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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 19 febbraio 2026

Cassazione n. 03769/2026

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PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CIVILEIl Presidente di Sezione Delegato ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 21113/2025 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domiciliazione telematica legale -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] I.rc.c.s., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domiciliazione telematica legale -controricorrenti- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 673/2025 depositata in data 11/03/2025.

Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380- bis c.p.c. e comunicata alle parti in data 9 dicembre 2025; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 21113/2025 Numero sezionale 55/2026 Numero di raccolta generale 3769/2026 Data pubblicazione 19/02/2026 ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di cassazione.

Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.940,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 19/02/2026 Il Presidente di [OSCURATO:PERSONA] registro generale 21113/2025 Numero sezionale 55/2026 Numero di raccolta generale 3769/2026 Data pubblicazione 19/02/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CIVILEIl Presidente di Sezione Delegato ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 21113/2025 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domiciliazione telematica legale -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] I.rc.c.s., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domiciliazione telematica legale -controricorrenti- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 673/2025 depositata in data 11/03/2025. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380- bis c.p.c. e comunicata alle parti in data 9 dicembre 2025; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 21113/2025 Numero sezionale 55/2026 Numero di raccolta generale 3769/2026 Data pubblicazione 19/02/2026 ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.940,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 19/02/2026 Il Presidente di [OSCURATO:PERSONA] registro generale 21113/2025 Numero sezionale 55/2026 Numero di raccolta generale 3769/2026 Data pubblicazione 19/02/2026
Decreto Cassazione n. 03769/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris