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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 13 settembre 1968

Cassazione n. 34054/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Messina nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] nato il 13/09/1968 a Messina avverso la ordinanza del 06/03/2024 del Tribunale del riesame di Messina visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; sentito l'[OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso del Pubblico ministero. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale del riesame di Messina ha annullato l'ordinanza emessa il 7 febbraio 2024 dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Messina, che disponeva la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, di cui ai capi 1) e 3) dell'incolpazione provvisoria.

Coppolino veniva ritenuto gravemente indiziato della partecipazione, con il ruolo di custode e pusher, a una associazione finalizzata al narcotraffico a composizione familiare, nonché del concorso nella illecita detenzione, lavorazione e cessione di un imprecisato quantitativo di sostanza stupefacente, sia marijuana, che crack e cocaina.

A fondamento del giudizio, il G.i.p. richiamava le risultanze dell'attività di videoripresa effettuate nei pressi dell'abitazione dei coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], le evidenze delle intercettazioni ambientali, le risultanze delle intercettazioni telefoniche sulle utenze in uso ai Coppolino e, da ultimo, le dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] valorizzava l'azione di supporto all'attività illecita gestita dalla famiglia, che si sarebbe estrinsecata nel presenziare ai traffici illeciti dei figli, nel vigilare sull'operato di costoro e nel finanziare le forniture, delle quali il figlio Andrea si approvvigionava.

Il-Fibunale del riesame, nell'annullare la ordinanza del G.i.p., ha, invece, sottolineato che, dalle risultanze investigative in atti, non emergevano gravi e univoci indizi a sostegno, sia della partecipazione di Coppolino all'organismo associativo, sia di un suo contributo concreto all'attività illecita prestata dai figli.

2. Avverso l'ordinanza ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Messina deducendo, come unico motivo, la nullità dell'ordinanza impugnata per violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

Le condotte poste in essere da [OSCURATO:PERSONA], per come ricostruite sulla base delle risultanze raccolte, sarebbero indicative della piena partecipazione al sodalizio criminale in quanto assolutamente idonee al perseguimento di un ampio indeterminato programma criminoso.

Dalle conversazioni richiamate, trasparirebbe che egli aveva conoscenza delle vicende illecite che vedevano coinvolti i propri figli, con i quali discuteva apertamente di quantità, qualità, prezzi di vendita e acquisto dello stupefacente, rendendosi parte attiva per dirimere i contrasti insorti tra il figlio Alessio e gli altri due fratelli nella commercializzazione dello stupefacente.

La conversazione del 5 marzo 2021 sarebbe rilevante perché l'indagato interveniva personalmente, consigliando al figlio, che non voleva restituire una partita di droga ritenuta di scarsa qualità dall'altro fratello, di fare in modo che fosse quest'ultimo a occuparsi della restituzione.

Nella conversazione del giorno successivo [OSCURATO:PERSONA] otteneva che il figlio Andrea riprendesse la droga per regolare con il suo fornitore la questione relativa alla qualità e all'eventuale restituzione del denaro.

Tale conversazione, letta in combinato con quella registrata il giorno precedente e con le altre risultanze, dimostrerebbe chiaramente, a dispetto dell'interpretazione proposta dal Tribunale del riesame, che l'intervento di Coppolino era determinato dalla preoccupazione che la cattiva qualità del prodotto potesse compromettere gli affari illeciti della famiglia.

A ciò si aggiunga che il collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] avrebbe riferito che i fratelli Coppolino, insieme al padre, gestivano una piazza di spaccio a Messina. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il ricorrente propone, lamentando surrettiziamente sia la violazione di legge, che il vizio di motivazione, una censura sulla valutazione e l'apprezzamento degli indizi offerti dal giudice di merito non deducibile in questa Sede.

Deve evidenziarsi che, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, il vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare o a negare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013 - dep. 20/06/2013, P.M. in proc.

Tiana, Rv. 25546001).

Il controllo di legittimità è, perciò, circoscritto all'esclusivo esame dell'atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, la cui presenza rende l'atto incensurabile in sede di legittimità: 1) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; 2) l'assenza di illogicità evidenti, risultanti cioè prima facie dal testo del provvedimento impugnato, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013 - dep. 20/06/2013, Tiana, Rv. 255460).3.

Ciò premesso, rileva il Collegio che, nella motivazione dell'ordinanza del riesame viene messa in evidenza, in maniera congrua e logica, la equivocità dei dialoghi indicati dal Pubblico ministero come fondanti gravi indizi di colpevolezza e, conseguentemente, l'impossibilità di concludere che [OSCURATO:PERSONA] sia stato il finanziatore del sodalizio, o, comunque, abbia fornito un contributo concreto all'attività illecita prestata dai figli.

3.1. Come puntualmente sottolineato nell'ordinanza impugnata, sono, sostanzialmente, tre le conversazioni, dalle quali sarebbe possibile evincere, a giudizio del G.i.p. 1 la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico dell'indagato.

Le prime due risalgono al 5/6 marzo 2021, e, in particolare: -quella del 5 marzo 2021, tra quest'ultimo e il figlio Alessio, ristretto in regime di arresti domiciliari; nel corso del dialogo, il ricorrente, dopo aver informato Alessio dell'intenzione del fratello di restituire al fornitore una partita di stupefacenti ritenuta di scarsa qualità, prendeva le distanze dai contrasti dei figli ("a me che cazzo mi raccontate"); -quella del 6 marzo 2021, nel corso della quale l'indagato, infastidito dai contrasti insorti tra i suoi figli, esternava palese insofferenza per la presenza all'interno della sua dimora dello stupefacente, tanto da informare i congiunti che, se non fossero riusciti a trovare un accordo, egli avrebbe agito al loro posto, lanciando la droga dal balcone ("sta cosa se ne deve andare da qua, deve scomparire, perché la faccio volare dal balcone").

Corretta e sorretta da logica, secondo un percorso che non segnala deficienze o contraddizioni, è la motivazione spesa dal Collegio della cautela nel ritenere che i passaggi dei dialoghi richiamati restituiscano una immagine di Coppolino del tutto diversa da quella prospettata nell'ordinanza del G.i.p.: quest'ultimo infatti, si presenta come un padre che, nella impossibilità di dirimere un insanabile dissidio tra i due figli, dopo i primi tentativi di appianare le divergenze, cerca di prendere le distanze dai traffici illeciti dei congiunti, dimostrando sì di avere contezza degli affari illeciti che costoro trattavano, ma di non esserne coinvolto e di non vantare alcun interesse rispetto al business da costoro avviato.

La minaccia di lanciare dal balcone la droga è stata, a ragione, risulta scarsamente compatibile con una logica associativa.

3.2. Correttamente articolata e sorretta da congrua logica espositiva è la motivazione spesa dal Tribunale del riesame in ordine al fatto che neppure la conversazione del 26 luglio 2021, richiamata dal G.i.p., consentirebbe di apprezzare il contributo che l'indagato avrebbe fornito alla organizzazione promossa e costituita dai tre figli.

Il dialogo è stato interpretato dal primo Giudice nel senso di ritenere l'odierno indagato il finanziatore del gruppo in contestazione, avendo quest'ultimo anticipato, almeno in un'occasione, il prezzo di una fornitura di stupefacenti che, poi, il figlio Andrea avrebbe commercializzato.

In un passaggio della conversazione, Coppolino, discutendo con il congiunto sulle tariffe da applicare nella distribuzione degli stupefacenti si / sarebbe lamentato dei costi sostenuti per l'acquisto delle forniture ("ne esco 9.000 in niente ... 2.000 euro in un mese").

Il Tribunale del riesame si sofferma puntualmente sul fatto che, in realtà, la frase sopraindicata era pronunciata dall'indagato al termine di una conversazione con il figlio, nel corso della quale quest'ultimo gli spiegava come gestiva i propri affari e a quali prezzi rivendeva la droga.

In tale contesto, l'ordinanza impugnata, correttamente, sottolinea che la frase indicata ben potrebbe intendersi come una controproposta che Coppolino avanzava al figlio, con la quale gli suggeriva di rifornirsi di un quantitativo maggiore di stupefacenti / sostenendo un impegno di spesa di 9.000,00 euro in modo da raddoppiare i ricavi da 1.000,00 a 2.000,00 euro. [OSCURATO:PERSONA] della cautela evidenzia, poi, che la salda capacità persuasiva di tale interpretazione era avvalorata dal prosieguo della conversazione, laddove [OSCURATO:PERSONA], alle osservazioni del genitore, ribadiva la convenienza dell'affare raggiunto con il fornitore perché, in base agli accordi siglati con quest'ultimo, non correva il rischio di custodire in casa quantitativi superiori di stupefacenti.

4. Ritiene, in conclusione, questa Corte che la motivazione contenuta nella ordinanza impugnata possieda una stringente e completa capacità persuasiva, nella quale non sono riconoscibili vizi di manifesta illogicità, avendo il Tribunale del riesame spiegato che la equivocità del testo dei dialoghi riportati non consenta di concludere che [OSCURATO:PERSONA] sia stato il finanziatore del sodalizio in contestazione, soprattutto ove si consideri che, nonostante l'utenza dello stesso sia stata monitorata per parecchi mesi dal dicembre 2020 e la sua dimora sia stata videoripresa dall'esterno e sottoposta a captazione ambientale, in nessun altro passaggio delle conversazioni monitorate gli accoliti fanno riferimento a pregressi finanziamenti o ad anticipi di denaro che l'indagato aveva effettuato per consentire l'acquisto di stupefacenti.

Inoltre, l'ordinanza impugnata rileva correttamente che l'ipotesi accusatoria appare smentita anche dalle risultanze di indagine dalle quali emerge che [OSCURATO:PERSONA] intratteneva personalmente rapporti con i fornitori, dai quali si approvvigionava senza alcuna interferenza del genitore.

Il Tribunale del riesame ha, anche, esaurientemente, logicamente e razionalmente argomentato le ragioni del proprio convincimento circa il fatto che il credito che [OSCURATO:PERSONA] vantava nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e che, con l'aiuto dei figli, aveva cercato di riscuotere, anche ipotizzando di sottrarre al debitore uno dei suoi mezzi di trasporto, non consente di rivedere, a giudizio del Tribunale, le considerazioni espresse.

Dal tenore della conversazione del 7 febbraio 2021, si apprezza, infatti, che il rapporto obbligatorio con il predetto debitore non aveva natura illecita, né tantomeno aveva ad oggetto pregresse forniture di stupefacenti, bensì attenevayprestazioni lavorative che Coppolino (4,) aveva svolto per conto di Silipigni e che non erano state pagate.

5. Conclusivamente, deve ritenersi che il Tribunale del riesame ha compiutamente indicato le ragioni per le quali non ha ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza del reato contestato a [OSCURATO:PERSONA], ed ha evidenziato, al riguardo, gli aspetti maggiormente significativi.

La mera presenza dell'indagato nell'abitazione familiare, i suoi interventi per dirimere i litigi tra i figli e i timori manifestati in occasione della perquisizione subita nella propria dimora 1'8 aprile 2021 sono correttamente stati reputati indizi che, complessivamente valutati, non risultano espressivi di un contributo associativo o di un concorso, anche solo a titolo morale, al traffico gestito da

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Messina nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] nato il 13/09/1968 a Messina avverso la ordinanza del 06/03/2024 del Tribunale del riesame di Messina visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; sentito l'[OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso del Pubblico ministero. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale del riesame di Messina ha annullato l'ordinanza emessa il 7 febbraio 2024 dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Messina, che disponeva la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, di cui ai capi 1) e 3) dell'incolpazione provvisoria. Coppolino veniva ritenuto gravemente indiziato della partecipazione, con il ruolo di custode e pusher, a una associazione finalizzata al narcotraffico a composizione familiare, nonché del concorso nella illecita detenzione, lavorazione e cessione di un imprecisato quantitativo di sostanza stupefacente, sia marijuana, che crack e cocaina. A fondamento del giudizio, il G.i.p. richiamava le risultanze dell'attività di videoripresa effettuate nei pressi dell'abitazione dei coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], le evidenze delle intercettazioni ambientali, le risultanze delle intercettazioni telefoniche sulle utenze in uso ai Coppolino e, da ultimo, le dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] valorizzava l'azione di supporto all'attività illecita gestita dalla famiglia, che si sarebbe estrinsecata nel presenziare ai traffici illeciti dei figli, nel vigilare sull'operato di costoro e nel finanziare le forniture, delle quali il figlio Andrea si approvvigionava. Il-Fibunale del riesame, nell'annullare la ordinanza del G.i.p., ha, invece, sottolineato che, dalle risultanze investigative in atti, non emergevano gravi e univoci indizi a sostegno, sia della partecipazione di Coppolino all'organismo associativo, sia di un suo contributo concreto all'attività illecita prestata dai figli. 2. Avverso l'ordinanza ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Messina deducendo, come unico motivo, la nullità dell'ordinanza impugnata per violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Le condotte poste in essere da [OSCURATO:PERSONA], per come ricostruite sulla base delle risultanze raccolte, sarebbero indicative della piena partecipazione al sodalizio criminale in quanto assolutamente idonee al perseguimento di un ampio indeterminato programma criminoso. Dalle conversazioni richiamate, trasparirebbe che egli aveva conoscenza delle vicende illecite che vedevano coinvolti i propri figli, con i quali discuteva apertamente di quantità, qualità, prezzi di vendita e acquisto dello stupefacente, rendendosi parte attiva per dirimere i contrasti insorti tra il figlio Alessio e gli altri due fratelli nella commercializzazione dello stupefacente. La conversazione del 5 marzo 2021 sarebbe rilevante perché l'indagato interveniva personalmente, consigliando al figlio, che non voleva restituire una partita di droga ritenuta di scarsa qualità dall'altro fratello, di fare in modo che fosse quest'ultimo a occuparsi della restituzione. Nella conversazione del giorno successivo [OSCURATO:PERSONA] otteneva che il figlio Andrea riprendesse la droga per regolare con il suo fornitore la questione relativa alla qualità e all'eventuale restituzione del denaro. Tale conversazione, letta in combinato con quella registrata il giorno precedente e con le altre risultanze, dimostrerebbe chiaramente, a dispetto dell'interpretazione proposta dal Tribunale del riesame, che l'intervento di Coppolino era determinato dalla preoccupazione che la cattiva qualità del prodotto potesse compromettere gli affari illeciti della famiglia. A ciò si aggiunga che il collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] avrebbe riferito che i fratelli Coppolino, insieme al padre, gestivano una piazza di spaccio a Messina. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il ricorrente propone, lamentando surrettiziamente sia la violazione di legge, che il vizio di motivazione, una censura sulla valutazione e l'apprezzamento degli indizi offerti dal giudice di merito non deducibile in questa Sede. Deve evidenziarsi che, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, il vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare o a negare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013 - dep. 20/06/2013, P.M. in proc. Tiana, Rv. 25546001). Il controllo di legittimità è, perciò, circoscritto all'esclusivo esame dell'atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, la cui presenza rende l'atto incensurabile in sede di legittimità: 1) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; 2) l'assenza di illogicità evidenti, risultanti cioè prima facie dal testo del provvedimento impugnato, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013 - dep. 20/06/2013, Tiana, Rv. 255460).3. Ciò premesso, rileva il Collegio che, nella motivazione dell'ordinanza del riesame viene messa in evidenza, in maniera congrua e logica, la equivocità dei dialoghi indicati dal Pubblico ministero come fondanti gravi indizi di colpevolezza e, conseguentemente, l'impossibilità di concludere che [OSCURATO:PERSONA] sia stato il finanziatore del sodalizio, o, comunque, abbia fornito un contributo concreto all'attività illecita prestata dai figli. 3.1. Come puntualmente sottolineato nell'ordinanza impugnata, sono, sostanzialmente, tre le conversazioni, dalle quali sarebbe possibile evincere, a giudizio del G.i.p. 1 la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico dell'indagato. Le prime due risalgono al 5/6 marzo 2021, e, in particolare: -quella del 5 marzo 2021, tra quest'ultimo e il figlio Alessio, ristretto in regime di arresti domiciliari; nel corso del dialogo, il ricorrente, dopo aver informato Alessio dell'intenzione del fratello di restituire al fornitore una partita di stupefacenti ritenuta di scarsa qualità, prendeva le distanze dai contrasti dei figli ("a me che cazzo mi raccontate"); -quella del 6 marzo 2021, nel corso della quale l'indagato, infastidito dai contrasti insorti tra i suoi figli, esternava palese insofferenza per la presenza all'interno della sua dimora dello stupefacente, tanto da informare i congiunti che, se non fossero riusciti a trovare un accordo, egli avrebbe agito al loro posto, lanciando la droga dal balcone ("sta cosa se ne deve andare da qua, deve scomparire, perché la faccio volare dal balcone"). Corretta e sorretta da logica, secondo un percorso che non segnala deficienze o contraddizioni, è la motivazione spesa dal Collegio della cautela nel ritenere che i passaggi dei dialoghi richiamati restituiscano una immagine di Coppolino del tutto diversa da quella prospettata nell'ordinanza del G.i.p.: quest'ultimo infatti, si presenta come un padre che, nella impossibilità di dirimere un insanabile dissidio tra i due figli, dopo i primi tentativi di appianare le divergenze, cerca di prendere le distanze dai traffici illeciti dei congiunti, dimostrando sì di avere contezza degli affari illeciti che costoro trattavano, ma di non esserne coinvolto e di non vantare alcun interesse rispetto al business da costoro avviato. La minaccia di lanciare dal balcone la droga è stata, a ragione, risulta scarsamente compatibile con una logica associativa. 3.2. Correttamente articolata e sorretta da congrua logica espositiva è la motivazione spesa dal Tribunale del riesame in ordine al fatto che neppure la conversazione del 26 luglio 2021, richiamata dal G.i.p., consentirebbe di apprezzare il contributo che l'indagato avrebbe fornito alla organizzazione promossa e costituita dai tre figli. Il dialogo è stato interpretato dal primo Giudice nel senso di ritenere l'odierno indagato il finanziatore del gruppo in contestazione, avendo quest'ultimo anticipato, almeno in un'occasione, il prezzo di una fornitura di stupefacenti che, poi, il figlio Andrea avrebbe commercializzato. In un passaggio della conversazione, Coppolino, discutendo con il congiunto sulle tariffe da applicare nella distribuzione degli stupefacenti si / sarebbe lamentato dei costi sostenuti per l'acquisto delle forniture ("ne esco 9.000 in niente ... 2.000 euro in un mese"). Il Tribunale del riesame si sofferma puntualmente sul fatto che, in realtà, la frase sopraindicata era pronunciata dall'indagato al termine di una conversazione con il figlio, nel corso della quale quest'ultimo gli spiegava come gestiva i propri affari e a quali prezzi rivendeva la droga. In tale contesto, l'ordinanza impugnata, correttamente, sottolinea che la frase indicata ben potrebbe intendersi come una controproposta che Coppolino avanzava al figlio, con la quale gli suggeriva di rifornirsi di un quantitativo maggiore di stupefacenti / sostenendo un impegno di spesa di 9.000,00 euro in modo da raddoppiare i ricavi da 1.000,00 a 2.000,00 euro. [OSCURATO:PERSONA] della cautela evidenzia, poi, che la salda capacità persuasiva di tale interpretazione era avvalorata dal prosieguo della conversazione, laddove [OSCURATO:PERSONA], alle osservazioni del genitore, ribadiva la convenienza dell'affare raggiunto con il fornitore perché, in base agli accordi siglati con quest'ultimo, non correva il rischio di custodire in casa quantitativi superiori di stupefacenti. 4. Ritiene, in conclusione, questa Corte che la motivazione contenuta nella ordinanza impugnata possieda una stringente e completa capacità persuasiva, nella quale non sono riconoscibili vizi di manifesta illogicità, avendo il Tribunale del riesame spiegato che la equivocità del testo dei dialoghi riportati non consenta di concludere che [OSCURATO:PERSONA] sia stato il finanziatore del sodalizio in contestazione, soprattutto ove si consideri che, nonostante l'utenza dello stesso sia stata monitorata per parecchi mesi dal dicembre 2020 e la sua dimora sia stata videoripresa dall'esterno e sottoposta a captazione ambientale, in nessun altro passaggio delle conversazioni monitorate gli accoliti fanno riferimento a pregressi finanziamenti o ad anticipi di denaro che l'indagato aveva effettuato per consentire l'acquisto di stupefacenti. Inoltre, l'ordinanza impugnata rileva correttamente che l'ipotesi accusatoria appare smentita anche dalle risultanze di indagine dalle quali emerge che [OSCURATO:PERSONA] intratteneva personalmente rapporti con i fornitori, dai quali si approvvigionava senza alcuna interferenza del genitore. Il Tribunale del riesame ha, anche, esaurientemente, logicamente e razionalmente argomentato le ragioni del proprio convincimento circa il fatto che il credito che [OSCURATO:PERSONA] vantava nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e che, con l'aiuto dei figli, aveva cercato di riscuotere, anche ipotizzando di sottrarre al debitore uno dei suoi mezzi di trasporto, non consente di rivedere, a giudizio del Tribunale, le considerazioni espresse. Dal tenore della conversazione del 7 febbraio 2021, si apprezza, infatti, che il rapporto obbligatorio con il predetto debitore non aveva natura illecita, né tantomeno aveva ad oggetto pregresse forniture di stupefacenti, bensì attenevayprestazioni lavorative che Coppolino (4,) aveva svolto per conto di Silipigni e che non erano state pagate. 5. Conclusivamente, deve ritenersi che il Tribunale del riesame ha compiutamente indicato le ragioni per le quali non ha ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza del reato contestato a [OSCURATO:PERSONA], ed ha evidenziato, al riguardo, gli aspetti maggiormente significativi. La mera presenza dell'indagato nell'abitazione familiare, i suoi interventi per dirimere i litigi tra i figli e i timori manifestati in occasione della perquisizione subita nella propria dimora 1'8 aprile 2021 sono correttamente stati reputati indizi che, complessivamente valutati, non risultano espressivi di un contributo associativo o di un concorso, anche solo a titolo morale, al traffico gestito da
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