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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 6 marzo 2024

Cassazione n. 14056/2024

Testo disponibile della fonte

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13200/2022r.g., proposto da [OSCURATO:PERSONA] srl, in persona del legale rappresentante pro tempore , elett. dom.to in [OSCURATO:PERSONA] n. 21, [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]. ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], elett. dom.to in Via degli Oleandri n. 12, Aprilia, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]. controricorrente avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roman. 3982/2021 pubblicata in data 12/11/2021, n.r.g. 3735/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 06/03/2024dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Avverso la sentenza d’appello indicata in epigrafe [OSCURATO:SOCIETA] ha proposto ricorso per cassazione, cui ha resistito [OSCURATO:PERSONA] controricorso.

La ricorrente ha poi depositato rinunzia, accettata dalla controparte. [OSCURATO:PERSONA] Vista la rinunzia accettata, va dichiarata l’estinzione del processo.

OGGETTO: Nulla va disposto sulle spese, ai sensi dell’art. 391, ult. co., c.p.c.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione lavoro,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13200/2022r.g., proposto da [OSCURATO:PERSONA] srl, in persona del legale rappresentante pro tempore , elett. dom.to in [OSCURATO:PERSONA] n. 21, [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]. ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], elett. dom.to in Via degli Oleandri n. 12, Aprilia, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]. controricorrente avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roman. 3982/2021 pubblicata in data 12/11/2021, n.r.g. 3735/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 06/03/2024dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Avverso la sentenza d’appello indicata in epigrafe [OSCURATO:SOCIETA] ha proposto ricorso per cassazione, cui ha resistito [OSCURATO:PERSONA] controricorso. La ricorrente ha poi depositato rinunzia, accettata dalla controparte. [OSCURATO:PERSONA] Vista la rinunzia accettata, va dichiarata l’estinzione del processo. OGGETTO: Nulla va disposto sulle spese, ai sensi dell’art. 391, ult. co., c.p.c. P.Q.M. La Corte dichiara estinto il processo. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione lavoro,
Sentenza Cassazione n. 14056/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris