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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 3 marzo 2022

Cassazione n. 13146/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Trieste avverso la sentenza del 13/04/2021 della Corte di appello di Trieste visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; lette le conclusioni del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 13 aprile 2021 la Corte di appello di Trieste, in riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Trieste il 2 ottobre 2017, che dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto non punibile per la particolare tenuità del contestato fatto di evasione, ha accolto l'appello del Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Trieste e ha dichiarato il predetto imputato colpevole del reato ascrittogli, condannandolo, previa concessione delle attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, alla pena di mesi otto di reclusione.

Si addebitava all'imputato di essersi allontanato senza alcuna autorizzazione dall'abitazione ove si trovava ristretto agli arresti donniciliari, per presentarsi al canile municipale ed affidare al personale della struttura i propri cani, riferendo contestualmente di non voler più scontare la pena a domicilio unitamente alla madre convivente, ma di essere associato presso la locale Casa circondariale.

2. Nell'interesse dei predetto imputato ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia, deducendo con unico motivo plurimi vizi della motivazione per avere la Corte d'appello limitato il suo apprezzamento esclusivamente alle risultanze del casellario giudiziale, che davano conto di alcuni precedenti penali, anche specifici, a carico dell'imputato, senza tener conto della circostanza di fatto che egli, ristretto agli arresti domiciliari presso l'abitazione della madre, se ne era allontanato ritenendo la convivenza non più proseguibile.

Nell'occasione, peraltro, l'imputato aveva portato con sé i suoi due cani presso il canile municipale, dove aveva telefonicamente allertato le forze dell'ordine, poi intervenute sul posto, chiedendo di essere tradotto nella locale Casa circondariale e in tal guisa manifestando la sua volontà di non sottrarsi ad alcun controllo da parte degli operanti.

3. Con requisitoria trasmessa alla Cancelleria di questa Suprema Corte in data 16 febbraio 2022 il Procuratore generale ha illustrato le sue conclusioni, chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

4. Con memoria trasmessa alla Cancelleria di questa Suprema Corte in data 23 febbraio 2022 il difensore dell'imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], ha formulato le sue conclusioni insistendo nell'accoglimento dei motivi del ricorso.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza, avendo la Corte distrettuale congruamente esposto le ragioni giustificative del diverso epilogo decisorio cui è pervenuta, là dove ha richiamato il non contestato accertamento del fatto e posto in rilievo, con argomenti immuni da vizi logico-giuridici rilevabili in questa Sede, gli elementi ostativi al riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., avuto riguardo non solo alla condizione della recidiva specifica, reiterata ed infra-quinquennale, ma al fatto che le numerose condanne definitive pronunziate a carico dell'imputato lungo un rilevante arco temporale (per delitti di evasione, resistenza a pubblico ufficiale, violazioni di misure di prevenzione o sorveglianza speciale) hanno avuto ad oggetto un comportamento affatto episodico, ma abituale, in quanto connotato dalla realizzazione di più reati della stessa indole, motivatamente ritenuti espressivi di un continuativo atteggiamento di mancato rispetto dei provvedimenti adottati dall'Autorità.

Correttamente esclusi devono ritenersi, dunque, i presupposti per la configurabilità dell'evocata causa di esclusione della punibilità.

Al riguardo v'è altresì da considerare: a) che il ricorrente non ha prontamente avvisato le forze dell'ordine dell'uscita di casa, ma si è volontariamente sottratto al controllo recandosi in altro luogo, ove ha poi manifestato l'intento di essere tradotto in un istituto penitenziario; b) che integra il reato di evasione qualsiasi allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari senza autorizzazione, non assumendo alcun rilievo, a tal fine, la sua durata, la distanza dello spostamento, ovvero i motivi che inducono il soggetto ad eludere la vigilanza sullo stato custodiale (Sez. 6, n. 28118 del 09/06/2015, Rapino, Rv. 263977); c) che la circostanza attenuante di cui all'art. 385, comma quarto, cod. pen., ricorre nella sola ipotesi in culla persona evasa dalla detenzione domiciliare si presenti presso un istituto carcerario o si consegni ad un'autorità che abbia l'obbligo di tradurla in carcere (ex multis v.

Sez. 6, n. 1560 del 27/10/2020, dep. 2021, Monticciolo, Rv. 280479).

2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura di euro tremila.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 3 marzo 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] -dente Gaetano D

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Trieste avverso la sentenza del 13/04/2021 della Corte di appello di Trieste visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; lette le conclusioni del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 13 aprile 2021 la Corte di appello di Trieste, in riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Trieste il 2 ottobre 2017, che dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto non punibile per la particolare tenuità del contestato fatto di evasione, ha accolto l'appello del Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Trieste e ha dichiarato il predetto imputato colpevole del reato ascrittogli, condannandolo, previa concessione delle attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, alla pena di mesi otto di reclusione. Si addebitava all'imputato di essersi allontanato senza alcuna autorizzazione dall'abitazione ove si trovava ristretto agli arresti donniciliari, per presentarsi al canile municipale ed affidare al personale della struttura i propri cani, riferendo contestualmente di non voler più scontare la pena a domicilio unitamente alla madre convivente, ma di essere associato presso la locale Casa circondariale. 2. Nell'interesse dei predetto imputato ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia, deducendo con unico motivo plurimi vizi della motivazione per avere la Corte d'appello limitato il suo apprezzamento esclusivamente alle risultanze del casellario giudiziale, che davano conto di alcuni precedenti penali, anche specifici, a carico dell'imputato, senza tener conto della circostanza di fatto che egli, ristretto agli arresti domiciliari presso l'abitazione della madre, se ne era allontanato ritenendo la convivenza non più proseguibile. Nell'occasione, peraltro, l'imputato aveva portato con sé i suoi due cani presso il canile municipale, dove aveva telefonicamente allertato le forze dell'ordine, poi intervenute sul posto, chiedendo di essere tradotto nella locale Casa circondariale e in tal guisa manifestando la sua volontà di non sottrarsi ad alcun controllo da parte degli operanti. 3. Con requisitoria trasmessa alla Cancelleria di questa Suprema Corte in data 16 febbraio 2022 il Procuratore generale ha illustrato le sue conclusioni, chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. 4. Con memoria trasmessa alla Cancelleria di questa Suprema Corte in data 23 febbraio 2022 il difensore dell'imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], ha formulato le sue conclusioni insistendo nell'accoglimento dei motivi del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza, avendo la Corte distrettuale congruamente esposto le ragioni giustificative del diverso epilogo decisorio cui è pervenuta, là dove ha richiamato il non contestato accertamento del fatto e posto in rilievo, con argomenti immuni da vizi logico-giuridici rilevabili in questa Sede, gli elementi ostativi al riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., avuto riguardo non solo alla condizione della recidiva specifica, reiterata ed infra-quinquennale, ma al fatto che le numerose condanne definitive pronunziate a carico dell'imputato lungo un rilevante arco temporale (per delitti di evasione, resistenza a pubblico ufficiale, violazioni di misure di prevenzione o sorveglianza speciale) hanno avuto ad oggetto un comportamento affatto episodico, ma abituale, in quanto connotato dalla realizzazione di più reati della stessa indole, motivatamente ritenuti espressivi di un continuativo atteggiamento di mancato rispetto dei provvedimenti adottati dall'Autorità. Correttamente esclusi devono ritenersi, dunque, i presupposti per la configurabilità dell'evocata causa di esclusione della punibilità. Al riguardo v'è altresì da considerare: a) che il ricorrente non ha prontamente avvisato le forze dell'ordine dell'uscita di casa, ma si è volontariamente sottratto al controllo recandosi in altro luogo, ove ha poi manifestato l'intento di essere tradotto in un istituto penitenziario; b) che integra il reato di evasione qualsiasi allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari senza autorizzazione, non assumendo alcun rilievo, a tal fine, la sua durata, la distanza dello spostamento, ovvero i motivi che inducono il soggetto ad eludere la vigilanza sullo stato custodiale (Sez. 6, n. 28118 del 09/06/2015, Rapino, Rv. 263977); c) che la circostanza attenuante di cui all'art. 385, comma quarto, cod. pen., ricorre nella sola ipotesi in culla persona evasa dalla detenzione domiciliare si presenti presso un istituto carcerario o si consegni ad un'autorità che abbia l'obbligo di tradurla in carcere (ex multis v. Sez. 6, n. 1560 del 27/10/2020, dep. 2021, Monticciolo, Rv. 280479). 2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura di euro tremila. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 marzo 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] -dente Gaetano D
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