo proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato, ai sensi dell’art. 3 della Legge
n.142/2001, che non può essere inferiore ai minimi previsti dal presente contratto.
L’art.6 lettera d) della Legge n.142/2001 prevede l'attribuzione all'assemblea della facoltà di deliberare,
all'occorrenza, un piano di crisi aziendale, nel quale siano salvaguardati, per quanto possibile, i livelli
occupazionali e siano altresì previsti: la possibilità di riduzione temporanea dei trattamenti
economici integrativi di cui al comma 2, lettera b), dell'art.3; il divieto, per l'intera durata del piano,
di distribuzione di eventuali utili. L’art. 6 lettera e) prevede l'attribuzione all'assemblea della
facoltà di deliberare, nell'ambito del piano di crisi aziendale di cui alla lettera d), forme di apporto
anche economico, da parte dei soci lavoratori, alla soluzione della crisi, in proporzione alle
disponibilità e capacita finanziarie.
Le Parti definiscono di comune accordo che il periodo di tempo della durata del piano di crisi ai sensi
dell’art.6 lettera
d) e e) della Legge n.142/2001 sia stabilito nel numero massimo di due anni e che può essere rinnovato
alla scadenza per un solo anno. Pertanto, nel caso in cui l’Assemblea non preveda la durata del
piano di crisi si da tacita la sua volontà di voler applicare quella individuata dal presente CCNL.
L’art.6 lettera f) della Legge n.142/2001 stabilisce al fine di promuovere nuova imprenditorialità, nelle
cooperative di nuova costituzione, la facoltà per l'assemblea della cooperativa di deliberare un piano
d'avviamento alle condizioni e secondo le modalità stabilite in accordi collettivi tra le associazioni
nazionali del movimento cooperativo e le organizzazioni sindacali comparativamente più
rappresentative.
Anche in questo caso le Parti definiscono di comune accordo che il periodo di tempo della durata del
piano di start up ai sensi dell’art.6 lettera f) della Legge n.142/2001 sia stabilito nel numero massimo
di due anni e che può essere rinnovato alla scadenza per un solo anno.
Pertanto, nel caso in cui l’Assemblea non preveda la durata del piano di start up si da tacita la sua
volontà di voler
applicare quella individuata dal presente
Salvo quanto previsto dalla Legge n.142/2001 alle lettere d), e) ed f) del c.1 nonché art.3, c.2 bis, il
regolamento non può contenere disposizioni derogatorie in pejus rispetto al solo trattamento
economico minimo di cui all'art.3, c.1. Nel caso in cui violi la disposizione di cui al primo periodo,
la clausola è nulla.
Le cooperative di cui all'art.1, c.1, lettera b) della legge 8 novembre 1991 n.381, possono definire accordi
territoriali con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative per rendere
compatibile l'applicazione del contratto collettivo di lavoro nazionale di riferimento all'attività
svolta.
Tale accordo deve essere depositato presso la direzione provinciale del lavoro competente per territorio.
CCNL.
APPRENDISTATO
Art.54 - Tipologie contratto di apprendistato
1. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di diritto-dovere d’istruzione e di formazione,
il contratto di
apprendistato è definito secondo le seguenti tipologie:
a. contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di
istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;
b. contratto di apprendistato professionalizzante;
c. contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca;
2. Le Parti concordano la disciplina dell'istituto dell'apprendistato definito professionalizzante, ed
il contratto di apprendistato a cicli stagionali, al fine di consentire lo sviluppo di concrete
opportunità occupazionali giovanili.
3. A tal fine le Parti, condividendo la necessità di armonizzare la disciplina legale e la disciplina
contrattuale, anche in relazione alla fase formativa, concordano di identificare l'attivazione di
interventi congiunti per affrontare i problemi della formazione, come uno degli obiettivi prioritari
da perseguire per fornire una risposta adeguata alle esigenze delle aziende dei settori
rappresentati e finalizzata all'acquisizione di professionalità conformi da parte degli apprendisti.
Art.55 - Durata rapporto contrattuale
1. Il Contratto di apprendistato costituisce un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
2. Il rapporto di apprendistato professionalizzante in cicli stagionali così come previsto
dall’art. 43 c.8 D.Lgs.n.81/2015, potrà essere articolato in più stagioni attraverso più rapporti
stagionali di durata non inferiore ai 4 mesi, l’ultimo dei quali dovrà comunque avere inizio entro
quarantotto mesi consecutivi di calendario dalla data di prima assunzione.
Art.56 - Apprendistato professionalizzante
Le parti convengono che possono essere assunti con contratto di apprendistato
professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione professionale ai fini contrattuali, i
soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni. Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale,
conseguita ai sensi del D.Lgs.n.226/2005, il contratto di apprendistato professionalizzante può
essere stipulato a partire dal 17° anno di età.
Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere instaurato per il raggiungimento dei
livelli dal 1° al 7°. La durata del periodo di apprendistato e la relativa retribuzione viene determinata
come segue:
Livello Durata 1° anno 2° anno 3°
anno
4°
anno
5° anno
1°, 2°, 3°S, 3°, 4°, 5°
e
6°
36
mesi 75% 85% 100% - -
7° 36
mesi 75% 85% 6° liv. - -
Figure equipollenti a quelle artigiane
Autisti 3°S 5 anni 90% 95% 100% 100% 100%
Autisti 3° 4 anni 90% 95% 100% 100% -
Addetti magazzino, manutenzione
veicoli, movimentazione
4 anni 90% 95% 100% 100% -
Per l’apprendista ai fini della qualifica e per il diploma professionale è riconosciuta una retribuzione che
tenga conto
delle ore di formazione nella misura del 35% del relativo monte ore complessivo.
Le parti concordano che in nessun caso la retribuzione di fatto dell'apprendista potrà superare - per
effetto delle minori trattenute contributive - la retribuzione netta del lavoratore non apprendista di
analogo livello. La stessa regola si applica al lavoratore ex apprendista che continui a godere del più
favorevole regime contributivo per il periodo successivo alla qualificazione.
Art.57-Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma
di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione
tecnica superiore
1. L’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e il certificato di specializzazione
tecnica superiore è strutturato in modo da coniugare la formazione effettuata in azienda con
l’istruzione e la formazione professionale svolta dalle istituzioni formative che operano
nell'ambito dei sistemi regionali di istruzione e formazione sulla base dei livelli essenziali delle
prestazioni di cui al D.Lgs.n.226/2005 e di quelli di cui all’art.41 e ss D.Lgs.n.81/2015).
2. Possono essere assunti con il contratto di cui al c.1, in tutti i settori d i attività, i giovani che hanno
compiuto i 15 anni di età e fino al compimento dei 25.
a. La durata del contratto, fermo restando le normative regionali, è determinata in
considerazione della qualifica o del diploma da conseguire e non può in ogni caso essere
inferiore a sei mesi e superiore a:
b. tre anni per il conseguimento della qualifica di istruzione e formazione professionale;
c. quattro anni per il conseguimento del diploma di istruzione e formazione professionale;
d. quattro anni per il conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore;
3. Per le ore di formazione svolte nella istituzione formativa il datore di lavoro è esonerato da
ogni obbligo retributivo. Per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta al
lavoratore una retribuzione pari al 10% di quella che gli sarebbe dovuta.
4. Successivamente al conseguimento della qualifica o del diploma professionale ai sensi del
D.Lgs.n.226/2005, nonché del diploma di istruzione secondaria superiore, allo scopo di conseguire
la qualificazione professionale ai fini contrattuali, è possibile la trasformazione del contratto in
apprendistato professionalizzante: in tal caso, la durata massima complessiva dei due periodi di
apprendistato non può eccedere i 60 mesi e la ret ribuzione per l'apprendistato
professionalizzante è disciplinata dall’art. 56.
5. Il livello di inquadramento professionale dell’apprendista sarà quello corrispondente alla mansione
di “approdo”.
6. Il trattamento economico da riconoscere all’apprendista sarà così determinato:
a. per il primo anno il 70% della retribuzione dovuta al termine del periodo di apprendistato;
b. per il secondo anno l'80% della retribuzione dovuta al termine del periodo di apprendistato;
c. per il terzo anno il 90% della retribuzione base dovuta al termine del periodo di
apprendistato.
d. per l’eventuale quarto anno il 95% della retribuzione base dovuta al termine del periodo di
apprendistato.
7. Le parti concordano che in nessun caso la retribuzione di fatto dell'apprendista potrà superare -
per effetto delle minori trattenute contributive - la retribuzione netta del lavoratore non
apprendista di analogo livello.
Art.58 – Apprendistato di alta formazione e di ricerca
1. Possono essere assunti in tutti i settori di attività, pubblici o privati, con contratto di
apprendistato per attività di ricerca, per il conseguimento di titoli di studio universitari e dell'alta
formazione, compresi i dottorati di ricerca, i diplomi rela tivi ai percorsi degli istituti tecnici
superiori di cui all'art.7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008,
nonché per il praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche, i soggetti di età compresa
tra i 18 e i 29 anni in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore o di un diploma
professionale conseguito nei percorsi di istruzione e formazione professionale integrato da un
certificato di specializzazione tecnica superiore o del diploma di maturità professionale all’esito del
corso annuale integrativo (art.45 c.1 D.Lgs.n.81/2015).
2. Per le ore di formazione svolte nella istituzione formativa il datore di lavoro è esonerato da
ogni obbligo retributivo. Per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta al
lavoratore una retribuzione pari al 10% di quella che gli sarebbe dovuta. Sono fatte salve le
diverse previsioni dei contratti collettivi (art.45 c.3 D.Lgs.n.81/2015).
3. La durata del periodo di apprendistato di alta formazione e ricerca è di sciplinata dall'art. 45,
commi 4 e 5, del D.Lgs. n. 81/2015.
4. Fermo restando quanto previsto dall'art. 45, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2015, l'apprendista assunto
con il contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca sarà inquadrato, anche ai fini
retributivi ed in coerenza con il percorso formativo, come segue:
a. per i percorsi di durata superiore all'anno:
- per la prima metà del periodo di apprendistato: due livelli sotto quello di destinazione finale;
- per la seconda metà del periodo di apprendistato: un livello sotto quello di destinazione
finale;
b. per i percorsi di durata non superiore all'anno:
- per il periodo di apprendistato un livello sotto quello di destinazione finale.
Art.59 - Proporzione numerica
1. I limiti numerici per l’assunzione di lavoratori con contratto di apprendistato sono definiti dal
D. Lgs. 81/2015 e
successive modifiche ed integrazioni.
Art.60 - Disciplina del rapporto
1. Ai fini dell'assunzione di un lavoratore apprendista è necessario un contratto scritto, nel quale
devono essere indicati: la prestazione oggetto del contratto, con specifica delle mansioni affidate,
il periodo di prova, il livello di inquadramento iniziale, quello intermedio e quello finale, la
qualifica che potrà essere acquisita al termine del rapporto, la durata del periodo di
apprendistato nonché il piano formativo individuale.
2. Il parere di conformità del piano formativo individuale è di competenza dell’EBINNOVA
3. Contestualmente all’assunzione dovrà essere consegnata all'apprendista un libretto formativo nel
quale verrà
registrato il percorso formativo svolto.
Art.61 - Parere di conformità
1. Il datore di lavoro dovrà richiedere, anche a mezzo PEC, entro 30 giorni dall’assunzione,
l’assistenza dell’EBINNOVA
per il rilascio del parere di conformità del percorso formativo secondo la modulistica predisposta
dallo stesso.
2. Ove l’ente bilaterale non si esprima nel termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta,
questa si intenderà
negata.
Art.62- Periodo di prova
1. È previsto un periodo di prova, di durata non superiore a quanto stabilito per il lavoratore
qualificato ed inquadrato al medesimo livello iniziale di assunzione dell'apprendista, durante il
quale è reciproco il diritto tra le parti di risolvere il rapporto senza preavviso.
2. Compiuto il periodo di prova, l'assunzione dell'apprendista diviene definitiva.
Art.63- Riconoscimento precedenti periodi di apprendistato
1. Il periodo di apprendistato, effettuato presso altre aziende, sarà computato presso la nuova ai
fini del completamento del periodo prescritto dal presente accordo, purché l'addestramento
si riferisca alle stesse attività e non sia intercorsa, tra un periodo e l'altro, un'interruzione
superiore ad un anno.
2. Le Parti convengono, sulla base di quanto previsto dalla vigente legislazione, che i periodi di
apprendistato svolti nell'ambito del diritto -dovere di istruzione e formazione si sommano con
quelli dell'apprendistato professionalizzante, fermi restando i limiti massimi di durata.
3. Il riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali sarà concesso sulla base dei risultati
conseguiti
all’interno del percorso di formazione.
4. La registrazione delle competenze acquisite sarà opportunamente effettuata a cura del datore
di lavoro sull'apposito libretto formativo.
Art.64 - Obblighi del datore di lavoro
1. In virtù di quanto previsto dalla normativa vigente in tema di apprendistato, il datore di lavoro
che intenda
procedere all’assunzione di lavoratori apprendisti ha l'obbligo:
a. di impartire o di far impartire nella sua azienda, all'apprendista alle sue dipendenze,
l'insegnamento necessario perché possa conseguire la capacità per diventare lavoratore
qualificato;
b. di non sottoporre l'apprendista a lavorazioni retribuite a cottimo né in genere a quelle a
incentivo;
c. di consentire all'apprendista, senza operare trattenuta alcuna sulla retribuzione, di
partecipare alle iniziative formative previste per l'acquisizione della professionalità
prevista dal profilo;
d. di accordare i permessi retribuiti necessari per gli esami relativi al conseguimento di titoli di
studio.
2. Agli effetti di quanto richiamato alla precedente lettera c, non sono considerati lavori di
manovalanza quelli attinenti alle attività nelle quali l'addestramento si effettua in aiuto a un
lavoratore qualificato sotto la cui guida l'apprendista è addestrato, quelli di riordino del posto di
lavoro e quelli relativi a mansioni normalmente affidate a fattorini, sempre che lo svolgimento di
tale attività non sia preval ente e, in ogni caso, rilevante, in rapporto ai compiti affidati
all'apprendista.
Art.65- Doveri dell'apprendista
1. L'apprendista deve:
a. seguire le istruzioni del datore di lavoro o della persona da questi incaricata della sua
formazione professionale e seguire col massimo impegno gli insegnamenti che gli
vengono impartiti;
b. prestare la sua opera con la massima diligenza;
c. frequentare con assiduità e diligenza i corsi di insegnamento per lo svolgimento della
formazione formale;
d. osservare le norme disciplinari generali, previste dal presente CCNL e le norme contenute negli
eventuali regolamenti interni di azienda, purché questi ultimi non siano in contrasto con le
norme contrattuali e di legge
2. L'apprendista è tenuto a frequentare i corsi anche se in possesso di un titolo di studio.
Art.66 - Trattamento normativo
1. L'apprendista ha diritto, per quanto non disciplinato dalla presente sezione, al trattamento
normativo previsto per i lavoratori in possesso della qualifica da conseguire.
Art.67 -Divieto di cottimo
1. È vietato stabilire il compenso dell'apprendista secondo tariffe di cottimo.
Art.68 – Malattia
1. Durante il periodo di malattia l'apprendista avrà diritto per i primi tre giorni di malattia,
limitatamente a quattro eventi morbosi in ragione d'anno di calendario (1 gennaio – 31 dicembre),
ad un'indennità pari al 50% della retribuzione lorda cui avrebbe avuto diritto in caso di normale
svolgimento del rapporto;
2. Dal 4° giorno di malattia l‘apprendista avrà diritto all’indennità pari al 75% della retribuzione lorda
di cui al punto precedente, rimanendo inteso che il numero massimo complessivo di giornate
indennizzate dal datore di lavoro è pari a 45 giorni.
3. Nel caso di ricovero ospedaliero, e per tutta la durata dello stesso, a partire dal 4° gior no ed
entro i limiti del periodo di comporto previsto dal presente CCNL, l’apprendista avrà diritto
ad una integrazione, a carico del datore di lavoro, tale da raggiungere il 50% della retribuzione
lorda cui avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto.
4. Le disposizioni di cui al presente paragrafo si applicano a decorrere dal superamento del periodo di
prova.
Art.69 - Infortunio
1. Durante il periodo d’infortunio l’apprendista avrà diritto alla conservazione del posto di lavoro, per
un periodo di
180 giorni, dal verificarsi dell'infortunio.
2. A decorrere dal primo giorno successivo a quello dell’infortunio, in caso di assenza per inabilità
temporanea assoluta derivante da infortunio sul lavoro, gli verrà corrisposta un’indennità
integrativa rispetto a quella dell’INAIL fino al raggiungimento complessivo delle seguenti
misure:
a. 60% per i primi 3 giorni;
b. 80% dal 4° al 20° giorno;
c. 90% dal 21° giorno al 180°
3. Le disposizioni di cui al presente paragrafo si applicano a decorrere dal superamento del periodo di
prova.
Art.70 - Durata contratto di apprendistato
1. Il rapporto di apprendistato si estingue in relazione alle qualifiche conseguite o alla scadenza delle
durate previste per le varie tipologie di apprendistato.
2. In t utti i casi di sospensione del rapporto di lavoro per il verificarsi di eventi per i quali il
lavoratore ha diritto alla conservazione del posto ai sensi della vigente normativa (es. malattia,
infortunio, congedo di maternità, congedo parentale, richiamo alle armi, ecc.) ovvero nei casi di
sospensione del rapporto di lavoro per crisi aziendali od occupazionali, la durata del rapporto di
apprendistato è prorogata oltre la scadenza iniziale per un periodo pari a quello di sospensione, a
condizione che questo abbia avuto una durata di almeno 30 giorni di calendario.
3. Ai fini del calcolo di tale periodo devono essere presi in considerazione anche più periodi
sospensivi di breve durata non inferiori a 10 giorni di calendario.
4. Prima della scadenza del rapporto contrattualmente stabilita, il datore di lavoro deve comunicare
al lavoratore la nuova scadenza del contratto di apprendistato e le ragioni della proroga.
Art.71 - Obblighi di comunicazione
1. Il datore di lavoro è tenuto a comunicare entro 5 giorni al competente Centro per l'Impiego di
cui al D.lgs. n.469/1997, anche a mezzo PEC, i nominativi degli apprendisti ai quali sia stata
attribuita la qualifica.
2. Il datore di lavoro è tenuto altresì a comunicare al competente Centro per l'impiego i
nominativi degli apprendisti, di cui per qualunque motivo sia cessato il rapporto di lavoro, entro
il termine di cinque giorni dalla cessazione stessa.
Art.72 – Durata del periodo di formazione
1. La formazione professionalizzante non sarà inferiore a 80 ore annue per i live lli 1°, 2°, 3°S e 3°;
non inferiore a 70 ore annue per i livelli 4° e 5°; non inferiore a 60 ore annue per i livelli 6° e 7°.
Tali monti ore, comprensivi della formazione teorica iniziale relativa al rischio specifico prevista
dall'accordo Stato-regioni del 21 dicembre 2011, e potrà essere svolta anche “on the job” e in
affiancamento. La formazione professionalizzante sarà integrata, laddove esistente, dall'offerta
formativa pubblica, finalizzata all'acquisizione di competenze di base e trasversali, ai sens i di
quanto previsto dal comma 3 dell'art. 44 del D.Lgs. n. 81/2015.
2. Le attività formative svolte presso più datori di lavoro, così come quelle svolte presso gli Enti di
formazione ovvero gli Enti Bilaterali, si cumulano ai fini dell'assolvimento degli obb lighi
formativi.
3. È facoltà del datore di lavoro anticipare in tutto o in parte le ore di formazione previste per gli anni
successivi.
4. L’attività formativa potrà essere di tipo teorico, pratico e teorico/pratico anche tramite utilizzo di
Formazione
a distanza.
Art.73 - Contenuti della formazione
1. Per la formazione degli apprendisti le aziende in prima istanza dovranno fare riferimento ai
Profili Formativi elaborati dall’Ente Bilaterale EBINNOVA , che terranno conto dei profili
formativi predisposti e pubblicati dall' ISFOL.
2. È prevista la presenza di un Tutor o referente aziendale, quale figura di riferimento
dell'apprendista.
3. L’offerta formativa di tipo professionalizzante e di mestiere sarà integrata, nei limiti delle risorse
annualmente disponibili, dall’offerta formativa pubblica, interna o esterna all’azienda,
finalizzata alla acquisizione di competenze di base e trasversali per un monte ore complessivo
non superiore a 120 ore nel triennio.
4. Le attività formative a carattere trasversale di base dovranno essere effettuate, in coerenza con
le previsioni normative regionali in cinque aree al fine di perseguire gli obiettivi formativi
articolati nei seguenti ambiti:
a. accoglienza, valutazione del livello di ingresso e definizione del patto formativo;
b. competenze relazionali;
c. organizzazione ed economia;
d. disciplina del rapporto di lavoro;
e. sicurezza sul lavoro.
5. I contenuti e le competenze tecnico-professionali da conseguire mediante esperienza di
lavoro dovranno essere definite sulla base dei seguenti obiettivi formativi:
a. conoscere i prodotti e servizi di settore e contesto aziendale;
b. conoscere e saper applicare le basi tecniche e scientifiche della professionalità;
c. conoscere e saper utilizzare tecniche e metodi di lavoro;
d. conoscere e saper utilizzare strumenti e tecnologie di lavoro (attrezzature, macchinari
e strumenti di lavoro);
e. conoscere ed utilizzare misure di sicurezza individuale e tutela ambientale;
f. conoscere le innovazioni di prodotto, di processo e di contesto;
6. Il recupero eventuale di conoscenze linguistiche/matematiche sarà effettuato all'interno dei
moduli trasversali di base e tecnico-professionali.
7. Le Parti firmatarie del presente accordo, considerano altresì valide ai fini della
sperimentazione, le eventuali offerte formative realizzate tra Regioni/Province autonome ed
associazioni territoriali datoriali e sindacali.
8. L’attività formativa potrà anche essere svolta con modalità FAD e/o e-learning.
9. Ogni altro tipo di attività formativa sarà invece compresa nel normale orario di lavoro.
Art.74 - Finanziamento della formazione dell'apprendistato
La formazione degli apprendisti potrà essere finanziata attraverso l'intervento del fondo
Interprofessionale da costituire.
Art.75 - Rinvio alla legge
1. Per quanto non disciplinato dal presente contratto in materia di apprendistato, di limiti numerici e
di istruzione professionale, le Parti fanno espresso riferimento alle disposizioni di legge e
regolamentari vigenti in materia.
2. Le parti convengono che al fine di adeguare le regole del presente titolo ai futuri interventi
normativi in materia, verranno previsti opportuni adeguamenti da concordarsi con apposito
verbale di accordo integrativo contrattuale.
CONTRATTI FLESSIBILI
Art.76 - LAVORO PART TIME- Tipologia di lavoro a tempo parziale
1. Le Parti convengono di regolare come di seguito il rapporto di lavoro a tempo parziale.
2. Il rapporto a tempo parziale può essere di tipo:
a. “orizzontale”, come riduzione dell’orario di lavoro giornaliero rispetto al tempo pieno;
b. “verticale”, come orario a tempo pieno ma limitato a periodi predeterminati nel corso della
settimana, del mese o dell’anno;
c. “misto”, come combinazione del tempo parziale “orizzontale” e “verticale”.
Art.77 - Disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale
1. L’instaurazione del rapporto di lavoro a tempo parziale, a tempo determinato o indeterminato,
deve avvenire con il consenso dell’azienda e del lavoratore, risultante da atto scritto. Tale
requisito è necessario anche per il passaggio del rapporto a tempo parziale a quello a tempo pieno
e viceversa.
2. Il rapporto a tempo parziale potrà riguardare sia i lavoratori in forza che ne facciano esplicita
richiesta con atto scritto avente data certa, sia i nuovi assunti, compatibilmente con le esigenze
tecnico produttive aziendali
3. Nel caso di passaggio dal tempo pieno al tempo parziale, potranno essere concordate tra le Parti,
all’atto del passaggio, le possibilità e le condizioni per l’eventuale rientro al tempo pieno e
l’azienda, per completare il normale orario di lavoro giornaliero, settimanale, mensile o
annuale, potrà assumere altro persona le fino al termine del periodo concordato con il
lavoratore sostituito.
Art.78 - Assunzione
1. Il contratto di lavoro a tempo parziale o di trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo
parziale, deve essere stipulato per iscritto.
2. Nel contratto di lavoro a tempo parziale è contenuta puntuale indicazione della durata della
prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell’orario con riferimento al giorno, alla
settimana, al mese e all’anno nonché, in caso di nuova assunzione con contratto a tempo
parziale, degli altri elementi previsti dall’art.1 del presente CCNL.
3. Quando l’organizzazione del lavoro è articolata in turni, l’indicazione di cui al comma precedente
può avvenire
anche mediante rinvio a turni programmati di lavoro articolati su fasce orarie prestabilite.
Art.79 - Obblighi di comunicazione
1. Il datore di lavoro è tenuto ad informare le rappresentanze sindacali aziendali, ove esistenti,
con cadenza annuale, sull’andamento dell’utilizzo delle assunzioni a tempo parziale, sulla
relativa tipologia e sul ricorso al lavoro supplementare.
2. In mancanza di rappresentanza sindacale, tale comunicazione sarà effettuata all’Ente Bilaterale di
riferimento,
ove esistente, per le finalità statistiche dello strumento negoziale.
Art.80 - Clausole di flessibilità ed elastiche
1. In applicazione di quanto previsto dall’art.6 c.4 del D.Lgs.n.81/2015, le parti interessate, con
specifico patto scritto, potranno prevedere l’inserzione nel contratto a tempo parziale, anche
nelle ipotesi di contratto di lavoro a termine, di clausole che possono prevedere:
a. Clausola flessibile: la collocazione temporale della prestazione lavorativa, anche determinando
il passaggio da un part-time orizzontale a verticale o viceversa, ovvero al sistema misto;
b. Clausola elastica: la variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa.
2. La disponibilità allo svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale con clausole elastiche
richiede il consenso del lavoratore, formalizzato attraverso uno specifico patto scritto, anche
contestuale al contratto di lavoro.
3. L’eventuale rifiuto dello stesso non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento
nemmeno per
recidiva.
4. Per la sottoscrizione di tale patto il lavoratore può richiedere l’assistenza di un componente della
rappresentanza
sindacale aziendale ove costituita, indicato dal lavoratore medesimo.
5. È riconosciuta l'unilaterale facoltà di revocare il predetto consenso, esclusivamente, al
ricorrere ad una delle condizioni di cui all’art.8, commi da 3 a 5, ovvero in quelle di cui all’art.10,
primo comma, della legge 20 maggio 1970 n.300.
6. Nel caso di nuove assunzioni a tempo parziale, la disponibilità a tale variabilità dell’orario potrà
essere inserita
nella lettera di assunzione e, in tal caso, espressamente accettata dal lavoratore.
7. Qualora il datore di lavoro modifichi per un periodo predeterminato o predeterminabile la
collocazione temporale dell’orario di lavoro adottando clausole elastiche, è tenuto a darne
comunicazione al lavoratore con preavviso di almeno 2 giorni lavorativi, in presenza di particolari
esigenze di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo.
8. Lo svolgimento delle ore lavorative richieste in regime di clausola flessibile, comportano a favore
del lavoratore, il diritto ad una maggiorazione della retribuzione oraria globale di fatto dell’intera
prestazione, nella misura del 10% limitatamente alla durata della variazione.
9. Lo svolgimento delle ore lavorative richieste in regime di clausola elastica, comportano a favore del
lavoratore, il diritto ad una maggiorazione della retribuzione oraria globale di fatto dell’intera
prestazione, nella mis ura prevista dal lavoro supplementare, così come previsto dal successivo
articolo 81.
CCNL.
III
10. Le suddette maggiorazioni non si applicano:
a. in caso di riassetto complessivo dell’orario di lavoro, che interessi l’intera struttura o
unità organizzative autonome della stessa;
b. qualora la modifica sia richiesta dal lavoratore, seppur accettata dal datore di lavoro;
c. qualora la modifica dell’articolazione dell’orario di lavoro sia stata accettata dal lavoratore
ed abbia
carattere di modifica strutturale.
11. Nel caso in cui le clausole elastiche permettano di aumentare la durata della prestazione lavorativa,
l’orario di lavoro non può superare il limite delle 40 ore settimanali, a meno che non si versi in
una dimensione di flessibilità generale. Resta comunque salvo l’utilizzo della banca delle ore.
Art.81 - Prestazioni supplementari e straordinarie
1. In considerazione delle specifiche esigenze organizzative e produttive che caratterizzano il
settore a cui si riferisce il presente CCNL, il datore di lavoro, in attuazione dell’art.6 c.2 del
D.Lgs.n.81/2015, ha facoltà di richiedere, anche in caso di rapporti a tempo determinato, lo
svolgimento di:
a. prestazioni supplementari ai lavoratori assunti con contratto a tempo parziale;
b. prestazioni straordinarie ai lavoratori a tempo parziale per le stesse causali e con le
medesime modalità previste per i lavoratori a tempo pieno dal presente CCNL.
2. Si intendono per prestazioni di lavoro supplementare quelle eccedenti la prestazione già
concordata fino alle 8 ore giornaliere, intendendosi per tali quelle svolte oltre l’orario
concordato fra le parti ai sensi dell’art.5 c.2 del D.Lgs.n.81/2015.
3. Le parti prevedono che le ore supplementari non siano facoltative e verranno compensate con la
retribuzione di fatto maggiorata del 10%.
4. L’eventuale rifiuto del lavoratore all’espletamento di lavoro supplementare e/o straordinario non
può integrare
in alcun caso gli estremi del giustificato motivo per l'eventuale licenziamento e/o provvedimento
disciplinare.
5. Per prestazioni lavorative svolte in regime di lavoro straordinario valgono le normali maggiorazioni
di cui all’art.12
del presente
6. Il lavoratore può rifiutare lo svolgimento del lavoro supplementare ove giustificato da
comprovate esigenze lavorative, di salute, familiari o di formazione professionale.
Art.82 - Retribuzione
1. Al lavoratore deve essere riconosciuto un trattamento retributivo, economico e normativo, non
meno favorevole rispetto a quelli corrisposti al dipendente di pari livello e mansione.
2. In tal senso il lavoratore a tempo parziale beneficia dei medesimi diritti di un lavoratore a
tempo pieno comparabile in particolare per quanto riguarda:
a. l’importo della retribuzione oraria;
b. la durata del periodo di prova e delle ferie annuali;
c. la maternità;
d. la durata del periodo di conservazione del posto di lavoro a fronte di malattia, infortuni sul
lavoro, malattie professionali;
e. l’applicazione delle norme di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
f. l’accesso ai servizi aziendali;
g. i criteri di calcolo delle competenze indirette e differite previste dal presente
h. i diritti sindacali, ivi compresi quelli di cui al titolo della Legge n.300/1970 e successive
modificazioni.
3. Il trattamento del lavoratore a tempo parziale è riproporzionato in ragione della ridotta entità della
prestazione lavorativa in particolare per quanto riguarda l’importo della retribuzione globale e delle
singole componenti di essa, l’importo della retribuzione feriale, l’importo dei trattamenti
economici per malattia, infortunio sul lavoro, malattia professionale e maternità.
Art.83 – Istituti contrattuali indiretti nel part-time verticale
1. I lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie e di ore
di permessi proporzionato in base alle giornate di prestazione lavorativa effettivamente
svolte nel corso dell’anno (di calendario).
CCNL;
2. Analogo criterio di proporzionalità si applica anche per le altre assenze dal servizio previste dalla
legge e dal con tratto collettivo nazionale di lavoro, ivi comprese quelle per malattia, nonché per
tutti gli istituti contrattuali indiretti previsti dal presente contratto collettivo.
3. In caso di malattia, la durata del periodo di conservazione del posto di lavoro verrà
riproporzionato sulla base delle giornate di prestazione lavorativa effettivamente svolte nel
corso di:
180 giorni di calendario con malattia continuativa certificata in un anno solare, inteso come
l’arco temporale di 360 giorni calcolati a ritroso partendo dall’ultimo evento di malattia;
180 giorni di calendario nell’arco di 36 mesi in caso di malattia per sommatoria;
720 giorni di calendario nell’arco di 48 mesi per le malattie di particolari gravità, comprovate da
certificazione medico-sanitaria.
4. In caso di infortunio, la durata del periodo di conservazione del posto di lavoro verrà
riproporzionata in base alle giornate di prestazione lavorativa effettivamente svolte nell’arco di 180
giorni.
Art.84 - Consistenza dell’organico aziendale
In tutte le ipotesi in cui, per disposizione di legge, si renda necessario l’accertamento della consistenza
dell’organico,
i lavoratori a tempo parziale sono computati nel complesso del numero dei lavoratori dipendenti in
proporzione
all’orario svolto, rapportato al tempo pieno; ai fini di cui sopra l’arrotondamento opera per le
frazioni di orario
eccedenti la somma degli orari individuati a tempo parziale corrispondente a unità intere di orario a
tempo pieno.
Art.85 - Diritto di precedenza
1. La t rasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa deve
avvenire con il consenso delle parti, le quali possono stabilire le condizioni per il ripristino del
rapporto originario prevedendone una durata predeterminata, che di norma non sarà inferiore a 6
mesi. La relativa comunicazione all'interessato sarà fornita entro 45 giorni dalla richiesta.
2. In caso di passaggio dal rapporto a tempo parziale al rapporto a tempo pieno e viceversa, nel relativo
anno solare i ratei di retribuzione globale mensili relativi a tutti gli istituti contrattuali e legali
sono calcolati in misura proporzionale all'effettiva durata della prestazione lavorativa nei due
distinti periodi.
3. Il personale a tempo pieno in servizio a tempo indeterminato può fare richiesta di passare a
tempo parziale. L'azienda si riserva di accogliere tali domande compatibilmente con le esigenze
aziendali.
4. I lavoratori del settore pubblico e del settore privato affetti da patologie oncologiche nonché da
gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti, per i quali residui una ridotta capacità
lavorativa, eventualmente anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da
una commissione medica istituita presso l’azienda unità sanitaria locale terri torialmente
competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro
a tempo parziale. A richiesta del lavoratore il rapporto di lavoro a tempo parziale è trasformato
nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno.
5. In caso di patologie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti riguardanti il
coniuge, i figli o i genitori del lavoratore o della lavoratrice, nonché nel caso in cui il lavoratore o la
lavoratrice assista una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa con
connotazione di gravità ai sensi dell’art.3 c.3 della legge 5 febbraio 1992 n.104, che abbia necessità
di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, è riconosciuta
la priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.
6. In caso di richiesta del lavoratore o della lavoratrice, con figlio convivente di età non superiore a
tredici anni o con figlio convivente portatore di handicap ai sensi dell’art.3 della Legge
n.104/1992, è riconosciuta la priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo
pieno a tempo parziale.
7. Il lavoratore il cui rapporto sia trasformato da tempo pieno in tempo parziale ha diritto di
precedenza nelle assun zioni con contratto a tempo pieno per l’espletamento delle stesse
mansioni o di mansioni di pari livello e categoria legale rispetto a quelle oggetto del rapporto di
lavoro a tempo parziale.
8. Il lavoratore può chiedere, per una sola volta, in luogo del cong edo parentale od entro i limiti del
congedo ancora spettante ai sensi del Capo V del decreto legislativo 26 marzo 2001 n.151, la
trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, purché con una
riduzione d’orario non superiore al 50 per cento. Il datore di lavoro è tenuto a dar corso alla
trasformazione entro quindici giorni dalla richiesta.
9. In caso di assunzione di personale a tempo parziale il datore di lavoro è tenuto a darne tempestiva
informazione al personale già dipendente con rapporto a tempo pieno occupato in unità produttive
site nello stesso ambito comunale, anche mediante comunicazione scritta in luogo accessibile a
tutti nei locali dell’impresa, ed a prendere in considerazione sia la domanda del dipendente di
passaggio a tempo parziale sia l'accoglimento della stessa dovrà risultare da atto scritto.
10. In caso di assunzione di personale a tempo pieno, il contratto individuale deve prevedere un
diritto di precedenza in favore dei lavoratori assunti a tempo parziale, in attività presso unità
produttive site nello stesso ambito comunale, adibiti alle stesse mansioni e/o a mansioni
equivalenti, rispetto a quelle da assumere. Tale diritto si estingue con il diniego espresso del
lavoratore al passaggio ad un rapp orto di lavoro a tempo pieno, qualora si verifichino le
condizioni per la suddetta trasformazione.
O.S.
Art.86 - LAVORO INTERMITTENTE - Definizione
Le parti concordano sulla possibilità di attivare contratti di lavoro intermittente nei limiti e nel
rispetto dell’art.13 c.1
del D.Lgs.n.81/2015.
Art.87 - Disciplina del rapporto di lavoro intermittente
1. Il contratto di lavoro intermittente può essere stipulato per lo svolgimento di prestazioni di
carattere discontinuo o intermittente, per esigenze tecniche, produttive, organizzative o
sostitutive, per le quali non sia possibile stipulare contratti a tempo parziale per l’impossibilità,
o comunque la difficoltà, di predeterminare i periodi di prestazione lavorativa.
2. Salvo diverse disposizioni di legge , il contratto di lavoro intermittente può in ogni caso essere
concluso con soggetti con più di cinquantacinque anni di età e con soggetti con meno di
ventiquattro anni di età, fermo restando in tale caso che le prestazioni contrattuali devono essere
svolte entro il venticinquesimo anno di età.
3. Il contratto di lavoro intermittente deve concludersi per periodi predeterminati e deve
necessariamente riferirsi ad un periodo predeterminato all'interno del contenitore/anno. Ne
consegue che non risulta possibile p revedere che il periodo predeterminato sia riferito all'intero
anno, ma occorre una precisa declinazione temporale. Per quanto concerne i periodi
predeterminati all’interno del contenitore/anno, questi saranno definiti per iscritto al momento
dell’assunzione e pattuiti di comune accordo fra l’azienda e il lavoratore intermittente.
Ai soli fini dell'applicabilità del contratto intermittente si intende per periodi predeterminati:
a. week-end: il periodo che va dal venerdì mattina, dopo le ore 8.00, fino alle ore 6.00 del lunedì
mattina;
b. vacanze natalizie: il periodo che va dal 1° dicembre al 15 gennaio;
c. vacanze pasquali: il periodo che va dalla domenica delle Palme al martedì successivo il Lunedì
dell'Angelo;
d. periodo estivo: i giorni compresi dal 1° giugno al 30 settembre.
e. un massimo di tre mensilità in quei periodi caratterizzati da picchi di lavoro e/o avvio di nuove
attività che
sono individuati di comune accordo fra l’azienda e la dei lavoratori.
f. qualsiasi altro periodo settimanale, mensile o annuale individuabile dal contratto
individuale sottoscritto fra le parti.
4. Il ricorso al lavoro intermittente, invece, è vietato:
a. per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
b. presso unità produttive nelle quali si è proceduto, entro i sei mesi precedenti, a
licenziamenti collettivi a norma degli artt.4 e 24 della legge 23 luglio 1991 n.223, che hanno
riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro
intermittente, ovvero presso unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del
lavoro o una riduzione dell’orario in regime di cassa integrazione guadagni, che interessano
lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente;
c. ai datori di lavoro che non hanno effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della
normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
Art.88 – Assunzione
1. Il contratto di lavoro intermittente deve essere stipulato in forma scritta e contenere i seguenti
elementi:
a. indicazione della durata e delle ipotesi, oggettive o soggettive, in presenza delle quali è
consentita la stipulazione del contratto;
b. luogo e modalità della disponibilità, eventualmente garantita dal lavoratore, e del relativo
preavviso di chiamata del lavoratore, che in ogni caso non può essere inferiore a un giorno
lavorativo;
c. il trattamento economico e normativo spettante al lavoratore per la prestazione eseguita e la
relativa indennità di disponibilità, ove pattuita, nei limiti di quanto previsto al paragrafo
successivo (indennità di disponibilità);
d. indicazione delle forme e modalità, con cui il datore di lavoro è legittimato a richiedere
l'esecuzione della prestazione di lavoro, nonché del le modalità di rilevazione della
prestazione;
e. i tempi e le modalità di pagamento della retribuzione e dell'indennità di disponibilità
f. le eventuali misure di sicurezza specifiche necessarie in relazione al tipo di attività dedotta in
contratto;
g. il rinvio alle norme del presente articolo.
2. Prima dell’inizio della prestazione lavorativa o di un ciclo integrato di prestazioni di durata non
superiore a trenta giorni, il datore di lavoro è tenuto a comunicarne la durata con modalità
semplificate alla Direzione t erritoriale del lavoro competente per territorio nonché all’Ente
Bilaterale mediante sms, fax o posta elettronica.
Art.89 - Indennità di disponibilità
1. Nel contratto di lavoro intermittente è stabilita la misura dell’indennità mensile di disponibilità,
divisibile in quote orarie, che deve essere corrisposta al lavoratore per i periodi nei quali il
lavoratore stesso garantisce la disponibilità all’azienda in attesa di utilizzazione.
2. Per i periodi nei quali il lavoratore garantisce al datore di lavoro la propria disponibilità in attesa di
utilizzazione, l’importo dell’indennità mensile di disponibilità è determinato nel 20% della
retribuzione prevista dal presente contratto, per il livello di riferimento in base alla mansione
svolta.
3. La retribuzione mensil e, da prendere a base di riferimento per la determinazione dell’indennità, è
costituita da:
a. minimo tabellare;
b. terzi elementi;
c. ratei di tredicesima.
4. L’indennità di disponibilità è esclusa dal computo di ogni istituto di legge o del presente
contratto ed il
pagamento delle mensilità supplementari si esaurisce con il pagamento di quanto sopra indicato.
5. In caso di malattia o di altro evento indipendente dalla volontà del lavoratore, che renda
temporaneamente impossibile rispondere alla chiamata, il lavoratore è tenuto a informare
l’azienda preventivamente specificando la durata dell’impedimento, con le modalità previste dal
presente CCNL e, successivamente, documentandone la motivazione.
6. Nel periodo di temporanea indisponibilità non matura il diritto alla indennità di disponibilità.
7. Ove il lavoratore non provveda all’adempimento di cui sopra, perde il diritto alla indennità di
disponibilità per un
periodo di quindici giorni, salva diversa previsione del contratto individuale di lavoro.
8. Le disposizioni di cui ai precedenti punti si applicano soltanto nei casi in cui il lavoratore
si obblighi
contrattualmente a rispondere alla chiamata dell’azienda.
9. In tal caso, il rifiuto ingiustificato di rispondere alla chiamata può comportare il diritto
dell’azienda a risolvere il contratto, con restituzione della quota di indennità di disponibilità
eventualmente già corrisposta e riferita al periodo successivo all'ingiustificato rifiuto, nonché,
in applicazione dell’art.16 c.5 del D.Lgs.n.81/2015, un risarcimento del danno pari all’importo
corrispondente alle quote orarie di indennità di disponibilità relative al periodo di prestazione
rifiutata.
Art.90 - Retribuzione
1. Fermi restando i divieti di discriminazione diretta e indiretta previsti dalla legislazione vigente,
il lavoratore intermittente non deve ricevere, per i periodi lavorati, un trattamento economico
e normativo complessivamente meno favorevole rispetto al lavoratore di pari livello, a parità di
mansioni svolte.
2. Il trattamento economico, normativo e previdenziale del lavoratore intermittente è
riproporzionato, in ragione della prestazione lavorativa effettivamente eseguita, in particolare
per quanto riguarda l'importo della retribuzione globale e delle singole componenti di essa,
nonché delle ferie e dei trattamenti per malattia, infortunio sul lavoro, malattia professionale,
maternità, congedi parentali.
3. In caso di evento di malattia intervenuto durante la chiamata, il lavoratore avrà diritto ad una
integrazione dell’indennità eventualmente erogata dall’INPS fino al raggiungimento del 20%
della retribuzione lorda contrattualmente prevista per tutta la durata della chiamata.
4. Per tutto il periodo durante il quale il lavoratore resta disponibile a rispondere alla chiamata
dell’azienda non è titolare di alcun diritto riconosciuto ai lavoratori subordinati né matura alcun
trattamento economico e normativo, salvo la suddetta indennità di disponibilità.
Art.91 - Consistenza organico aziendale
Il prestatore di lavoro intermittente è computato nell’organico dell’impresa, ai fini della
applicazione di normative di legge, in proporzione all’orario di lavoro effettivamente svolto n ell’arco
di ciascun semestre precedente (gennaio-giugno; luglio-dicembre).
Art.92 - LAVORO A TEMPO DETERMINATO - Requisiti di
applicabilità
1. La presente tipologia di rapporto di lavoro viene incentivato al fine di soddisfare le esigenze flessibili
sia dei datori di lavoro, a cui necessita impiegare per un periodo di tempo determinato dei
dipendenti a svolgere determinate tipologie di attività, sia dei lavoratori e per garantire una
maggiore occupazione.
2. Le assunzioni con contratto a tempo determinato sono d isciplinate dalle norme del presente
articolo e sono effettuate secondo le stesse norme previste per l'assunzione a tempo
indeterminato.
3. Ai sensi dell’art.19 c. 2 del D.Lgs.n.81/2015, la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato
intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di
contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e
indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l’altro, non può superare i
ventiquattro mesi.
4. L'assunzione a tempo determinato può essere anticipata fino a tre mesi sia nei casi di assenze
dal lavoro programmate al fine di assicurare l'affiancamento della lavoratrice/lavoratore che si
deve assentare sia rispetto al per iodo di inizio dell'astensione obbligatoria ai sensi del
D.Lgs.n.151/2001.
5. La durata massima del contratto è pari a un periodo complessivo di 24 mesi, comprese le
eventuali proroghe del periodo inizialmente previsto dal contratto individuale di lavoro.
6. Ai fini del computo di tale periodo si tiene altresì conto dei periodi di missione aventi ad oggetto
mansioni di pari livello e categoria legale, svolti tra i medesimi soggetti, nell’ambito di
somministrazioni di lavoro a tempo determinato.
7. Qualora il limite dei ventiquattro mesi sia superato, per effetto di un unico contratto o di una
successione di contratti, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di
tale superamento.
8. Se il rapporto di lavoro continua dopo la scadenza del ter mine inizialmente fissato o
successivamente prorogato, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore una
maggiorazione del 20% della retribuzione globale per ogni giorno di continuazione del rapporto
fino al decimo giorno successivo e del 40% per ciascun giorno ulteriore.
9. Se il rapporto di lavoro continua oltre il trentesimo giorno in caso di contratto di durata
inferiore a sei mesi, ovvero oltre il cinquantesimo giorno negli altri casi, il contratto si
considera a tempo indeterminato dalla sca denza dei predetti termini.
10. Qualora il lavoratore venga riassunto a termine entro un periodo di 10 giorni dalla data di
scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero 20 giorni dalla data di scadenza di un
contratto di durata superiore a sei mesi, il secondo contratto si considera a tempo
indeterminato.
11. L'azienda fornirà ai lavoratori con contratto a tempo determinato, direttamente o per il
tramite delle RSA aderenti alle OO.SS. stipulanti, informazioni in merito ai posti vacanti a
tempo indeterminato, relativi alle mansioni svolte dai lavoratori a tempo determinato, che si
rendessero disponibili.
Art.93 - Apposizione del termine
Con l’eccezione dei rapporti di lavoro di durata non superiore a dodici giorni, l’apposizione del termine
al contratto è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto, una
copia del quale deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni
lavorativi dall’inizio della prestazione.
Art.94 - Periodo di Prova
È prevista la possibilità di applicare un periodo di prova al rapporto di lavoro a termine la cui durata
sarà pari a quella prevista dall’art.2 per il medesimo livello di inquadramento assegnato. Nel caso di
rapporti inferiori all’anno, la d urata del periodo di prova non potrà essere superiore al 50% della
durata del rapporto di lavoro.
Art.95 - Durata e proroghe
1. Il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato, con il consenso del lavoratore,
solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a 24 mesi e, comunque, per un massimo di
4 volte (quattro) nell’arco di 24 mesi a prescindere dal numero dei contratti. Qualora il numero
delle proroghe sia superiore, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data
di decorrenza della quinta proroga.
2. Un ulteriore contratto a tempo determinato fra gli stessi soggetti, della durata massima di dodici
mesi, può essere stipulato presso la direzione territoriale del lavoro competente per territorio. In
caso di mancato rispetto della descritta procedura, nonché di superamento del termine stabilito
nel medesimo contratto, lo stesso si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data della
stipulazione.
3. Sono in ogni caso esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato conclusi nei
primi 18 mesi dalla fase di avvio di nuove attività d’impresa, ovvero dall’entrata in funzione di una
nuova linea di produzione o di servizio, ovvero di una nuova unità produttiva aziendale.
Dichiarazione a verbale
Le Parti prendono atto della modifica alla disciplina delle causali utilizzabili per l’instaurazione di
contratti a tempo determinato stabilita nell’art. 41 bis D.L. n. 73/2021 (conv. Da L. n. 106/2021), e
rinviano all’appendice del presente CCNL per la determinazione delle stesse.
Art.96 - Proporzione numerica
1. Le Parti convengono che il limite numerico entro il quale possono essere stipulati contratti di
lavoro a tempo determinato è stabilito nella misura pari al 50% dei lavoratori a tempo
indeterminato, apprendisti e assunti con contratto di reinserimento a tempo indeterminato in
forza al momento dell’assunzione. A seguito di accordo sindacale sarà possibile aumentare o
diminuire il limite di cui sopra. Resta salva la facoltà di assumere con contratto a tempo determinato
un numero di dipendenti secondo le seguenti proporzioni:
Tempo indeterminato,
apprendisti e contratto
reinserimento
Tempo determinato
0 1
1 2
2 4
3-4 6
5 7
6-8 8
9-15 1 per ogni lavoratore in forza
Più di 15 50%
2. Sono in ogni caso esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato effettuati per le
casistiche:
a. contratti a tempo determinato conclusi nei primi 24 mesi dalla fase di avvio di nuove attività
d’impresa,
ovvero dall’entrata in funzione di una nuova unità produttiva aziendale.
b. intensificazione di attività connessa a flussi turistici delle aziende clienti;
c. per sostituzione di lavoratori assenti;
d. per lo svolgimento delle attività stagionali di cui all’art.21 c.2 del d.lgs.n.81/2015;
e. con lavoratori di età superiore a 50 anni;
f. lavoratori con contratto di reinserimento;
3. In caso di violazione del limite percentuale di cui al comma 1, restando esclusa la trasformazione
dei contratti interessati in contratti a tempo indeterminato, per ciascun lavoratore si applica una
sanzione amministrativa di importo pari:
al 20 per cento della retribuzione, per ciascun mese o frazione di mese superiore a quindici
giorni di durata del rapporto di lavoro, se il numero dei lavoratori assunti in violazione del
limite percentuale non è superiore a uno;
al 50 per cento della retribuzione, per ciascun mese o frazione di mese superiore a quindici
giorni di durata del rapporto di lavoro, se il numero dei lavoratori assunti in viol azione del
limite percentuale è superiore a uno.
4. Per le ipotesi di cui al c. 2 lett. b. e c., è prevista la possibilità di stipulare contratti a tempo
determinato di durata
complessiva non superiore a otto mesi tra lo stesso lavoratore e lo stesso datore di lavoro nell’arco
dell’anno.
5. I contratti collettivi definiscono modalità e contenuti delle informazioni da rendere alle
rappresentanze sindacali aziendali o alla rappresentanza sindacale unitaria dei lavoratori in
merito all’utilizzo del lavoro a tempo determinato.
Art.97 - Diritto di precedenza
1. Il lavoratore che, nell’esecuzione di uno o più contratti a termine presso la stessa azienda, abbia
prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi ha diritto di precedenza fatte salve
diverse disposizioni di contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con
le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nelle
assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entr o i successivi dodici mesi
con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine.
2. Il lavoratore assunto a termine per lo svolgimento di attività stagionali ha diritto di precedenza,
rispetto a nuove assunzioni a termine da parte dello stesso datore di lavoro per le medesime
attività stagionali
3. Il diritto di precedenza di cui ai punti precedenti può essere esercitato a condizione che il
lavoratore manifesti in tal senso la propria volontà al datore di lavoro entro rispettivamente sei
mesi e tre mesi dalla data di cessazione del rapporto stesso e si estingue entro un anno dalla data
di cessazione del rapporto di lavoro. Il diritto di precedenza di cui ai precedenti punti 1) e 2) deve
essere espressamente richiamato nell'atto scritto di cui all'art.1
c.2 Legge n.78/2014.
4. Fermo restando il suddetto termine di sei mesi, a parità di richieste di assunzione per la medesima
qualifica, prevale l'anzianità di servizio maturata presso la stessa azienda attraverso
precedenti contratti a tempo determinato. In caso di ulteriore parità, prevale la maggiore
anzianità anagrafica.
5. In caso di passaggio da contratto a tempo determinato a contratto a tempo indeterminato, i periodi
di servizio prestato a tempo determinato è utile ai fini del computo della anzianità di servizio.
Art.98 - Retribuzione
1. Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, le ferie, la tredicesima e il premio presenza saranno
corrisposte e frazionate per 365 esimi, sulla base di quanti sono i giorni di durata del rapporto a
termine.
2. Alla scadenza del contratto a tempo determinato verrà corrisposto al lavoratore il TFR previsto
dal presente CCNL.
Art.99 - Risoluzione del rapporto di lavoro e impugnazione
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro prima del termine, si rinvia alla normativa vigente
in materia di impugnazione del licenziamento.
Art.100 - CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE - Sfera di applicabilità
1. Il contratto di somministrazione di lavoro è il contratto, a tempo indeterminato o determinato,
con il quale un’agenzia di somministrazione autorizzata, ai sensi del D.Lgs.n.276/2003, mette a
disposizione di un utilizzatore uno o più lavoratori suoi dipendenti, i quali, per tutta la durata
della missione, svolgono la propria attività nell’interesse e sotto la direzione e il controllo
dell’utilizzatore
2. Il contratto di somministrazione di lavoro è vietato:
a. per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
b. presso unità produttive nelle quali si è proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti
collettivi ai sensi degli artt.4 e 24 della Legge n.223/1991, che hanno riguardato lavoratori
adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione di lavoro, salvo che
il contratto sia concluso per provvedere alla sostituzione di lavoratori assenti o abbia una
durata iniziale non superiore a tre mesi;
c. presso unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione
dell’orario in regime di cassa integrazione guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle
stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione di lavoro;
d. da parte di datori di lavoro che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi in
applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
Art.101 - Proporzione numerica
Le Parti convengono che l’imprenditore ha facoltà di occupare contemporaneamente nella propria
azienda un numero massimo di lavoratori con contratto di somministrazione a tempo determinato
non superiore al 20% annuo dei lavoratori dipendenti a tem po indeterminato in servizio presso
l’azienda stessa, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività ovvero
per la sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto.
Art.102 – Tutela del lavoratore, esercizio del potere disciplinare
1. Il somministratore informa i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività
produttive e li forma e addestra all’uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento
dell’attività lavorativa per la quale essi vengono assunti, in conformità al decreto legislativo
9 aprile 2008 n.81. Il contratto di somministrazione può prevedere che tale obbligo sia
adempiuto dall’utilizzatore. L’utilizzatore osserva nei confronti dei lavoratori somministrati gli
obblighi di prevenzione e protezione cui è tenuto, per legge e contratto collettivo, nei confronti dei
propri dipendenti.
2. Nel caso in cui adibisca il lavoratore a mansioni di livello superiore o inferiore a quelle dedotte
in contratto, l’ utilizzatore deve darne immediata comunicazione scritta al somministratore
consegnandone copia al lavoratore medesimo. Ove non abbia adempiuto all’obbligo di
informazione, l’utilizzatore risponde in via esclusiva per le differenze retributive spettanti al
lavoratore occupato in mansioni superiori e per l’eventuale risarcimento del danno derivante
dall’assegnazione a mansioni inferiori.
3. Ai fini dell’esercizio del potere disciplinare, che è riservato al somministratore, l’utilizzatore
comunica al somministratore gli elementi che formeranno oggetto della contestazione ai sensi
dell’art.7 della Legge n.300/1970.
4. L’utilizzatore risponde nei confronti dei terzi dei danni a essi arrecati dal lavoratore nello
svolgimento delle sue
mansioni.
5. È nulla ogni clausola diretta a limitare, anche indirettamente, la facoltà dell ’utilizzatore di assumere
il lavoratore al termine della sua missione, fatta salva l’ipotesi in cui al lavoratore sia corrisposta
una adeguata indennità, sec ondo quanto stabilito dal contratto collettivo applicabile al
somministratore.
Art.103 - Retribuzione
1. Per tutta la durata della missione presso l’utilizzatore, i lavoratori del somministratore hanno
diritto, a parità di mansioni svolte, a condizioni economiche e normative complessivamente non
inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell’utilizzatore.
2. L’utilizzatore è obbligato in solido con il somministratore a corrispondere ai lavoratori i trattamenti
retributivi e
a versare i relativi contributi previdenziali, salvo il diritto di rivalsa verso il somministratore.
3. I contratti collettivi applicati dall’utilizzatore stabiliscono modalità e criteri per la
determinazione e corresponsione delle erogazioni economiche correlate ai risultati con seguiti
nella realizzazione di programmi concordati tra le parti o collegati all’andamento economico
dell’impresa. I lavoratori somministrati hanno altresì diritto a fruire dei servizi sociali e assistenziali
di cui godono i dipendenti dell’utilizzatore addetti alla stessa unità produttiva, esclusi quelli il cui
godimento sia condizionato alla iscrizione ad associazioni o società cooperative o al conseguimento
di una determinata anzianità di servizio.
Art.104 - Disposizioni comuni ai contratti di lavoro a tempo determinato
e di somministrazione
1. In caso di sostituzione di lavoratori assenti per maternità, aspettative e servizio militare, il
numero di lavoratori con contratto a tempo determinato o di somministrazione di lavoro a tempo
determinato non può superare il numero di lavoratori in forza con contratto a tempo indeterminato
presso l’impresa utilizzatrice. In caso di part -time tale numero si intende proporzionalmente
adeguato.
Art.105 -Limiti al ricorso complessivo del contratto di lavoro
a tempo determinato e di somministrazione
1. Qualora ricorrano particolari evenienze in relazione alle quali l’azienda abbia necessità di superare
i limiti numerici previsti dagli artt. 96 e 101, questa dovrà presentare apposita istanza scritta di
autorizzazione, da inviarsi a mezzo PEC, all’Ente Bilaterale EBINNOVA che valuterà se
ricorrono i presupposti per la concessione di una deroga, fondando la propria decisione su
elementi forniti dall’istante a supporto della richiesta. Tale decisione dovrà essere comunicata per
iscritto entro il termine di 20 giorni dal momento del ricevimento della richiesta di deroga. Nel
silenzio la richiesta si intende accolta.
Art.106 - LAVORO A DISTANZA: TELELAVORO - LAVORO AGILE
(SMART WORKING) Definizione
1. Telelavoro e lavoro agile sono modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato e possono
svolgersi anche con contratto part-time od a tempo determinato. Tali modalità non sono applicabili
ai lavoratori occasionali.
2. Il telelavoratore svolge la propria prestazione attraverso una forma di organizzazione del lavoro
prevalentemente a distanza, resa possibile dall'utilizzo di sistemi informatici e dall'esistenza di
una rete di comunicazione fra il luogo in cui il telelavoratore opera e l'azienda, senza che vi sia
la necessità della presenza fisica continuativa all’interno dei locali aziendali
3. Il lavoratore agile svolge la propria prestazione con l’assenza di vincoli orari o spaziali e con
un’organizzazione per fasi, cicli e obiettivi, salvo casi particolari di ricorso al Lavoro Agile dovuti a
cause di forza maggiore e situazioni emergenziali di rilevanza nazionale; la prestazione lavorativa
viene eseguita in parte all’interno dei locali aziendali ed in parte all’esterno senza una postazione
fissa ed entro i s oli limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale come
da legge e dalla presente contrattazione collettiva.
4. Il centro di Telelavoro o la singola postazione presso il domicilio del telelavoratore non configurano
una unità
produttiva autonoma dell’azienda.
Art.107 - Sfera di applicabilità
1. Il Lavoro a Distanza ha carattere volontario sia per l’azienda sia per il lavoratore dipendente e
pertanto la concessione come l'accettazione non può in alcun modo essere pretesa – salvo sia stata
espressamente disposta nel contratto di assunzione - e il suo rifiuto da parte del lavoratore non
costituisce motivo legittimo per l'interruzione del rapporto di lavoro.
2. Il lavoro a distanza può essere concesso dal datore di lavoro ovvero richiesto dal lavoratore per
tutte quelle mansioni che non richiedano il contatto con il pubblico/clientela ovvero attività di
controllo sul lavoro di altri dipendenti o l’accesso a materiali e/o informazioni che per natura o per
logistica non possono essere posti fuori dall’azienda stessa.
Art.108 - Disciplina del rapporto
1. Il lavoro a distanza con modalità domiciliare ovvero remotizzata può essere concesso o richiesto
esclusivamente dai lavoratori subordinati.
2. Il lavoro a distanza è una modalità di svolgimento della prestazione lavorativa e non un particolare
status legale. Il telelavoratore fa infatti parte a pieno titolo dell’organizzazione della azienda, anche
se il luogo di svolgimento della prestazione è esterno all’azienda.
3. L'accordo tra l'azienda e il lavoratore deve risultare da apposito atto scritto nel quale deve essere
espressamente indicata la durata, la tipologia (tempo determinato ovvero tempo
indeterminato), oltre a quanto compatibilmente previsto dall’articolo 1 “Assunzione”.
4. L’accordo deve contenere la disciplina dell’esecuzione della prestazione lavorativa al di fuori dei
locali aziendali, con particolare riguardo agli strumenti tecnologici utilizzati e al rispetto del diritto
alla disconnessione per il lavoratore.
5. Nell’accordo devono essere illustrate le modalità di controllo della prestazione lavorativa
all’esterno dei locali aziendali, tenendo conto dell’articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori
6. Nel caso di accordo per il tempo indeterminato, ciascuna delle due Parti potrà, con preavviso di
almeno 60 giorni (90 se il lavoratore è disabile), richiedere la disdetta dell'accordo e il ritorno
allo svolgimento presso l'azienda dell'attività lavorativa. Qualora sia stato concordato il tempo
determinato, ad ogni parte e consentito dare disdetta, prima della scadenza del termine, in
presenza di giustificato motivo.
7. Gli accordi di telelavoro sottoscritti da lavoratrici/lavoratori ai sensi della legislazione vigente, per
il periodo successivo al rientro in servizio dopo l'astensione obbligatoria per maternità e con durata
prefissata sino al compimento di 1 anno di vita del bambino, non potranno essere disdettati
dall'azienda.
8. Il compito di individuare le modalità per esercitare il diritto alla reversibilità sarà stab ilito dalla
contrattazione aziendale.
Art.109 - Diritti e doveri del lavoratore a distanza
1. Al lavoratore a distanza sono riconosciuti gli stessi di diritti legali e contrattuali previsti per il
lavoratore dipendente, di pari livello e mansione, impiegato presso i locali dell’azienda ed è
assoggettato al potere direttivo, organizzativo e di controllo dell’azienda.
2. Il lavoratore deve essere messo dal proprio datore di lavoro nella condizione di fruire delle
medesime opportunità di accesso alla formazione e di sviluppo della carriera previste per gli altri
lavoratori dipendenti comparabili ed impiegati presso il medesimo datore di lavoro ed ha diritto ad
una formazione specifica mirata sugli strumenti tecnici di lavoro di cui dispone e sull e
caratteristiche di tale forma di organizzazione del lavoro.
3. Il lavoratore dipendente che passa al telelavoro nel corso del rapporto di lavoro conserva
integralmente il proprio status precedentemente acquisito.
4. La responsabilità in materia di rispetto della normativa relativa alla protezione dei dati, è in capo al
lavoratore.
5. Al lavoratore a distanza è posto l'obbligo di aver cura degli strumenti di lavoro e di informare
tempestivamente il datore di lavoro in caso di guasti o malfunzionamenti delle attrezz ature.
Art. 109 bis – Diritto alla disconnessione
Le parti sindacali sottoscrittrici del presente accordo, in assenza di una regolamentazione
normativa su tale modalità di esecuzione della prestazione lavorativa, valorizzano il diritto dei
lavoratori alla disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche al di fuori dell’orario di lavoro.
Poiché è prevedibile che l’utilizzo di strumenti digitali sul lavoro non verrà meno dopo la pandemia, è
opportuno indicare da subito delle linee guida che impediscano gli e ffetti nocivi sulla salute e sulla
qualità di vita dei lavoratori. La disconnessione consiste nel diritto ad astenersi dallo svolgere mansioni,
attività e comunicazioni elettroniche lavorative al di fuori dell’orario di lavoro, compresi i periodi di
riposo, i giorni festivi e tutti i tipi di congedo, fermo restando che nell’esecuzione della prestazione il
lavoratore dovrà essere contattabile e reperibile durante il proprio orario di lavoro.
A tal proposito, con la delimitazione tassativa del tempo di lavoro, anche con svolgimento da remoto,
si intende circoscrivere il periodo di esigibilità della prestazione lavorativa e il corrispondente
ambito di condotte disciplinarmente rilevanti.
Eventuali impedimenti andranno tempestivamente comunicati all’azienda che indicherà le soluzioni
operative da adottare.
Art.110 - Poteri e obblighi del datore di lavoro
1. La postazione del lavoratore a distanza e i collegamenti telematici necessari per l’effettuazione della
prestazione, così come l’installazione, la manutenzione e le spese di gestione, incluse quelle
relative alla realizzazione e al mantenimento dei sistemi di sicurezza della postazione di lavoro,
nonché alla copertura assicurativa della stessa, sono a carico del datore di lavoro.
2. Il datore di lavoro è tenuto ad adottare tutte le misure appropriate, in particolare per quello
che riguarda i software, atte a garantire la protezione dei dati utilizzati ed elaborati dal
lavoratore a distanza per fini professionali.
3. In ogni caso, il datore di lavoro è tenut o a farsi carico dei costi per la protezione (antivirus), la
salvaguardia (backup), la perdita (crash) dei dati gestiti dal telelavoratore o dal lavoratore agile,
nonché dei costi derivanti dal danneggiamento degli strumenti di lavoro, indipendentemente
dalla proprietà degli stessi.
4. È inoltre tenuto ad informare prontamente il lavoratore a distanza in ordine a tutte le norme
di legge e regole aziendali applicabili, relative alla protezione dei dati, alle prescrizioni di
sicurezza ed igiene connesse con lo svolgimento del lavoro e con gli strumenti da utilizzare; il
lavoratore a distanza è tenuto a rilasciare dichiarazione di ricezione dell’informativa.
5. Il datore di lavoro può instaurare strumenti di controllo nel rispetto delle vigenti normative
nazionali e comunitarie relativa ai videoterminali e fermo restando il divieto dell’utilizzo di
dispositivi ovvero del controllo quantitativo o qualitativo tramite software, all’insaputa del
lavoratore.
6. In ogni caso, il datore di lavoro è tenuto a farsi carico dei co sti derivanti dalla perdita e dal
danneggiamento degli strumenti di lavoro nonché dei dati utilizzati dal lavoratore.
7. Il datore di lavoro è tenuto ad adottare tutte le misure opportune per prevenire l'isolamento
del lavoratore a distanza e per tutelarne la salute, la sicurezza professionale e la riservatezza,
ai sensi della vigente normativa nazionale e comunitaria.
Art.111 - Dotazioni strumentali e utenze
1. Le eventuali dotazioni strumentali necessarie allo svolgimento del lavoro c on modalità di lavoro a
distanza, salvo diverse intese, dovranno essere fornite al lavoratore dall'azienda e resteranno di
proprietà aziendale. Inoltre il datore dovrà fornire i supporti tecnici e i software necessari per
l’espletamento della mansione, nonché la loro installazione.
2. Gli oneri derivanti dall'uso delle stesse, come ad esempio i consumi telefonici e/o elettrici e il
collegamento ad internet, saranno oggetto di specifici accordi scritti da raggiungersi al momento
della concessione del lavoro a distanza.
3. In caso di danneggiamento involontario o di guasto delle dotazioni strumentali fornite al
lavoratore, lo stesso dovrà darne pronta comunicazione al datore di lavoro che potrà inviare
presso il domicilio del lavoratore, dopo aver concordato un o rario, un proprio tecnico ovvero un
tecnico di una ditta specializzata per verificare il guasto e operare le necessarie
riparazioni/sostituzioni. Il rifiuto senza giustificato motivo di far accedere il tecnico, ove non
configuri comportamenti più gravi, co mporterà l'automatica estinzione del rapporto di lavoro a
distanza e il ripristino della normale attività presso la sede aziendale.
4. In caso di furto delle dotazioni strumentali, il lavoratore dovrà darne immediata comunicazione
all'azienda, tramite l’invio via fax o altro mezzo idoneo equipollente della copia della denuncia
di furto presentata presso l'autorità di Polizia giudiziaria territorialmente competente. Tale
denuncia deve essere effettuata entro il termine
del giorno successivo rispetto a quello della scoperta del furto e l’invio della relativa comunicazione
deve avvenire
entro il giorno lavorativo successivo.
Art.112 - Orario di lavoro
1. Fermo restando che i carichi di lavoro assegnati al lavoratore a distanza devono essere
equivalenti a quelli dei prestatori presenti nei locali dell'azienda, con riferimento all’orario di
lavoro non sono applicabili l’art.3 (orario normale di lavoro), art.4 (durata massima dell’orario di
lavoro), art.5 (lavoro straordinario), art.7 (ri poso giornaliero), art.8 (pause), artt.12 e 13
(organizzazione e durata del lavoro notturno) del D.lgs. n.66/2003.
Art.113 - Contrattazione aziendale
1. Alla contrattazione di II Livello è demandata:
la determinazione in concreto degli strumenti che permettono la effettiva
autonoma gestione
dell’organizzazione del lavoro al telelavoratore e al lavoratore agile;
ogni eventuale restrizione riguardante l’uso di apparecchiature, strumenti, programmi
informatici e alle
eventuali sanzioni applicabili in caso di violazione;
l’adozione di misure idonee a prevenire l’isolamento del telelavoratore;
l’adozione di misure idonee a permettere l’accesso alle informazioni dell’azienda;
l’individuazione dell’eventuale fascia di reperibilità fisica o telematica;
la disciplina relativa ad eventuali accessi presso il domicilio del telelavoratore o del
lavoratore agile per il controllo ovvero la riparazione delle apparecchiature e degli
strumenti dati in dotazione agli stessi.
2. In mancanza di contrattazione di II Livello valgono gli accordi tra l’azienda e il singolo
lavoratore, che può farsi assistere da un rappresentante dell’associazione sindacale cui aderisce o
conferisce mandato.
3. In ogni caso, quanto necessario per regolamentare il rapporto di telelavoro e lavoro agile deve
essere definito
prima dell’inizio di tale modalità di svolgimento della prestazione lavorativa.
COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE
Art.113 bis - Collaborazioni Coordinate e Continuative
1. Le parti stabiliscono, ai sensi dell’art.2 c.3 del D.Lgs.n.81/2015, che possa essere stipulato un
contratto di collaborazione per tutte quelle attività ausiliarie e/o complementari compatibili con
la regolamentazione della collaborazione coordinata e continuativa.
2. Tenuto conto delle part icolari esigenze produttive e organizzative del settore che conducono
all’instaurazione di rapporti di collaborazione per lo svolgimento di attività
professionalizzante, si stabilisce che il trattamento economico previsto per i collaboratori non
si possa discostare in difetto di oltre il 30% della retribuzione prevista da Contratto Collettivo.
3. Le collaborazioni di cui sopra possono svolgersi in deroga a quanto previsto dall’art.2 c.1 del
D.Lgs.n.81/2015.
4. I contratti di collaborazione coordinata e continuativa dovranno essere certificati dalla Commissione
Nazionale di Certificazione Conciliazione ed Arbitrato istituita presso l’Ente Bilaterale
EBINNOVA ai sensi del D. Lgs. n. 276/2003 cosiddetta Legge Biagi, ai fini della verifica della
legittimità del contratto sottoscritto dalle parti.
EBINNOVA
ISTITUTI SINDACALI
Art.114 - Rappresentanze Sindacali
Agli effetti di quanto stabilito nei seguenti paragrafi, sono da considerarsi dirigenti sindacali i
lavoratori che fanno parte:
di RSA costituite ai sensi dell’art.19 della Legge n.300/1970 e appartenenti alle OO.SS. stipulanti il
presente contratto, nelle imprese che nell’ambito dello stesso comune occupano più di 5 dipendenti,
i quali risultino regolarmente eletti o nominati in base alle norme statutarie delle Organizzazioni stesse.
di Consigli o Comitati direttivi nazionali e periferici della Organizzazione Sindacale dei lavoratori
stipulante il presente CCNL;
L’Organizzazione Sindacale di appartenenza è tenuta a comunicare l’elezione o la nomina dei lavoratori
a Dirigenti Sindacali Aziendali all’impresa ed alla rispettiva Organizzazione dei datori di lavoro. La
comunicazione per l’elezione deve avvenire tramite comunicazione scritta a data certa.
Le Parti stipulanti demandano alla contrattazione di secondo livello la definizione di accordi finalizzati
a individuare modalità di fruizione dei permessi che consenta la razionalizzazione dei costi sia
attraverso l'individuazione di un monte ore complessivo che attraverso una gestione compatibile con
le esigenze tecnico-produttive dell’azienda.
I Dirigenti Sindacali hanno diritto a permessi retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a
congressi e convegni di natura sindacale, in misura non inferiore a otto giorni all’anno. I lavoratori che
intendano esercitare tale diritto devono darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola
cinque giorni prima, per il tramite dei competenti organismi delle rispettive Organizzazioni Sindacali.
Il licenziamento o il trasferiment o da un’unità produttiva ad un’altra dei lavoratori con qualifica di
Dirigenti Sindacali, per tutto il periodo in cui essi ricoprono la carica, devono essere motivati e non
possono essere originati da ragioni inerenti all’esercizio della carica ricoperta.
Il mandato di Dirigente Sindacale conferito ai dipendenti assunti a tempo determinato non influisce
sulla specialità del rapporto di lavoro e pertanto si esaurisce con lo scadere del contratto a termine.
Fermo restando che, ove richiesto, la data di svolgimento delle elezioni dovrà essere concordata
tra direzione aziendale e il comitato elettorale, possono essere candidati per l’elezione delle RSA
i lavoratori stagionali il cui contratto di assunzione preveda, alla data di svolgimento delle elezioni,
una durata residua del rapporto di lavoro non inferiore a tre mesi.
Art.115 - Procedure e diritti di informazione e consultazione
1. Le parti ritengono che l’informazione e consultazione attraverso la comunicazione
condivisione delle informazioni ha lo scopo di valorizzare le attività migliorando la
competitività delle aziende, difendendo l’occupazione e valorizzando le risorse umane quale
fattore strategico di sviluppo.
2. Informazione Nazionale
Per perseguire tali finalità, le parti attribuiscono il ruolo centrale alla Commissione di
Mercato del Lavoro,
costituita presso l’Ente Bilaterale , che definisce le priorità d’azione ed approva
programmi di lavoro.
La Commissione di Mercato del Lavoro acquisisce in via diretta i dati attraverso L’Osservatorio
Nazionale, analizza le informazioni, produce rapporti periodici o singole analisi su particolari
argomenti individuati dalle parti; Ciascuna delle parti firmatarie del presente contratto è
impegnata a mettere a disposizione della Commissione i dati statistici e le informazioni di cui
dispone, di norma annualmente.
La Commissione di Mercato del Lavoro si riunisce ordinariamente con cadenza almeno annuale
e straordinariamente ogni volta che le Organizzazioni sindacali o le Associazioni Imprenditoriali
ne facciano motivata richiesta
3. Informazione Territoriale/Aziendale
A livello territoriale/aziendale si individuano come aree del diritto di informazione la conoscenza e
valutazione dei maggiori indicatori economico -sociali dell’azienda e le informazioni correlate alla
contrattazione aziendale per obiettivi:
a. l'andamento dell'attività produttiva e la competitività settoriale;
b. le prospettive produttive con particolare riferimento alla situazione ed alla struttura
occupazionale;
c. le necessità formative;
d. l'utilizzo dei fondi interprofessionali;
e. i riflessi sulle infrastrutture e sui servizi sociali dell'organizzazione dei tempi di lavoro;
f. i programmi di investimento e di diversificazione produttiva;
g. le problematiche della formazione professionale, per favorire la formazione continua;
h. i programmi di investimento e di diversificazione produttiva, indicando l'eventuale ricorso ai
finanziamenti agevolati pubblici regionali, nazionali, comunitari, di rilevante interesse per le
condizioni di lavoro;
i. le modifiche all'organizzazione del lavoro e tecnologiche e le conseguenti iniziative
formative e di riqualificazione professionale;
j. il superamento delle barriere architettoniche;
k. allo stato di applicazione delle leggi sull'occupazione e sull'inserimento e reinserimento
dei lavoratori svantaggiati;
l. all'andamento dell'attività formativa relativa ai contratti di lavoro a contenuto anche
formativo.
4. Le informazioni relative agli elementi specificati saranno portati a preventiva conoscenza delle
Rappresentanze Sindacali Aziendali (RSA) o competenti per territorio (RST) stipulanti il presente
contratto.
5. I rappresentanti dei lavoratori e tutti coloro che partecipano alle procedure di informazione e
consultazione di cui sopra non sono autorizzati a rivelare né ai lavoratori né a terzi le
informazioni che siano state loro espressamente fornite in via riservata e qualificate come tali
dal datore di lavoro, nel legittimo interesse dell'impresa. Tale divieto permane per un periodo
di tre anni successivo alla scadenza del termine previsto dal mandato. In caso di violazione del
divieto, fatta salva la responsabilità civile, si applicano i provvedimenti disciplinari di cui al
presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.
6. Il datore di lavoro non è obbligato a procedere a consultazioni o a comunicare informazioni che, per
comprovate esigenze tecniche, organizzative e produttive siano di natura tale da creare notevoli
difficoltà al funzionamento dell'impresa o da arrecarle danno.
7. Eventuali contestazioni relative alla natura riservata delle suddette informazioni sono
demandate alla Commissione di Conciliazione istituita presso l’EBINNOVA, che si riunirà
ed esprimerà il proprio parere entro 20 giorni dalla data del ricorso.
8. La suddetta Commissione determinerà i criteri per definire la natura riservata delle informazioni.
Art.116 - Rappresentanze Sindacali Aziendali e Territoriali RSA-RST
Rappresentanze Sindacali Aziendali (RSA)
1. I componenti delle Rappresentanze Sindacali Aziendali -RSA hanno diritto, per l’espletamento del
loro mandato, a permessi retribuiti nel numero di 10 (dieci) ore mensili. Tale diritto è
riconosciuto, sulla base delle seguenti disposizioni:
fino a n.1 dirigenti per ciascuna RSA nelle aziende che occupano da 6 a 50 dipendenti;
fino a n.2 dirigenti per ciascuna RSA nelle aziende che occupano da 51 a 200 dipendenti;
fino a n.3 dirigenti per ciascuna RSA nelle aziende che occupano più di 200
dipendenti. A tal fine i lavoratori con contratto part -time saranno computati
come unità intere.
2. Il lavoratore che intende esercitare il diritto a permessi retribuiti deve darne comunicazione
scritta al datore di lavoro di regola 24 ore prima tramite la RSA.
3. Le RSA hanno diritto di affiggere comunicazioni riguardanti argomentazioni sindacali
attinenti al rapporto di lavoro, nell’ambito di appositi spazi all’interno dell’unità aziendale messi
a disposizione dal datore di lavoro in luoghi accessibili a tutti i lavoratori; nei casi in cui il datore
di lavoro impieghi lavoratori che svolgono la propria attività al di fuori dai locali aziendali è
necessaria l’istituzione della Bacheca Sindacale Digitale, messa a disposizione d al datore di
lavoro e visibile da tutti i lavoratori, con accesso riservato alle RSA per la pubblicazione delle
proprie informative alla stregua delle usuali bacheche affisse presso i locali aziendali; il
regolamento sull’utilizzo della Bacheca Sindacale Digitale è affidato alla contrattazione di II
Livello.
4. Le RSA, ai sensi dell’Art. 26 della L. 300/70 hanno diritto di inviare, utilizzando il loro indirizzo
di posta elettronica,
comunicazioni sindacali a mezzo e-mail ai lavoratori dell’Impresa durante il loro orario di lavoro e al
loro indirizzo
aziendale di posta elettronica, senza pregiudizio del normale svolgimento dell’attività aziendale.
5. Nel monte ore rientra tutta l’attività sindacale, compresa quella riguardante la partecipazione
a riunioni e a Commissioni comunque denominate, restando pertanto escluse quelle convocate
dalle Aziende; tale monte ore così determinato costituisce un tetto invalicabile annuale; non è
consentita la fruizione di eventuali residui in anni successivi a quello di competenza.
6. Il monte ore di permessi sopra determinato non assorbe, per l’Organizzazione stipulante il
presente accordo, quanto previsto agli artt.23 e 30 della Legge n.300/1970 e pertanto, ogni e
qualsiasi livello di istanza sindacale, ivi comprese le convocazioni degli organi direttivi confederali,
nazionali, regionali, provinciali o comprensoriali, etc.
7. L’ OO.SS. stipulante il presente CCNL, attraverso le proprie articolazioni, si impegna a
comunicare alle singole aziende, entro il mese di dicembre di ciascun anno precedente quello di
riferimento, i nominativi dei dipendenti dell’azienda che hanno diritto a fruire del monte ore dei
permessi aziendali, in quanto dirigenti delle rappresentanze sindacali contrattualmente
previste e degli organismi direttivi nazionali, regionali, provinciali, comprensoriali ed aziendali,
nei limiti previsti dai rispettivi Statuti.
8. Tutti i permessi vengono accordati a richiesta scritta della OO.SS. stipulante il CCNL ed avanzata
con un preavviso di almeno 24 ore lavorative, salvo cas i di particolare urgenza. Le richieste di
permesso devono essere controfirmate dal responsabile dell’organo direttivo di appartenenza del
lavoratore interessato e quelle relative alla partecipazione alle riunioni degli organi direttivi
devono essere corredate dalla copia della lettera di convocazione dello stesso organo.
9. All’infuori di quanto previsto dalle presenti norme, potranno essere concessi, altresì, permessi
sindacali non
retribuiti, compatibilmente con le esigenze di servizio.
Rappresentanze Sindacali Territoriali (RST)
1. Per la tutela dei Lavoratori dipendenti da Imprese non rientranti nel campo di applicazione
dell’Art. 19 dello Statuto dei Lavoratori o che hanno meno di 6 (sei) dipendenti in ciascuna sede
autonoma, per la validità della Contrattazione Aziendale di Secondo livello ivi svolta, è prevista la
Rappresentanza Sindacale Territoriale, in sigla “RST”, nominata dalla OO.SS. firmataria il
presente CCNL.
2. Le RST sono titolari di tutte le prerogative e diritti di cui sono titolari le RSA (in loro assenza)
e che siano compatibili con la funzione svolta
Art.117 – Assemblea
1. Nelle unità aziendali, i lavoratori in forza nell’unità medesima hanno diritto di riunirsi fuori
dell’orario di lavoro in assemblee in dette dalle Organizzazioni aderenti o facenti capo alle
OO.SS. stipulanti, singolarmente o congiuntamente, su materie di interesse sindacale e del
lavoro. Le riunioni si terranno presso l’unità aziendale interessata, in locale messo a disposizione
dal datore di lavoro; la convocazione deve essere comunicata alla direzione dell’impresa con
almeno 2 (due) giorni di anticipo; le assemblee possono essere svolte anche in modalità
telematica, su richiesta dei lavoratori, attraverso l’utilizzo di apposite “sui te” telematiche
messe a disposizione, anche dal datore di lavoro.
2. A ciascun lavoratore è inoltre riconosciuto il diritto a partecipare ad Assemblee sindacali, indette
dalle OO.SS. stipulanti il presente CCNL, durante l’orario di lavoro fino ad un massimo d i 24
(ventiquattro) ore all’anno normalmente retribuite.
3. Lo svolgimento delle assemblee durante l’orario di lavoro dovrà essere concordato in sede
aziendale, tenendo conto dell’esigenza di garantire in ogni caso la regolare funzionalità delle
aziende. Devono altresì essere
assicurate la sicurezza dei presenti, la salvaguardia degli impianti e delle attrezzature e
l’eventuale servizio di
vendita al pubblico.
4. Le riunioni possono riguardare la generalità dei lavoratori ovvero gruppi di essi; ad esse possono
prendere parte dirigenti esterni dei sindacati stipulanti il CCNL indicati nella convocazione; Le
riunioni non potranno superare, singolarmente, le due ore e trenta minuti di durata.
Art.118 - Referendum
1. Nelle aziende, il datore di lavoro deve consentire lo svolgimento fuori dell’orario di lavoro, di
referendum, sia generali che per categorie, su materie inerenti all’attività sindacale.
2. I referendum sono indetti dalla RSA, con diritto di partecipazione di tutti i lavoratori
appartenenti all’unità
aziendale e alla categoria particolarmente interessata.
3. Ulteriori modalità per lo svolgimento del referendum saranno stabilite nei contratti collettivi
decentrati.
Art.119 - Trattenute sindacali
1. I datori di lavoro provvederanno alla trattenuta sindacale, a favore della O. S. firmataria del
presente contratto, nei confronti dei lavoratori che ne effettueranno richiesta scritta.
2. La suddetta quota sarà trasmessa alle OO.SS. da parte del datore di lavoro, previa
sottoscrizione, da parte del lavoratore della lettera di delega nella quale si indica
l’Organizzazione Sindacale destinataria del contributo associativo.
3. L’Azienda trasmetterà l’importo della trattenuta al Sindacato di spettanza.
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RAPPORTI TRA LE PARTI SINDACALI
Art.120 - Ente Bilaterale autonomo del settore privato EBINNOVA
1. Le Parti concordano che l’Ente Bilaterale Autonomo del Settore Privato, in sigla
EBINNOVA costituisce lo strumento per lo svolgimento delle attività individuate delle
Parti stipulanti il CCNL in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione,
qualificazione professionale e sostegno al reddito.
Quest’ultima attività sarà concretizzata con l’ausilio del fondo di solidarietà eventualmente
firmatarie dal presente CCNL.
2. EBINNOVA è costituito e strutturato in base alle modalità organizzative e funzionali
tassativamente definite con apposito Statuto e Regolamento.
3. A tal fine EBINNOVA Nazionale attua ogni utile iniziativa e in particolare:
a. programma e organizza relazioni sul quadro economico e produttivo del settore e dei comparti
e le relative prospettive di sviluppo, sullo stato e sulle previsioni occupazionali, anche
coordinando indagini e rilevazioni, elaborando stime e proiezioni finalizzate, tra l’altro, a
fornire alle parti il supporto tecnico necessario alla realizzazione de gli incontri di
informazione;
b. provvede al monitoraggio e rilevazione permanente dei fabbisogni professionali e formativi dei
settori;
c. provvede al monitoraggio delle attività formative e allo sviluppo dei sistemi di
riconoscimento delle competenze per gli addetti;
d. elabora, progetta e gestisce- direttamente o attraverso convenzioni - proposte e iniziative
in materie di formazione continua, formazione e qualificazione professionale, anche in
relazione a disposizioni legislative e programmi nazionali e comunitari, anche in
collaborazione con le Regioni e con altri Enti competenti, finalizzate altresì a creare le
condizioni più opportune per la loro pratica realizzazione a livello territoriale;
e. riceve dalle Organizzazioni Territoriali, gli accordi collett ivi territoriali ed aziendali
curandone le raccolte e provvedendo, a richiesta, alla loro trasmissione al CNEL agli effetti
di quanto previsto dalla Legge n.936/1986;
f. istituisce e gestisce l’Osservatorio Nazionale e gli Osservatori Territoriali di cui agli
artt.123, 129 e 130 del presente CCNL, e ne coordina le attività;
g. riceve ed elabora, ai fini statistici, i dati forniti dagli Osservatori Territoriali sulla
realizzazione degli accordi in materia apprendistato e dei contratti a termine;
h. svolge i compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva in materia di tutela della
salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
i. svolge i compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva in materia di sostegno al
reddito;
j. svolge la funzione di certificazione dei contratti previsti dalla normativa di riforma del
mercato del lavoro, delle rinunce e transazioni di cui all’art.2113 cod. civ. e del contenuto
dei regolamenti delle società cooperative concernenti la tipologia dei rapporti di lavoro;
k. svolge, in materia di apprendistato, le funzioni eventualmente ad esso affidate da nuove
disposizioni di legge in materia;
l. svolge le funzioni di ente promotore delle convenzioni per la realizzazione dei tirocini formativi
ai sensi della normativa vigente;
m. attua ogni azione utile al raggiungimento degli scopi previsti dal CCNL che ad esso fanno
riferimento;
n. attua il sistema di ammortizzatori sociali con il sistema di autofinanziamento;
o. attua il sistema di ammortizzatori sociali con il sistema di autofinanziamento;
p. può promuovere lo svolgimento di piani formativi settoriali e \o territoriali volti a favorire
l’apprendimento della lingua italiana da parte dei lavoratori stranieri, per i quali potrà essere
richiesto il cofinanziamento del f ondo interprofessionale di formazione continua, per i
dipendenti delle aziende che applicano il presente CCNL.
4. EBINNOVA svolge inoltre, attraverso apposite Commissioni di Indirizzo Settoriale, in sigla
CIS, composte dai rappresentanti delle OO.SS. stipulanti il presente contratto, tutte le attività
funzionali alla esecuzione della normativa legislativa e contrattuale in materia di
EBINNOVA EBINNOVA
apprendistato, contratti a tempo determinato, part -time, lavoro ripartito e lavoro
intermittente, nonché la gestione delle problematiche settoriali per tutte le materie
demandate alla Bilateralità dalla contrattazione collettiva.
5. Per la certificazione dei contratti di lavoro, EBINNOVA dispone un’apposita
Commissione Nazionale di
Certificazione.
6. Su istanza di una delle Parti Sociali stipulanti, EBINNOVA Nazionale può essere
riconosciuto mandato circa la ricognizione di problemi sorti a livello di singoli settori compresi
nella sfera di applicazione del presente CCNL e relativi agli effetti derivanti dall’attuazione
delle norme contrattuali.
7. EBINNOVA potrà essere chiamato a pronunciarsi con riferimento alla classificazione e ai
sistemi di flessibilità dell’orario di lavoro, anche per la sopravvenienza di nuove modalità di
svolgimento dell’at tività settoriale ovvero in materia di riallineamento retributivo, di
organizzazione del lavoro, di innovazioni tecnologiche ovvero tutte quelle materie che gli
verranno espressamente affidate dalle Parti. L’istruttoria avviene attraverso l’istituzione di
un’apposita la CIS Nazionale. Un apposito accordo siglato in seno alla Commissione raccoglierà le
risultanze del lavoro svolto che confluiranno ad integrare il presente CCNL.
8. Per il miglior raggiungimento dei propri scopi EBINNOVA potrà avviare, partecipar e o
contribuire ad ogni iniziativa che in modo diretto permetta o faciliti il raggiungimento dei
propri fini istituzionali, anche costituendo o partecipando ad Istituti, Società, Associazioni od
Enti, previa apposita delibera del Consiglio di Amministrazione.
9. Gli organi di gestione EBINNOVA saranno composti su base paritetica tra l’Organizzazione
Sindacale dei lavoratori
e dei datori di lavoro.
10. La costituzione degli Regionali e Territoriali è deliberata dal Consiglio Direttivo
dell’ nazionale
che ne regola il funzionamento con apposito regolamento.
Art.121 - Enti Bilaterali Territoriali
1. EBINNOVA Territoriale costituisce lo strumento per lo svolgimento delle attività
individuate dalle Parti stipulanti in materia di occupazione, mercato del lavoro e a tal fine
promuove:
a. la formazione e la qualificazione professionale anche in collaborazione con le R egioni e
altri Enti competenti, anche finalizzate all’avviamento al lavoro dei lavoratori che vi
abbiano proficuamente partecipato;
b. il finanziamento di corsi di riqualificazione per il personale interessato in processi di
ristrutturazione e riorganizzazione che comportino la cessazione e/o la sospensione
dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato;
c. gli interventi per il sostegno del reddito dei lavoratori stagionali che partecipano ai corsi di
formazione
predisposti dall’Ente stesso, nonché altri interventi di carattere sociale in favore dei lavoratori;
d. il coordinamento, la vigilanza ed il monitoraggio dell’attività dei Centri di Servizio;
e. l’istituzione di una banca dati per l’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro ed il
monitoraggio del mercato del lavoro e delle forme di impiego, in collegamento con
EBINNOVA Nazionale e con la rete degli EBINNOVA Territoriali e con i servizi
locali per l’impiego;
f. le azioni più opportune affinché dagli Organismi competenti siano predisposti corsi di
studio che, garantendo le finalità di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei
lavoratori, favoriscano l’acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle
caratteristiche delle attività del comparto;
g. i compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva in materia di tutela della
salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
h. le funzioni in materia di riallineamento retributivo ad esso affidate dagli accordi
territoriali in materia.
i. per i dipendenti delle aziende che applicano il presente CCNL può promuovere lo
svolgimento di piani formativi settoriali e/o territoriali volti a favorire l’apprendimento della
lingua italiana da parte dei lavoratori stranieri, per i quali potrà essere richiesto il
cofinanziamento del fondo di formazione continua da costituire;
j. per i dipendenti delle aziende che applicano il presente CCNL può svolgere attività di
assistenza ai lavoratori stranieri ai fini del disbrigo delle pratiche utili al rinno vo del
permesso di soggiorno.
2. EBINNOVA Territoriale, svolge inoltre, tutte le attività funzionali alla esecuzione a livello
territoriale della normativa legislativa e contrattuale in materia di apprendistato, contratti di
inserimento, contratti a tempo determinato, part-time e lavoro intermittente.
3. Per la certificazione dei contratti di lavoro, l’EBINNOVA Territoriale si avvale di apposite
commissioni di certificazione presenti su tutto il territorio, sostituite all’uopo dalla
Commissione Nazionale di Certificazione, in caso di ridotta presenza a livello locale.
4. EBINNOVA Territoriale, inoltre, promuove e gestisce iniziative in materia di formazione
e qualificazione professionale anche in collaborazione con le Regioni e altri Enti competenti. In
Particolare, svolge le azioni più opportune affinché dagli organismi competenti siano
predisposti corsi di studio che, garantendo le finalità di contribuire al miglioramento culturale
e professionale dei lavoratori, favoriscano l’acquisizione di più elevati valori prof essionali e
siano appropriati alle caratteristiche delle attività del comparto.
Art.122 - Assistenza Sanitaria Integrativa
1. Il fondo di assistenza sanitaria integrativa è il INNOVACARE (Fondo Sanitario Nazionale
Integrativo al SSN). Le parti hanno di comune accordo preso tale decisione al fine di garantire
a tutti i lavoratori maggiori prestazioni assistenziali integrative del servizio sanitario nazionale.
2. A decorrere dal 01 gennaio 2026 sono iscritti al INNOVACARE tutti i lavoratori assunti a
tempo indeterminato o a tempo determinato, sia a tempo pieno che parziale, inclusi gli
apprendisti ed i collaboratori.
3. Per il finanziamento del INNOVACARE è dovuto un contributo mensile obbligatorio per
ciascun lavoratore in forza, pari ad euro 12,00 I contributi sono dovuti per 12 mensilità da
corrispondersi entro il giorno 16 di ogni mese.
4. I contributi di cui al punto 3) unitamente alla contribuzione da destinare all’Ente Bilaterale
EBINNOVA , vanno versati in un’unica soluzione mediante F24 con codice “EISO” o
tramite bonifico bancario sul Conto corrente intestato a INNOVACARE.
5. Il trattamento economico complessivo risulta comprensivo di tali quote e contributi, che sono
considerati parte integrante del trattamento economico.
6. I contributi di cui al comma 3 sono sostitutivi di un equivalente aumento salariale contrattuale
ed assumono valenza normativa per tutti coloro che applicano il presente CCNL.
7. L’azienda che ometta il versamento delle suddette quote è tenuta ad erogare al lavoratore un
elemento distinto della retribuzione pari ad Euro 25,00 lordi da corrispondere per tutte le
mensilità previste dal CCNL. Fermo restando il diritto del lavoratore a l risarcimento del danno
subito.
Art.123 - Commissione di Conciliazione Paritetica Nazionale
1. Le Parti intendono adottare ogni strumento idoneo a favorire appropriati momenti di confronto
atti a prevenire conflittualità ed eventuali contenziosi, anche in sede giudiziaria, e convengono
di attenersi alle procedure indicate agli articoli seguenti.
2. A tal fine, le Parti intendono costituire una Commissione di Conciliazione Nazionale con il
compito di verificare con attività di costante monitoraggio, la corretta attuazione dei doveri
incombenti sulle Parti anche attraverso l’interpretazione autentica del CCNL ovvero delle singole
clausole contrattuali oggetto di eventuali controversie o interventi diretti su problematiche e/o
situazioni di rilievo.
3. In pendenza di un procedimento instaurato presso la Commissione di Conciliazione Nazionale,
è precluso alle OO.SS. e alle parti interessate la facoltà di adottare ulteriori iniziative sindacali
ovvero legali fino alla definizione della controversia.
Art.124 - Composizione e sede della Commissione Nazionale
La Commissione di Conciliazione Nazionale è composta da un numero pari di membri scelti in egual
numero tra le organizzazioni datoriali e quelle sindacali dei lavoratori fino ad un massimo di 4 per
organizzazione.
Art.125 - Convocazione della Commissione Nazionale
1. Per tutte le attività inerenti la convocazione, l‘organizzazione delle riunioni e la verbalizzazione
delle decisioni assunte in sede di Commissione di Conciliazione Nazionale, viene istituita una
Segreteria tra le Parti Sociali stipulanti.
2. La convocazione della Commissione di Conciliazione Nazionale viene disposta a seguito della
presentazione di un’apposita istanza presentata alla Segreteria da parte dalle Organizzazioni
stipulanti i l presente contratto ovvero da parte dei loro Rappresentanti a livello locale,
autonomamente o per conto di un lavoratore o di un datore di lavoro a loro aderente, tramite le
Associazioni locali o nazionali di categoria.
3. L’Organizzazione procedente è tenut a a presentare l’istanza per mezzo di PEC, lettera
raccomandata A/R ovvero
consegna a mano in duplice copia o ogni altro mezzo equipollente idoneo.
4. La richiesta deve contenere gli elementi essenziali utili all’esame della controversia, l’indicazione
delle eventuali parti, l’elenco degli eventuali documenti allegati, l’indicazione
dell’Organizzazione Sindacale o Associazione Datoriale che rappresenta l’istante in caso di
domanda presentata su interesse di una parte.
5. Su accordo delle parti, la data di convoca zione della Commissione verrà fissata non oltre i 20 giorni
dalla data di
ricevimento dell’istanza e l’intera procedura dovrà esaurirsi entro i 30 giorni successivi.
Ove la controversia presenti particolare complessità sul piano istruttorio, d’intesa con le parti, il
termine potrà
essere prorogato dalla Commissione fino ad un massimo di ulteriori 30 giorni.
Art.126 - Istruttoria e decisione della Commissione Nazionale
1. Al fine di acquisire ulteriori elementi e circostanze utili per l’esame e per la definizione della
controversia, la
Commissione può convocare le parti prima di concludere la fase istruttoria.
2. La decisione assunta dalla Commissione di Conciliazione Nazionale, sottoscritta dai suoi
componenti, viene trasmessa per mezzo della sua Segreteria in copia alle parti interessate.
3. Queste sono tenute ad uniformarvisi e, ove ne ricorrano gli estremi, a darvi attuazione,
trasferendone i contenuti in un apposito verbale di conciliazione, redatto ai sensi della normativa
vigente.
4. Qualora la con troversia verta su questioni attinenti al sistema di relazioni sindacali e dalla
deliberazione assunta dalla Commissione risulti leso un diritto di organizzazione sindacale di
parte, previo confronto tra le Organizzazioni stipulati da esaurirsi entro il termine di 30 giorni,
la parte interessata, sulla base di riscontri oggettivi, può decidere di non attenersi a quanto
disposto dalla Commissione ovvero di non avviare le procedure prescritte dalla Commissione
stessa. Tale facoltà della parte interessata le è riconosciuta anche qualora non vi sia stata alcuna
deliberazione da parte della Commissione.
Art.127 - Commissione di Conciliazione Regionale e/o territoriale
La Commissione di Conciliazione Regionale interviene, per risolvere tutte le problematiche
inerenti la contrattazione decentrata per le quali non si debba ricorrere all’intervento della
Commissione di Conciliazione Nazionale.
Art.128 - Composizione e sede della Commissione Regionale e/o
Territoriale
1. Ciascuna Commissione di Conciliazione Regionale e/o territoriale è composta da un numero
pari di membri scelti in egual numero tra le organizzazioni datoriali e quelle sindacali dei
lavoratori fino ad un massimo di 4 per organizzazione.
2. La Commissione si riunisce presso la sede dei Rappresentanti dei datori di lavoro regionali ogni
semestre al fine di ottemperare al suo mandato di cui al punto n.2 dell’articolo precedente ovvero
su richiesta di una delle parti a fronte di esigenze di natura specificamente territoriale ovvero
aziendale.
Art.129 - Convocazione della Commissione Regionale e/o Territoriale
1. La convocazione della Commissione di Conciliazione Regionale viene disposta a seguito di
formale richiesta prese ntata alla Segreteria della Commissione da parte dell’Organizzazione
sindacale ovvero dell’Associazione imprenditoriale a livello locale, autonomamente o in
rappresentanza dei propri assistiti.
EBINNOVA –
2. L’Organizzazione procedente è tenuta a presentare l’istanza per mezzo di PEC, lettera
raccomandata A/R ovvero
consegna a mano in duplice copia od ogni altro mezzo equipollente idoneo.
3. La richiesta deve contenere gli elementi essenziali utili all’esame della controversia, l’indicazione
delle eventuali parti, l’elenco degli eventuali documenti allegati, l’indicazione
dell’Organizzazione Sindacale o Associazione Datoriale che rappresenta l’istante in caso di
domanda presentata su interesse di una parte.
4. Su accordo delle parti, la data di convocazione della Commissione verrà fissata non oltre i 20 giorni
dalla data di ricevimento dell’istanza e l’intera procedura dovrà esaurirsi entro i 30 giorni
successivi. Ove la controversia presenti particolare complessità sul piano istruttorio, d’intesa con
le parti, il termine potrà essere prorogato dalla Commissione fino ad un massimo di ulteriori 30
giorni.
Art.130 - Istruttoria e decisione della Commissione Regionale e/o
Territoriale
1. Al fine di acquisire ulteriori elementi e circostanze utili per l’esame e per la definizione della
controversia, la
Commissione può convocare le parti prima di concludere la fase istruttoria.
2. La Commissione, acquisiti gli elementi del caso, procede alla deliberazione e redige il
verbale che sarà sottoscritto dai suoi membri.
3. In caso di mancato accordo, su istanza di entrambe le parti, la controversia verrà inoltrata alla
Segreteria della Commissione Nazionale per un secondo tentativo di conciliazione.
Art.131 - Osservatorio Nazionale
1. L’Osservatorio Nazionale è lo strumento che l’Ente Bilaterale Autonomo del settore privato -
EBINNOVA può istituire per lo studio e la realizzazione di tutte le iniziative ad esso
demandate sulla base di accordi tra le Parti Sociali in materia di occupazione, mercato del lavoro,
formazione e qualificazione professionale.
2. A tal fine, l’Osservatorio attua ogni utile iniziativa e, in particolare:
a. programma ed organizza relazioni sul quadro economico e produttivo del comparto e le
relative prospettive di sviluppo, sullo stato e sulle previsioni occupazionali, anche coordinando
indagini e rilevazioni, elaborando stime e proiezioni;
b. riceve ed organizza le relazioni sulle materie oggetto di analisi dell’Ente Bilaterale Nazionale
inviando a quest’ultimo, con cadenza semestrale, i risultati trasmessigli dagli EBINNOVA
Territoriali;
c. elabora proposte in materia di formazione e qualificazione professionale, anche in relazione a
disposizioni legislative nazionali e comunitarie, e, in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti
competenti, finalizzate anche a creare le condizioni più opportune per una loro pratica
realizzazione a livello territoriale;
d. riceve ed elabora, anche a fini statistici, i dati forniti dagli Osservatori Territoriali sulla
realizzazione e l’utilizzo degli a ccordi in materia di contratti d’inserimento e apprendistato
nonché dei contratti a termine inviandone i risultati, di norma a cadenza annuale,
EBINNOVA Nazionale;
e. riceve dalle Organizzazioni Territoriali gli accordi realizzati a livello territoriale o aziendale
curandone
l’analisi e la registrazione;
f. predispone i progetti formativi per singole figure professionali, al fine del migliore utilizzo
dei contratti
d’inserimento.
Art.132 - Organismo Paritetico Nazionale EBINNOVA
1. Le Parti concordano che l’Organismo Paritetico Nazionale Settore Privato, in sigla
EBINNOVA costituisce lo strumento necessario al fine del rispetto delle norme in materia
di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro come previsto e disciplinato dal D.Lgs. 81/08.
2. EBINNOVA è costituito e strutturato in base alle modalità organizzative e funzionali
RLST
definite dal suo statuto ed ha competenza nazionale sui comparti disciplinati dai CCNL
sottoscritti dalle OO.SS. firmatarie.
3. A tal fine EBINNOVA attua ogni utile iniziativa e in particolare:
- supportare le imprese nell’individuazione di soluzioni tecniche e organizzative dirette a
garantire e
migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
- svolge, promuove e collabora alle attività di formazione in materia di sicurezza ed igiene sui
luoghi di lavoro, consentendo alle aziende e ai datori di lavoro di adempiere all’ obbligo di
collaborazione con gli organismi paritetici, anche attraverso l’impiego dei fondi
interprofessionali, nonché, su richiesta delle imprese, rilascia una attestazione dello svolgimento
delle attività e dei servizi di supporto al sistema delle imprese, tra cui l’asseverazione della
adozione e della efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicure zza di
cui all’articolo 30 del DLGS 81/2008,della quale gli organi di vigilanza possono tener conto ai fini
della programmazione delle proprie attività. A tale fine l’Organismo Paritetico istituirà specifica
commissione paritetica, tecnicamente competente.
- Dare comunicazione alle imprese e agli organi di vigilanza territorialmente competenti del
nominativo del
ai sensi dell’art. 51 comma 8 del D.Lgs. 81/2008.
- Dare comunicazione all'INAIL dei nominativi delle imprese che hanno aderito al sistema
dell’organismo
paritetico e il nominativo o i nominativi dei
- Svolgere ogni altra funzione affidata dalla legge italiana o europea e quanto deliberato e
regolamentato dall’
Organismo costituito.
Art.133 - Finanziamento Ente Bilaterale Autonomo del settore privato
1. Il contributo mensile da destinare in favore dell’ EBINNOVA Nazionale è stabilito nella
misura fino ad euro 20,00 (€ venti) suddivisi per € 18,00 a carico dell’azienda e €.2,00 a carico
del dipendente per le mensilità previste dal presente CCNL;
2. La quota relativa all’assistenza contrattuale a favore di CONFAZIENDE a carico dell’azienda per
ogni lavoratore all’atto dell’adesione al presente CCNL è stabilita nella misura massima del
3%
RLST.
3. L’azienda che ometta il versamento delle suddette quote è tenuta a corrispondere al lavoratore
un E.D.R. di importo mensile pari ad €. 25,00 lordi.
4. L’ E.D.R. di cui al comma precedente, viene corrisposto per tutte le mensilità previste nel
CCNL e non è utile ai
fini del computo di qualsiasi istituto legale e contrattuale, ivi compreso il trattamento di fine
rapporto.
5. Le quote, unitamente ai contributi da destinare al Fondo sanitario integrativo
“INNOVACARE”, vanno versate in un’unica soluzione o mediante F24 con codice “ EISO”
o tramite bonifico bancario sul Conto corrente intestato a EBINNOVA.
6. L’azienda che non aderisce a CONFAZIENDE, e/o che ometta il versamento delle quote
all’Ente Bilaterale – EBINNOVA e del Fondo Sanitario “ INNOVACARE” non può
avvalersi del presente contratto.
Art.134 - Fondi
Fondo interprofessionale per la formazione continua
Per tutta la materia della formazione continua, le Parti convengono che verrà costituito,
successivamente alla stipula del presente CCNL, un fondo interprofessionale di nuova costituzione.
Fondo di Previdenza Complementare
Le Confederazioni concordano di costituire il fondo di Previdenza Complementare Intersettoriale,
così come previsto dal D.Lgs. 252 del 5 dicembre 2005 e di regolamentarne le funzioni con
successivo accordo.
Assistenza contrattuale
Considerando il presente contratto collettivo uno strumento di tutela per tutti i datori di lavoro,
che adottano esplicitamente o recepiscono implicitamente il presente CCNL mediante la sua
applicazione, ai fini della realizzazione della funzione contrattuale, anche delegata dalla
legislazione vigente, nonché del beneficio delle agevolazioni contrattuali e legislative e,
conseguentemente, per la sua gestione, nonché per assicurare le funzioni di tutela e di assistenza delle
strutture sindacali, an che territoriali, al servizio delle aziende CONFAZIENDE procederà alla
riscossione di un contributo di assistenza contrattuale a carico delle aziende, in misura non
inferiore allo 1,00% delle retribuzioni denunciate a fini contributivi, per il tramite dell’INPS ai sensi
della Legge 4 giugno 1973 n.311.
Le misure contributive annuali e le relative norme di esazione formeranno oggetto di appositi
regolamenti nazionali e/o disposizioni territoriali del sistema CONFAZIENDE .
Art.135 - Conciliazione controversie in sede sindacale
1. Le Parti concordano che qualora nell’interpretazione e nell’applicazione del presente contratto
e nello svolgimento del rapporto di lavoro sorgano controversie individuali o plurime, queste
dovranno essere sottoposte, prima dell’azio ne giudiziaria, ad un tentativo di conciliazione in sede
sindacale, ai sensi della riforma introdotta dalla Legge n.183/2010. Restano escluse le
controversie inerenti i provvedimenti disciplinari e le relative sanzioni.
2. Il tentativo di conciliazione sindacale può essere previsto egualmente in caso di controversie
relative ai licenziamenti individuali di cui alla Legge n.604/1966, Legge n.300/1970 e successiva
Legge n.108/1990, non derivanti da provvedimento disciplinare, ferma restando l’obbligatorietà
della procedura ex art.7 della Legge n.604/1966.
3. Le suddette controversie potranno essere devolute alla Commissione di Conciliazione
dell’EBINNOVA In assenza di Enti Bilaterali Regionali, la parte interessata potrà ricorrere
alla Commissione di Conciliazione Nazionale istituita presso l’Ente Bilaterale Autonomo settore
privato - EBINNOVA . Resta salva la facoltà dell’ente bilaterale, qualora ricorrano le
circostanze di cui al comma precedente, di procedere alla costituzione di Commissioni
Territoriali di Conciliazione alle quali sarà devoluta la risoluzione delle controversie sorte nel
territorio rientrante nel loro ambito di competenza
4. La comunicazione della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione interro mpe la
prescrizione e sospende, per la durata del tentativo di conciliazione e per i venti giorni successivi
alla sua conclusione, il decorso di ogni termine di decadenza.
Art.136 - Composizione e sede delle Commissioni di Conciliazione
La Commissione di Conciliazione Territoriale è istituita presso l’Ente Bilaterale – EBINNOVA
territorialmente competente ed è composta da rappresentanti delle OO.SS. stipulanti. La medesima
composizione è prevista per la Commissione di Conciliazione Nazionale istituita pres so
EBINNOVA Nazionale.
Art.137 - Attivazione della procedura di conciliazione
1. Il tentativo di conciliazione in sede sindacale viene instaurato a cura della parte interessata
personalmente o tramite l’Organizzazione Sindacale firmataria del presente CCNL alla quale sia
iscritta o abbia conferito mandato, presentando apposita richiesta alla Commissione di
Conciliazione mediante PEC, lettera raccomandata A/R ovvero consegna a mani.
2. A carico della parte procedente spetta l’onere di trasmettere prontamente copia della richiesta del
tentativo di
conciliazione alla controparte.
Art.138 - Richiesta del tentativo di conciliazione
La richiesta deve contenere l’indicazione delle parti (se in caso di persona giuridica, associazione non
riconosciuta o comitato, l’istanza deve indicare la denominazione o la ditta nonché la sede),
l’indicazione dell’Organizzazione Sindacale o Associazione Datoriale firmataria del presente
CCNL che rappresenta l’istante, il luogo dove è sorto il
rapporto ovvero dove si trova l’azienda o sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso
la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto, l’esposizione dei fatti e delle
ragioni posti a fondamento della pretesa, l’elenco degli eventuali documenti allegati, il luogo dove
devono essere fatte le comunicazioni inerenti alla procedura
Art.139 - Convocazioni delle parti
1. La Commissione di Conciliazione deve provvedere alla convocazione delle parti indicando il luogo,
il giorno e
l’ora in cui si terrà il tentativo di conciliazione.
2. In caso di mancata e ingiustificata comparizione di una delle parti, la Segreteria rilascerà alla parte
interessata la relativa attestazione.
Art.140 - Istruttoria
1. La Commissione di Conciliazione dovrà esperire il tentativo di conciliazione, con libertà di forme e,
laddove fosse necessario, anche con più riunioni.
2. All’esito della convocazione delle parti e dell’istruttoria, il procedimento si conclude con la
definizione di un accordo tra le parti, anche parziale, ovvero con la constatazione da parte della
Commissione di Conciliazione del mancato raggiungimento in tale sede di un accordo ovvero di un
rinvio qualora le parti necessitino di ulteriori riflessioni.
Art.141 - Processo verbale di conciliazione o mancato accordo
1. Il processo verbale di conciliazione, anche parziale, ovvero di mancato accordo deve contenere:
a. il richiamo al contratto o accordo collettivo che disciplina il rapporto di lavoro al quale fa
riferimento la controversia conciliata;
b. il richiamo alla presenza delle parti, di persona ovvero attraverso i loro rappresentanti;
2. La sottoscrizione del verbale di avvenuta conciliazione ad opera delle parti e di tutti i
componenti della Commissione, rende inoppugnabile la conciliazione che acquista efficacia di
titolo esecutivo, ai sensi dell’art.411 c.p.c.
3. Se il tentativo di conciliazione riesce, la Commissione forma un verbale di conciliazione che,
debitamente sottoscritto, verrà depositato, a cura delle parti o per il tramite dell’Organizzazione
sindacale di rappresentanza, presso la Direzione Territoriale del Lavoro territorialmente
competente.
4. Su istanza di parte, l’esecutività di tale accordo sarà sancita con decreto emesso dal giudice del lavoro
presso il
suddetto Tribunale, previo accertamento della regolarità formale del verbale di conciliazione.
5. Nel caso di mancata conciliazione, le parti sono tenute a riportare nell’apposito verbale le rispettive
ragioni circa il mancato accordo. Resta salva la facoltà della Commissione di Conciliazione adita di
formulare una proposta per la bonaria definizione della controversia.
Art.142 - Risoluzione bonaria della controversia
Qualora le parti, anteriormente alla conclusione della procedura di conciliazione in sede sindacale,
siano comunque addivenute ad un accordo, possono richiedere, attraverso spontanea
comparizione, di conciliare la controversia stessa ai fini e per gli effetti del combinato disposto degli
art.2113 c.4 del Codice Civile e artt.410 e 411 c.p.c.
Art.143 - Decisioni
Le decisioni assunte dalla Commissione di Conciliazione Regionale e/o Territoriale non costituiscono
interpretazione autentica del presente CCNL che resta demandata alla commissione di conciliazione
paritetica nazionale di cui al precedente art. 123.
Art.144 - Il tentativo obbligatorio di conciliazione
1. Le Parti ricordano che il tentativo di conciliazione è obbligatorio e pertanto preclusivo
all’ammissibilità del ricorso in via giudiziale per le controversie relative a contratti di lavoro
certificati dalle apposite Commissioni di Certificazione di cui all’art.80 c.4 del D.Lgs.n.276/2003
e successive modifiche.
2. Il tentativo obbligatorio di conciliazione dovrà avere ad oggetto l’erronea qualificazione del contratto
ovvero il
vizio del consenso o la difformità tra il programma negoziale certificato e la sua successiva attuazione.
3. Il tentativo obbligatorio di conciliazione
4. dovrà essere esperito dinanzi alla medesima Commissione che ha emesso l’atto di certificazione.
Art.145 - Risoluzione della lite in via arbitrale
1. Ai sensi dell’art.412 c.p.c. così come modificato dalla Legge n.183/2010, in qualunque fase del
tentativo di conciliazione, o al suo termine, in caso di mancato accordo, le parti possono indicare la
soluzione, anche parziale, sulla quale concordano, riconoscendo, quando è possibile, il credito che
spetta al lavoratore e possono rimettere volontariamente alla Commissione di Conciliazione adita
il mandato per la risoluzione della lite in via arbitrale, indicando:
a. il termine per l’emanazione del lodo che, in ogni caso, non potrà superare i 60 giorni,
trascorsi i quali l’incarico s’intende revocato, salvo accordo delle parti a concedere un
ulteriore termine;
b. le norme invocate a sostegno delle rispettive posizioni;
c. l’eventuale richiesta di decidere secondo equità, pur nel rispetto dei principi generali
dell’ordinamento, anche derivanti da obblighi comunitari. Le parti possono inoltre
indicare le forme e i modi per l’espletamento dell’attività istruttoria.
2. Tale mandato comporta l’instaurazione di un arbitrato irrituale, con forza di contratto tra le parti, e
pertanto non
impugnabile, anche qualora deroghi a disposizioni di legge o contratti collettivi.
3. Il lodo emanato a conclusione dell’arbitrato, sottoscritto dagli arbitri e autenticato, ha forza di legge
tra le parti (ai sensi dell’art.1372 cod. civ.), è inoppugnabile (ai sensi art.2113 c.4 cod. civ.) salvo
quanto disposto dall’art.808ter
c.p.c. e ha efficacia di titolo esecutivo (ai sensi dell’art.474 c.p.c.), su istanza della parte presso il
Giudice del Lavoro del Tribunale nella cui circoscrizione si è svolto l’arbitrato. Il giudice, accertata
la regolarità formale del lodo, lo dichiara esecutivo, con proprio decreto.
Art.146 - Controversie collettive
1. Al fine di migliorare le relazioni sindacali in azienda, le Parti assumono l’impegno, anche in relazione
agli accordi interconfederali, di favorire, in caso di controversie collettive, tentativi idonei per
una possibile s oluzione conciliativa delle stesse attraverso un esame congiunto tra Direzione
Aziendale e RSA assistite dalle rispettive Organizzazioni Sindacali.
2. Qualora la controversia collettiva abbia come oggetto l’applicazione o l’interpretazione di norme
contrattuali o di legge e del sistema di informazioni di cui al presente CCNL, le parti potranno
avvalersi del supporto della Commissione di Conciliazione Paritetica Territoriale ovvero,
qualora ancora non istituita, della Commissione di Conciliazione Pari tetica Nazionale, di cui al
precedente art. 123.
EDP;
INQUADRAMENTO
Art.147 - Classificazione del personale Settore Industria
Quadri ( Parametro 169 )
Appartengono a questo livello, con qualifica di Quadro, i lavoratori che svolgono compiti
richiedenti una professionalità necessaria per il coordinamento e controllo di unità organizzative di
fondamentale interesse e di alta specializzazione comportanti decisioni di rilevante importanza ai
fini dello sviluppo e dell'attuazione degli obiettivi d ell'impresa, in applicazione di tecniche
specialistiche o gestionali molto complesse, nell'ambito di direttive generali impartite dai dirigenti.
Il livello di Quadro è previsto solo nelle unità produttive di rilevante importanza e comunque con oltre
35 dipendenti. Ai Quadri è riconosciuta una indennità di funzione pari ad euro 52,00 mensili lordi.
Primo Livello - Impiegati con funzioni direttive ( Parametro 159 )
Appartengono a questo livello gli impiegati tecnici e amministrativi aventi mansioni direttive con
facoltà di decisione e autonomia d'iniziativa, con discrezionalità di poteri, anche se limitate a
determinati servizi di adeguata importanza.
Esemplificazioni:
- Responsabile del servizio amministrazione;
- Responsabile del servizio commerciale;
- Responsabile del servizio organizzazione di produzione;
- Responsabile del servizio di manutenzione;
- Responsabile del servizio ricerche;
- Responsabile del servizio elaborazione dati;
- Coordinatore e/o analista
- Capo centro smistamento e distribuzione;
- Capo magazziniere con responsabilità sia tecnica che amministrativa;
- Responsabile di terminal container gestito direttamente dall’azienda.
Secondo Livello ( Parametro 146 )
Appartengono a questo livello, a titolo esemplificativo:
- Impiegati tecnici e amministrativi aventi mansioni di concetto;
- Ispettori;
- Contabili che eseguono con sufficiente autonomia le operazioni
contabili ad esclusione delle operazioni di redazione dei bilanci;
- Magazzinieri responsabili delle operazioni di carico e scarico;
- Cassieri con responsabilità degli errori;
- Capo officina manutenzioni;
- Programmatori c.e.d.;
- Addetti alle attività connesse ai traffici e/o alle spedizioni internazionali;
- Assistenti di direzione con conoscenza di due o più lingue estere;
- Capi reparto non rientranti nel 1° livello.
Terzo livello super ( Parametro 133,50 )
Appartengono a questo livello, a titolo esemplificativo:
- Impiegati tecnici e amministrativi aventi mansioni esecutive che richiedono una generica
preparazione professionale;
- Lavoratori che operano su terminali e/o elaboratori con conoscenza delle procedure anche complesse;
- Ripartitori addetti esclusivamente alla ripartizione per il recapito;
- Capisquadra nelle aziende con oltre 200 dipendenti;
- Conducenti di autotreni o autoarticolati di portata superiore a 80 quintali e i conducenti di
autocarri con portata superiore a 20 quintali muniti di gru;
- Primi conducenti addetti ai trasporti eccezionali;
- Gruisti addetti alle gru su automezzi semoventi di portata maggiore di 20 tonnellate;
- Conducenti di macchine operatrici particolarmente complesse, con esperienza operativa sui vari
tipi di terreno e operatore gru portainer di banchina polivalente per mezzi di traslazione e
sollevamento con responsabilità della manutenzione ordinaria dei mezzi;
- Tecnico frigorista responsabile della Sala macchine e del funzionamento e manutenzione
elettromeccanica degli impianti e della rete di distribuzione del freddo;
- Motoristi e/o collaudatori;
- Capi operai.
Terzo Livello ( Parametro 129,50 )
Appartengono a questo livello, a titolo esemplificativo:
- Contabili d’ordine;
- Cassieri comuni;
- Addetti al customer service;
- Magazzinieri responsabili delle operazioni di carico e scarico;
- Autisti conducenti di autotreni o autoarticolati di portata inferiore a 80 q.li - conducenti di
motobarche;
- Conducenti di natanti azionati da propulsione meccanica;
- Trattoristi - capisquadra normalmente addetti a traslochi di mobilio ed ai trasporti eccezionali;
- Addetti a gru semoventi con portata inferiore a 20 tonnellate e a gru a ponte cabinate;
- Conducenti di carrelli elevatori di portata superiore a 30 quintali;
3S°
F.S.
- Imballatori in grado di eseguire qualsiasi lavoro di natura complessa, provvedendo alla
costruzione delle casse o gabbie;
- Conducenti di autocarri con portata superiore ai 30 quintali e fino a 20 quintali se muniti di gru;
- Autisti addetti a servizi di trasporto ripetitivi e che terminano presso il luogo di inizio dell’attività;
- Addetti a servizi di trasporto effettuati con mezzi provvisti di mezzi di sollevamento e gru con
portata inferiore alle 20
tonnellate;
- Operai specializzati di officina;
- Macchinisti frigoristi con patente e con certificato di abilitazione alle operazioni relative
all'impiego di gas tossici, ove
sia richiesto dalle vigenti leggi;
- Conducenti con abilitazione al traino di vagoni ferroviari;
- Operatori di piattaforma aerea;
- Addetti alle operazioni di magazzino con l'utilizzo anche di mappe informatiche per la gestione fisica
delle merci;
- Meccanici aggiustatori provetti di bilance automatiche;
- Bilancisti addetti alle bilance automatiche dei soli silos portuali;
- Pesatore pubblico munito di apposita patente;
- Capisquadra di magazzino e ribalta che coordinino più di tre operai.
Quarto Livello ( Parametro 124,50 )
Appartengono a questo livello, a titolo esemplificativo:
- Impiegati tecnici e amministrativi adibiti a mansioni che non richiedono una particolare
preparazione, esperienza e pratica d'ufficio;
- Addetti ai terminali;
- Stenodattilografi;
- Addetti a mansioni semplici di segreteria;
- Addetti al controllo documenti contabili relativi al movimento del materiale;
- Addetti al controllo fatture;
- Operai con mansioni multiple di magazzino e/o terminal (carico; scarico; spunta
documenti, prelievo e approntamento
delle merci);
- Operatore di terminal container;
- Addetti alla movimentazione e stivaggio delle merci tramite apposite attrezzature;
- Lavoratori addetti alle operazioni di pesatura;
- Facchino specializzato con responsabilità del carico e dello scarico delle merci;
- Conducenti di carrelli elevatori di portata inferiore a 30 q.li;
- Operai qualificati quali: muratori, elettricisti, falegnami, idraulici, meccanici;
- Bilancisti addetti alle bilance automatiche;
- Addetti alla conduzione di nastri trasportatori;
- Personale di custodia che svolge controlli, sorveglianze e verifiche delle merci e degli impianti;
- Aiuto macchinisti frigoristi;
- Trattoristi; carrellisti
- Capisquadra non compresi nei livelli superiori;
- Altri autisti non compresi nel 3° livello e nel livello.
- Fattorini addetti contemporaneamente sia a mansioni di ripartizione che di fattorini;
- Conducenti di motofurgoni targati o di automezzi (esclusi conducenti di autocarri).
Quinto livello ( Parametro 116 )
Appartengono a questo livello, a titolo esemplificativo:
- Impiegati addetti a mansioni semplici di segreteria
- Fattorini addetti al ritiro e alla consegna;
- Facchini qualificati, con esperienza di almeno due anni nella mansione;
- Magazzinieri comuni;
- Addetti alle varie fasi di preparazione completa di ordini;
- Addetti alla movimentazione delle merci tramite carrelli elettrici e/o transpallet;
- Addetti alla movimentazione delle merci tramite gru regolate a terra;
-Operai comuni addetti alle operazioni di sorveglianza, lavaggio mezzi, semplici lavori di officina.
Sesto Livello ( Parametro 109 )
Appartengono a questo livello, a titolo esemplificativo:
- Conducenti di motocarri non targati;
- Addetti ai ritiri della corrispondenza presso la clientela anche mediante l'uso di motoveicoli;
- Facchini comuni;
- Faccini di giro con anzianità inferiore a 2 anni;
- Addetti alla movimentazione manuale delle merci;
- Operatori addetti alla manutenzione degli impianti fognari;
- Manovali comuni, compresi quelli di officina.
Settimo Livello ( Parametro 100 )
Appartengono a questo livello:
-Lavoratori che svolgono lavori di manovalanza e pulizia;
- Addetti alla movimentazione delle merci senza esperienza; tali lavoratori verranno inquadrati nel
livello 6 dopo 24 mesi.
Dichiarazione congiunta
Le parti condividono l’esigenza di adeguare la regolamentazione dei profili professionali in tutti
quei casi in cui le mansioni svolte dai lavoratori non sono chiaramente identificabili in quelle
elencate nel presente CCNL anche a seguito dell’introduzione di nuove tecnologie. L’azienda che
intende adeguare o definire nuovi profili professionali ne deve fare richiesta scritta alle OO.SS.
firmatarie del presente contratto a livello territoriale o aziendale (se presente). Entro dieci giorni
dal ricevimento dalla richiesta inviata dall’azienda le OO.SS. devono fissare un incontro al fine di
adeguare la regolamentazione dei profili professionali.
A
APPENDICE
RIDERS
Considerata la notevole espansione dell’utilizzo del servizio di consegna a domicilio di merci
tramite mezzi di trasporto che non richiedono il possesso di patente di guida di categoria B o
superiore, le parti stipulanti il presente CCNL intendono disciplinare i rapporti di lavoro finalizzati allo
svolgimento dell’attività sopra descritta.
Art. 1) Norme generali
Ai lavoratori assunti per lo svolgimento dell’attività di consegna merci a domicilio tramite cicli,
ciclomotori e motocicli (anche a tre ruote), comunemente definiti “Riders”, si applicano tutte le
coperture assicurative e previdenziali previste dalle vigenti norme e dal presente CCNL, compresa
l’Assistenza Sanitaria Integrativa e la Bilateralità contrattuale.
Art. 2) Inquadramento
I Riders rientrano nella categoria del personale viaggiante al quale non spetta l’indennità di
trasferta e vengono
inquadrati nei seguenti livelli:
-Livello - parametro 110
Personale che effettua il servizio utilizzando cicli. Dopo 6 mesi di attività verrà assegnato al parametro 116.
-Livello B - parametro 110
Personale che effettua il servizio utilizzando ciclomotori o motocicli. Dopo 6 mesi di attività verrà
assegnato al parametro 116 e, trascorsi ulteriori 9 mesi, verrà assegnato al parametro 119.
Art. 3) - Orario di lavoro
L’orario settimanale di lavoro è pari a 39 ore settimanali, distribuibili su 5 o 6 giorni,
conguagliabile nell’arco di 4 settimane. In ogni caso la durata media massima dell’orario di lavoro
settimanale non può superare le 48 ore.
L’orario giornaliero e la relativa retribuzione, anche come risultante da una o più riprese,
non potrà
complessivamente essere inferiore a 2 ore.
Per orario di lavoro si intende ogni periodo compreso fra l’inizio e la fine della prestazione.
Il lavoratore, all’inizio del servizio assegnato, dovrà trovarsi nel luogo indicato dal datore di lavoro e
potrà dare prova
della sua presenza anche attraverso strumenti multimediali.
Art. 4) - Apprendistato professionalizzante
La durata massima dell’apprendistato è fissata in 36 mesi e la retribuzione sarà pari a quella
prevista per il livello di inquadramento di cui all’art. 2).
Art. 5) - Dispositivi di Prevenzione Infortuni
Sarà cura del datore di lavoro dotare il personale degli opportuni DPI tenendo conto delle peculiari
caratteristiche dell’attività svolta. A titolo puramente esemplificativo: casco, indumenti ad alta
visibilità, luci di segnalazione, guanti ecc.
Art. 6) - Accordi di secondo livello
Stante la particolarità dell’attività in oggetto e le differenziazioni del tessuto urbanistico ove gli addetti
andranno ad operare, a livello territoriale le parti firmatarie del presente CCNL potranno addivenire
alla stipula di accordi, anche aziendali, per disciplinare materie connesse ai fabbisogni formativi, in
particolare legati all’utilizzo di sistemi digitali, alla definizione di un Premi o di Risultato, alle
procedure di protezione della privacy necessarie a seguito dell’adozione di strumenti che rilevano
la posizione dei lavoratori, all’attivazione di programmi di Welfare aziendale.
TABELLA RETRIBUTIVA A RIDERS
Livello Periodo Minimi dal
01/10/2025
Minimi dal
01/01/2026
A Primi 6 mesi € 1.615,00 € 1.648,00
A Mesi successivi € 1.703,00 € 1.738,00
B Primi 6 mesi € 1.622,00 € 1.655,00
B Ulteriori 9 mesi € 1.710,00 € 1.745,00
B Mesi successivi € 1.753,00 € 1.789,00
EDR compreso nei minimi tabellari
UNA TANTUM
Inquadramento
retributivo Periodo Importo
una tantum
A Primi 6 mesi € 423,00
A Mesi successivi € 445,50
E D R
B Primi 6 mesi € 458,00
B Ulteriori 9 mesi € 480,50
B Mesi successivi € 486,75
Tabella retributiva B
Inquadramento Minimi dal 01/10/2025 Minimi dal 01/01/2026
Quadri* € 2.537,00 € 2.589,00
Primo livello € 2.376,00 € 2.425,00
Secondo livello € 2.186,00 € 2.231,00
Terzo livello Super € 1.992,00 € 2.032,00
Terzo livello € 1.919,00 € 1.958,00
Quarto livello € 1.858,00 € 1.896,00
Quinto livello € 1.736,00 € 1.771,00
Sesto livello € 1.624,00 € 1.657,00
Settimo livello € 1.473,00 -
*Da aggiungere indennità di funzione di quadro pari ad € 52,00
compreso nei minimi tabellari
UNA TANTUM
Inquadrament
o
retributivo
Importo
una
tantum
Quadri € 811,50
Primo livello € 728,50
Secondo livello € 685,75
Terzo livello Super € 704,00
Terzo livello € 588,25
Quarto livello € 567,25
Quinto livello € 515,50
Sesto livello € 488,25
Settimo livello € 345,25
APPENDICE
Lavorazioni per conto terzi e responsabilità solidale negli appalti e
nella sub-fornitura Area Distribuzione delle Merci, della Logistica
e dei Servizi Privati
La qualificazione dei rapporti di “lavorazione conto terzi” è tutt’ora un problema ancora aperto e
che interessa le imprese che ricorrono a fornitori esterni per realizzare fasi del processo
produttivo. Definire tali rapporti resta fondamentale per scongiurare il sorgere della responsabilità
solidale laddove si dovesse ricadere nella fattispecie del contratto di appalto. Occorre offrire una
maggior tutela alla forza lavoro e alle Imprese che operano per conto terzi e in sub-fornitura dell’area
Distribuzione delle Merci, della Logistica e dei Servizi Privati anche con il coinvolgimento degli
Organi ispettivi. Le parti stipulanti il presente contratto, in ossequio al principio di legalità,
ritengono fondamentale la vigilanza dell’impresa committen te sull’osservanza, da parte delle
imprese operanti in filiera ed in presenza di contratti di appalto o contratti di sub-fornitura, delle
disposizioni legislative e del CCNL, committente che resta comunque “obbligata in solido (anche)con
il sub-fornitore relativamente ai crediti lavorativi, contributivi e assicurativi dei dipendenti di questi”
(Sent. Corte Cost. n. 254/2017). Contrastare il dilagare di situazioni irregolari è eticamente doveroso
quanto indispensabile, per evitare che la procedura di esternalizzazione di fasi della produzione, venga
utilizzata quale ricetta per risparmiare sul costo del lavoro. Una costante verifica del rispetto del
CCNL , della Legge n. 192/1982, relativa alla “Disciplina della subfornitura nelle attività produttive”,
è fondamentale per impedire la diffusione di fenomeni di dumping e concorrenza sleale da parte di
alcuni operatori del settore nei confronti delle aziende operanti nel rispetto delle regole. Le parti
sociali esprimono il loro rifiuto a tali forme di comporta mento e, ciascuna per la parte di propria
competenza, si impegnano ad adottare ogni iniziativa utile e finalizzata ad una corretta applicazione
del contratto collettivo nazionale e delle leggi sul lavor