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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 06076/2026

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24946/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] n. 2356/2022depositata il 21/03/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. La [OSCURATO:SOCIETA]., sulla base di un unico motivo, illustrato con successiva memoria, ricorre per la cassazione della sentenza n. 2356/2022 emessa dalla CTR Sicilia in data 21 marzo 2022, non notificata, in forza della quale era stata confermava la sentenza di primo grado che aveva rigettato l’impugnazione proposta dalla società contribuente avverso l’avviso di accertamento IMU n. 1197 del 4.09.2017, relativo all’annualità d’imposta 2012.

2. Il Comune di Acireale è rimasto intimato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con un unico motivo la società contribuente deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.3, c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 161 della legge n. 296/2006, per avere i giudici di appello ritenuto sufficientemente motivato un “avviso di accertamento” IMU che si limitava a richiedere unicamente l’imposta da versare, senza null’altro indicare ai fini della individuazione degli immobili per cui si richiedeva l’imposta ed in ordine alle ragioni della quantificazione delle somme dovute.

2. Il motivo è fondato.

3. Va premesso che i giudici di appello, nel rigettare la censura relativa alle carenze motivazionali dell’atto impositivo impugnato, hanno, così, motivato: “Nella fattispecie si verte di IMU anno 2012 della quale è stato omesso il versamento e che doveva essere versata in autodichiarazione secondo i dati castali degli immobili e l’aliquota determinata dal Comune con il regolamento facilmente individuabili presso gli uffici del Comune.

Con l’atto di appello viene contestata la sentenza perché ha ritenuto l’avviso di accertamento carente di motivazione ma trattandosi di autoliquidazione i dati per l’applicazione dell’IMU erano già in possesso dell’appellante che comunque non aveva fatto pervenire al Comune istanze tendenti a rappresentare modifiche degli immobili”.

3.1. Deve rilevarsi che secondo la giurisprudenza di questa Corte l'obbligo motivazionale dell'avviso di accertamento in materia di ICI (ma le stesse argomentazioni possono valere anche per l’IMU) deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare l'ane il quantumdell'imposta; in particolare, il requisito motivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta, l'indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa che consentano di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'ente impositore nell'eventuale successiva fase contenziosa, restando, poi, affidate al giudizio di impugnazione dell'atto le questioni riguardanti l'effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva (tra le tante: Cass., 8 novembre 2017, n. 26431; Cass., 26 gennaio 2021, n. 1569; Cass. 3 febbraio 2021, n. 2348; Cass., Sez., 11 giugno 2021, n. 16681; Cass., 24 agosto 2021, n. 23386; Cass., 18 novembre 2022, n. 34014; Cass., 17 ottobre 2023, n. 28758; Cass., 31 gennaio 2024, n. 2929; Cass., 12 marzo 2024, n. 6501).

Pervero, l’indicazione – attraverso un prospetto an alitico e riassuntivo – dell’identificazione catastale, della superficie rilevante, del valore imponibile, dell’aliquota applicabile e dell’imposta liquidata per ciascun immobile è indispensabile ad assicurare la completezza motivazionale dell’avviso di accertamento in ossequio ai parametri dell’art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

3.2. Nella fattispecie i giudici di appello non hanno esaminato il contenuto dell’atto impositivo e, per conseguenza, valutato se l’avviso de quo – il cui contenuto è stato integralmente richiamato in ricorso ai fini dell’autosufficienza –risultava privo di ogni riferimento ai dati indentificativi dell’immobile ed ai criteri di computo dell’imposta.

3.3. Ha errato, pertanto, la CTR nel ritenere adeguatamente motivato l’atto impositivo in relazione ad una richiamata “autodichiarazione”- il cui contenuto, peraltro, in alcun modo è stato specificato -e senza tenere conto che, in ogni caso, occorreva unaesatta individuazione dei criteri di computo dell’imposta.

4. In conclusione in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia in diversa composizione, affinché, riesami le specifiche censure formulate da parte appellante, procedendo anche alla regolamentazione delle spese di questo grado di giudizio.

P.Q.M La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per la regolazionedelle spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24946/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] n. 2356/2022depositata il 21/03/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La [OSCURATO:SOCIETA]., sulla base di un unico motivo, illustrato con successiva memoria, ricorre per la cassazione della sentenza n. 2356/2022 emessa dalla CTR Sicilia in data 21 marzo 2022, non notificata, in forza della quale era stata confermava la sentenza di primo grado che aveva rigettato l’impugnazione proposta dalla società contribuente avverso l’avviso di accertamento IMU n. 1197 del 4.09.2017, relativo all’annualità d’imposta 2012. 2. Il Comune di Acireale è rimasto intimato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con un unico motivo la società contribuente deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.3, c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 161 della legge n. 296/2006, per avere i giudici di appello ritenuto sufficientemente motivato un “avviso di accertamento” IMU che si limitava a richiedere unicamente l’imposta da versare, senza null’altro indicare ai fini della individuazione degli immobili per cui si richiedeva l’imposta ed in ordine alle ragioni della quantificazione delle somme dovute. 2. Il motivo è fondato. 3. Va premesso che i giudici di appello, nel rigettare la censura relativa alle carenze motivazionali dell’atto impositivo impugnato, hanno, così, motivato: “Nella fattispecie si verte di IMU anno 2012 della quale è stato omesso il versamento e che doveva essere versata in autodichiarazione secondo i dati castali degli immobili e l’aliquota determinata dal Comune con il regolamento facilmente individuabili presso gli uffici del Comune. Con l’atto di appello viene contestata la sentenza perché ha ritenuto l’avviso di accertamento carente di motivazione ma trattandosi di autoliquidazione i dati per l’applicazione dell’IMU erano già in possesso dell’appellante che comunque non aveva fatto pervenire al Comune istanze tendenti a rappresentare modifiche degli immobili”. 3.1. Deve rilevarsi che secondo la giurisprudenza di questa Corte l'obbligo motivazionale dell'avviso di accertamento in materia di ICI (ma le stesse argomentazioni possono valere anche per l’IMU) deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare l'ane il quantumdell'imposta; in particolare, il requisito motivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta, l'indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa che consentano di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'ente impositore nell'eventuale successiva fase contenziosa, restando, poi, affidate al giudizio di impugnazione dell'atto le questioni riguardanti l'effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva (tra le tante: Cass., 8 novembre 2017, n. 26431; Cass., 26 gennaio 2021, n. 1569; Cass. 3 febbraio 2021, n. 2348; Cass., Sez., 11 giugno 2021, n. 16681; Cass., 24 agosto 2021, n. 23386; Cass., 18 novembre 2022, n. 34014; Cass., 17 ottobre 2023, n. 28758; Cass., 31 gennaio 2024, n. 2929; Cass., 12 marzo 2024, n. 6501). Pervero, l’indicazione – attraverso un prospetto an alitico e riassuntivo – dell’identificazione catastale, della superficie rilevante, del valore imponibile, dell’aliquota applicabile e dell’imposta liquidata per ciascun immobile è indispensabile ad assicurare la completezza motivazionale dell’avviso di accertamento in ossequio ai parametri dell’art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212. 3.2. Nella fattispecie i giudici di appello non hanno esaminato il contenuto dell’atto impositivo e, per conseguenza, valutato se l’avviso de quo – il cui contenuto è stato integralmente richiamato in ricorso ai fini dell’autosufficienza –risultava privo di ogni riferimento ai dati indentificativi dell’immobile ed ai criteri di computo dell’imposta. 3.3. Ha errato, pertanto, la CTR nel ritenere adeguatamente motivato l’atto impositivo in relazione ad una richiamata “autodichiarazione”- il cui contenuto, peraltro, in alcun modo è stato specificato -e senza tenere conto che, in ogni caso, occorreva unaesatta individuazione dei criteri di computo dell’imposta. 4. In conclusione in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia in diversa composizione, affinché, riesami le specifiche censure formulate da parte appellante, procedendo anche alla regolamentazione delle spese di questo grado di giudizio. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per la regolazionedelle spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione. Così deciso
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