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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 aprile 2026

Cassazione n. 09073/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:PERSONA] 10 presso lo studiodel secondo difensore;– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 15611/2021Numero sezionale 463/2026Numero di raccolta generale 9073/2026Data pubblicazione 10/04/2026AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’AvvocaturaGenerale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n.– controricorrente–avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campanian. 5785/8/20 depositata in data 2 dicembre 2020 e che non risultanotificata.Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 16 gennaio 2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

Con sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n.5785/8/20 veniva rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso lasentenza della Corte di giustizia Tributaria di primo grado di Napoli n.170/33/2013 con la quale era stato dichiarato inammissibile il ricorsoproposto dal contribuente avverso le cartelle di pagamento n.07120000141123301, n. 07120090037550143, n. 07120090222514813,n. 07120100080139674, n. 07120100139352875, n.07120100198586906, n. 07120110072607869.2.

Si legge nella sentenza impugnata e in atti che il contribuente rendevanoto di aver appreso dell’esistenza delle suddette cartelle solo a seguito dicontrollo della propria posizione presso l’agente della riscossione attraversoestratto di ruolo.Il ricorso introduttivo veniva dichiarato inammissibile per mancata prova dirituale incardinamento del processo.Il giudice d’appello confermava tale statuizione, per inosservanza delleprescrizioni di cui all’art.22 d.lgs. n.546/92.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 15611/2021Numero sezionale 463/2026Numero di raccolta generale 9073/2026Data pubblicazione 10/04/20263.

Avverso la sentenza d’appello il contribuente ha proposto ricorso perCassazione, affidato a due motivi, cui replica l’Agenzia delle entrate concontroricorso.Il 15.5.2025 la Corte ha proposto la definizione del ricorso ex art.380-biscod. proc. civ., proposta opposta dal ricorrente con istanza di decisione delgiudizio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] accompagnata da contestuale ulteriore nota dideposito, da considerarsi memoria ex art.380-bis.1. cod. proc. civ..RAGIONI DELLA DECISIONE1. [OSCURATO:PERSONA] prende atto che, con istanza di decisione del giudiziodell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] corredata da contestuale ulteriore nota di deposito, ilricorrente ha reso noto che, in relazione alle sette le cartelle oggetto delprocesso, nelle more del giudizio:a) per le cartelle di pagamento nn. 07120000141123301,07120090037550143, 07120100198586906, 07120110072607869 haaderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente dellaRiscossione, c.d.

“rottamazione quater”, producendo domanda ecomunicazione di accoglimento, richiedendo la massima dilazione previstadalla legge, ovvero 18 rate ed effettuando il pagamento di tutte le ratescadute sino alla data della nota di deposito (dalla prima all’ottava), comesi evince dalle quietanze di pagamento allegate;b) le cartelle n. 07120090222514813, n. 07120100080139674, n.07120100139352875 sono state integralmente pagate come risulta dagliallegati da sub. 4 a 9 e la parte ha offerto documentazione al fine didimostrare il pagamento di tutti gli importi e che null’altro è dovuto all’erarioper ciascuna cartella.Orbene, con riferimento alle cartelle di cui al punto b) va senz’altrodichiarata la cessazione della materia del contendere.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 15611/2021Numero sezionale 463/2026Numero di raccolta generale 9073/2026Data pubblicazione 10/04/20262.

Quanto alle cartelle sub a), va anche osservato che con la richiesta dirottamazione depositata in atti il ricorrente si è impegnato a rinunciare alleliti eventualmente pendenti in relazione alle cartelle rottamate e lo ha resonoto depositandola nel fascicolo telematico.3.

Proprio in tema di rottamazione-quater questa Corte, con ordinanzan.29574/2025 ha già affermato che, in presenza di tali elementi, dev’esseredichiarata l’estinzione del presente giudizio di legittimità, posto che conl’art. 12-bis, d.l. n. 84 del 2025, inserito in sede di conversione dalla l. n.108 del 2025, è stato previsto che il secondo periodo, comma 236, dell'art.1, l. n. 197 del 2022, si interpreta nel senso che, ai soli fini dell'estinzione,l'effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamentodella prima o unica rata delle somme dovute e l'estinzione è dichiarata dalgiudice d'ufficio dietro presentazione, da parte del debitore o dell'[OSCURATO:PERSONA]Riscossione che sia parte nel giudizio ovvero, in sua assenza,da parte dell'ente impositore, della dichiarazione di adesione alla definizioneagevolata, della comunicazione dell’esito alla domanda dell’Agenzia delleEntrate-Riscossione e della documentazione attestante il versamento dellaprima o unica rata.4.

L’intervento normativo dà riscontro all’orientamento di questa Cortesecondo cui «In tema di definizione agevolata dei carichi affidati all'agentedella riscossione, ex art. 1, commi 231-252, della l. n. 197 del 2022 (cd.rottamazione-quater), il comma 236 prevede una fattispecie di estinzionedel processo che non postula il pagamento dell'intero ammontare dovuto inragione del piano rateale concordato, presupponendo ex legeesclusivamente il perfezionamento della procedura amministrativa dirottamazione - in virtù della dichiarazione del contribuente di volersiavvalere della procedura rinunciando ai giudizi in corso, seguita dallacomunicazione dell'Agenzia su numero, ammontare delle rate e relativescadenze - ed il riscontro documentale dei soli pagamenti già effettuati conNumero registro generale 15611/2021Numero sezionale 463/2026Numero di raccolta generale 9073/2026Data pubblicazione 10/04/2026riferimento alla procedura di definizione prescelta.» (Cass. n. 24428 del2024).5.

Le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate.La declaratoria di estinzione esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, che consegue alle sole statuizioni diinfondatezza nel merito ovvero di inammissibilità o improcedibilitàdell'impugnazione (Cass. n. 25485 del 2018).

P.Q.MLa Corte:dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alle cartelle n.07120090222514813, n. 07120100080139674, n. 07120100139352875;dichiara l’estinzione del giudizio con riferimento alle cartelle di pagamentonn. 07120000141123301, 07120090037550143, 07120100198586906,07120110072607869;spese a carico di chi le ha anticipate.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 gennaio 2026Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] 10 presso lo studiodel secondo difensore;– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 15611/2021Numero sezionale 463/2026Numero di raccolta generale 9073/2026Data pubblicazione 10/04/2026AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’AvvocaturaGenerale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n.– controricorrente–avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campanian. 5785/8/20 depositata in data 2 dicembre 2020 e che non risultanotificata.Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 16 gennaio 2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n.5785/8/20 veniva rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso lasentenza della Corte di giustizia Tributaria di primo grado di Napoli n.170/33/2013 con la quale era stato dichiarato inammissibile il ricorsoproposto dal contribuente avverso le cartelle di pagamento n.07120000141123301, n. 07120090037550143, n. 07120090222514813,n. 07120100080139674, n. 07120100139352875, n.07120100198586906, n. 07120110072607869.2. Si legge nella sentenza impugnata e in atti che il contribuente rendevanoto di aver appreso dell’esistenza delle suddette cartelle solo a seguito dicontrollo della propria posizione presso l’agente della riscossione attraversoestratto di ruolo.Il ricorso introduttivo veniva dichiarato inammissibile per mancata prova dirituale incardinamento del processo.Il giudice d’appello confermava tale statuizione, per inosservanza delleprescrizioni di cui all’art.22 d.lgs. n.546/92.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 15611/2021Numero sezionale 463/2026Numero di raccolta generale 9073/2026Data pubblicazione 10/04/20263. Avverso la sentenza d’appello il contribuente ha proposto ricorso perCassazione, affidato a due motivi, cui replica l’Agenzia delle entrate concontroricorso.Il 15.5.2025 la Corte ha proposto la definizione del ricorso ex art.380-biscod. proc. civ., proposta opposta dal ricorrente con istanza di decisione delgiudizio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] accompagnata da contestuale ulteriore nota dideposito, da considerarsi memoria ex art.380-bis.1. cod. proc. civ..RAGIONI DELLA DECISIONE1. [OSCURATO:PERSONA] prende atto che, con istanza di decisione del giudiziodell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] corredata da contestuale ulteriore nota di deposito, ilricorrente ha reso noto che, in relazione alle sette le cartelle oggetto delprocesso, nelle more del giudizio:a) per le cartelle di pagamento nn. 07120000141123301,07120090037550143, 07120100198586906, 07120110072607869 haaderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente dellaRiscossione, c.d. “rottamazione quater”, producendo domanda ecomunicazione di accoglimento, richiedendo la massima dilazione previstadalla legge, ovvero 18 rate ed effettuando il pagamento di tutte le ratescadute sino alla data della nota di deposito (dalla prima all’ottava), comesi evince dalle quietanze di pagamento allegate;b) le cartelle n. 07120090222514813, n. 07120100080139674, n.07120100139352875 sono state integralmente pagate come risulta dagliallegati da sub. 4 a 9 e la parte ha offerto documentazione al fine didimostrare il pagamento di tutti gli importi e che null’altro è dovuto all’erarioper ciascuna cartella.Orbene, con riferimento alle cartelle di cui al punto b) va senz’altrodichiarata la cessazione della materia del contendere.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 15611/2021Numero sezionale 463/2026Numero di raccolta generale 9073/2026Data pubblicazione 10/04/20262. Quanto alle cartelle sub a), va anche osservato che con la richiesta dirottamazione depositata in atti il ricorrente si è impegnato a rinunciare alleliti eventualmente pendenti in relazione alle cartelle rottamate e lo ha resonoto depositandola nel fascicolo telematico.3. Proprio in tema di rottamazione-quater questa Corte, con ordinanzan.29574/2025 ha già affermato che, in presenza di tali elementi, dev’esseredichiarata l’estinzione del presente giudizio di legittimità, posto che conl’art. 12-bis, d.l. n. 84 del 2025, inserito in sede di conversione dalla l. n.108 del 2025, è stato previsto che il secondo periodo, comma 236, dell'art.1, l. n. 197 del 2022, si interpreta nel senso che, ai soli fini dell'estinzione,l'effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamentodella prima o unica rata delle somme dovute e l'estinzione è dichiarata dalgiudice d'ufficio dietro presentazione, da parte del debitore o dell'[OSCURATO:PERSONA]Riscossione che sia parte nel giudizio ovvero, in sua assenza,da parte dell'ente impositore, della dichiarazione di adesione alla definizioneagevolata, della comunicazione dell’esito alla domanda dell’Agenzia delleEntrate-Riscossione e della documentazione attestante il versamento dellaprima o unica rata.4. L’intervento normativo dà riscontro all’orientamento di questa Cortesecondo cui «In tema di definizione agevolata dei carichi affidati all'agentedella riscossione, ex art. 1, commi 231-252, della l. n. 197 del 2022 (cd.rottamazione-quater), il comma 236 prevede una fattispecie di estinzionedel processo che non postula il pagamento dell'intero ammontare dovuto inragione del piano rateale concordato, presupponendo ex legeesclusivamente il perfezionamento della procedura amministrativa dirottamazione - in virtù della dichiarazione del contribuente di volersiavvalere della procedura rinunciando ai giudizi in corso, seguita dallacomunicazione dell'Agenzia su numero, ammontare delle rate e relativescadenze - ed il riscontro documentale dei soli pagamenti già effettuati conNumero registro generale 15611/2021Numero sezionale 463/2026Numero di raccolta generale 9073/2026Data pubblicazione 10/04/2026riferimento alla procedura di definizione prescelta.» (Cass. n. 24428 del2024).5. Le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate.La declaratoria di estinzione esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, che consegue alle sole statuizioni diinfondatezza nel merito ovvero di inammissibilità o improcedibilitàdell'impugnazione (Cass. n. 25485 del 2018). P.Q.MLa Corte:dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alle cartelle n.07120090222514813, n. 07120100080139674, n. 07120100139352875;dichiara l’estinzione del giudizio con riferimento alle cartelle di pagamentonn. 07120000141123301, 07120090037550143, 07120100198586906,07120110072607869;spese a carico di chi le ha anticipate.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 gennaio 2026Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]