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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 31/2025

ECLI:EU:C:2025:943
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62025CO0411 ORDINANZA DELLA CORTE (Sezione ammissione delle impugnazioni) 18 novembre 2025 ( *1 ) «Impugnazione – Marchio dell’Unione europea – Ammissione delle impugnazioni – Articolo 170 ter del regolamento di procedura della Corte – Domanda che dimostra l’importanza di una questione per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione – Ammissione dell’impugnazione» Nella causa C‑411/25 P, avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 20 giugno 2025, Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) , rappresentato da D. Gája, D. Hanf e D. Stoyanova‑Valchanova, in qualità di agenti, ricorrente, procedimento in cui le altre parti sono:

[OSCURATO:PERSONA]

., con sede in Brooklyn ([OSCURATO:PERSONA]), ricorrente in primo grado,

[OSCURATO:PERSONA] LLC

, con sede in Washington DC ([OSCURATO:PERSONA]), interveniente in primo grado, LA CORTE (Sezione ammissione delle impugnazioni) composta da T. von Danwitz, vicepresidente della Corte, M. Gavalec e Z. Csehi (relatore), giudici, cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA] vista la proposta del giudice relatore e sentito l’avvocato generale, A. Rantos, ha emesso la seguente Ordinanza 1 Con la sua impugnazione, l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 30 aprile 2025, [OSCURATO:PERSONA]/EUIPO – [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) ( T‑242/24 ; in prosieguo: la sentenza impugnata, EU:T:2025:422 ), con la quale quest’ultimo ha annullato la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO, del 6 marzo 2024 (procedimento R 31/2023‑1) (in prosieguo: la «decisione controversa»), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la [OSCURATO:PERSONA] LLC e la [OSCURATO:PERSONA].

Sulla domanda di ammissione dell’impugnazione 2 A norma dell’articolo 58 bis , primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, l’esame delle impugnazioni proposte contro le decisioni del Tribunale aventi ad oggetto una decisione di una commissione di ricorso indipendente dell’EUIPO è subordinato alla loro ammissione preventiva da parte della Corte. 3 Conformemente all’articolo 58 bis , terzo comma, di tale Statuto, l’impugnazione è ammessa, in tutto o in parte, in osservanza delle modalità precisate nel regolamento di procedura della Corte, quando essa solleva una questione importante per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. 4 Ai sensi dell’articolo 170 bis , paragrafo 1, del regolamento di procedura, nei casi di cui all’articolo 58 bis , primo comma, di detto Statuto, il ricorrente allega al proprio ricorso una domanda di ammissione dell’impugnazione in cui espone la questione importante che l’impugnazione solleva per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione e che contiene tutti gli elementi necessari per consentire alla Corte di statuire su tale domanda. 5 Conformemente all’articolo 170 ter , paragrafi 1 e 3, del regolamento di procedura, la Corte statuisce sulla domanda di ammissione dell’impugnazione nel più breve termine possibile con ordinanza motivata.

Argomenti del ricorrente 6 A sostegno della sua domanda di ammissione dell’impugnazione, l’EUIPO afferma che il motivo unico della sua impugnazione, vertente sulla violazione dell’articolo 72, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell’Unione europea ( GU 2017, L 154, pag. 1 ), in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e con l’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell’Unione europea ( GU 2009, L 78, pag. 1 ), solleva una questione importante per l’unità, la coerenza e lo sviluppo del diritto dell’Unione. 7 In primo luogo, l’EUIPO sostiene che il Tribunale è incorso in un errore, al punto 69 della sentenza impugnata, nel ritenere che le condizioni di esercizio del suo potere di riforma della decisione della commissione di ricorso ai sensi dell’articolo 72, paragrafo 3, del regolamento 2017/1001 fossero soddisfatte.

A tale riguardo, esso contesta al Tribunale di aver giudicato che la commissione di ricorso aveva preso posizione sulla questione se sussistesse un rischio di confusione, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, tra i marchi in conflitto, mentre tale commissione aveva esaminato detta questione, come risulta dai punti 22 e 60 della sentenza impugnata, esclusivamente in relazione alla percezione della parte germanofona del pubblico di riferimento dell’Unione europea senza procedere a una valutazione fattuale o giuridica di tale questione per la parte non germanofona del pubblico in parola. 8 In secondo luogo, ad avviso dell’EUIPO, il Tribunale ha, di conseguenza, esercitato, al punto 70 della sentenza impugnata, il suo potere di riforma in violazione dell’articolo 72, paragrafo 3, del regolamento 2017/1001.

Invero, in assenza di qualsiasi elemento di fatto e di diritto per quanto riguarda il rischio di confusione per la parte non germanofona del pubblico di riferimento, il Tribunale non poteva stabilire che la commissione di ricorso fosse tenuta a constatare che non sussisteva un rischio di confusione tra i marchi di cui trattasi nell’Unione. 9 A tale riguardo, l’EUIPO precisa che, sebbene la sussistenza di un rischio di confusione, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, potesse validamente essere fondata esclusivamente sulla percezione del pubblico germanofono quale parte non trascurabile del pubblico di riferimento, lo stesso non valeva tuttavia in relazione alla valutazione del Tribunale, contenuta al punto 64 della sentenza impugnata, quanto all’assenza di rischio di confusione, atteso che una tale valutazione richiede preliminarmente di escludere un siffatto rischio per l’insieme del pubblico di riferimento dell’Unione.

Su tale punto, l’EUIPO fa riferimento alla sentenza della Corte del 18 settembre 2008, Armacell/UAMI ( C‑514/06 P , EU:C:2008:511 , punti da 54 a 57 ), nonché alla sentenza del Tribunale del 25 ottobre 2023, [OSCURATO:PERSONA]/EUIPO – Quentia (Q) ( T‑458/21 , EU:T:2023:671 , punto 73 ).

L’EUIPO ritiene che il fatto di aver respinto la domanda di dichiarazione di nullità proposta contro il marchio [OSCURATO:PERSONA], senza aver ritenuto che fosse stato dimostrato che un rischio di confusione del medesimo con il marchio dell’Unione europea anteriore [OSCURATO:PERSONA] era escluso in tutto il territorio di tutela di quest’ultimo, privi il marchio anteriore della tutela conferita dal regolamento n. 207/2009. 10 L’EUIPO aggiunge che, anche se la valutazione del Tribunale di cui al punto 64 della sentenza impugnata dovesse essere intesa nel senso che il Tribunale ha implicitamente, ma necessariamente, altresì preso in considerazione la percezione della parte non germanofona del pubblico di riferimento, la riforma della decisione controversa ad opera della sentenza impugnata porta a sostituire detta decisione sulla base di una valutazione fattuale e giuridica del rischio di confusione tra i marchi in conflitto per la parte non germanofona del pubblico di riferimento, mentre una siffatta valutazione non era stata ancora effettuata dalla commissione di ricorso. 11 Alla luce di tali elementi, l’EUIPO sostiene che il potere di riforma non può indurre il Tribunale a valutare per la prima volta fatti o prove che la commissione di ricorso non ha ancora esaminato (v., in particolare, sentenza del 23 gennaio 2025, EUIPO/Neoperl, C‑93/23 P , EU:C:2025:33 , punto 70 ) né, a fortiori , riformare una decisione della commissione di ricorso che non contenga l’esame di tali fatti o prove, come quelli relativi, nel caso di specie, alla percezione dei marchi in conflitto da parte del pubblico di riferimento non germanofono dell’Unione. 12 Peraltro, l’EUIPO sostiene, da un lato, che la sentenza impugnata lede uno degli interessi giuridicamente tutelati di tale ufficio, poiché il Tribunale, riformando la decisione controversa, disconoscerebbe e priverebbe definitivamente la commissione di ricorso dell’esercizio del suo potere esclusivo e specifico di riesaminare la decisione della divisione di annullamento per quanto riguarda la constatazione, da parte di quest’ultima, della sussistenza di un rischio di confusione tra i marchi in conflitto per la parte non germanofona del pubblico di riferimento.

L’EUIPO afferma, dall’altro lato, che tale sentenza lede anche la tutela giurisdizionale effettiva e specifica conferita dal diritto dei marchi all’interveniente in primo grado, poiché la riforma della decisione controversa priverebbe detta parte di un siffatto esame indipendente ad opera della commissione di ricorso. 13 Per quanto riguarda l’importanza della questione sollevata dalla sua impugnazione, ai sensi dell’articolo 58 bis , terzo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, l’EUIPO ricorda, in via preliminare, che, con l’ordinanza dell’11 luglio 2023, EUIPO/Neoperl ( C‑93/23 P , EU:C:2023:601 , punti da 24 a 38 ), la Corte ha dichiarato che la determinazione della portata e delle condizioni di esercizio del potere di riforma del Tribunale ai sensi dell’articolo 72, paragrafo 3, del regolamento 2017/1001 costituisce una questione che eccede la portata della sentenza impugnata e, in definitiva, quella dell’impugnazione, in quanto solleva «una questione importante per l’unità, la coerenza e lo sviluppo del diritto dell’Unione». 14 A questo proposito, l’EUIPO allega, sotto un primo profilo, che l’impugnazione solleva una questione orizzontale di natura procedurale che riguarda tutti i procedimenti in cui le decisioni delle commissioni di ricorso dell’EUIPO in materia di marchi e di disegni o di modelli sono oggetto di un controllo di legittimità da parte del Tribunale. 15 Sotto un secondo profilo, ad avviso dell’EUIPO, detta questione è di natura costituzionale.

Infatti, il Tribunale, nell’esercizio delle competenze che gli sono attribuite in forza dell’articolo 13, paragrafo 2, TUE, sarebbe giuridicamente tenuto ad agire nei limiti delle attribuzioni che gli sono conferite dall’articolo 263 TFUE e dall’articolo 72 del regolamento 2017/1001. 16 Sotto un terzo profilo, l’EUIPO ritiene che la questione sollevata verta sul ruolo specifico delle commissioni di ricorso indipendenti nell’ambito del sistema di tutela giuridica completa, efficace e multilivello nei confronti delle decisioni dell’EUIPO. 17 Sotto un quarto profilo, l’EUIPO allega che detta questione riveste un’importanza strutturale per il sistema specifico di tutela giuridica nei confronti delle sue decisioni.

Invero, da un lato, il fatto che il Tribunale abbia ecceduto il suo potere di riforma violerebbe la competenza originaria esclusiva delle commissioni di ricorso dell’EUIPO in materia di controllo delle decisioni di detto ufficio.

Dall’altro lato, tale fatto limiterebbe la tutela giuridica degli individui interessati dalle decisioni dell’EUIPO, privandoli di uno specifico organo di riesame. 18 Sotto un quinto profilo, l’EUIPO ritiene che l’approccio adottato dal Tribunale nella sentenza impugnata comporti un rischio di incertezza del diritto, in quanto tale sentenza è stata pronunciata nonostante il recente ed esplicito chiarimento fornito dalla Corte ai punti 70 e 71 della sentenza del 23 gennaio 2025, EUIPO/Neoperl ( C‑93/23 P , EU:C:2025:33 ).

Infatti, la Corte avrebbe dichiarato che il potere di riforma previsto all’articolo 72, paragrafo 3, del regolamento 2017/1001 non può indurre il Tribunale, senza disconoscere manifestamente il quadro istituzionale vincolante in cui detto potere si inserisce, a valutare per la prima volta fatti o elementi di prova che la commissione di ricorso non aveva ancora esaminato. 19 Sotto un sesto profilo, l’EUIPO afferma che la questione sollevata è importante per quanto riguarda la tutela giuridica nei confronti delle decisioni di altre agenzie dell’Unione per le quali il legislatore dell’Unione, ai sensi dell’articolo 263, paragrafo 5, TFUE, ha imperativamente previsto un controllo specifico, completo e preventivo da parte di una commissione di ricorso indipendente.

Giudizio della Corte 20 In via preliminare, si deve rilevare che incombe al ricorrente dimostrare che le questioni sollevate dalla sua impugnazione sono importanti per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione (ordinanze del 10 dicembre 2021, EUIPO/The KaiKai [OSCURATO:PERSONA], C‑382/21 P , EU:C:2021:1050 , punto 20 , e del 29 aprile 2025, SC/[OSCURATO:PERSONA], C‑881/24 P , EU:C:2025:313 , punto 14 ). 21 Inoltre, come risulta dall’articolo 58 bis , terzo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, in combinato disposto con l’articolo 170 bis , paragrafo 1, e con l’articolo 170 ter , paragrafo 4, del regolamento di procedura, la domanda di ammissione dell’impugnazione deve contenere tutti gli elementi necessari per consentire alla Corte di statuire sull’ammissione dell’impugnazione e di determinare, in caso di ammissione parziale di quest’ultima, i motivi o le parti dell’impugnazione sui quali deve vertere la comparsa di risposta.

Infatti, considerato che il meccanismo di ammissione preliminare delle impugnazioni di cui all’articolo 58 bis di tale Statuto mira a limitare il controllo della Corte alle questioni importanti per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione, soltanto i motivi che sollevano simili questioni formulati dal ricorrente devono essere esaminati dalla Corte nel contesto dell’impugnazione (ordinanze del 10 dicembre 2021, EUIPO/The KaiKai [OSCURATO:PERSONA], C‑382/21 P , EU:C:2021:1050 , punto 21 , e del 29 aprile 2025, SC/[OSCURATO:PERSONA], C‑881/24 P , EU:C:2025:313 , punto 15 ). 22 Pertanto, una domanda di ammissione dell’impugnazione deve, in ogni caso, enunciare in maniera chiara e precisa i motivi sui quali l’impugnazione si fonda, individuare con la stessa precisione e chiarezza la questione di diritto sollevata da ciascun motivo, precisare se tale questione sia importante per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione ed esporre in maniera specifica le ragioni per le quali detta questione è importante alla luce del criterio fatto valere.

Per quanto concerne, in particolare, i motivi d’impugnazione, la domanda di ammissione dell’impugnazione deve precisare la disposizione del diritto dell’Unione o la giurisprudenza che sarebbe stata violata dalla sentenza o dall’ordinanza impugnata, esporre succintamente in cosa consista il presunto errore di diritto commesso dal Tribunale ed indicare in che misura tale errore abbia influito sull’esito della sentenza o dell’ordinanza impugnata.

Se l’errore di diritto lamentato discende dalla violazione della giurisprudenza, la domanda di ammissione dell’impugnazione deve illustrare, succintamente ma in maniera chiara e precisa, sotto un primo profilo, in cosa consiste l’asserita contraddizione, individuando tanto i punti della sentenza o dell’ordinanza impugnata che il ricorrente pone in discussione quanto quelli della decisione della Corte o del Tribunale che sarebbero stati violati, e, sotto un secondo profilo, le ragioni concrete per le quali una simile contraddizione solleva una questione importante per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione (ordinanze del 10 dicembre 2021, EUIPO/The KaiKai [OSCURATO:PERSONA], C‑382/21 P , EU:C:2021:1050 , punto 22 , e del 29 aprile 2025, SC/[OSCURATO:PERSONA], C‑881/24 P , EU:C:2025:313 , punto 16 ). 23 Conformemente al principio secondo cui l’onere della prova grava sull’autore di una domanda di ammissione di un’impugnazione, il ricorrente che propone l’impugnazione deve dimostrare che, indipendentemente dalle questioni di diritto dedotte nella sua impugnazione, quest’ultima solleva una o più questioni importanti per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione che vanno al di là del contesto della sentenza impugnata e, in definitiva, di quello della sua impugnazione (v., in particolare, ordinanze del 30 gennaio 2023, bonnanwalt/EUIPO, C‑580/22 P , EU:C:2023:126 , punto 15 , e del 29 aprile 2025, SC/[OSCURATO:PERSONA], C‑881/24 P , EU:C:2025:313 , punto 17 ). 24 Tale dimostrazione consiste a sua volta nel provare tanto l’esistenza quanto l’importanza di tali questioni, mediante elementi concreti e pertinenti al caso di specie e non semplicemente con argomenti di ordine generale (ordinanze del 30 gennaio 2023, bonnanwalt/EUIPO, C‑580/22 P , EU:C:2023:126 , punto 16 , e del 29 aprile 2025, SC/[OSCURATO:PERSONA], C‑881/24 P , EU:C:2025:313 , punto 18 ). 25 Nel caso di specie, occorre constatare, in primo luogo, che la domanda di ammissione dell’impugnazione enuncia con precisione e chiarezza il motivo unico dedotto nell’ambito dell’impugnazione, vertente su una violazione dell’articolo 72, paragrafo 3, del regolamento 2017/1001, in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e con l’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009. 26 In particolare, nella sua domanda di ammissione, l’EUIPO individua tanto i punti della sentenza impugnata che esso contesta quanto le disposizioni del diritto dell’Unione asseritamente violate, nonché l’errore di diritto asseritamente commesso dal Tribunale. 27 Invero, come rilevato al punto 7 della presente ordinanza, l’EUIPO contesta al Tribunale, da un lato, di aver ritenuto, al punto 69 della sentenza impugnata, che le condizioni di esercizio del suo potere di riforma della decisione controversa ai sensi dell’articolo 72, paragrafo 3, del regolamento 2017/1001 fossero soddisfatte, giudicando che la commissione di ricorso aveva preso posizione, nella decisione controversa, sulla sussistenza di un rischio di confusione, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, tra i marchi in conflitto, mentre detta commissione aveva esaminato tale questione, come risulta dai punti 22 e 60 della sentenza impugnata, esclusivamente in relazione alla percezione della parte germanofona del pubblico di riferimento dell’Unione senza procedere a una valutazione fattuale o giuridica di tale questione per la parte non germanofona del pubblico in parola. 28 Dall’altro lato, l’EUIPO contesta al Tribunale, come esposto ai punti da 8 a 11 della presente ordinanza, di avere, di conseguenza, riformato, al punto 70 della sentenza impugnata, la decisione controversa in violazione dell’articolo 72, paragrafo 3, del regolamento 2017/1001. 29 A tale riguardo, l’EUIPO rileva che, in assenza di dimostrazione, ad opera delle parti interessate, di qualsiasi elemento di fatto e di diritto per quanto riguarda il rischio di confusione per la parte non germanofona del pubblico di riferimento dell’Unione, il Tribunale non poteva dichiarare che la commissione di ricorso era tenuta a constatare l’assenza di rischio di confusione tra i marchi di cui trattasi. 30 Inoltre, l’EUIPO afferma, facendo riferimento alla sentenza della Corte del 18 settembre 2008, Armacell/UAMI ( C‑514/06 P , EU:C:2008:511 , punti da 54 a 57 ), che, sebbene la sussistenza di un rischio di confusione, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, potesse validamente essere fondata esclusivamente sulla percezione del pubblico germanofono quale parte non trascurabile del pubblico di riferimento dell’Unione, lo stesso non valeva tuttavia in relazione alla valutazione del Tribunale, contenuta al punto 64 della sentenza impugnata, quanto all’assenza di rischio di confusione, atteso che una tale valutazione richiede preliminarmente di escludere un siffatto rischio per l’insieme del pubblico di riferimento dell’Unione. 31 In secondo luogo, l’EUIPO individua la questione sollevata con il suo motivo unico, la quale consiste, in sostanza, nel determinare la portata e le condizioni di esercizio del potere di riforma conferito al Tribunale dall’articolo 72, paragrafo 3, del regolamento 2017/1001 e correttamente afferma che essa riguarda, al di là del caso di specie, la determinazione della competenza e dell’intensità del controllo esercitato dal giudice dell’Unione. 32 In terzo luogo, l’EUIPO espone in maniera sufficiente le ragioni concrete per le quali esso ritiene che la questione di diritto sollevata dalla sua impugnazione sia importante per l’unità, la coerenza e lo sviluppo del diritto dell’Unione. 33 Infatti, sotto un primo profilo, l’EUIPO sottolinea il carattere orizzontale della questione, di natura procedurale, consistente nel determinare se il Tribunale abbia ecceduto il suo potere di riforma delle decisioni della commissione di ricorso ai sensi dell’articolo 72, paragrafo 3, del regolamento 2017/1001, nonché la rilevanza di tale questione per tutti i procedimenti che riguardano il controllo da parte del giudice dell’Unione della legittimità di una decisione della commissione di ricorso relativa alla registrazione di marchi e di disegni o di modelli dell’Unione. 34 Sotto un secondo profilo, esso correttamente rileva che la questione dell’attribuzione delle competenze costituisce una questione importante di natura costituzionale, in quanto il Tribunale è tenuto ad agire nei limiti delle attribuzioni che gli sono conferite. 35 Sotto un terzo profilo, esso precisa che la questione delle condizioni e della portata del potere di riforma conferito al Tribunale riveste un’importanza particolare, nella misura in cui il fatto che il Tribunale ecceda tale potere incide sulla competenza esclusiva delle commissioni di ricorso, sulla tutela giuridica degli individui interessati dalle decisioni dell’EUIPO e, in generale, sulla tutela giurisdizionale effettiva. 36 A tale riguardo, l’EUIPO ricorda che l’approccio del Tribunale nella sentenza impugnata comporta un rischio di incertezza del diritto in quanto viola la giurisprudenza della Corte su tale questione, quale risulta dai punti 70 e 71 della sentenza del 23 gennaio 2025, EUIPO/Neoperl ( C‑93/23 P , EU:C:2025:33 ). 37 Sotto un quarto profilo, l’EUIPO sottolinea che la questione delle condizioni e della portata del potere di riforma conferito al Tribunale costituisce una questione importante in quanto essa non è limitata al diritto della proprietà intellettuale, ma può riguardare anche le decisioni di altre agenzie dell’Unione, soggette al controllo di legittimità del giudice dell’Unione. 38 Tenuto conto degli elementi esposti dall’EUIPO, la presente domanda di ammissione dell’impugnazione dimostra in modo giuridicamente sufficiente che tale impugnazione solleva una questione importante per l’unità, la coerenza e lo sviluppo del diritto dell’Unione. 39 Avuto riguardo alle considerazioni che precedono, occorre ammettere l’impugnazione.

Sulle spese 40 Ai sensi dell’articolo 170 ter , paragrafo 4, del regolamento di procedura, qualora l’impugnazione sia ammessa, in tutto o in parte, in base ai criteri sanciti dall’articolo 58 bis , terzo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, il procedimento prosegue conformemente agli articoli da 171 a 190 bis di tale regolamento. 41 In applicazione dell’articolo 137 di detto regolamento, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, del medesimo regolamento, si provvede sulle spese con la sentenza o con l’ordinanza che definisce la causa. 42 Pertanto, poiché la domanda di ammissione dell’impugnazione è accolta, occorre riservare le spese.

Per questi motivi, la Corte (Sezione ammissione delle impugnazioni) così provvede: 1) L’impugnazione è ammessa. 2) Le spese sono riservate.

Firme ( *1 ) Lingua processuale: l’inglese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62025CO0411 ORDINANZA DELLA CORTE (Sezione ammissione delle impugnazioni) 18 novembre 2025 ( *1 ) «Impugnazione – Marchio dell’Unione europea – Ammissione delle impugnazioni – Articolo 170 ter del regolamento di procedura della Corte – Domanda che dimostra l’importanza di una questione per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione – Ammissione dell’impugnazione» Nella causa C‑411/25 P, avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 20 giugno 2025, Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) , rappresentato da D. Gája, D. Hanf e D. Stoyanova‑Valchanova, in qualità di agenti, ricorrente, procedimento in cui le altre parti sono: [OSCURATO:PERSONA] ., con sede in Brooklyn ([OSCURATO:PERSONA]), ricorrente in primo grado, [OSCURATO:PERSONA] LLC , con sede in Washington DC ([OSCURATO:PERSONA]), interveniente in primo grado, LA CORTE (Sezione ammissione delle impugnazioni) composta da T. von Danwitz, vicepresidente della Corte, M. Gavalec e Z. Csehi (relatore), giudici, cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA] vista la proposta del giudice relatore e sentito l’avvocato generale, A. Rantos, ha emesso la seguente Ordinanza 1 Con la sua impugnazione, l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 30 aprile 2025, [OSCURATO:PERSONA]/EUIPO – [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) ( T‑242/24 ; in prosieguo: la sentenza impugnata, EU:T:2025:422 ), con la quale quest’ultimo ha annullato la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO, del 6 marzo 2024 (procedimento R 31/2023‑1) (in prosieguo: la «decisione controversa»), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la [OSCURATO:PERSONA] LLC e la [OSCURATO:PERSONA]. Sulla domanda di ammissione dell’impugnazione 2 A norma dell’articolo 58 bis , primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, l’esame delle impugnazioni proposte contro le decisioni del Tribunale aventi ad oggetto una decisione di una commissione di ricorso indipendente dell’EUIPO è subordinato alla loro ammissione preventiva da parte della Corte. 3 Conformemente all’articolo 58 bis , terzo comma, di tale Statuto, l’impugnazione è ammessa, in tutto o in parte, in osservanza delle modalità precisate nel regolamento di procedura della Corte, quando essa solleva una questione importante per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. 4 Ai sensi dell’articolo 170 bis , paragrafo 1, del regolamento di procedura, nei casi di cui all’articolo 58 bis , primo comma, di detto Statuto, il ricorrente allega al proprio ricorso una domanda di ammissione dell’impugnazione in cui espone la questione importante che l’impugnazione solleva per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione e che contiene tutti gli elementi necessari per consentire alla Corte di statuire su tale domanda. 5 Conformemente all’articolo 170 ter , paragrafi 1 e 3, del regolamento di procedura, la Corte statuisce sulla domanda di ammissione dell’impugnazione nel più breve termine possibile con ordinanza motivata. Argomenti del ricorrente 6 A sostegno della sua domanda di ammissione dell’impugnazione, l’EUIPO afferma che il motivo unico della sua impugnazione, vertente sulla violazione dell’articolo 72, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell’Unione europea ( GU 2017, L 154, pag. 1 ), in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e con l’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell’Unione europea ( GU 2009, L 78, pag. 1 ), solleva una questione importante per l’unità, la coerenza e lo sviluppo del diritto dell’Unione. 7 In primo luogo, l’EUIPO sostiene che il Tribunale è incorso in un errore, al punto 69 della sentenza impugnata, nel ritenere che le condizioni di esercizio del suo potere di riforma della decisione della commissione di ricorso ai sensi dell’articolo 72, paragrafo 3, del regolamento 2017/1001 fossero soddisfatte. A tale riguardo, esso contesta al Tribunale di aver giudicato che la commissione di ricorso aveva preso posizione sulla questione se sussistesse un rischio di confusione, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, tra i marchi in conflitto, mentre tale commissione aveva esaminato detta questione, come risulta dai punti 22 e 60 della sentenza impugnata, esclusivamente in relazione alla percezione della parte germanofona del pubblico di riferimento dell’Unione europea senza procedere a una valutazione fattuale o giuridica di tale questione per la parte non germanofona del pubblico in parola. 8 In secondo luogo, ad avviso dell’EUIPO, il Tribunale ha, di conseguenza, esercitato, al punto 70 della sentenza impugnata, il suo potere di riforma in violazione dell’articolo 72, paragrafo 3, del regolamento 2017/1001. Invero, in assenza di qualsiasi elemento di fatto e di diritto per quanto riguarda il rischio di confusione per la parte non germanofona del pubblico di riferimento, il Tribunale non poteva stabilire che la commissione di ricorso fosse tenuta a constatare che non sussisteva un rischio di confusione tra i marchi di cui trattasi nell’Unione. 9 A tale riguardo, l’EUIPO precisa che, sebbene la sussistenza di un rischio di confusione, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, potesse validamente essere fondata esclusivamente sulla percezione del pubblico germanofono quale parte non trascurabile del pubblico di riferimento, lo stesso non valeva tuttavia in relazione alla valutazione del Tribunale, contenuta al punto 64 della sentenza impugnata, quanto all’assenza di rischio di confusione, atteso che una tale valutazione richiede preliminarmente di escludere un siffatto rischio per l’insieme del pubblico di riferimento dell’Unione. Su tale punto, l’EUIPO fa riferimento alla sentenza della Corte del 18 settembre 2008, Armacell/UAMI ( C‑514/06 P , EU:C:2008:511 , punti da 54 a 57 ), nonché alla sentenza del Tribunale del 25 ottobre 2023, [OSCURATO:PERSONA]/EUIPO – Quentia (Q) ( T‑458/21 , EU:T:2023:671 , punto 73 ). L’EUIPO ritiene che il fatto di aver respinto la domanda di dichiarazione di nullità proposta contro il marchio [OSCURATO:PERSONA], senza aver ritenuto che fosse stato dimostrato che un rischio di confusione del medesimo con il marchio dell’Unione europea anteriore [OSCURATO:PERSONA] era escluso in tutto il territorio di tutela di quest’ultimo, privi il marchio anteriore della tutela conferita dal regolamento n. 207/2009. 10 L’EUIPO aggiunge che, anche se la valutazione del Tribunale di cui al punto 64 della sentenza impugnata dovesse essere intesa nel senso che il Tribunale ha implicitamente, ma necessariamente, altresì preso in considerazione la percezione della parte non germanofona del pubblico di riferimento, la riforma della decisione controversa ad opera della sentenza impugnata porta a sostituire detta decisione sulla base di una valutazione fattuale e giuridica del rischio di confusione tra i marchi in conflitto per la parte non germanofona del pubblico di riferimento, mentre una siffatta valutazione non era stata ancora effettuata dalla commissione di ricorso. 11 Alla luce di tali elementi, l’EUIPO sostiene che il potere di riforma non può indurre il Tribunale a valutare per la prima volta fatti o prove che la commissione di ricorso non ha ancora esaminato (v., in particolare, sentenza del 23 gennaio 2025, EUIPO/Neoperl, C‑93/23 P , EU:C:2025:33 , punto 70 ) né, a fortiori , riformare una decisione della commissione di ricorso che non contenga l’esame di tali fatti o prove, come quelli relativi, nel caso di specie, alla percezione dei marchi in conflitto da parte del pubblico di riferimento non germanofono dell’Unione. 12 Peraltro, l’EUIPO sostiene, da un lato, che la sentenza impugnata lede uno degli interessi giuridicamente tutelati di tale ufficio, poiché il Tribunale, riformando la decisione controversa, disconoscerebbe e priverebbe definitivamente la commissione di ricorso dell’esercizio del suo potere esclusivo e specifico di riesaminare la decisione della divisione di annullamento per quanto riguarda la constatazione, da parte di quest’ultima, della sussistenza di un rischio di confusione tra i marchi in conflitto per la parte non germanofona del pubblico di riferimento. L’EUIPO afferma, dall’altro lato, che tale sentenza lede anche la tutela giurisdizionale effettiva e specifica conferita dal diritto dei marchi all’interveniente in primo grado, poiché la riforma della decisione controversa priverebbe detta parte di un siffatto esame indipendente ad opera della commissione di ricorso. 13 Per quanto riguarda l’importanza della questione sollevata dalla sua impugnazione, ai sensi dell’articolo 58 bis , terzo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, l’EUIPO ricorda, in via preliminare, che, con l’ordinanza dell’11 luglio 2023, EUIPO/Neoperl ( C‑93/23 P , EU:C:2023:601 , punti da 24 a 38 ), la Corte ha dichiarato che la determinazione della portata e delle condizioni di esercizio del potere di riforma del Tribunale ai sensi dell’articolo 72, paragrafo 3, del regolamento 2017/1001 costituisce una questione che eccede la portata della sentenza impugnata e, in definitiva, quella dell’impugnazione, in quanto solleva «una questione importante per l’unità, la coerenza e lo sviluppo del diritto dell’Unione». 14 A questo proposito, l’EUIPO allega, sotto un primo profilo, che l’impugnazione solleva una questione orizzontale di natura procedurale che riguarda tutti i procedimenti in cui le decisioni delle commissioni di ricorso dell’EUIPO in materia di marchi e di disegni o di modelli sono oggetto di un controllo di legittimità da parte del Tribunale. 15 Sotto un secondo profilo, ad avviso dell’EUIPO, detta questione è di natura costituzionale. Infatti, il Tribunale, nell’esercizio delle competenze che gli sono attribuite in forza dell’articolo 13, paragrafo 2, TUE, sarebbe giuridicamente tenuto ad agire nei limiti delle attribuzioni che gli sono conferite dall’articolo 263 TFUE e dall’articolo 72 del regolamento 2017/1001. 16 Sotto un terzo profilo, l’EUIPO ritiene che la questione sollevata verta sul ruolo specifico delle commissioni di ricorso indipendenti nell’ambito del sistema di tutela giuridica completa, efficace e multilivello nei confronti delle decisioni dell’EUIPO. 17 Sotto un quarto profilo, l’EUIPO allega che detta questione riveste un’importanza strutturale per il sistema specifico di tutela giuridica nei confronti delle sue decisioni. Invero, da un lato, il fatto che il Tribunale abbia ecceduto il suo potere di riforma violerebbe la competenza originaria esclusiva delle commissioni di ricorso dell’EUIPO in materia di controllo delle decisioni di detto ufficio. Dall’altro lato, tale fatto limiterebbe la tutela giuridica degli individui interessati dalle decisioni dell’EUIPO, privandoli di uno specifico organo di riesame. 18 Sotto un quinto profilo, l’EUIPO ritiene che l’approccio adottato dal Tribunale nella sentenza impugnata comporti un rischio di incertezza del diritto, in quanto tale sentenza è stata pronunciata nonostante il recente ed esplicito chiarimento fornito dalla Corte ai punti 70 e 71 della sentenza del 23 gennaio 2025, EUIPO/Neoperl ( C‑93/23 P , EU:C:2025:33 ). Infatti, la Corte avrebbe dichiarato che il potere di riforma previsto all’articolo 72, paragrafo 3, del regolamento 2017/1001 non può indurre il Tribunale, senza disconoscere manifestamente il quadro istituzionale vincolante in cui detto potere si inserisce, a valutare per la prima volta fatti o elementi di prova che la commissione di ricorso non aveva ancora esaminato. 19 Sotto un sesto profilo, l’EUIPO afferma che la questione sollevata è importante per quanto riguarda la tutela giuridica nei confronti delle decisioni di altre agenzie dell’Unione per le quali il legislatore dell’Unione, ai sensi dell’articolo 263, paragrafo 5, TFUE, ha imperativamente previsto un controllo specifico, completo e preventivo da parte di una commissione di ricorso indipendente. Giudizio della Corte 20 In via preliminare, si deve rilevare che incombe al ricorrente dimostrare che le questioni sollevate dalla sua impugnazione sono importanti per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione (ordinanze del 10 dicembre 2021, EUIPO/The KaiKai [OSCURATO:PERSONA], C‑382/21 P , EU:C:2021:1050 , punto 20 , e del 29 aprile 2025, SC/[OSCURATO:PERSONA], C‑881/24 P , EU:C:2025:313 , punto 14 ). 21 Inoltre, come risulta dall’articolo 58 bis , terzo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, in combinato disposto con l’articolo 170 bis , paragrafo 1, e con l’articolo 170 ter , paragrafo 4, del regolamento di procedura, la domanda di ammissione dell’impugnazione deve contenere tutti gli elementi necessari per consentire alla Corte di statuire sull’ammissione dell’impugnazione e di determinare, in caso di ammissione parziale di quest’ultima, i motivi o le parti dell’impugnazione sui quali deve vertere la comparsa di risposta. Infatti, considerato che il meccanismo di ammissione preliminare delle impugnazioni di cui all’articolo 58 bis di tale Statuto mira a limitare il controllo della Corte alle questioni importanti per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione, soltanto i motivi che sollevano simili questioni formulati dal ricorrente devono essere esaminati dalla Corte nel contesto dell’impugnazione (ordinanze del 10 dicembre 2021, EUIPO/The KaiKai [OSCURATO:PERSONA], C‑382/21 P , EU:C:2021:1050 , punto 21 , e del 29 aprile 2025, SC/[OSCURATO:PERSONA], C‑881/24 P , EU:C:2025:313 , punto 15 ). 22 Pertanto, una domanda di ammissione dell’impugnazione deve, in ogni caso, enunciare in maniera chiara e precisa i motivi sui quali l’impugnazione si fonda, individuare con la stessa precisione e chiarezza la questione di diritto sollevata da ciascun motivo, precisare se tale questione sia importante per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione ed esporre in maniera specifica le ragioni per le quali detta questione è importante alla luce del criterio fatto valere. Per quanto concerne, in particolare, i motivi d’impugnazione, la domanda di ammissione dell’impugnazione deve precisare la disposizione del diritto dell’Unione o la giurisprudenza che sarebbe stata violata dalla sentenza o dall’ordinanza impugnata, esporre succintamente in cosa consista il presunto errore di diritto commesso dal Tribunale ed indicare in che misura tale errore abbia influito sull’esito della sentenza o dell’ordinanza impugnata. Se l’errore di diritto lamentato discende dalla violazione della giurisprudenza, la domanda di ammissione dell’impugnazione deve illustrare, succintamente ma in maniera chiara e precisa, sotto un primo profilo, in cosa consiste l’asserita contraddizione, individuando tanto i punti della sentenza o dell’ordinanza impugnata che il ricorrente pone in discussione quanto quelli della decisione della Corte o del Tribunale che sarebbero stati violati, e, sotto un secondo profilo, le ragioni concrete per le quali una simile contraddizione solleva una questione importante per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione (ordinanze del 10 dicembre 2021, EUIPO/The KaiKai [OSCURATO:PERSONA], C‑382/21 P , EU:C:2021:1050 , punto 22 , e del 29 aprile 2025, SC/[OSCURATO:PERSONA], C‑881/24 P , EU:C:2025:313 , punto 16 ). 23 Conformemente al principio secondo cui l’onere della prova grava sull’autore di una domanda di ammissione di un’impugnazione, il ricorrente che propone l’impugnazione deve dimostrare che, indipendentemente dalle questioni di diritto dedotte nella sua impugnazione, quest’ultima solleva una o più questioni importanti per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione che vanno al di là del contesto della sentenza impugnata e, in definitiva, di quello della sua impugnazione (v., in particolare, ordinanze del 30 gennaio 2023, bonnanwalt/EUIPO, C‑580/22 P , EU:C:2023:126 , punto 15 , e del 29 aprile 2025, SC/[OSCURATO:PERSONA], C‑881/24 P , EU:C:2025:313 , punto 17 ). 24 Tale dimostrazione consiste a sua volta nel provare tanto l’esistenza quanto l’importanza di tali questioni, mediante elementi concreti e pertinenti al caso di specie e non semplicemente con argomenti di ordine generale (ordinanze del 30 gennaio 2023, bonnanwalt/EUIPO, C‑580/22 P , EU:C:2023:126 , punto 16 , e del 29 aprile 2025, SC/[OSCURATO:PERSONA], C‑881/24 P , EU:C:2025:313 , punto 18 ). 25 Nel caso di specie, occorre constatare, in primo luogo, che la domanda di ammissione dell’impugnazione enuncia con precisione e chiarezza il motivo unico dedotto nell’ambito dell’impugnazione, vertente su una violazione dell’articolo 72, paragrafo 3, del regolamento 2017/1001, in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e con l’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009. 26 In particolare, nella sua domanda di ammissione, l’EUIPO individua tanto i punti della sentenza impugnata che esso contesta quanto le disposizioni del diritto dell’Unione asseritamente violate, nonché l’errore di diritto asseritamente commesso dal Tribunale. 27 Invero, come rilevato al punto 7 della presente ordinanza, l’EUIPO contesta al Tribunale, da un lato, di aver ritenuto, al punto 69 della sentenza impugnata, che le condizioni di esercizio del suo potere di riforma della decisione controversa ai sensi dell’articolo 72, paragrafo 3, del regolamento 2017/1001 fossero soddisfatte, giudicando che la commissione di ricorso aveva preso posizione, nella decisione controversa, sulla sussistenza di un rischio di confusione, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, tra i marchi in conflitto, mentre detta commissione aveva esaminato tale questione, come risulta dai punti 22 e 60 della sentenza impugnata, esclusivamente in relazione alla percezione della parte germanofona del pubblico di riferimento dell’Unione senza procedere a una valutazione fattuale o giuridica di tale questione per la parte non germanofona del pubblico in parola. 28 Dall’altro lato, l’EUIPO contesta al Tribunale, come esposto ai punti da 8 a 11 della presente ordinanza, di avere, di conseguenza, riformato, al punto 70 della sentenza impugnata, la decisione controversa in violazione dell’articolo 72, paragrafo 3, del regolamento 2017/1001. 29 A tale riguardo, l’EUIPO rileva che, in assenza di dimostrazione, ad opera delle parti interessate, di qualsiasi elemento di fatto e di diritto per quanto riguarda il rischio di confusione per la parte non germanofona del pubblico di riferimento dell’Unione, il Tribunale non poteva dichiarare che la commissione di ricorso era tenuta a constatare l’assenza di rischio di confusione tra i marchi di cui trattasi. 30 Inoltre, l’EUIPO afferma, facendo riferimento alla sentenza della Corte del 18 settembre 2008, Armacell/UAMI ( C‑514/06 P , EU:C:2008:511 , punti da 54 a 57 ), che, sebbene la sussistenza di un rischio di confusione, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, potesse validamente essere fondata esclusivamente sulla percezione del pubblico germanofono quale parte non trascurabile del pubblico di riferimento dell’Unione, lo stesso non valeva tuttavia in relazione alla valutazione del Tribunale, contenuta al punto 64 della sentenza impugnata, quanto all’assenza di rischio di confusione, atteso che una tale valutazione richiede preliminarmente di escludere un siffatto rischio per l’insieme del pubblico di riferimento dell’Unione. 31 In secondo luogo, l’EUIPO individua la questione sollevata con il suo motivo unico, la quale consiste, in sostanza, nel determinare la portata e le condizioni di esercizio del potere di riforma conferito al Tribunale dall’articolo 72, paragrafo 3, del regolamento 2017/1001 e correttamente afferma che essa riguarda, al di là del caso di specie, la determinazione della competenza e dell’intensità del controllo esercitato dal giudice dell’Unione. 32 In terzo luogo, l’EUIPO espone in maniera sufficiente le ragioni concrete per le quali esso ritiene che la questione di diritto sollevata dalla sua impugnazione sia importante per l’unità, la coerenza e lo sviluppo del diritto dell’Unione. 33 Infatti, sotto un primo profilo, l’EUIPO sottolinea il carattere orizzontale della questione, di natura procedurale, consistente nel determinare se il Tribunale abbia ecceduto il suo potere di riforma delle decisioni della commissione di ricorso ai sensi dell’articolo 72, paragrafo 3, del regolamento 2017/1001, nonché la rilevanza di tale questione per tutti i procedimenti che riguardano il controllo da parte del giudice dell’Unione della legittimità di una decisione della commissione di ricorso relativa alla registrazione di marchi e di disegni o di modelli dell’Unione. 34 Sotto un secondo profilo, esso correttamente rileva che la questione dell’attribuzione delle competenze costituisce una questione importante di natura costituzionale, in quanto il Tribunale è tenuto ad agire nei limiti delle attribuzioni che gli sono conferite. 35 Sotto un terzo profilo, esso precisa che la questione delle condizioni e della portata del potere di riforma conferito al Tribunale riveste un’importanza particolare, nella misura in cui il fatto che il Tribunale ecceda tale potere incide sulla competenza esclusiva delle commissioni di ricorso, sulla tutela giuridica degli individui interessati dalle decisioni dell’EUIPO e, in generale, sulla tutela giurisdizionale effettiva. 36 A tale riguardo, l’EUIPO ricorda che l’approccio del Tribunale nella sentenza impugnata comporta un rischio di incertezza del diritto in quanto viola la giurisprudenza della Corte su tale questione, quale risulta dai punti 70 e 71 della sentenza del 23 gennaio 2025, EUIPO/Neoperl ( C‑93/23 P , EU:C:2025:33 ). 37 Sotto un quarto profilo, l’EUIPO sottolinea che la questione delle condizioni e della portata del potere di riforma conferito al Tribunale costituisce una questione importante in quanto essa non è limitata al diritto della proprietà intellettuale, ma può riguardare anche le decisioni di altre agenzie dell’Unione, soggette al controllo di legittimità del giudice dell’Unione. 38 Tenuto conto degli elementi esposti dall’EUIPO, la presente domanda di ammissione dell’impugnazione dimostra in modo giuridicamente sufficiente che tale impugnazione solleva una questione importante per l’unità, la coerenza e lo sviluppo del diritto dell’Unione. 39 Avuto riguardo alle considerazioni che precedono, occorre ammettere l’impugnazione. Sulle spese 40 Ai sensi dell’articolo 170 ter , paragrafo 4, del regolamento di procedura, qualora l’impugnazione sia ammessa, in tutto o in parte, in base ai criteri sanciti dall’articolo 58 bis , terzo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, il procedimento prosegue conformemente agli articoli da 171 a 190 bis di tale regolamento. 41 In applicazione dell’articolo 137 di detto regolamento, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, del medesimo regolamento, si provvede sulle spese con la sentenza o con l’ordinanza che definisce la causa. 42 Pertanto, poiché la domanda di ammissione dell’impugnazione è accolta, occorre riservare le spese. Per questi motivi, la Corte (Sezione ammissione delle impugnazioni) così provvede: 1) L’impugnazione è ammessa. 2) Le spese sono riservate. Firme ( *1 ) Lingua processuale: l’inglese.