CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 marzo 2024
Cassazione n. 20626/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/06/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha confermato la decisione del Tribunale di Marsala che aveva riconosciuto DIOUF Abdou colpevole del reato di cui agli artt. 79 e 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. 2.DIOUF, per mezzo del proprio difensore, ricorre per la cassazione della sentenza della Corte di appello lamentando vizio di motivazione per travisamento della prova relativa alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. 3. I motivi del ricorso sono manifestamente infondati, in quanto si risolvono in doglianze in fatto, che costituiscono una pedissequa reiterazione di motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi pertanto gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 24383801). Contrariamente a quanto dedotto, infatti, la pronunzia impugnata reca appropriata motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici, circa il profilo della penale responsabilità del prevenuto. La corte territoriale ha invero precisato che il dolo generico era dimostrato dal fatto che il ricorrente aveva omesso di autocertificare entrate reddituali di cui era sicuramente a conoscenza quali il trattamento economico assicurato dalla moglie, in misura peraltro significativa, che non consentiva ignoranza incolpevole. Orbene per escludere la ricorrenza dell'elemento soggettivo non è sufficiente affermare la ricorrenza di una dimenticanza o di una leggerezza sulla norma extra penale (art.76 e 79 TU spese di giustizia che valgono a integrare il precetto penale di cui al successivo art.95), ma è necessario fornire dimostrazione di una falsa rappresentazione della realtà sulla ricorrenza di alcune entrate reddituali, laddove nella specie per stessa ammissione del ricorrente, si sarebbe trattato di una mancata verifica dell'esistenza di tali redditi, verifica che ovviamente era doverosa, stante il chiaro tenore delle disposizioni sopra richiamate con particolare riferimento ai redditi che devono essere compresi nella dichiarazione auto-certificativa . 4.Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 marzo 2024 Il Consigliere este