CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 19316/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ppello di Caltanissetta.Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dellaRepubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stato chiesto l’annullamento senzarinvio dell’ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza in epigrafe la Corte d’appello di Caltanissetta, in funzione di giudicedell’esecuzione, ha revocato, su richiesta del Procuratore generale, il beneficio dellasospensione condizionale della pena concesso ad [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza emessal’11 giugno 2019 dal Tribunale di Enna, irrevocabile il 27 giugno 2019 di condanna alla penadi anni 1 e mesi 8 di reclusione ed euro 2800,00 di multa per il reato di cui all’art. 73 d.p.r.309 del 1990, commesso il 28 novembre 2018.La suddetta revoca è stata disposta ai sensi dell’art. 168, primo comma, n. 2 cod. pen.,in relazione alla sentenza emessa dalla Corte d’appello di Caltanissetta del 22 giugno 2023,irrevocabile l’8 maggio 2024, per fatti commessi anteriormente al giudicato relativo alla penasospesa.2. [OSCURATO:PERSONA], con atto del suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione,deducendo inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazionein relazione all’art. 129 cod. proc. pen., nonché violazione degli artt. 81 cod. pen., 648, 649 e650 cod. proc. pen.Il giudice dell’esecuzione ha omesso, secondo la difesa, di considerare che il giudicedella cognizione ha unificato sotto il vincolo della continuazione i reati accertati con sentenzadel 22 giugno 2023 e quelli oggetto della sentenza dell’11 giugno 2019, irrevocabile il 27giugno 2019. Ne deriva che la revoca della sospensione condizionale concessa con lasentenza dal Tribunale di Enna non poteva più essere disposta, in quanto assorbita dallasentenza del 22 giugno 2023, coperta dal giudicato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.La Corte d’appello di Caltanissetta, in funzione di giudice dell’esecuzione, hacorrettamente disposto la revoca della sospensione condizionale della pena concessa adAlfio [OSCURATO:PERSONA] con sentenza del Tribunale di Enna dell’11 giugno 2019, irrevocabile il 27giugno 2019, ai sensi dell’art. 168, primo comma, n. 2 cod. pen., per essere intervenutacondanna, con sentenza emessa dalla Corte di appello di Caltanissetta in data 22 giugno2023, irrevocabile l’8 maggio 2024, per delitto commesso in epoca anteriore al passaggio ingiudicato della precedente sentenza a pena che, cumulata a quella precedentementesospesa, supera i limiti stabiliti dall’art. 163 cod. pen.. La circostanza, evidenziata nel ricorso, secondo cui la seconda condanna avrebbeunificato nel vincolo della continuazione, che è una fictio iuris in favor rei, anche i fatti di cuialla condanna la cui sospensione condizionale è stata revocata e che, per tale ragione, lesentenze di condanna dovevano ritenersi slegate dalla disciplina della revoca dellasospensione, appare del tutto irrilevante, posto che, comunque, considerata l’entitàcomplessiva della pena, pari ad anni sei di reclusione (comprensivi anche dell’aumento dipena per continuazione), [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe potuto fruire – e non ha fruito – del beneficiodella sospensione condizionale della stessa.2. Alla declaratoria di inammissibilità segue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favoredella Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 26/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGAETANO [OSCURATO:PERSONA]