Torna alla ricerca
Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 8/2010

ECLI:EU:C:2010:421
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Ordinanza della Corte (Settima Sezione) 9 luglio 2010 – [OSCURATO:PERSONA] / UAMI (causa C‑461/09 P) «[OSCURATO:PERSONA] – Marchio comunitario – Marchio denominativo FAMOXIN – Domanda di dichiarazione di nullità del titolare del marchio denominativo nazionale LANOXIN – Rigetto della domanda di annullamento» [OSCURATO:PERSONA] – Motivi di ricorso – Erronea valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Irricevibilità – Sindacato della Corte sulla valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Esclusione, salvo il caso di snaturamento (Art. 225, n. 1, CE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, primo comma) (v. punto 21) [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Settima Sezione) 23 settembre 2009, cause riunite T‑493/07, T‑26/08, T‑27/08, GlaxoSmithkline-[OSCURATO:PERSONA] de Portugal-[OSCURATO:PERSONA] / UAMI, con la quale il Tribunale ha respinto il ricorso di annullamento presentato dal titolare del marchio denominativo nazionale «LANOXIN», per prodotti della classe 5, avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (UAMI) 14 settembre 2007, R 8/2007-1, di rigetto del ricorso presentato contro la decisione della divisione di annullamento che respinge la domanda di dichiarazione di nullità presentata dalla ricorrente e relativa al marchio denominativo comunitario «FAMOXIN», per prodotti e servizi della classe

5. Dispositivo 1) L’impugnazione è respinta. 2) [OSCURATO:PERSONA] è condannata alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Ordinanza della Corte (Settima Sezione) 9 luglio 2010 – [OSCURATO:PERSONA] / UAMI (causa C‑461/09 P) «[OSCURATO:PERSONA] – Marchio comunitario – Marchio denominativo FAMOXIN – Domanda di dichiarazione di nullità del titolare del marchio denominativo nazionale LANOXIN – Rigetto della domanda di annullamento» [OSCURATO:PERSONA] – Motivi di ricorso – Erronea valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Irricevibilità – Sindacato della Corte sulla valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Esclusione, salvo il caso di snaturamento (Art. 225, n. 1, CE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, primo comma) (v. punto 21) [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Settima Sezione) 23 settembre 2009, cause riunite T‑493/07, T‑26/08, T‑27/08, GlaxoSmithkline-[OSCURATO:PERSONA] de Portugal-[OSCURATO:PERSONA] / UAMI, con la quale il Tribunale ha respinto il ricorso di annullamento presentato dal titolare del marchio denominativo nazionale «LANOXIN», per prodotti della classe 5, avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (UAMI) 14 settembre 2007, R 8/2007-1, di rigetto del ricorso presentato contro la decisione della divisione di annullamento che respinge la domanda di dichiarazione di nullità presentata dalla ricorrente e relativa al marchio denominativo comunitario «FAMOXIN», per prodotti e servizi della classe 5. Dispositivo 1) L’impugnazione è respinta. 2) [OSCURATO:PERSONA] è condannata alle spese.
Sentenza Corte di giustizia UE n. 8/2010 — Fons Iuris — Fons Iuris