CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 9 maggio 2023
Cassazione n. 28023/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 29223/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 18 presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] in persona dell’amministratore p.t. , rappresentatoe difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -controricorrente - avverso la sentenza n. 2993/2020 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 02/09/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/05/2023 dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza n.2993/2020 con la quale la Corte di Appello di Napoli, quale giudice del rinvio a seguito della sentenza n. 9034/2016 emessa dalla Sezione Seconda di questa Corte, rigettando il suo appello, ha confermato la sentenza n. 23/07 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ed ha provveduto alla regolamentazione delle spese processuali successive a detta sentenza. 2. Il fabbricato del [OSCURATO:PERSONA]Zupi, sito nel territorio del Comune di [OSCURATO:PERSONA] alla via Costa dell’Angelo, è confinante con il fabbricato di proprietà di [OSCURATO:PERSONA]. A seguito di segnalazione dell’amministratore del Condominio e ad esito di sopralluogo svoltosi in data 11 aprile 1997, i tecnici comunali accertavano il parziale crollo del tetto del fabbricato dell’Oliviero ed il Sindaco p.t., sulla base della relazione dell’[OSCURATO:PERSONA] comunale (dalla quale risultava lo stato di pericolo) con ordinanza del 14 aprile successivo ordinava all’Oliviero l’immediata demolizione delle parti pericolanti del fabbricato di sua proprietà, ma l’Oliviero restava inottemperante all’ordinanza comunale ed in data 18 aprile 1997 il tecnico comunale riscontrava lo stato di totale abbandono del fabbricato. Nel 1999 i condomini del Condominio ottenevano dal Comune provvedimenti concessivi di contributi finanziari ex lege n. 32/1992, finalizzati all’abbattimento ed alla successiva ricostruzione del fabbricato condominiale. Tenuto conto di quanto emerso a seguito della segnalazione dell’amministratore, il 30 maggio 2000 il Condominio depositava ricorso per denuncia di danno temuto davanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] chiedendo i provvedimenti necessari ad ovviare ai pericoli derivanti dalla presenza del pericolante fabbricato contiguo. Successivamente, con decreti del 5 dicembre 2000 il Sindaco di [OSCURATO:PERSONA] dichiarava i concessionari decaduti dai benefici economici, già assegnati l’anno precedente. Il giudice cautelare - espletata consulenza tecnica sull’immobile -con ordinanza 15 marzo 2001, ordinava all'Oliviero di demolire i due livelli superiori del fabbricato e di eseguire le necessarie opere di contenimento delle restanti parti, ma anche dopo la pronuncia di detto provvedimento l’Oliviero proseguiva nel suo comportamento inerte. Nel 2001 il Condominio iniziava il giudizio di merito chiedendo la conferma del provvedimento cautelare e il risarcimento dei danni nella misura di 450.000.000 delle vecchie lire, corrispondenti all'importo dei contributi assegnati e poi revocati con provvedimento sindacale del 5 dicembre 2000. Il convenuto si costituiva deducendo l'inefficacia del provvedimento cautelare per tardivo inizio del giudizio di merito e l'infondatezza della domanda, di cui chiedeva pertanto il rigetto richiamando altresì le difese svolte in sede cautelare. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza [OSCURATO:DATA_NASCITA], accoglieva la domanda, confermando il provvedimento e condannando il convenuto al pagamento della somma di euro 232.405,60, oltre agli interessi ed alla rivalutazione. Avverso la sentenza del giudice di primo grado veniva proposto appello dall’Oliviero. La Corte d'Appello di Napoli, con sentenza n. 3736/2010, respingeva l'appello, condannando l’Oliviero al pagamento delle spese processuali relative al grado. In particolare, secondo i giudici di appello: la censura, relativa all’onere manutentivo autonomo del proprietario del muro comune di cui all’art. 883 c.c., non era fondata; le questioni, sollevate dall’appellante, afferenti al concorso di colpa del condominio nella causazione dei danni ed alla quantificazione del risarcimento, erano nuove e, quindi, inammissibili ex art. 345 c.p.c.; la doglianza relativa agli accessori del credito non era fondata, trattandosi di credito risarcitorio aquiliano. Avverso la sentenza della corte territoriale proponeva ricorso per cassazione l'Oliviero deducendo nove motivi illustrati da memoria ex art. 378 cpc a cui resisteva il Condominio con controricorso. La Sezione Seconda di questa Corte, con sentenza n. 9034 del 2016, accoglieva i primi due motivi di ricorso (con i quali era stata censurata la sentenza della corte territoriale nella parte in cui aveva dichiarato inammissibili, perché nuove, le doglianze dell’Oliviero relative al comportamento colposo del condominio danneggiato), mentre dichiarava assorbiti il sesto e l’ottavo e rigettava i rimanenti. Quindi, cassava la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinviava, anche per le spese del giudizio di legittimità, ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli. [OSCURATO:PERSONA] riassumeva la causa davanti alla Corte territoriale, deducendo la mancanza di qualsivoglia profilo di colpa concorrente a suo carico e chiedendo il rigetto definitivo dell’appello proposto dall’Oliviero. Nel giudizio di rinvio si costituiva l’Oliviero chiedendo l’integrale accoglimento del proprio appello e, quindi, il rigetto della domanda risarcitoria proposta in primo grado dal Condominio. La Corte di appello di Napoli, quale giudice del rinvio a seguito della sentenza n. 9034/2016 emessa dalla Sezione Seconda di questa Corte, con sentenza n. 2993/2020, rigettava l’impugnazione dell’Oliviero, confermando la sentenza n. 23/07 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e provvedendo alla regolamentazione delle spese processuali successive a detta ultima sentenza. 3. Avverso la sentenza della corte territoriale di rinvio ha proposto ricorso l’[OSCURATO:PERSONA] resistito con controricorso il Condominio. Il difensore di parte ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso dell’Oliviero è affidato a sette motivi. 1.1. Con il primo il ricorrente denuncia la violazione dell’art.1227 primo comma c.c. nella parte in cui la corte territoriale ha ritenuto definitivo l’accertamento della sua responsabilità sull’erroneo presupposto che la colpa del danneggiato incida soltanto sulla misura del risarcimento e non anche sulla causa del danno. Osserva che, ai sensi della suddetta disposizione, la condotta incauta o negligente della vittima può giungere anche ad assumere efficacia causale esclusiva del danno. 1.2. Con il secondo denuncia la nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 324, 345 e 394 c.p.c. nonché dell’art. 112 c.p.c. nella parte in cui la corte territoriale, nonostante il suo rilievo (comparsa di costituzione e risposta, pp. 7 ed 8), ha utilizzato per la decisione documenti, che indica come prodotti nel giudizio di primo grado mentre erano stati prodotti nel giudizio di rinvio. Richiama al riguardo il contenuto dell’atto di citazione in riassunzione nel quale, alle pagine 9 e 10, il Condominio presenta in particolare il provvedimento sindacale del 22 novembre 1999 e la nota del 10 maggio 2000 inviata dall’amministratore al Sindaco come elementi di prova indispensabili da acquisire.Osserva che ad impedire la produzione di detti documenti, oltre la struttura chiusa del procedimento, sta anche il vincolo del giudicato interno formatosi in relazione alla sentenza n. 3736/2010 della Corte di appello di Napoli. 1.3. Con il terzo denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo e controverso nella parte in cui la corte territoriale, nonostante il suo rilievo, ha ritenuto che non provata l’inerzia dell’amministratore condominiale sulla base della raccomandata 13/2/2000 da quest’ultimo a lui inviata (e riprodotta in ricorso), senza considerare che detta raccomandata era stata spedita in data 8 marzo 2000 ed era stata a lui recapitata il successivo 13 marzo 2000, quando era già ampiamente spirato il termine ultimo per l’inizio dei lavori (indicato dal Condominio nel 12 marzo 2000). Osserva che, contrariamente alla condotta dell’amministratore (che andava valutata in rapporto alla data di spedizione della lettera), la sua condotta andava valutata in riferimento alla data di conoscenza della lettera. In definitiva, egli aveva avuto conoscenza della potenziale lesione, per fatto a lui astrattamente imputabile, del diritto dei condomini al contributo ex lege n. 32 del 1992 in epoca successiva al verificarsi del dannoevento (cioè in epoca successiva al termine ultimo di inizio lavori). D’altra parte, il fatto che la lettera, pur datata 13 febbraio 2000, sia stata in concreto spedita soltanto il successivo 8 marzo sarebbe un profilo di colpa nella condotta del Condominio. 1.4. Con il quarto denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo e controverso nella parte in cui la corte territoriale (p. 9), nonostante il suo rilievo, ha ritenuto ineluttabile la decadenza dei contributi per l’impossibilità di proseguire i lavori cominciati dal Condominio a causa della fatiscenza del suo confinante fabbricato, mentre nei decreti sindacali era stata dichiarata la decadenza dei benefici per motivi diversi (e cioè perché i lavori condominiali non erano iniziati entro il termine previstoe non erano state richieste proroghe). Osserva che la corte territoriale ha omesso qualsiasi motivazione in ordine alle reali ragioni che avevano condotto il Sindaco a revocare i contributi: tali ragioni, per come emerge dai menzionati decreti, non risiedevano nella impossibilità di proseguire i lavori (e, quindi, nella mancata ultimazione delle opere nei termini di legge), ma unicamente nel mancato inizio degli stessi. Se i lavori fossero effettivamente iniziati il 10 marzo 2000 (come afferma la impugnatasentenza a p. 8 e come riconosce lo stesso Condominio a p. 9 dell’atto di citazione in riassunzione), non soltanto il provvedimento sindacale sarebbe illegittimo (per avere erroneamente dichiarato che non vi era stato l’inizio dei lavori), ma soprattutto diventerebbe completamente irrilevante la fatiscenza del suo fabbricato rispetto alla revoca dei contributi. 1.5. Con il quinto denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo e controverso nella parte in cui la corte territoriale, nell’affermare l’assenza di inerzia in capo al condominio (e, dunque, nell’escludere qualsiasi profilo di colpa nella condotta di tale soggetto in merito alla revoca dei finanziamenti), nonostante il suo rilievo, ha omesso di considerare che nei decreti sindacali era stata dichiarata la decadenza dei benefici per il fatto che i lavori condominiali non erano iniziati entro il 12 luglio 1999 e non erano state richieste proroghe. Osserva che l’aspetto è dirimente, in quanto la presentazione di una o di più richieste di proroga avrebbe impedito la decadenza, a prescindere dalla sua condotta (anche ammesso che la stessa abbia mai avuto efficienza causale) e quindi avrebbe evitato la produzione del danno lamentato dal Condominio.1.6. Con il sesto motivo denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo e controverso nella parte in cui la corte territoriale, nell’affermare che sarebbe stata inutile l’impugnativa giurisdizionale dei decreti di revoca dei contributi data l’inevitabilità della decadenza dei benefici conseguente all’omessa manutenzione del suo fabbricato, nonostante il suo rilievo, ha omesso di considerare che - poiché i contributi erano stati revocati per il mancato inizio dei lavori, mentre questi erano effettivamente iniziati – il Comune avrebbe potuto adire l’AGO per far accertare il travisamento dei fatti posto in essere dal Comune di [OSCURATO:PERSONA]. Osserva peraltro che lui nel giudizio di rinvio aveva segnalato che i termini di inizio e di conclusione lavori, che erano stati richiamati dal Comune nel sancire la revoca dei contributi, erano stati modificati dall’art. 21 del d. lgs. n. 76/1990, come sostituito dall’art. 2 settimo comma del d. l. n. 398 del 1993: la nuova normativa, dunque, riconosceva al sindaco la facoltà di fissare al riguardo nuovi termini, tenuto conto di tutte le peculiarità delle fattispecie, ivi compresa ogni causa di forza maggiore. Anche tale doglianza avrebbe potuto essere fondatamente rappresentata dal Condominio all’AGO in sede di impugnativa dei decreti di revoca. Il fatto che il Condominio non abbia fatto ricorso avverso detti decreti sarebbe espressione di un ulteriore profilo di colpa, rilevante ex art. 1227 c.c. e tale da escludere il diritto al risarcimento. 1.7. Con il settimo motivo denuncia la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 111 Cost. nella parte in cui, con due righi di motivazione apparente, nonostante i suoi rilievi, ha ritenuto provata la coincidenza del risarcimento richiesto con l’importo dei contributi ex lege n. 219 del 1981.Osserva che la sentenza del giudice di primo grado aveva avuto il paradossale effetto di attribuire al Condominio un credito corrispondente all’ammontare dei contributi, pari ad oltre 230 mila euro, immediatamente esigibile a suo danno, senza che detto condominio abbia mai svolto alcun intervento di demolizione e ricostruzione (cui invece il finanziamento è istituzionalmente vincolato) e senza che detto Condominio si sia mai fatto carico di documentare dal punto di vista tecnico l’intervento. 2. Nella sentenza impugnata, la corte di merito di rinvio – dopo aver premesso (p. 7) che, a seguito della sentenza n. 9034/2016 di questa Corte era definitivamente accertata la responsabilità dell’Oliviero e che restava da verificare la sussistenza di profili di colpa concorrente del condominio danneggiato ai fini della riduzione del quantum risarcitorio determinato nella sentenza del Tribunale di Ariano –ha ritenuto (p. 9) che: a) dai documenti acquisiti non risulta alcun profilo di colpa nel comportamento dell’amministrazione condominiale; e che quindi la perdita dei benefici economici ex lege n. 32/1992 sia riconducibile in via esclusiva al comportamento dell’Oliviero; b) è certo che la demolizione del fabbricato condominiale avrebbe portato al crollo di due piani superiori del contiguo edificio Oliviero e che, quindi, il pericolo di crollo riguardava soltanto la parte del fabbricato Oliviero, sovrastante quello condominiale (trattasi proprio dei due piani superiori, oggetto dell’ordinanza interdittale del 15 marzo 2001) . In punto di quantum, il giudice del rinvio ha ritenuto (pp. 10- 11) che correttamente il primo giudice, da un lato, aveva individuato l’importo risarcitorio nella somma dei contributi di legge, prima concessi e poi revocati; e, dall’altro, aveva riconosciuto interessi e rivalutazione, esseno stati richiesti nella citazione di primo grado gli incrementi di legge. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Con particolare riferimento al primo motivo va osservato che giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità l’art. 1227 c.c. contiene al primo e al secondo comma due distinte disposizioni che disciplinano fattispecie profondamente diverse e con effetti che operano su piani ontologicamente distinti: il primo comma regola il concorso del danneggiato nella produzione del fatto dannoso ed ha come conseguenza una ripartizione di responsabilità, rappresentando un’ipotesi particolare della pì generale previsione del concorso di pì autori del fatto dannoso (art. 2055 c.c.), nella quale uno dei coautori del fatto dannoso è lo stesso danneggiato che non pù ripetere quella parte del danno dallo stesso causato (e che quindi non costituisce un danno ingiusto). Una situazione del tutto diversa è invece disciplinata dal secondo comma (‘danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza’); tale disposizione (cfr. Cass. n. 3729 del 1990) costituisce applicazione del principio generale in base al quale il danno non è risarcibile ogni qual volta risulti provato che esso non rappresenta una perdita patrimoniale per il creditore o per il danneggiato (art. 2056 c.c., comma 1), o perché poteva evitarla usando l’ordinaria diligenza (art. 1227 c.c., comma 2), o perché l’avrebbe ugualmente subita (art. 1221 c.c., art. 1805 c.c.) . Relativamente a detta ultima disposizione, è stato precisato (Cass. n. 21782 del 2015) che essa va intesa come previsione di danni la cui produzione ricada interamente nella sfera di controllo del danneggiato la cui condotta ( omissiva ) si ponga come causa interruttiva del danno originario causato dal debitore/danneggiato, venendo a configurarsi come causa prossima ed assorbente, e pertanto esclusiva, di un ( nuovo e diverso ) danno che il danneggiato avrebbe potuto evitare mantenendo un comportamento improntato a buona fede o correttezza, con la conseguenza che esso va al medesimo interamente ascritto e dello stesso esclusivamente il creditore/danneggiato è tenuto q/ sopportare le conseguenze . Orbene, nel caso di specie, Cass. n. 9034 del 2016 ha così testualmente affermato: Si rende necessaria in relazione a tali motivi la cassazione della sentenza impugnata per un riesame delle censure riguardanti il concorso del fatto colposo del creditore nella verificazione dell'evento dannoso (art.1227 primo coma cc) . E la corte di merito, dopo aver premesso (p. 7) che il [OSCURATO:PERSONA] ha conferito a questo Giudice di rinvio il mandato di verificare se sussistono profili di colpa concorrente del Condominio danneggiato , ha proceduto alla disamina dei documenti acquisiti per quindi concludere che: In definitiva, … nel comportamento del Condominio danneggiato non si ravvisano profili di colpa concorrenti ex art. 1227 co. 1 c.c. tali da indurre alla riduzione percentuale del quantum risarcibile, come determinato dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] . Contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, il giudice del rinvio ha pertanto correttamente applicato, conformemente a quanto disposto da Cass. n. 9034 del 2016, l’art. 1227, 1° comma, c.c. , sulla base della documentazione acquisita pervenendo alla conclusione (non sindacabile nella presente sede processuale) che va escluso ogni profilo di colpa in capo al Condominio nella determinazione del danno dallo stesso patito. 3.2. Con particolare riferimento al secondo motivo va in pri mo luogo ribadito il principio, più volte affermato da questa Corte, secondo cui la circostanza che il giudice di merito abbia pronunciato la sentenza sulla base di un documento che si assume non utilizzabile, perché non ritualmente prodotto in giudizio,ove non vi sia controversia sulla irritualità della produzione, integra un vizio revocatorio denunciabile solo ai sensi dell'art. 395 cod. proc. civ. (Sez. 3, Sentenza n. 2412 del 04/02/2014, Rv. 630079 -01). A tale rilievo deve aggiunge rsi che il ricorr ente non ha invero dimostrato (e neanchededotto), come pure avrebbe dovuto (cfr., tra le tante, Cass. n. 342 del 2021), che la decisione della corte di merito sarebbe stata favorevole alla sua posizione se la stessa non avesse tenuto conto del provvedimento del Sindaco di [OSCURATO:PERSONA] del 22 novembre 1999 (con il quale era stata autorizzata la proroga richiesta ed era stato fissato un nuovo termine per l’inizio dei lavori) e della missiva del 10 maggio 2000 indirizzata dall’amministratore del Condominio al Sindaco (con la quale il primo evidenziava al secondo che i lavori erano già incominciati ma non era possibile procedere alla demolizione del fabbricato condominiale a causa delle precarie condizioni del confinante fabbricato Oliviero). Tanto più che la Corte di rinvio ha ritenuto provato, sulla base di plurimi elementi fattuali e documentali, che: a) l’Oliviero, a partire dal 1997, ha omesso ogni manutenzione del fabbricato di sua proprietà, mostrando disinteresse per le condizioni dello stesso; b) il fabbricato dell’Oliviero, per le sue precarie condizioni strutturali, minacciava di crollare e, per scongiurare la possibilità di crollo, sarebbero stati necessari interventi di risanamento e di messa in sicurezza; c) i condomini del contiguo fabbricato avevano ottenuto la concessione dei benefici erariali di ricostruzione post sisma 1980 ed avevano profuso la necessaria diligenza per raggiungere tale obiettivo; d) la ricostruzione del fabbricato condominiale non era potuta avvenire, in quanto l’Oliviero non aveva posto rimedio al pericolo di crollo del suo fabbricato, contiguo a quello condominiale; e) a causa delle circostanze che precedono, i contribuiti erariali, già ottenuti, erano stati persi. 3.3 Con particolare riferimento a i motivi dal terzo al sesto va osservato che l'art. 360, primo comma n. 5, c.p.c., riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Sez. un., n. 8053 del 2014). Costituisce un "fatto", agli effetti dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., non una "questione" o un "punto", ma un vero e proprio "fatto", in senso storico e normativo, un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza naturalistica, un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante (Cass. n. 22397 del 2019; n. 17761 del 2016; n. 5745 del 2015; n. 7983 e n. 5133 del 2014). Non costituiscono, viceversa, "fatti", il cui omesso esame possa cagionare il vizio di cui alla richiamata norma del codice di rito le argomentazioni, supposizioni o deduzioni difensive (Cass. n. 26305 del 2018; n. 14802 del 2017); gli elementi istruttori (Sez. un., n. 8053 del 2014); una moltitudine di fatti e circostanze, o il "vario insieme dei materiali di causa" (Cass. n. 27415 del 2018 e n. 21439 del 2015). Pertanto, sono inammissibili le censure che, irritualmente, estendano il paradigma normativo a questi ultimi profili, come nel caso in esame, nel quale, sotto l'apparente deduzione dei vizi denunziati, i motivi in esame tendono ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito, del tutto inammissibile in questa sede (Sez. un., n. 34476 del 2019). 3.4. Con particolare riferimento al settimo motivo va osservato che il giudizio di rinvio ha , come già più sopra rilevato, avuto ad oggetto solo la valutazione dell’eventuale concorso di colpa del creditore nella determinazione del danno, e non anche se il danno potesse o meno essere parametrato all’importo totale dei contribuiti erariali persi. Le spese del giudizio di cassazione, liquidato come in dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso . C ondanna i ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in euro 7.300 per compensi, oltre, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13