CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 17 gennaio 2023
Cassazione n. 17391/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.4093/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso da se stesso; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso l’ ORDINANZA d el TRIBUNALE di TRANI pronunciata il 25/11/2017 e comunicata il 7/12/2017, r.g.n.6616/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale di Trani del 25 novembre 2017, che ha rigettato la sua domanda di condanna di [OSCURATO:PERSONA] a pagare euro 6.785 a titolo di compensi maturati per l’attività professionale svolta in relazione a un processo. [OSCURATO:PERSONA] non ha proposto difese. [OSCURATO:PERSONA] I. Il ricorso è articolato in quattro motivi. 1. Il primo motivo denuncia “violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c. per mancato esame dell’intera domanda e per extrapetizione (o, se si vuole, ultrapetizione) e conseguente nullità dell’ordinanza”. Il convenuto aveva chiesto “in via preliminare di accertare l’intervenuta prescrizione di ogni eventuale residuo ed esiguo credito vantato dall’odierno attore, dovuta al decorso del termine di tre anni previsto dalla legge”: il Tribunale ha accolto l’eccezione di prescrizione presuntiva dell’intero credito, omettendo così di rilevare le contraddizioni della posizione del convenuto, che ha sostenuto di avere pagato e ha poi eccepito la prescrizione di ogni “eventuale residuo credito”, così riconoscendo che il debito poteva non essere stato completamente estinto. 2. Il secondo motivo contesta “violazione e falsa applicazione dell’art. 297 c.p.c.”: il Tribunale ha errato nell’individuare la data dell’ultima attività professionale svolta, in quanto tale data va individuata nella scadenza del termine di sei mesi per la riassunzionedel processo pregiudicato, ossia il 18 novembre 2016, così che il credito non si era prescritto al momento della introduzione della causa (il 15 novembre 2016). 3. Il terzo motivo fa valere “violazione e falsa applicazione dell’art. 2957 c.c.”: la stessa ordinanza afferma che il convenuto ha “comunque sostenuto l’infondatezza della richiesta in quanto incongrua” e quindi vi è stata contestazione del credito e ciò doveva comportare il rigetto dell’eccezione presuntiva. 4. Il quarto motivo denuncia “omesso esame di un fatto decisivo”, in quanto il Tribunale ha del tutto trascurato la circostanza per cui il convenuto intendeva provare non di avere pagato l’intero credito, ma unicamente di avere versato degli acconti. Per ragioni di priorità logica, va per primo esaminato il terzo motivo. Il motivo è fondato. Il Tribunale ha infatti accolto l’eccezione del convenuto Paolicelli di avvenuto decorso del termine triennale di prescrizione, pur avendo affermato che il medesimo aveva sì eccepito di avere effettuato il pagamento, ma aveva poi “comunque sostenuto l’infondatezza della richiesta in quanto incongrua”. In tal modo il Tribunale non ha seguito l’orientamento di questa Corte, secondo il quale “l'eccezione diprescrizione presuntiva è incompatibile con qualsiasi comportamento del debitore che importi, anche implicitamente, l'ammissione in giudizio che l'obbligazione non è stata estinta: tale condizione ricorre - con conseguente rigetto dell'eccezione - non solo quando il debitore contesti l'an della pretesa creditoria, negandone l'esistenza ovvero eccependo che il credito non sia sorto, ma anche allorché contesti il quantum della pretesa azionata nei propri confronti” (c osì Cass.15303/2019, cfr. anche Cass. 30058/2017 e Cass. 2977/2016). L’accoglimento del terzo motivo comporta l’assorbimento dei restanti primo, secondo e quarto motivo. II. Il provvedimento impugnato va pertanto cassato in relazione al motivo accolto; la causa va rinviata al Tribunale di Trani che deciderà la causa attenendosi al principio di diritto sopra ricordato; il giudice di rinvio provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, assorbiti i restanti motivi; cassa il provvedimento impugnato e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Trani, in diversa composizione.