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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 40803/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di sorveglianza di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Napoli, adito in sede di reclamo, confermava l'anteriore decisione del Magistrato di sorveglianza di Avellino, che - chiamato dal detenuto [OSCURATO:PERSONA] a rivalutare i presupposti per la concessione del beneficio della liberazione anticipata, relativamente ai sette semestri compresi tra il 24 maggio 2011 e il 24 novembre 2014 - ne aveva ribadito il diniego.

L'stanza di liberazione anticipata era stata, una prima volta, rigettata perché, in data 8 luglio 2014, Caporrino era stato sanzionato dal Consiglio di disciplina per avere preso parte attiva, in istituto, in un contesto di intimidazione e sopraffazione reciproche, ad una colluttazione con altri reclusi.

Da tale comportamento era stato derivato, anche in chiave retrospettiva, il giudizio di mancata partecipazione del condannato all'opera di rieducazione.

Senonché, l'istante era stato successivamente assolto, perché il fatto non costituisce reato, dall'imputazione penale di rissa, elevata a suo carico in relazione allo stesso episodio.

Su tale base aveva chiesto la rivisitazione del predetto giudizio.

Con la menzionata duplice, e conforme, pronuncia, la magistratura di sorveglianza ne riaffermava, viceversa, la validità.

Ciò in quanto il giudice penale, pur non essendo riuscito a ricostruire compiutamente l'accaduto, e pur avendo ritenuto non ravvisabile nella condotta incriminata la fattispecie di rissa, non avrebbe escluso il coinvolgimento di Caporrino nella colluttazione; alla quale dunque costui, già condannato per omicidio commesso a seguito di banale diverbio, per i giudici di sorveglianza avrebbe potuto, se fosse stata questa realmente la sua intenzione, agevolmente sottrarsi.

Il non averlo fatto era indice di mancanza di qualunque, anche minima, evoluzione positiva della sua personalità.

2. Avverso l'ordinanza pronunciata in sede di reclamo Caporrino, munito di rituale difesa tecnica, ricorre per cassazione, articolando cinque motivi.

Con il primo motivo il ricorrente deduce che il Tribunale di sorveglianza aveva definito il procedimento all'esito di udienza che, a norma dell'art. 83, commi 1 e 3, d.l. n. 18 del 2020, recante misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e contenerne gli effetti in materia di giustizia (poi regolarmente convertito nella legge 24 aprile 2020, n. 27), non poteva essere tenuta a causa dell'emergenza stessa, non ricorrendo alcuna delle eccezioni, che avrebbero abilitato il giudice a procedere, normativamente previste.

In particolare, né il difensore né l'interessato avevano manifestato il richiesto espresso consenso alla trattazione.

A un tale consenso non poteva essere equiparata la mera richiesta del condannato di partecipare all'udienza in videoconferenza.

Onde l'eccepita nullità del procedimento e la nullità derivata dell'ordinanza conclusiva.

Con il secondo e il terzo motivo, congiuntamente sviluppati, il ricorrente denuncia violazione dell'art. 54 Ord. pen. e vizio di motivazione.

Il Tribunale di sorveglianza avrebbe travisato il contenuto della sentenza di assoluzione, a tenore della quale Caporrino risulterebbe vittima dell'aggressione sferrata dal gruppo avversario di detenuti, e sarebbe stato per tale ragione assolto, non potendo tale esito determinare altro se non il ribaltamento della decisione di diniego della liberazione anticipata, basato sul presupposto che egli fosse l'aggressore e sulla pendenza del relativo procedimento penale.

Con il quarto e quinto motivo, congiuntamente sviluppati, il ricorrente denuncia, ad altro titolo, violazione dell'art. 54 Ord. pen. e vizio di motivazione.

Ove anche le antecedenti conclusioni non fossero condivise, lo stigma negativo, derivante dal comportamento del detenuto, quale ridisegnato dalla sentenza assolutoria, giammai -per il principio di periodizzazione della valutazione- avrebbe potuto riverberarsi sui semestri antecedenti quello di verificazione della condotta.

Almeno sotto questo profilo la decisione impugnata sarebbe censurabile. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo è infondato.

1.1. È noto che, in relazione al periodo dal 9 marzo all'il maggio 2020, trova applicazione la disciplina in materia di giustizia penale introdotta, per far fronte all'emergenza pandemica da diffusione del COVID-19, dall'art. 83 d.l. n. 18 del 2020, conv. dalla legge n. 27 del 2020, come modificato e integrato da successive disposizioni di legge.

Il comma 1 del menzionato art. 83 prevede il rinvio di ufficio, a data successiva al predetto termine dell'11 maggio 2020, delle udienze dei procedimenti pendenti presso tutti gli uffici giudiziari nazionali, con le sole eccezioni previste dal comma 3, lett. b) e c); il comma 2 prevede la sospensione, nel periodo suindicato, del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei medesimi procedimenti; il comma 4 prevede la sospensione, nel periodo suindicato, del corso della prescrizione e dei termini cautelari; il comma 12 prevede, per l'ipotesi in cui l'udienza si celebri, la normale partecipazione a distanza, mediante videoconferenza o altro idoneo collegamento tecnologico, delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare.Per quel che in questa sede rileva, nel periodo suindicato (compreso, come evidenziato, tra il 9 marzo e 1'11 maggio 2020) potevano e dovevano trattarsi, rimanendo esclusi dal rinvio, altrimenti doveroso, i procedimenti di sorveglianza riguardanti persone detenute - diversi da quelli di sicurezza, o instaurati a seguito di sospensione cautelativa di misure alternative - «[solo] quando le stesse o i loro difensori espressamente richied[essero] che si proced[esse]».

In difetto di tale condizione, la celebrazione, senza il patrocinatore di fiducia dell'interessato, di un'udienza a partecipazione difensiva obbligatoria, quale quella di sorveglianza, integra effettivamente una nullità assoluta, ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c), e 179, comma 1, cod. proc. pen., a nulla rilevando la presenza vicaria del sostituto nominato ex art. 97, comma 4 (cfr. Sez.

U, n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263598-01, secondo cui, allorché, a fronte di rituale e tempestiva nomina fiduciaria effettuata dall'interessato, il giudice proceda irritualmente alla designazione di un difensore d'ufficio, viene ad essere leso il diritto del patrocinato «ad avere un difensore di sua scelta», riconosciuto dall'art. 6, comma 3, lett. c, CEDU).

1.2. La condizione in parola esisteva tuttavia nella specie.

La norma di legge postula la richiesta «espressa» del soggetto abilitato, che è anche soltanto l'imputato, o il condannato, nei cui confronti si procede.

Questa Corte ha invero precisato che, a fronte di tale chiara clausola, occorra una esplicita manifestazione di volontà, non potendo quest'ultima altrimenti desumersi da meri comportamenti concludenti (Sez. 2, n. 20781 del 02/03/2021, Fiorisi, Rv. 281372-01).

Ciò ribadito, occorre anche osservare che la volontà non deve essere neppure espressa mediante formule sacramentali, e dunque che la dichiarazione del detenuto di voler presenziare all'udienza, avvalendosi dei collegamenti da remoto previsti dalla normativa emergenziale, presuppone logicamente, ed «esprime» direttamente, la sua volontà che il procedimento sia trattato.

Poiché una siffatta richiesta di partecipazione a distanza è qui intervenuta, come il ricorrente stesso dichiara, l'eccezione processuale non può essere accolta.

2. Sono infondati i connessi motivi secondo e terzo.

Il giudice di sorveglianza, nel procedere alla doverosa rivalutazione della posizione del detenuto rispetto al beneficio della liberazione anticipata, alla luce dell'assoluzione penale (da ultimo, in tal senso, Sez. 1, n. 15552 del 05/02/2020, Zinzi, Rv. 279056-01), si è giustamente ritenuto investito del compito di intenderne la portata e di valutarne autonomamente le conseguenze ai fini del giudizio, autonomo, di sua spettanza.Senza contraddire gli esiti del giudicato penale - che, come risulta dagli atti, non è esente da margini di ambiguità, e comunque non ha sciolto in modo definitivo il nodo di quali fossero, nel contesto della colluttazione, i primi aggressori e i primi aggrediti, assolvendo tutti costoro per la medesima ragione tecnica (esatta o meno, non importa) che la rissa non fosse, in un tale contesto, giuridicamente configurabile rispetto ad alcuno - l'ordinanza impugnata ha così apprezzato la permanente negativa connotazione della condotta dell'imputato, direttamente pertinente al trattamento rieducativo, in quanto espressione di un atteggiamento incompatibile con l'adesione allo stesso da parte del detenuto.

Così argomentando, il giudice a quo non ha esorbitato dalle sue attribuzioni né ha tratto conclusioni manifestamente illogiche, che come tali possano essere censurate da questa Corte.

3. Il medesimo giudice ha così mantenuto inalterato, in modo non irragionevole, il giudizio di ineffettiva partecipazione di Caporrino all'opera di rieducazione, nei termini già consolidatisi e quindi con attribuzione a quel giudizio di valore e significato retrospettivo.

Né tale conclusione viola il dato normativo.

È noto, infatti, che questa Corte ammette, in tema di liberazione anticipata, la deroga al principio della valutazione frazionata per semestri del comportamento del condannato, allorché la trasgressione sia di gravità tale da esprimere un radicale rifiuto di risocializzazione del detenuto (da ultimo, Sez. 1, n. 4019 del 13/07/2020, dep. 2021, Tabet, Rv. 280522-01).

Sono così complessivamente, e conclusivamente, infondati i connessi motivi quarto e quinto.

4. Seguono la reiezione del ricorso e la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il r

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di sorveglianza di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Napoli, adito in sede di reclamo, confermava l'anteriore decisione del Magistrato di sorveglianza di Avellino, che - chiamato dal detenuto [OSCURATO:PERSONA] a rivalutare i presupposti per la concessione del beneficio della liberazione anticipata, relativamente ai sette semestri compresi tra il 24 maggio 2011 e il 24 novembre 2014 - ne aveva ribadito il diniego. L'stanza di liberazione anticipata era stata, una prima volta, rigettata perché, in data 8 luglio 2014, Caporrino era stato sanzionato dal Consiglio di disciplina per avere preso parte attiva, in istituto, in un contesto di intimidazione e sopraffazione reciproche, ad una colluttazione con altri reclusi. Da tale comportamento era stato derivato, anche in chiave retrospettiva, il giudizio di mancata partecipazione del condannato all'opera di rieducazione. Senonché, l'istante era stato successivamente assolto, perché il fatto non costituisce reato, dall'imputazione penale di rissa, elevata a suo carico in relazione allo stesso episodio. Su tale base aveva chiesto la rivisitazione del predetto giudizio. Con la menzionata duplice, e conforme, pronuncia, la magistratura di sorveglianza ne riaffermava, viceversa, la validità. Ciò in quanto il giudice penale, pur non essendo riuscito a ricostruire compiutamente l'accaduto, e pur avendo ritenuto non ravvisabile nella condotta incriminata la fattispecie di rissa, non avrebbe escluso il coinvolgimento di Caporrino nella colluttazione; alla quale dunque costui, già condannato per omicidio commesso a seguito di banale diverbio, per i giudici di sorveglianza avrebbe potuto, se fosse stata questa realmente la sua intenzione, agevolmente sottrarsi. Il non averlo fatto era indice di mancanza di qualunque, anche minima, evoluzione positiva della sua personalità. 2. Avverso l'ordinanza pronunciata in sede di reclamo Caporrino, munito di rituale difesa tecnica, ricorre per cassazione, articolando cinque motivi. Con il primo motivo il ricorrente deduce che il Tribunale di sorveglianza aveva definito il procedimento all'esito di udienza che, a norma dell'art. 83, commi 1 e 3, d.l. n. 18 del 2020, recante misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e contenerne gli effetti in materia di giustizia (poi regolarmente convertito nella legge 24 aprile 2020, n. 27), non poteva essere tenuta a causa dell'emergenza stessa, non ricorrendo alcuna delle eccezioni, che avrebbero abilitato il giudice a procedere, normativamente previste. In particolare, né il difensore né l'interessato avevano manifestato il richiesto espresso consenso alla trattazione. A un tale consenso non poteva essere equiparata la mera richiesta del condannato di partecipare all'udienza in videoconferenza. Onde l'eccepita nullità del procedimento e la nullità derivata dell'ordinanza conclusiva. Con il secondo e il terzo motivo, congiuntamente sviluppati, il ricorrente denuncia violazione dell'art. 54 Ord. pen. e vizio di motivazione. Il Tribunale di sorveglianza avrebbe travisato il contenuto della sentenza di assoluzione, a tenore della quale Caporrino risulterebbe vittima dell'aggressione sferrata dal gruppo avversario di detenuti, e sarebbe stato per tale ragione assolto, non potendo tale esito determinare altro se non il ribaltamento della decisione di diniego della liberazione anticipata, basato sul presupposto che egli fosse l'aggressore e sulla pendenza del relativo procedimento penale. Con il quarto e quinto motivo, congiuntamente sviluppati, il ricorrente denuncia, ad altro titolo, violazione dell'art. 54 Ord. pen. e vizio di motivazione. Ove anche le antecedenti conclusioni non fossero condivise, lo stigma negativo, derivante dal comportamento del detenuto, quale ridisegnato dalla sentenza assolutoria, giammai -per il principio di periodizzazione della valutazione- avrebbe potuto riverberarsi sui semestri antecedenti quello di verificazione della condotta. Almeno sotto questo profilo la decisione impugnata sarebbe censurabile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è infondato. 1.1. È noto che, in relazione al periodo dal 9 marzo all'il maggio 2020, trova applicazione la disciplina in materia di giustizia penale introdotta, per far fronte all'emergenza pandemica da diffusione del COVID-19, dall'art. 83 d.l. n. 18 del 2020, conv. dalla legge n. 27 del 2020, come modificato e integrato da successive disposizioni di legge. Il comma 1 del menzionato art. 83 prevede il rinvio di ufficio, a data successiva al predetto termine dell'11 maggio 2020, delle udienze dei procedimenti pendenti presso tutti gli uffici giudiziari nazionali, con le sole eccezioni previste dal comma 3, lett. b) e c); il comma 2 prevede la sospensione, nel periodo suindicato, del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei medesimi procedimenti; il comma 4 prevede la sospensione, nel periodo suindicato, del corso della prescrizione e dei termini cautelari; il comma 12 prevede, per l'ipotesi in cui l'udienza si celebri, la normale partecipazione a distanza, mediante videoconferenza o altro idoneo collegamento tecnologico, delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare.Per quel che in questa sede rileva, nel periodo suindicato (compreso, come evidenziato, tra il 9 marzo e 1'11 maggio 2020) potevano e dovevano trattarsi, rimanendo esclusi dal rinvio, altrimenti doveroso, i procedimenti di sorveglianza riguardanti persone detenute - diversi da quelli di sicurezza, o instaurati a seguito di sospensione cautelativa di misure alternative - «[solo] quando le stesse o i loro difensori espressamente richied[essero] che si proced[esse]». In difetto di tale condizione, la celebrazione, senza il patrocinatore di fiducia dell'interessato, di un'udienza a partecipazione difensiva obbligatoria, quale quella di sorveglianza, integra effettivamente una nullità assoluta, ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c), e 179, comma 1, cod. proc. pen., a nulla rilevando la presenza vicaria del sostituto nominato ex art. 97, comma 4 (cfr. Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263598-01, secondo cui, allorché, a fronte di rituale e tempestiva nomina fiduciaria effettuata dall'interessato, il giudice proceda irritualmente alla designazione di un difensore d'ufficio, viene ad essere leso il diritto del patrocinato «ad avere un difensore di sua scelta», riconosciuto dall'art. 6, comma 3, lett. c, CEDU). 1.2. La condizione in parola esisteva tuttavia nella specie. La norma di legge postula la richiesta «espressa» del soggetto abilitato, che è anche soltanto l'imputato, o il condannato, nei cui confronti si procede. Questa Corte ha invero precisato che, a fronte di tale chiara clausola, occorra una esplicita manifestazione di volontà, non potendo quest'ultima altrimenti desumersi da meri comportamenti concludenti (Sez. 2, n. 20781 del 02/03/2021, Fiorisi, Rv. 281372-01). Ciò ribadito, occorre anche osservare che la volontà non deve essere neppure espressa mediante formule sacramentali, e dunque che la dichiarazione del detenuto di voler presenziare all'udienza, avvalendosi dei collegamenti da remoto previsti dalla normativa emergenziale, presuppone logicamente, ed «esprime» direttamente, la sua volontà che il procedimento sia trattato. Poiché una siffatta richiesta di partecipazione a distanza è qui intervenuta, come il ricorrente stesso dichiara, l'eccezione processuale non può essere accolta. 2. Sono infondati i connessi motivi secondo e terzo. Il giudice di sorveglianza, nel procedere alla doverosa rivalutazione della posizione del detenuto rispetto al beneficio della liberazione anticipata, alla luce dell'assoluzione penale (da ultimo, in tal senso, Sez. 1, n. 15552 del 05/02/2020, Zinzi, Rv. 279056-01), si è giustamente ritenuto investito del compito di intenderne la portata e di valutarne autonomamente le conseguenze ai fini del giudizio, autonomo, di sua spettanza.Senza contraddire gli esiti del giudicato penale - che, come risulta dagli atti, non è esente da margini di ambiguità, e comunque non ha sciolto in modo definitivo il nodo di quali fossero, nel contesto della colluttazione, i primi aggressori e i primi aggrediti, assolvendo tutti costoro per la medesima ragione tecnica (esatta o meno, non importa) che la rissa non fosse, in un tale contesto, giuridicamente configurabile rispetto ad alcuno - l'ordinanza impugnata ha così apprezzato la permanente negativa connotazione della condotta dell'imputato, direttamente pertinente al trattamento rieducativo, in quanto espressione di un atteggiamento incompatibile con l'adesione allo stesso da parte del detenuto. Così argomentando, il giudice a quo non ha esorbitato dalle sue attribuzioni né ha tratto conclusioni manifestamente illogiche, che come tali possano essere censurate da questa Corte. 3. Il medesimo giudice ha così mantenuto inalterato, in modo non irragionevole, il giudizio di ineffettiva partecipazione di Caporrino all'opera di rieducazione, nei termini già consolidatisi e quindi con attribuzione a quel giudizio di valore e significato retrospettivo. Né tale conclusione viola il dato normativo. È noto, infatti, che questa Corte ammette, in tema di liberazione anticipata, la deroga al principio della valutazione frazionata per semestri del comportamento del condannato, allorché la trasgressione sia di gravità tale da esprimere un radicale rifiuto di risocializzazione del detenuto (da ultimo, Sez. 1, n. 4019 del 13/07/2020, dep. 2021, Tabet, Rv. 280522-01). Sono così complessivamente, e conclusivamente, infondati i connessi motivi quarto e quinto. 4. Seguono la reiezione del ricorso e la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il r
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