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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 23453/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/07/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la condanna del predetto imputato per il reato di lesioni volontarie; Rilevato che sia l'imputato che la parte civile hanno depositato memorie; Ritenuto che tutti i motivi di ricorso sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si denunziano violazione di legge e vizi motivazionali in relazione al contenuto delle dichiarazioni della teste Barbarito, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, peraltro volte a prefigurare una inammissibile rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie a fronte di un quadro chiaro e coerente delineato dalla doppia conforme di condanna; Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si denunziano vizi motivazionali in relazione al diniego della attenuante di cui all'art. 62 n. 2 cod. pen., è versato in fatto e aspecifico, in quanto le doglianze si esauriscono in mere affermazioni prive di confronto argomentativo con le ragioni poste a base della pronuncia di condanna; Ritenuto che il terzo motivo, con il quale si denunziano vizi motivazionali in merito alla mancata concessione della sanzione sostitutiva della libertà controllata, oltre a sollecitare valutazioni non consentite in sede di legittimità, è manifestamente infondato, giacché non esiste incompatibilità tra il riconoscimento delle attenuanti generiche e il diniego dell'applicazione, ex art. 53 legge 24 novembre 1981, n.689, di una sanzione sostitutiva della pena detentiva, data la diversità di funzione dei due istituti: le attenuanti generiche attengono alla determinazione della pena al fine di un più congruo adeguamento della stessa al caso concreto in relazione a non preventivabili situazioni che incidono sull'apprezzamento della gravità del reato e della capacità a delinquere dell'imputato; le misure sostitutive tendono invece al reinserimento sociale del condannato; Ritenuto, infine, che non va accolta la richiesta della parte civile di condanna alla rifusione delle spese in suo favore, perché il contenuto della memoria a firma del difensore non ha apportato alcun specifico contributo alla decisione; e, in proposito, va rammentato che nel procedimento che si svolge dinanzi alla Corte di cassazione in camera di consiglio nelle forme previste dagli artt. 610 e 611 cod. proc. pen., quando il ricorso dell'imputato viene dichiarato, per qualsiasi causa, inammissibile, ne va disposta la condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, purché la stessa parte civile abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare la pretesa dell'imputato per la tutela dei propri interessi (Sez.

U, Ordinanza n. 5466 del 28/01/2004 Rv. 226716); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro t mi a a favore della Cassa delle ammende.

Nulla per le spese di parte civile.

Così deciso il 23 2/20 2 [OSCURATO:PERSONA] ere es nsore [OSCURATO:PERSONA] R sa [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/07/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la condanna del predetto imputato per il reato di lesioni volontarie; Rilevato che sia l'imputato che la parte civile hanno depositato memorie; Ritenuto che tutti i motivi di ricorso sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si denunziano violazione di legge e vizi motivazionali in relazione al contenuto delle dichiarazioni della teste Barbarito, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, peraltro volte a prefigurare una inammissibile rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie a fronte di un quadro chiaro e coerente delineato dalla doppia conforme di condanna; Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si denunziano vizi motivazionali in relazione al diniego della attenuante di cui all'art. 62 n. 2 cod. pen., è versato in fatto e aspecifico, in quanto le doglianze si esauriscono in mere affermazioni prive di confronto argomentativo con le ragioni poste a base della pronuncia di condanna; Ritenuto che il terzo motivo, con il quale si denunziano vizi motivazionali in merito alla mancata concessione della sanzione sostitutiva della libertà controllata, oltre a sollecitare valutazioni non consentite in sede di legittimità, è manifestamente infondato, giacché non esiste incompatibilità tra il riconoscimento delle attenuanti generiche e il diniego dell'applicazione, ex art. 53 legge 24 novembre 1981, n.689, di una sanzione sostitutiva della pena detentiva, data la diversità di funzione dei due istituti: le attenuanti generiche attengono alla determinazione della pena al fine di un più congruo adeguamento della stessa al caso concreto in relazione a non preventivabili situazioni che incidono sull'apprezzamento della gravità del reato e della capacità a delinquere dell'imputato; le misure sostitutive tendono invece al reinserimento sociale del condannato; Ritenuto, infine, che non va accolta la richiesta della parte civile di condanna alla rifusione delle spese in suo favore, perché il contenuto della memoria a firma del difensore non ha apportato alcun specifico contributo alla decisione; e, in proposito, va rammentato che nel procedimento che si svolge dinanzi alla Corte di cassazione in camera di consiglio nelle forme previste dagli artt. 610 e 611 cod. proc. pen., quando il ricorso dell'imputato viene dichiarato, per qualsiasi causa, inammissibile, ne va disposta la condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, purché la stessa parte civile abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare la pretesa dell'imputato per la tutela dei propri interessi (Sez. U, Ordinanza n. 5466 del 28/01/2004 Rv. 226716); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro t mi a a favore della Cassa delle ammende. Nulla per le spese di parte civile. Così deciso il 23 2/20 2 [OSCURATO:PERSONA] ere es nsore [OSCURATO:PERSONA] R sa [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 23453/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris