CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 aprile 2024
Cassazione n. 31337/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/09/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello de L'Aquila, che ha confermato la pronuncia di primo grado, con la quale l'imputata era stata ritenuta responsabile del reato di cui all'art. 624 cod. pen; 2. Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale la ricorrente contesta la sussistenza della recidiva, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato. Ed infatti, il giudice di merito, conformemente alla sentenza del primo grado di giudizio, ha fatto corretta applicazione (si veda, in particolare, pag. 3) dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull' arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice" (cfr. Sez. U, n. 35738 del 25/5/2010, Calibè, Rv. 247838); 2.1. Rilevato, altresì, che il motivo d'appello relativo alla medesima eccezione era anche generico esso stesso, sicchè si applica il principio consolidato secondo cui non può formare oggetto di ricorso per cassazione, che è, pertanto, sul punto inammissibile, l'eccezione riferita al difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi generici, pur se proposti insieme ad altri motivi specifici, poiché i motivi generici restano viziati da inammissibilità originaria anche quando la decisione del giudice dell'impugnazione non pronuncia in concreto tale sanzione (Sez. 3, n. 10709 del 25/11/2014, dep. 2015, Botta, Rv. 262700; vedi anche Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306); 3. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 aprile 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Il Presidente