Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 51110/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato\a CASTROVILLARI il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/01/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].RELLI; RG 25138/2023 Rilevato che l'imputata [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza del Tribunale di Padova di condanna per il reato di cui all'art. 455 cod. pen.; Rilevato che il motivo unico del ricorso - con cui la ricorrente denunzia violazione di legge in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. nonché violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena ex art. :163 cod. pen. - non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto ed è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (cfr. pagg. 4 e 5, parr.

4.2. e

4.5. della sentenza impugnata), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; Considerato, infatti, che la Corte di appello ha spiegato sia perché il fatto non può considerarsi tenue, sia perché l'imputata non è meritevole della sospensione condizionale della pena, con considerazioni idonee a giustificare congruamente il diniego degli istituti di favore, considerazioni che la ricorrente contesta pretendendo una diversa valutazione ma non segnalando vizi motivazionali o errori di diritto che inficino le statuizioni; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 6 dicembre 202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato\a CASTROVILLARI il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/01/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].RELLI; RG 25138/2023 Rilevato che l'imputata [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza del Tribunale di Padova di condanna per il reato di cui all'art. 455 cod. pen.; Rilevato che il motivo unico del ricorso - con cui la ricorrente denunzia violazione di legge in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. nonché violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena ex art. :163 cod. pen. - non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto ed è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (cfr. pagg. 4 e 5, parr. 4.2. e 4.5. della sentenza impugnata), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; Considerato, infatti, che la Corte di appello ha spiegato sia perché il fatto non può considerarsi tenue, sia perché l'imputata non è meritevole della sospensione condizionale della pena, con considerazioni idonee a giustificare congruamente il diniego degli istituti di favore, considerazioni che la ricorrente contesta pretendendo una diversa valutazione ma non segnalando vizi motivazionali o errori di diritto che inficino le statuizioni; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 6 dicembre 202
Sentenza Cassazione n. 51110/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris