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CassazionedecretoSezione UDecisione del 8 settembre 2025

Cassazione n. 24757/2025

Testo disponibile della fonte

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a Corte, a cura del Centro elettronico di documentazione, e iscritta alla Cancelleria centrale civile, prendendo il numero di Registro Generale 14883 del 2025.

3. - Il Tribunale di Prato si interroga su quale sia la corretta interpretazione dell’art. 171- bis, comma quinto, c.p.c. - vigente all’esito del cd.

“[OSCURATO:PERSONA]” (d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164) ed applicabile ai procedimenti introdotti, come nella specie, successivamente al 28 febbraio 2023 - nella parte in cui prevede che “(...) I termini di cui all’articolo 171-ter iniziano a decorrere quando è pronunciato il decreto previsto dal terzo comma e si computano rispetto all’udienza fissata nell’atto di citazione o a quella fissata dal giudice istruttore a norma del presente articolo”.

Il rimettente evidenzia che la questione del termine si pone per il deposito delle memorie integrative là dove l’istruttore non abbia differito l’udienza ex art. 171-bis, commi secondo e terzo, c.p.c. – prevedendo il comma terzo la facoltà del giudice di differirla sino a 45 giorni, come già stabiliva l’abrogato comma quinto dell’art. 168-bis c.p.c. -, ma si sia limitato a confermare l’udienza già differita d’ufficio ex art. 168-bis, comma quarto, c.p.c., nell’ipotesi di data di prima comparizione, indicata nell’atto di citazione, cadente in giorno nel quale il giudice istruttore non tiene udienza.F i r m a t o D a : M A R G H E R I T A C A S S A N O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 2 f 9 9 0 3 4 c e 4 2 9 4 a 8 6 Numero registro generale 14883/2025 Numero sezionale 72/2025 Numero di raccolta generale 24757/2025 Data pubblicazione 08/09/2025

4. – Come posto in rilievo nell’ordinanza ex art. 363-bis c.p.c., il giudizio a quo è stato instaurato con citazione notificata il 20 settembre 2024 e la parte opposta è stata convenuta per l’udienza di comparizione del 5 febbraio 2025, che il giudice istruttore ha rinviato d’ufficio, ai sensi dell’art. 168-bis, comma quarto, c.p.c., all’udienza dell’11 febbraio 2025, di cui ha dato “conferma” con decreto del 5 febbraio 2025 reso in forza dell’art. 171-bis c.p.c.

La parte opponente ha, quindi, depositato le tre memorie integrative di domande ed eccezioni ex art. 171-ter c.p.c., rispettivamente, il 23 dicembre 2024, il 16 gennaio 2025 e il 24 gennaio 2025, mentre la parte opposta le ha depositate, rispettivamente, il 30 dicembre 2024, il 22 gennaio 2025 e il 30 gennaio 2025.

I termini per il deposito di dette memorie calcolati a ritroso rispetto alla data di comparizione indicata in citazione risultano essere, rispettivamente, il 27 dicembre 2024, il 16 gennaio 2025 e il 24 gennaio 2025, mentre se calcolati a ritroso rispetto all’udienza dell’11 febbraio 2025, fissata ex art. 168-bis, comma quarto, c.p.c., risultano essere, rispettivamente, il 2 gennaio 2025, il 22 gennaio 2025 e il 31 gennaio 2025.

Il giudice a quo ha, pertanto, osservato che le memorie integrative della parte opposta risultano tempestive se i termini a ritroso per il deposito, ex art. 171 ter c.p.c., siano considerati in riferimento all'udienza dell'11 febbraio 2025, mentre sono tardive se il calcolo di detti termini ha riguardo all’udienza del 5 febbraio 2025, “fissata in citazione”.

5. – In punto di rilevanza del disposto rinvio pregiudiziale, il giudice a quo, dando atto che la questione del decorso del termine per il deposito delle memorie ex art. 171-ter c.p.c. non è stata ancora neppure prospettata in sede di legittimità, per essere la novella legislativa intervenuta nell’ottobre 2024, sostiene, quindi, che tale questione sia necessaria alla definizione del giudizio.

E ciò in quanto accedere all’una o all’altra opzione ermeneutica in ordine al momento iniziale di decorrenza dei termini di deposito delle memorie di cui all’art. 171-bis c.p.c. ha incidenza sulla valutazione di tempestività o meno delle dedotte istanze istruttorie (cinquantatré capitoli di prova per testi, due istanze ex art. 210 c.p.c. nella seconda memoria, controprova e tre capitoli di prova contraria nella terza memoria) della parte opposta.

Infatti, ove si adottasse la tesi (sostenuta dall’opponente) della decorrenza del dies a quo per il deposito delle memorie istruttorie ex art. 171-ter c.p.c. dalla data di citazione, ciò F i r m a t o D a : M A R G H E R I T A C A S S A N O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 2 f 9 9 0 3 4 c e 4 2 9 4 a 8 6 Numero registro generale 14883/2025 Numero sezionale 72/2025 Numero di raccolta generale 24757/2025 comporterebbe per l’opposto la decadenza da ogni facoltà istruttoria, avendo egli Data pubblicazione 08/09/2025 depositato le memorie facendo riferimento, invece, all’udienza differita e, quindi, “oltre l’ergersi delle barriere preclusive”.

6. – Quanto al requisito di cui al n. 3 del primo comma dell’art. 363-bis c.p.c., il rimettente evidenzia che “appaiono possibili, e parimenti plausibili, due diverse interpretazioni, il che appalesa gravi difficoltà interpretative”.

Secondo una prima tesi, il termine per il deposito delle memorie ex art. 171-ter c.p.c. dovrebbe computarsi, ove non sia disposto un differimento ex art. 171-bis, commi secondo e terzo, c.p.c., sempre con riferimento all'udienza fissata nell’atto di citazione: l'opzione privilegia un’interpretazione letterale della disposizione “e, valorizzando la differente formulazione rispetto al testo previgente, equipara il termine per le memorie integrative al termine per la costituzione, che decorre dall'udienza fissata in citazione nonostante il differimento ex art. 168-bis, comma 4, c.p.c., ex art. 70-bis disp. att. c.p.c.”.

In base ad una seconda opzione interpretativa, il termine andrebbe computato con riferimento all'udienza differita d'ufficio ex art. 168-bis, comma quarto, c.p.c., «valorizzando un’interpretazione sistematica del riferimento alla “udienza fissata in citazione” sul rilievo che, in tanto in tale data le parti possono effettivamente incontrarsi innanzi al giudice, in quanto nella data fissata l'istruttore designato tenga udienza».

Pertanto, dal combinato disposto degli artt. 171-bis, comma quinto, 168-bis, comma quarto, c.p.c. e 70-bis disp. att. c.p.c. (norma, quest’ultima, che, “nel prevedere espressamente il computo dei termini per la costituzione dall'udienza di comparizione anche nel caso in cui sia differita ex art. 168 bis, comma 4, c.p.c., conferma la regola generale che tutti gli altri termini decorrano dalla data effettiva dell'udienza”) si desumerebbe che il riferimento all'udienza fissata in citazione “andrebbe inteso anche all'udienza differita d'ufficio, cosicché, in caso di conferma di questa, il termine decorrerebbe dalla data di effettivo incontro delle parti apud judicem”.

Si tratterebbe, peraltro, di interpretazione che viene a valorizzare la circostanza che «in alcuno dei lavori preparatori al “correttivo” si rinviene l'intenzione del legislatore di mutare la previsione originaria dell'art. 171-bis nella parte in cui, pianamente prevedeva il decorso del termine dell'udienza effettiva (nulla rinvenendosi in tal senso nella relazione di accompagnamento F i r m a t o D a : M A R G H E R I T A C A S S A N O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 2 f 9 9 0 3 4 c e 4 2 9 4 a 8 6 Numero registro generale 14883/2025 Numero sezionale 72/2025 Numero di raccolta generale 24757/2025 Data pubblicazione 08/09/2025 allo schema di decreto correttivo, Atto del Governo n. 137-bis, trasmessa alle Camere, in part. pp. 15 e 16)».

7. – Il giudice a quo assume, infine, che la questione pregiudiziale sarebbe suscettibile di porsi in numerosi giudizi, “involgendo l’interpretazione di norme processuali da farsi oggetto di applicazione in tutti i procedimenti introdotti nelle forme del rito ordinario di cognizione”.

8. – Il rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Prato difetta dei requisiti di ammissibilità indicati dall’art. 363-bis c.p.c.

9. – In primo luogo, il rimettente non dà reale contezza del perché la questione sarebbe necessaria alla definizione, anche parziale, del giudizio, giacché il rilievo sull’eventuale decadenza della parte opposta dalle istanze istruttorie, veicolate con le memorie ex art. 171-bis c.p.c., non trova seguito in alcuna delibazione, sebbene sommaria e non definitiva, che abbia riguardo all’incidenza effettiva e concreta di una tale decadenza sugli esiti del mancato assolvimento degli oneri di prova gravante su detta parte, attore sostanziale nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo; se, dunque, un tale ostacolo al dispiegamento delle facoltà istruttorie potrebbe comportare, come effetto plausibile nella controversia in atto, la caducazione del provvedimento monitorio opposto o, comunque, sarebbe tale da incidere sul quantum debeatur.

10. – Difetta poi il requisito della grave difficoltà interpretativa, che non può ravvisarsi nel solo fatto che sia necessario operare una scelta tra due soluzioni opposte e astrattamente configurabili, non potendo il giudice a quo soltanto limitarsi, come nel caso, a prospettare una perplessità interpretativa che – sebbene non rinvenga precedenti di legittimità - non trova riscontro in un contrasto generatosi nella giurisprudenza di merito o nell’esistenza effettiva di un dibattito dottrinale sul punto; aspetti, questi, sui quali l’ordinanza di rimessione è del tutto silente.

Del resto, sebbene questa Corte non si sia ancora pronunciata sulla questione oggetto del rinvio pregiudiziale, non mancano precedenti sul tema del rapporto tra termini processuali e l’ipotesi di differimento d’ufficio (tra le molte e solo in via esemplificativa: Cass., Sez. 4 F i r m a t o D a : M A R G H E R I T A C A S S A N O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 2 f 9 9 0 3 4 c e 4 2 9 4 a 8 6 Numero registro generale 14883/2025 Numero sezionale 72/2025 Numero di raccolta generale 24757/20252, 30.01.2017, n. 2299, Cass., Sez. 1, 5.05.2021, n. 11791, Cass., Sez. 2, 25.02.2021Data pubblicazione 08/09/2025, n. 18274, Cass., Sez. 1, 18.04.2023, n. 10308, Cass., Sez. 3, 23.05.2025, n. 13838), da cui poter trarre argomenti per ricostruire il quadro entro il quale far maturare la scelta interpretativa, altresì tenuto conto della ratio della riforma operata dal “Correttivo” del 2024, del quadro preparatorio ad esso sotteso, delle finalità che si è inteso perseguire anche a seguito della pronuncia della Corte costituzionale (sentenza n. 96 del 2024) sulla congruità delle misure acceleratorie adottate con la prima versione della riforma medesima.

Occorre, dunque, ribadire che il rinvio pregiudiziale non può essere utilizzato per ottenere un avallo interpretativo della Corte di legittimità al fine di evitare una revisione della decisione in sede di impugnazione.

Una tale declinazione dell’istituto di nuovo conio finirebbe con l’inaridire il compito di interpretare la legge che è dovere indeclinabile del giudice, e con il limitare, ingiustificatamente, la formazione progressiva e dialettica del procedimento interpretativo mediante il contributo della giurisdizione nei suoi diversi gradi e della dottrina (decreto presidenziale n. 14121 del 27.05.2025).

L’assoggettamento del rinvio pregiudiziale a determinate condizioni e, in particolare, a quella della grave difficoltà interpretativa della questione si giustifica proprio per evitare il rischio di appiattimento dell’esercizio ermeneutico da parte dei giudici remittenti e salvaguardare l’effetto virtuoso del non rallentamento della tutela giudiziale dei diritti cui è finalizzata la giurisdizione civile (decreto presidenziale n. 19883 del 17.7.2025).

11. – Il rinvio pregiudiziale sollevato dal Tribunale di Prato deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.

P.Q.M. visto l’art. 363-bis c.p.c., dichiara inammissibile la questione sollevata dal Tribunale di Prato con l’ordinanza di cui in premessa.

Roma, 8 settembre 2025 [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a Corte, a cura del Centro elettronico di documentazione, e iscritta alla Cancelleria centrale civile, prendendo il numero di Registro Generale 14883 del 2025. 3. - Il Tribunale di Prato si interroga su quale sia la corretta interpretazione dell’art. 171- bis, comma quinto, c.p.c. - vigente all’esito del cd. “[OSCURATO:PERSONA]” (d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164) ed applicabile ai procedimenti introdotti, come nella specie, successivamente al 28 febbraio 2023 - nella parte in cui prevede che “(...) I termini di cui all’articolo 171-ter iniziano a decorrere quando è pronunciato il decreto previsto dal terzo comma e si computano rispetto all’udienza fissata nell’atto di citazione o a quella fissata dal giudice istruttore a norma del presente articolo”. Il rimettente evidenzia che la questione del termine si pone per il deposito delle memorie integrative là dove l’istruttore non abbia differito l’udienza ex art. 171-bis, commi secondo e terzo, c.p.c. – prevedendo il comma terzo la facoltà del giudice di differirla sino a 45 giorni, come già stabiliva l’abrogato comma quinto dell’art. 168-bis c.p.c. -, ma si sia limitato a confermare l’udienza già differita d’ufficio ex art. 168-bis, comma quarto, c.p.c., nell’ipotesi di data di prima comparizione, indicata nell’atto di citazione, cadente in giorno nel quale il giudice istruttore non tiene udienza.F i r m a t o D a : M A R G H E R I T A C A S S A N O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 2 f 9 9 0 3 4 c e 4 2 9 4 a 8 6 Numero registro generale 14883/2025 Numero sezionale 72/2025 Numero di raccolta generale 24757/2025 Data pubblicazione 08/09/2025 4. – Come posto in rilievo nell’ordinanza ex art. 363-bis c.p.c., il giudizio a quo è stato instaurato con citazione notificata il 20 settembre 2024 e la parte opposta è stata convenuta per l’udienza di comparizione del 5 febbraio 2025, che il giudice istruttore ha rinviato d’ufficio, ai sensi dell’art. 168-bis, comma quarto, c.p.c., all’udienza dell’11 febbraio 2025, di cui ha dato “conferma” con decreto del 5 febbraio 2025 reso in forza dell’art. 171-bis c.p.c. La parte opponente ha, quindi, depositato le tre memorie integrative di domande ed eccezioni ex art. 171-ter c.p.c., rispettivamente, il 23 dicembre 2024, il 16 gennaio 2025 e il 24 gennaio 2025, mentre la parte opposta le ha depositate, rispettivamente, il 30 dicembre 2024, il 22 gennaio 2025 e il 30 gennaio 2025. I termini per il deposito di dette memorie calcolati a ritroso rispetto alla data di comparizione indicata in citazione risultano essere, rispettivamente, il 27 dicembre 2024, il 16 gennaio 2025 e il 24 gennaio 2025, mentre se calcolati a ritroso rispetto all’udienza dell’11 febbraio 2025, fissata ex art. 168-bis, comma quarto, c.p.c., risultano essere, rispettivamente, il 2 gennaio 2025, il 22 gennaio 2025 e il 31 gennaio 2025. Il giudice a quo ha, pertanto, osservato che le memorie integrative della parte opposta risultano tempestive se i termini a ritroso per il deposito, ex art. 171 ter c.p.c., siano considerati in riferimento all'udienza dell'11 febbraio 2025, mentre sono tardive se il calcolo di detti termini ha riguardo all’udienza del 5 febbraio 2025, “fissata in citazione”. 5. – In punto di rilevanza del disposto rinvio pregiudiziale, il giudice a quo, dando atto che la questione del decorso del termine per il deposito delle memorie ex art. 171-ter c.p.c. non è stata ancora neppure prospettata in sede di legittimità, per essere la novella legislativa intervenuta nell’ottobre 2024, sostiene, quindi, che tale questione sia necessaria alla definizione del giudizio. E ciò in quanto accedere all’una o all’altra opzione ermeneutica in ordine al momento iniziale di decorrenza dei termini di deposito delle memorie di cui all’art. 171-bis c.p.c. ha incidenza sulla valutazione di tempestività o meno delle dedotte istanze istruttorie (cinquantatré capitoli di prova per testi, due istanze ex art. 210 c.p.c. nella seconda memoria, controprova e tre capitoli di prova contraria nella terza memoria) della parte opposta. Infatti, ove si adottasse la tesi (sostenuta dall’opponente) della decorrenza del dies a quo per il deposito delle memorie istruttorie ex art. 171-ter c.p.c. dalla data di citazione, ciò F i r m a t o D a : M A R G H E R I T A C A S S A N O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 2 f 9 9 0 3 4 c e 4 2 9 4 a 8 6 Numero registro generale 14883/2025 Numero sezionale 72/2025 Numero di raccolta generale 24757/2025 comporterebbe per l’opposto la decadenza da ogni facoltà istruttoria, avendo egli Data pubblicazione 08/09/2025 depositato le memorie facendo riferimento, invece, all’udienza differita e, quindi, “oltre l’ergersi delle barriere preclusive”. 6. – Quanto al requisito di cui al n. 3 del primo comma dell’art. 363-bis c.p.c., il rimettente evidenzia che “appaiono possibili, e parimenti plausibili, due diverse interpretazioni, il che appalesa gravi difficoltà interpretative”. Secondo una prima tesi, il termine per il deposito delle memorie ex art. 171-ter c.p.c. dovrebbe computarsi, ove non sia disposto un differimento ex art. 171-bis, commi secondo e terzo, c.p.c., sempre con riferimento all'udienza fissata nell’atto di citazione: l'opzione privilegia un’interpretazione letterale della disposizione “e, valorizzando la differente formulazione rispetto al testo previgente, equipara il termine per le memorie integrative al termine per la costituzione, che decorre dall'udienza fissata in citazione nonostante il differimento ex art. 168-bis, comma 4, c.p.c., ex art. 70-bis disp. att. c.p.c.”. In base ad una seconda opzione interpretativa, il termine andrebbe computato con riferimento all'udienza differita d'ufficio ex art. 168-bis, comma quarto, c.p.c., «valorizzando un’interpretazione sistematica del riferimento alla “udienza fissata in citazione” sul rilievo che, in tanto in tale data le parti possono effettivamente incontrarsi innanzi al giudice, in quanto nella data fissata l'istruttore designato tenga udienza». Pertanto, dal combinato disposto degli artt. 171-bis, comma quinto, 168-bis, comma quarto, c.p.c. e 70-bis disp. att. c.p.c. (norma, quest’ultima, che, “nel prevedere espressamente il computo dei termini per la costituzione dall'udienza di comparizione anche nel caso in cui sia differita ex art. 168 bis, comma 4, c.p.c., conferma la regola generale che tutti gli altri termini decorrano dalla data effettiva dell'udienza”) si desumerebbe che il riferimento all'udienza fissata in citazione “andrebbe inteso anche all'udienza differita d'ufficio, cosicché, in caso di conferma di questa, il termine decorrerebbe dalla data di effettivo incontro delle parti apud judicem”. Si tratterebbe, peraltro, di interpretazione che viene a valorizzare la circostanza che «in alcuno dei lavori preparatori al “correttivo” si rinviene l'intenzione del legislatore di mutare la previsione originaria dell'art. 171-bis nella parte in cui, pianamente prevedeva il decorso del termine dell'udienza effettiva (nulla rinvenendosi in tal senso nella relazione di accompagnamento F i r m a t o D a : M A R G H E R I T A C A S S A N O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 2 f 9 9 0 3 4 c e 4 2 9 4 a 8 6 Numero registro generale 14883/2025 Numero sezionale 72/2025 Numero di raccolta generale 24757/2025 Data pubblicazione 08/09/2025 allo schema di decreto correttivo, Atto del Governo n. 137-bis, trasmessa alle Camere, in part. pp. 15 e 16)». 7. – Il giudice a quo assume, infine, che la questione pregiudiziale sarebbe suscettibile di porsi in numerosi giudizi, “involgendo l’interpretazione di norme processuali da farsi oggetto di applicazione in tutti i procedimenti introdotti nelle forme del rito ordinario di cognizione”. 8. – Il rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Prato difetta dei requisiti di ammissibilità indicati dall’art. 363-bis c.p.c. 9. – In primo luogo, il rimettente non dà reale contezza del perché la questione sarebbe necessaria alla definizione, anche parziale, del giudizio, giacché il rilievo sull’eventuale decadenza della parte opposta dalle istanze istruttorie, veicolate con le memorie ex art. 171-bis c.p.c., non trova seguito in alcuna delibazione, sebbene sommaria e non definitiva, che abbia riguardo all’incidenza effettiva e concreta di una tale decadenza sugli esiti del mancato assolvimento degli oneri di prova gravante su detta parte, attore sostanziale nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo; se, dunque, un tale ostacolo al dispiegamento delle facoltà istruttorie potrebbe comportare, come effetto plausibile nella controversia in atto, la caducazione del provvedimento monitorio opposto o, comunque, sarebbe tale da incidere sul quantum debeatur. 10. – Difetta poi il requisito della grave difficoltà interpretativa, che non può ravvisarsi nel solo fatto che sia necessario operare una scelta tra due soluzioni opposte e astrattamente configurabili, non potendo il giudice a quo soltanto limitarsi, come nel caso, a prospettare una perplessità interpretativa che – sebbene non rinvenga precedenti di legittimità - non trova riscontro in un contrasto generatosi nella giurisprudenza di merito o nell’esistenza effettiva di un dibattito dottrinale sul punto; aspetti, questi, sui quali l’ordinanza di rimessione è del tutto silente. Del resto, sebbene questa Corte non si sia ancora pronunciata sulla questione oggetto del rinvio pregiudiziale, non mancano precedenti sul tema del rapporto tra termini processuali e l’ipotesi di differimento d’ufficio (tra le molte e solo in via esemplificativa: Cass., Sez. 4 F i r m a t o D a : M A R G H E R I T A C A S S A N O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 2 f 9 9 0 3 4 c e 4 2 9 4 a 8 6 Numero registro generale 14883/2025 Numero sezionale 72/2025 Numero di raccolta generale 24757/20252, 30.01.2017, n. 2299, Cass., Sez. 1, 5.05.2021, n. 11791, Cass., Sez. 2, 25.02.2021Data pubblicazione 08/09/2025, n. 18274, Cass., Sez. 1, 18.04.2023, n. 10308, Cass., Sez. 3, 23.05.2025, n. 13838), da cui poter trarre argomenti per ricostruire il quadro entro il quale far maturare la scelta interpretativa, altresì tenuto conto della ratio della riforma operata dal “Correttivo” del 2024, del quadro preparatorio ad esso sotteso, delle finalità che si è inteso perseguire anche a seguito della pronuncia della Corte costituzionale (sentenza n. 96 del 2024) sulla congruità delle misure acceleratorie adottate con la prima versione della riforma medesima. Occorre, dunque, ribadire che il rinvio pregiudiziale non può essere utilizzato per ottenere un avallo interpretativo della Corte di legittimità al fine di evitare una revisione della decisione in sede di impugnazione. Una tale declinazione dell’istituto di nuovo conio finirebbe con l’inaridire il compito di interpretare la legge che è dovere indeclinabile del giudice, e con il limitare, ingiustificatamente, la formazione progressiva e dialettica del procedimento interpretativo mediante il contributo della giurisdizione nei suoi diversi gradi e della dottrina (decreto presidenziale n. 14121 del 27.05.2025). L’assoggettamento del rinvio pregiudiziale a determinate condizioni e, in particolare, a quella della grave difficoltà interpretativa della questione si giustifica proprio per evitare il rischio di appiattimento dell’esercizio ermeneutico da parte dei giudici remittenti e salvaguardare l’effetto virtuoso del non rallentamento della tutela giudiziale dei diritti cui è finalizzata la giurisdizione civile (decreto presidenziale n. 19883 del 17.7.2025). 11. – Il rinvio pregiudiziale sollevato dal Tribunale di Prato deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. P.Q.M. visto l’art. 363-bis c.p.c., dichiara inammissibile la questione sollevata dal Tribunale di Prato con l’ordinanza di cui in premessa. Roma, 8 settembre 2025 [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : M
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