CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 29437/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/04/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 7318/2023 Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Agrigento di condanna, anche agli effetti civili, per il reato di lesioni; Rilevato che il primo motivo di ricorso- con cui il ricorrente contesta violazione di legge e la correttezza della motivazione in relazione all'art. 62 n. 2 cod. pen.- non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tenta di accreditare una diversa ricostruzione in fatto per smentire la risposta della Corte di appello, che ha fatto riferimento, per negare la prova dell'ingiustizia del comportamento della persona offesa, ad una serie di dati obiettivi rispetto ai quali non vi è una denunzia di travisamento della prova; Ritenuto, sempre riguardo alla negazione della circostanza attenuante della provocazione, che il ricorrente non si pone neanche il problema del rapporto di adeguatezza che pure deve sussistere per ritenere che la reazione sia consona all'atto provocatorio; secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, la circostanza attenuante della provocazione, pur non richiedendo i requisiti di adeguatezza e proporzionalità, non sussiste ogni qualvolta la sproporzione fra il fatto ingiusto altrui ed il reato commesso sia talmente grave e macroscopica da escludere o lo stato d'ira ovvero il nesso causale fra il fatto ingiusto e l'ira (Sez. 5, n. 604 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2014, D'Ambrogi, Rv. 258678; Sez. 1, n. 30469 del 15/07/2010, Lucianò, Rv. 248375); Rilevato che il secondo motivo di ricorso- con cui il ricorrente contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche - non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché la Corte di appello ha offerto una motivazione esente da evidenti illogicità (si veda pag. 2 della sentenza impugnata), anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; Rilevato che il terzo motivo di ricorso - con cui il ricorrente contesta la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena subordinata al pagamento del risarcimento del danno liquidato equitativamente- non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché la Corte di appello ha spiegato perché non ha ravvisato elementi che facciano escludere che l'imputato fosse nell'impossibilità di onorare il risarcimento del danno, cui è subordinata la sospensione condizionale della pena; il ricorrente non evidenzia, sul punto, difetti motivazionali o non allega che siano state neglette specifiche circostanze di fatto realmente indicative in tal senso, tali non potendosi ritenere la giovane età, il matrimonio e la nascita dei figli di cui si legge nel ricorso; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della C