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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 03899/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15514/15 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale a margine del ricorso, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con elezione di domicilio presso lo studio di quest'ultima in Roma via Barletta n. 29; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma via dei Portoghesi n. 12 è domiciliata; - controricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia n. 6599/2014 depositata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA].

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09.11.2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] Garzonera ha proposto ricorso contro l'avviso di accertamento T9304G01142 per l'anno 2008 recante maggiori IRES, IRAP e IVA.

La CTP di Varese ha accolto il ricorso e annullato l'atto.

L'Agenzia delle Entrate ha proposto appello che la CTR Lombardia ha accolto compensando le spese.

L'Associazione ha proposto ricorso per cassazione avversa la sentenza fondato su quattro motivi.

Ha resistito con controricorso l'Agenzia delle Entrate.

Nelle more l'Avvocatura dello Stato ha comunicato che l'Associazione aveva aderito alla definizione agevolata delle controversie tributarie ai sensi dell'art. 6 comma 2 ter d.l. n. 119 del 2018, con integrale versamento delle somme dovute, e ha chiesto l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.

La stessa ricorrente ha poi depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso. [OSCURATO:PERSONA]: Deve accogliersi l'istanza per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere a seguito del perfezionamento della definizione agevolata della controversia, ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, come comunicato dalla [OSCURATO:PERSONA] di Varese dell'Agenzia delle Entrate all'Avvocatura.

Ai sensi del terzo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, le spese di tale processo restano a carico della parte che le ha anticipate; p.q.m. dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere; spese a carico della parte che le ha anticipate.

Roma, 09.11.2022 IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA]Gsit

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15514/15 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale a margine del ricorso, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con elezione di domicilio presso lo studio di quest'ultima in Roma via Barletta n. 29; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma via dei Portoghesi n. 12 è domiciliata; - controricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia n. 6599/2014 depositata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09.11.2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] Garzonera ha proposto ricorso contro l'avviso di accertamento T9304G01142 per l'anno 2008 recante maggiori IRES, IRAP e IVA. La CTP di Varese ha accolto il ricorso e annullato l'atto. L'Agenzia delle Entrate ha proposto appello che la CTR Lombardia ha accolto compensando le spese. L'Associazione ha proposto ricorso per cassazione avversa la sentenza fondato su quattro motivi. Ha resistito con controricorso l'Agenzia delle Entrate. Nelle more l'Avvocatura dello Stato ha comunicato che l'Associazione aveva aderito alla definizione agevolata delle controversie tributarie ai sensi dell'art. 6 comma 2 ter d.l. n. 119 del 2018, con integrale versamento delle somme dovute, e ha chiesto l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. La stessa ricorrente ha poi depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso. [OSCURATO:PERSONA]: Deve accogliersi l'istanza per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere a seguito del perfezionamento della definizione agevolata della controversia, ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, come comunicato dalla [OSCURATO:PERSONA] di Varese dell'Agenzia delle Entrate all'Avvocatura. Ai sensi del terzo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, le spese di tale processo restano a carico della parte che le ha anticipate; p.q.m. dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere; spese a carico della parte che le ha anticipate. Roma, 09.11.2022 IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA]Gsit
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