Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 17 marzo 2025

Cassazione n. 30408/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04TSWVV),[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza della Corte d'Appello di Roma del 17/3/2025 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d’Appello di Roma, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha provveduto su una richiesta del Procuratore Generale di revoca della sospensione condizionale della pena concessa a [OSCURATO:PERSONA] con sentenza del Tribunale di Savona del 9/7/2020 (irrevocabile il 2/9/2020) di condanna alla pena di otto mesi di reclusione e 210 eurodi multa per il reato di cui agli artt. 110, 624-biscod. pen. (commesso il 6/10/2016). [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato che B ela è stato condannato con sentenza successiva d ella Corte di Appello di Roma del 25/3/2024 (irrevocabile il 28/10/2024)alla pena di tre anni e quattro mesi di reclusione e 15.000 euro di multa per il reato di cui all'art.73 d.P.R.n . 309 d el 199 0 (com messo il 15 /9/2023).

Di conseguenza, ha revocato il beneficio, in quantoBela ha commesso il reato, per cui è stato condannato con la seconda sentenza, nel quinquennio dalla irrevocabilità della sentenza di condanna apena sospesa condizionalmente. 2.Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo, con cui deduce la violazione dell’art. 163, comma quarto, cod. pen.

Il ricorso osserva che la c.d riforma Ca rtabia ha introdotto la previsione secondo cui, quando la pena non supera un anno di reclusione e l'imputato si sia adoperato per elidereo attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato, il giudice può ordinare che l'esecuzione della pena rimane sospesa per il termine di un anno.

Trattandosi di norma introdotta successivamente alla sentenza di condanna di [OSCURATO:PERSONA], il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto valutare questo aspetto in forza del principio “tempus regit actum”: nel caso di specie, infatti, il ricorrente è stato condannato alla pena di ottomesi di reclusione e non risulta che la parte offesa si sia costituita parte civile.

Questa istanza, peraltro, era stata anche avanzata nel corso dell'udienza camerale, senza che la Corte d’Appello abbia poi fornito alcuna risposta nel suo provvedimento.

3. Con requisitoria scritta trasmessa il 13.5.2025, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità, in quanto sollecita l’applicazione di una norma senza prospettarne la congruenza rispetto alla vicenda del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato.

La norma che sembra essere stata invocata dal ricorrente non ha alcuna attinenza con il caso, previsto dall’art. 168 cod. pen.,della revoca di diritto della sospensione condizionale della pena in sede esecutiva per effetto di nuova condanna per fatto commesso nel quinquennio successivo al passaggio in giudicato della sentenza che l’aveva concessa.

Va premesso che, contrariamente a quanto affermato nel ricorso, l’art. 163, comma quarto, cod. pen. esisteva già (introdotto nel codice penale con la L. n. 145 del 2004) al momento della commissione del fatto giudicato con la prima sentenza e che l’unica modifica apportatavi con il d.lgs. n. 150 del 2022 (c.d. riforma Cartabia) riguarda la giustizia riparativa, la cui applicazione tuttavia il ricorrente non sollecita, in quanto fariferimento alla elisione o attenuazione delle conseguenze del reato, che invece era già contemplata.

In ogni caso, l’art. 163, comma quarto, cod. pen. si riferisce al caso in cui il giudice della cognizione , al ricorrere di condizioni che peraltro nel la vicenda di specie nemmeno ricorrevano concretamente, può ordinare, nell’ipotesi di condanna ad una pena non superiore ad un anno, che l’esecuzione rimanga sospesa per il termine di un anno, anziché per i termini, previstidal comma primo dello stesso art. 163 cod. pen., di cinque anni in caso di delitto e di due anni in caso di contravvenzione.

Si tratta, pertanto, di una norma che deve trovare applicazione nel giudizio di cognizione.

In questa sede, dunque, rileva solo constatare che l’art. 163, comma quarto, cod. pen. era già vigente, nei termini in cui il ricorrente ne chiede concretamente l’applicazione,sia al momento della commissione del fatto, sia al momento della pronuncia della condanna a pena condizionalmente sospesa.

Il giudice della cognizione ha invece applicatol’art. 163, comma primo, cod. pen., in virtù del quale la esecuzione della pena rimane sospesa, in caso di condanna relativa a delitto, per il terminedi cinque anni.

Entro quel termine, [OSCURATO:PERSONA] ha commesso un nuovo delitto per il quale è stato condannato con sentenza irrevocabile, sicché nessun margine residuava in sede esecutiva per escludere l’operatività della revoca di diritto prevista in tal caso dall’art. 168, comma primo, n. 1), cod. pen.

Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto fondato sul disconoscimento del senso assolutamente univoco della disposizione di legge applicata nel provvedimento impugnatooltre che sulla assoluta genericità di prospettazione.

Consegue la condanna del ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processualie di una somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04TSWVV),[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza della Corte d'Appello di Roma del 17/3/2025 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d’Appello di Roma, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha provveduto su una richiesta del Procuratore Generale di revoca della sospensione condizionale della pena concessa a [OSCURATO:PERSONA] con sentenza del Tribunale di Savona del 9/7/2020 (irrevocabile il 2/9/2020) di condanna alla pena di otto mesi di reclusione e 210 eurodi multa per il reato di cui agli artt. 110, 624-biscod. pen. (commesso il 6/10/2016). [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato che B ela è stato condannato con sentenza successiva d ella Corte di Appello di Roma del 25/3/2024 (irrevocabile il 28/10/2024)alla pena di tre anni e quattro mesi di reclusione e 15.000 euro di multa per il reato di cui all'art.73 d.P.R.n . 309 d el 199 0 (com messo il 15 /9/2023). Di conseguenza, ha revocato il beneficio, in quantoBela ha commesso il reato, per cui è stato condannato con la seconda sentenza, nel quinquennio dalla irrevocabilità della sentenza di condanna apena sospesa condizionalmente. 2.Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo, con cui deduce la violazione dell’art. 163, comma quarto, cod. pen. Il ricorso osserva che la c.d riforma Ca rtabia ha introdotto la previsione secondo cui, quando la pena non supera un anno di reclusione e l'imputato si sia adoperato per elidereo attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato, il giudice può ordinare che l'esecuzione della pena rimane sospesa per il termine di un anno. Trattandosi di norma introdotta successivamente alla sentenza di condanna di [OSCURATO:PERSONA], il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto valutare questo aspetto in forza del principio “tempus regit actum”: nel caso di specie, infatti, il ricorrente è stato condannato alla pena di ottomesi di reclusione e non risulta che la parte offesa si sia costituita parte civile. Questa istanza, peraltro, era stata anche avanzata nel corso dell'udienza camerale, senza che la Corte d’Appello abbia poi fornito alcuna risposta nel suo provvedimento. 3. Con requisitoria scritta trasmessa il 13.5.2025, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità, in quanto sollecita l’applicazione di una norma senza prospettarne la congruenza rispetto alla vicenda del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato. La norma che sembra essere stata invocata dal ricorrente non ha alcuna attinenza con il caso, previsto dall’art. 168 cod. pen.,della revoca di diritto della sospensione condizionale della pena in sede esecutiva per effetto di nuova condanna per fatto commesso nel quinquennio successivo al passaggio in giudicato della sentenza che l’aveva concessa. Va premesso che, contrariamente a quanto affermato nel ricorso, l’art. 163, comma quarto, cod. pen. esisteva già (introdotto nel codice penale con la L. n. 145 del 2004) al momento della commissione del fatto giudicato con la prima sentenza e che l’unica modifica apportatavi con il d.lgs. n. 150 del 2022 (c.d. riforma Cartabia) riguarda la giustizia riparativa, la cui applicazione tuttavia il ricorrente non sollecita, in quanto fariferimento alla elisione o attenuazione delle conseguenze del reato, che invece era già contemplata. In ogni caso, l’art. 163, comma quarto, cod. pen. si riferisce al caso in cui il giudice della cognizione , al ricorrere di condizioni che peraltro nel la vicenda di specie nemmeno ricorrevano concretamente, può ordinare, nell’ipotesi di condanna ad una pena non superiore ad un anno, che l’esecuzione rimanga sospesa per il termine di un anno, anziché per i termini, previstidal comma primo dello stesso art. 163 cod. pen., di cinque anni in caso di delitto e di due anni in caso di contravvenzione. Si tratta, pertanto, di una norma che deve trovare applicazione nel giudizio di cognizione. In questa sede, dunque, rileva solo constatare che l’art. 163, comma quarto, cod. pen. era già vigente, nei termini in cui il ricorrente ne chiede concretamente l’applicazione,sia al momento della commissione del fatto, sia al momento della pronuncia della condanna a pena condizionalmente sospesa. Il giudice della cognizione ha invece applicatol’art. 163, comma primo, cod. pen., in virtù del quale la esecuzione della pena rimane sospesa, in caso di condanna relativa a delitto, per il terminedi cinque anni. Entro quel termine, [OSCURATO:PERSONA] ha commesso un nuovo delitto per il quale è stato condannato con sentenza irrevocabile, sicché nessun margine residuava in sede esecutiva per escludere l’operatività della revoca di diritto prevista in tal caso dall’art. 168, comma primo, n. 1), cod. pen. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto fondato sul disconoscimento del senso assolutamente univoco della disposizione di legge applicata nel provvedimento impugnatooltre che sulla assoluta genericità di prospettazione. Consegue la condanna del ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processualie di una somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore
Sentenza Cassazione n. 30408/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris