CassazionesentenzaSezione LDecisione del 6 marzo 2024
Cassazione n. 14056/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13200/2022r.g., proposto da [OSCURATO:PERSONA] srl, in persona del legale rappresentante pro tempore , elett. dom.to in [OSCURATO:PERSONA] n. 21, [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]. ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], elett. dom.to in Via degli Oleandri n. 12, Aprilia, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]. controricorrente avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roman. 3982/2021 pubblicata in data 12/11/2021, n.r.g. 3735/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 06/03/2024dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Avverso la sentenza d’appello indicata in epigrafe [OSCURATO:SOCIETA] ha proposto ricorso per cassazione, cui ha resistito [OSCURATO:PERSONA] controricorso. La ricorrente ha poi depositato rinunzia, accettata dalla controparte. [OSCURATO:PERSONA] Vista la rinunzia accettata, va dichiarata l’estinzione del processo. OGGETTO: Nulla va disposto sulle spese, ai sensi dell’art. 391, ult. co., c.p.c. P.Q.M. La Corte dichiara estinto il processo. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione lavoro,