Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 20239/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Ud) il 20 ottobre 1946; avverso la sentenza n. 313 della Corte di appello di Trieste del 23 febbraio 2021; letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; letta la requisitoria scritta del PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] Con sentenza pronunziata in data 23 febbraio 2021 la Corte di appello di Trieste ha solo parzialmente confermato la decisione assunta in data 26 settembre 2018 con la quale il Tribunale di Udine aveva dichiarato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all'art. 2 della legge n. 898 del 1986, commesso con riferimento agli anni dal 2012 al 2015, per avere indebitamente conseguito i contributi a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia (di seguito Feoga) per un totale complessivo di euro 30.140,54, avendo egli inserito in tal modo dichiarando una superficie coltivata superiore a quella reale di oltre lo 0,5% - nella scheda di domanda relativa ai contributi in questione anche un fondo agricolo sito in agro del Comune di Majano dal medesimo indicato nella sua legittima disponibilità, sebbene lo stesso non fosse mai stato a lui concesso né dall'originario proprietario né dai suoi eredi, e lo aveva, pertanto, condannato alla pena ritenuta di giustizia.

La Corte territoriale di Trieste, nel riformare la sentenza emessa dal giudice di primo grado ha osservato che per quanto concerne le erogazioni relative all'anno 2012) in relazione alle quali il dies commissi delicti è stato individuato sino al 28 gennaio 2013, il reato contestato era già estinto per prescrizione; essa ha, pertanto, provveduto, conseguentemente, alla riduzione della pena irrogata, rideterminandola, in ordine ai restanti fatti, nella misura di mesi 5 di reclusione.

Avverso la predetta sentenza ha interposto ricorso per cassazione - ancorchè erroneamente definito atto di appello - tramite il proprio difensore di fiducia, l'Alloi, affidandolo a sei motivi di impugnazione.

Di questi, il primo riguarda l'errore in punto di diritto in cui sarebbe incorso il giudice di merito nel ritenere che il prevenuto non fosse il legittimo detentore della porzione di terreno in questione per effetto di un contratto di affitto di fondo rustico, regolarmente registrato con effetti dal 1 gennaio 2005, intercorso fra lui ed uno dei comproprietari del terreno medesimo Il secondo motivo dì impugnazione è riferito ad un ritenuto travisamento della prova per non avere la Corte di appello considerato che, alla luce degli elementi in atti, il prevenuto, laddove non fosse stato detentore del terreno in forza di un contratto di affitto di fondo rustico, sarebbe stato un possessore, ancorchè sine titulo di quello e, per effetto del decorso del tempo, date le modalità di esercizio del suo possesso, ne sarebbe divenuto titolare in forza della usucapione speciale della piccola proprietà agricola.

Il terzo motivo di ricorso attiene alla violazione di legge in cui sarebbero incorsi i giudici del merito, laddove non hanno rilevato che l'Alloi, da tempo immemore nella indisturbata relazione di fatto con il terreno in questione, aveva fatto ragionevole affidamento sul fatto che lo stesso era nella legittima disponibilità del terreno in questione e, pertanto, essendosi lo stesso rappresentato di essere titolare del diritto al godimento del beneficio finanziario di cui al capo di imputazione, difetta.v'a a sii° carico l'elemento soggettivo del reato in questione, afferente alla non dovutezza del godimento del suddetto beneficio.

Con il quarto motivo di ricorso, riferibile anch'esso alla violazione di legge, il ricorrente si è doluto del fatto che in sede di merito non sia stato considerato il fatto che, stante la avvenuta abrogazione, per effetto dell'art. 43 del regolamento CE 640/2014, dell'art. 60 del regolamento comunitario n. 1122/2009, sarebbe venuta meno la rilevanza penale della sua condotta, quantomeno con riferimento all'anno 2015.

Il quinto motivo di ricorso è, a sua volta, sviluppato sotto il profilo del vizio di motivazione e dell'errore di diritto per avere la Corte di appello ritenuto che, stante la reiterazione delle condotte e l'entità non trascurabile del beneficio economico conseguito, il reato ascritto all'Allo' non potesse rientrare nella previsione di non punibilità per la particolare tenuità del fatto dettata dall'art. 131-bis cod. pen.

Con il sesto motivo di ricorso si deduce l'errore di diritto in cui sarebbero incorsi i giudici del merito nel ritenere superata la soglia di punibilità prevista dalla norma nella misura di 5.000,00 euro, laddove, a tutto voler concedere, l'importo del beneficio cui il prevenuto avrebbe avuto accesso, considerato questo con esclusivo riferimento alla sola porzione di terreno indicata nel capo di imputazione, sarebbe stato, relativamente agli anni 2013/2014, pari a complessivi euro 173,28, importo macroscopicamente inferiore alla soglia di punibilità sopraindicata. [OSCURATO:PERSONA] La proposizione del ricorso, sebbene questo sia infondato, comporta tuttavia l'annullamento della sentenza impugnata, entro i limiti di cui infra, con la conseguente rideterminazione della pena irrogata a carico del prevenuto.

Onde chiarire i termini della presente decisione si ritiene preliminare chiarire il contenuto della imputazione mossa al ricorrente.

A carico di questo è stata formulata, infatti, la accusa di avere indebitamente conseguito negli anni dal 2012 al 2015 contributi finanziari erogati dal Feoga, in misura pari a complessivi euro 30.140,54, avendo falsamente indicato nelle domande, di volta in volta ed anno per anno, indirizzate al conseguimento del beneficio in questione la legittima disponibilità di un terreno ad uso agricolo da lui non detenuto in base ad un titolo valido avente una superficie maggiore dello 0,5% dalla superficie dell'intero compendio immobiliare da lui dichiarato nelle domande in questione, in tal modo violando la previsione di cui alla legge n. 898 del 1986.

Tanto considerato; si rileva, quanto al primo motivo di impugnazione presentato dalla ricorrente difesa, avente ad oggetto il ritenuto errore di diritto in cui sarebbe incorsa !a Certe di Trieste nel ritenere !'Allo' prive di un legittimo titolo per detenere la porzione immobiliare di cui al capo di imputazione e, di conseguenza, per poterla indicare ai fini del conseguimento del beneficio finanziario previsto dalla normativa eurounitaria per i coltivatori a'gricoli, che il, pur articolato, ragionamento sviluppato dalla difesa . dell'imputato al fine di dimostrare l'esistenza di un contratto di fondo rustico intercorso fra lui e gli originari proprietari del terreno de quo si riduce, in sostanza, a pochi elementi aventi, nelle aspettative del ricorrente, un'efficacia dimostrativa che i giudici del merito non avrebbero colto.

Si tratta, in particolare, in primo luogo / delle dichiarazioni di tale Molinaro, titolare di fondi finitimi a quello di cui al capo di imputazione, il quale ha dichiarato che gli constava che l'Allo' coltivasse il fondo in questione, ed in secondo luogo/della circostanza che, in data 2 gennaio 2006, l'imputato avesse, tramite la sua denuncia, introdotto la procedura di carattere fiscale volta ad ottenere la registrazione di un contratto verbale di affitto di fondo rustico intercorso fra lui e gli originari proprietari del fondo; tale pratica è stata, peraltro, doppiata da un'altra richiesta di registrazione, presentata questa volta nel gennaio del 2015, avente ad oggetto un ulteriore contratto di affitto di fondo rustico, riguardante il medesimo fondo, intercorso, secondo il ricorrente, nell'occasione fra l'Alloi ed gli aventi causa, per effetto di successione mortis causa, di uno degli originari proprietari.Si tratta, diversamente da quanto opinato dal ricorrente, di elementi che correttamente i giudici del merito hanno ritenuto privi di rilevanza probatoria ai fini della esistenza di un valido titolo che giustificasse la disponibilità del fondo in capo al ricorrente.

Non potrebbero avere tale valenza le dichiarazioni testimoniali del Molinaro, le quali, a tutto voler concedere, dimostrano il fatto che il ricorrente coltivasse il fondo in questione ma nulla dimostrano in ordine al titolo, se mai esso vi fosse, in forza del quale ciò avveniva.

Né potrebbe averla il fatto che fosse stato registrato dall'Allei uno/o più/ contratti verbali di affitto di fondo rustico; ed invero, sebbene, come è stato osservato più volte da questa Corte, l'art. 41 della legge n. 203 del 1982, che stabilisce la validità ed efficacia anche nei confronti dei terzi dei contratti ultranovennali di affitto di fondi rustici a coltivatore diretto, pur se stipulati in forma verbale e non trascritti, deroga alla disciplina di cui agli artt. 1350, n.8, e 2643, n. 8 cod. civ., secondo cui tutti i contratti di locazione immobiliari ultranovennali (e quindi anche quelli agrari) debbono farsi a pena di nullità per atto pubblico o scrittura privata (Corte di cassazione, Sezione III civile, 18 maggio 2015, n. 10136; idem Sezione III civile, 3 agosto 2005, n. 16242), deve, per altro verso, osservarsi che l'avvenuta denuncia per la successiva registrazione di tale atto - incombente il cui svolgimento, al di là degli effetti propriamente fiscali che esso cagiona, ha principalmente lo scopo di determinare la data certa dell'atto in questione (sulla registrazione quale strumento elettivo ai fini della attribuzione della data certa ad atti che di per sé non la avrebbero, si veda, da ultimo: Corte di cassazione, Sezione V civile, 21 luglio 2021, n. 20813) - è fattore che, così come non è idoneo, ove omesso, ad invalidare la legittima conclusione dei contratti di affitto a coltivatore diretto aventi ad oggetto terreni e fabbricati rurali (Corte di cassazione, Sezione III civile, 28 giugno 2019, n. 17424), neppure può, per converso, valere, in caso di sua effettuazione, ad attribuire effettività e validità ad un atto che originariamente non la aveva.

Quanto al caso di specie/si osserva, onde evidenziare la irrilevanza sotto il profilo probatorio4L dell'avvenuta denuncia di contratto verbale compiuta dall'Allei, che non solo a! momento in cui la denuncia è stata eseguita i soggetti che sarebbero stati i cedenti nel contratto di affitto di fondo rustico,A-(_ già erano da tempo deceduti, di tal che, per ragioni che è qui inutile approfondire, gli stessi non potevano avere stipulato l'accordo denunciato dall'Allo; w cbso l'Ufficio del registro, ma, per quanto risulta dalla sentenza impugnata, lo stesso non risulta neppure avere mai versato agli aventi causa di costoro alcuna somma a titolo di corrispettivo per il godimento produttivo del fondo in questione, tanto che i medesimi aventi causa hanno dichiarato che neppure conoscevano il prevenuto né avevano mai stipulato con lo stesso alcun contratto.

Del tutto giustificata è, pertanto, la inferenza logica operata in sede di giudizio penale in ordine alla assenza di qualsivoglia titolo che giustificasse la disponibilità da parte del ricorrente del fondo in questione.

Parimenti infondato il motivo di ricorso riguardante la mancata assoluzione del prevenuto per non essere stato lo stesso ritenuto titolare del bene per effetto della intervenuta usucapione; deve, infatti, convenirsi con la Corte di Trieste in ordine alla impossibilità nella presente fattispecie di prodursi di tale fenomeno acquisitivo a titolo originario della proprietà )posto che, dovendo lo stesso determinarsi, nella sua forma ordinaria, per effetto del decorso del tempo e della relazione di fatto esistente fra il bene ed il soggetto acquirente, relazione di fatto che deve essere caratterizzata dall'animus rem sibi habendi, cioè dalla convinzione da parte di questo di esercitare sul bene un potere avente i contenuti della proprietà (ovvero - in funzione, della tipologia di diritto usucapiendo - di altro diritto reale, salve le eccezioni delle servitù negative e di quelle non apparenti), la circostanza che, in più occasioni, ancorchè con modalità come si è visto prive di effetti pratici, l'Alloi si sia dichiarato mero detentore del fondo più volte ricordato in forza di un contratto di affitto di fondo rustico (si allude evidentemente alle denunce di contratto verbale depositate presso l'Ufficio del registro), esclude la possibilità che in capo allo stesso sia riscontrabile il ricordato atteggiamento soggettivo, indispensabile ai fini della operatività del meccanismo acquisitivo a titolo originario della proprietà o di altro diritto reale (sulla inidoneità del rapporto di fatto esistente fra bene e soggettoiladdove lo stesso sia esercitato in guisa di diritto personale di godimento: Corte di cassazione, Sezione III civile, 20 novembre 2020, n. 26521, ord.).

Né ha un qualche valore - fintanto che non si determinino atti materiali idonei ad evidenziare una intervenuta interworcinno del PrIccc'eS0 (da detenzione ad appunto possessi° ad usucapionem) nella relazione esistente di fatto fra il bene ed il soggetto - la circostanza che il titolo per effetto del quale l'individuo è nella disponibilità del bene sia un titolo nullo o inesistente, laddove esso sia ritenuto valido dal cletentore (Code di cassazione, Sezione III civile, 27 agosto 2019, n. 21726, ord.).Riguardo al terzo motivo, afferente alla violazione di legge ed al vizio di motivazione per non avere la Corte di appello ritenuto che il fatto addebitato all'Alloi non costituisse reato in quanto era carente in capo all'imputato il necessario elemento soggettivo, va brevemente detto che, trattandosi di reato a dolo generico, onde integrare l'elemento soggettivo rilevante nella fattispecie è sufficiente la circostanza, mai contestata, che, in piena coscienza e volontà, il ricorrente abbia indicato fra i fondi da lui legittimamente detenuti e coltivati ai fini del godimento del beneficio finanziario erogato dal Feoga, anche quello di cui al capo di imputazione; quanto al fatto che lo stesso fosse consapevole che la mera detenzione del fondo in questione non fosse fattore legittimante la sua indicazione nella domanda volta al godimento del beneficio, trattandosi di condizione prevista da fonte normativa, esse doveva considerarsi presuntivamente conosciuta dal ricorrente, né la circostanza che Io stesso la ignorasse, o, meglio, versasse in errore rispetto al suo contenuto, vale ad escludere l'elemento soggettivo riguardante la condotta materiale da lui tenuta in occasione della redazione e presentazione della domanda, contenete dati oggettivamente falsi, volta alla erogazione del beneficio in suo favore.

Il quarto motivo di ricorso concerne la ritenuta irrilevanza penale della condotta attribuita al prevenuto per effetto della abrogazione dell'art. 60 de! reg.

CE 11 99/9009.

Al riguardo si osserva quanto segue: in primo luogo/ di tale motivo di impugnazione la Corte giuliana non ha dato alcun riferimento in occasione della sintesi riepilogativa dei motivi di appello contenuta nella sentenza ora in scrutinio; tale circostanza - non essendo stata segnalata dal ricorrente in sede di impugnazione di fronte a questa Corte di cassazione l'omissione della indicazione da parte della Corte territoriale di tale motivo di gravame - sarebbe già autonomamente fonte della inammissibilità, data la sua aspecificità, del motivo di ricorso ora in esame (cfr.

Corte di cassazione, Sezione II penale, 28 giugno 2017, n. 31650; idem Sezione II penale, 25 febbraio 29014, n. 9028).

Ma, osserva la Corte, la doglianza presentata dal ricorrente in ordine alla avvenuta depenalizzazione della fattispecie contestata all'Alloi per effetto di sopravvenienza normativa è priva di pregio.

Infatti, seppure sia ben vero che l'art. 43 del regolamento Ce n. 640/9014 ha disposto l'abrogazione disposizioni contenute ne! precedente Regolamento n. 122 del 2009, salve peraltro delle ipotesi di ultrattività tali in ogni caso da coprire sotto il profilo della perdurante applicabilità le disposizioni del regolamento abrogato relative agli anni precedenti al 2015, in ogni caso anche il regolamento Ce n. 640/2014 prevede, per il caso di richiesta contenente dati falsi per eccesso in ordine alla entità delle superfici agricole, un sistema sanzionatorio incidente sull'importo del beneficio erogabile laddove sia stata indicata una superficie agricola superiore a quella reale.

Deve, pertanto concludersi che, laddove, per effetto della falsa indicazione, listante consegua, comunque, un beneficio superiore a quello dovuto, egualmente a carico dello stesso, ricorrendo le restanti condizioni previste dalla norma, tuttora si riscontra la commissione del reato di cui all'art. 2 della legge n. 689 del 1988.

Ciò posto, considerata la infondatezza della doglianza cui la Corte territoriale non avrebbe dato risposta, il vizio denunziato dal ricorrente è comunque inammissibile, conformemente alla giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale è inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado che non abbia preso in considerazione un motivo di appello inammissibile ab origine per manifesta infondatezza, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (per tutte: Corte di cassazione, Sezione III penale, 18 novembre 2019, n. 46588).

Venendo al quinto motivo di impugnazione, con il quale è censurata la sentenza impugnata per non essere stato accolto il motivo di ricorso con il quale era stata chiesta la qualificazione del fatto nell'ambito della particolare tenuità ai fini di cui all'art. 131-bis cod. pen., rileva la Corte che, diversamente da quanto opinato dal ricorrente, la reiterazione delle condotte afferenti alla presentazione delle domande contenenti un dato falso - operazione che l'Alloi ha ripetuto per ben 4 volte (a nulla rilevando i fatto che già in sede di gravame una delle condotte, considerate penalmente significative in primo grado, sia stata ritenuta estinta per effetto della prescrizione, posto che, ai fini della applicabilità dell'istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto, i giudici del merito sono tenuti a considerare, onde verificare se si tratti di un comportamento caratterizzato o meno dalla condizione ostativa della abitualità, anche le condotte cadute sotto la falcidie della prescrizione, dovendosi considerare irrilevanti le sole cause estintive dei reato da cui, espressamente, deriva ireiisione di ogni effetto penale della condanna; così, infatti: Corte di cassazione, Sezione II penale, 16 dicembre 2021, n. 46064) - evidenziando non la sola ripetitività delle condotte illecite poste in essere ma vera e propria loro sistematicità, costituisce indubbiamente elemento ostativo al riconoscimento della non punibilità del fatto.

Con riferimento, infine, all'ultimo profilo impugnato dal ricorrente, avente ad oggetto la irrilevanza penale dei fatti a lui attribuiti in quanto il beneficio economico da lui conseguito per effetto della falsa indicazione della piena disponibilità anche del fondo di cui al capo di imputazione sarebbe consistito nella erogazione di un beneficio economico avente un ammontare inferiore, ad euro 5.000,00, tale da determinare, in applicazione dell'art. 2, comma 1, ultimo periodo, della legge n. 898 del 1986, la derubricazione del fatto da illecito penale a mero illecito amministrativo, si rileva che l'argomento è fallace sia perché la indicazioni di dati falsi comporta la perdita dell'intero contributo e non solamente della quota di esso la cui erogazione è connessa al dato non rispondente al vero, sia perché deve farsi riferimento all'intero ammontare finanziario indebitamente conseguito, senza che sia operata, in caso di beneficio ottenuto falsamente attraverso una pluralità di erogazioni, il frazionamento dell'importo in tal modo complessivamente conseguito.

Alla luce delle osservazioni che precedono il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere rigettato.

Deve, tuttavia, rilevarsi che, stante il periodo di tempo intercorso fra la pronunzia della sentenza impugnata e la pronunzia della presente decisione, è ulteriormente maturata, in aggiunta a quella già dichiarata dalla Corte territoriale, la prescrizione dei reati realizzati sino a tutto il 26 giugno 2013; deve, conseguentemente essere annullata la sentenza impugnata limitatamente ai fatti verificatisi sino alla data sopraindicata, per essere i relativi reati estinti per prescrizione, con la derivante rideterminazione della pena in complessivi mesi 4 e giorni 10 di reclusione, cui si perviene eliminando gli aumenti applicati in sede di merito per effetto della continuazione con le fattispecie di reato oramai prescritte.

PQM Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai fa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Ud) il 20 ottobre 1946; avverso la sentenza n. 313 della Corte di appello di Trieste del 23 febbraio 2021; letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; letta la requisitoria scritta del PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] Con sentenza pronunziata in data 23 febbraio 2021 la Corte di appello di Trieste ha solo parzialmente confermato la decisione assunta in data 26 settembre 2018 con la quale il Tribunale di Udine aveva dichiarato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all'art. 2 della legge n. 898 del 1986, commesso con riferimento agli anni dal 2012 al 2015, per avere indebitamente conseguito i contributi a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia (di seguito Feoga) per un totale complessivo di euro 30.140,54, avendo egli inserito in tal modo dichiarando una superficie coltivata superiore a quella reale di oltre lo 0,5% - nella scheda di domanda relativa ai contributi in questione anche un fondo agricolo sito in agro del Comune di Majano dal medesimo indicato nella sua legittima disponibilità, sebbene lo stesso non fosse mai stato a lui concesso né dall'originario proprietario né dai suoi eredi, e lo aveva, pertanto, condannato alla pena ritenuta di giustizia. La Corte territoriale di Trieste, nel riformare la sentenza emessa dal giudice di primo grado ha osservato che per quanto concerne le erogazioni relative all'anno 2012) in relazione alle quali il dies commissi delicti è stato individuato sino al 28 gennaio 2013, il reato contestato era già estinto per prescrizione; essa ha, pertanto, provveduto, conseguentemente, alla riduzione della pena irrogata, rideterminandola, in ordine ai restanti fatti, nella misura di mesi 5 di reclusione. Avverso la predetta sentenza ha interposto ricorso per cassazione - ancorchè erroneamente definito atto di appello - tramite il proprio difensore di fiducia, l'Alloi, affidandolo a sei motivi di impugnazione. Di questi, il primo riguarda l'errore in punto di diritto in cui sarebbe incorso il giudice di merito nel ritenere che il prevenuto non fosse il legittimo detentore della porzione di terreno in questione per effetto di un contratto di affitto di fondo rustico, regolarmente registrato con effetti dal 1 gennaio 2005, intercorso fra lui ed uno dei comproprietari del terreno medesimo Il secondo motivo dì impugnazione è riferito ad un ritenuto travisamento della prova per non avere la Corte di appello considerato che, alla luce degli elementi in atti, il prevenuto, laddove non fosse stato detentore del terreno in forza di un contratto di affitto di fondo rustico, sarebbe stato un possessore, ancorchè sine titulo di quello e, per effetto del decorso del tempo, date le modalità di esercizio del suo possesso, ne sarebbe divenuto titolare in forza della usucapione speciale della piccola proprietà agricola. Il terzo motivo di ricorso attiene alla violazione di legge in cui sarebbero incorsi i giudici del merito, laddove non hanno rilevato che l'Alloi, da tempo immemore nella indisturbata relazione di fatto con il terreno in questione, aveva fatto ragionevole affidamento sul fatto che lo stesso era nella legittima disponibilità del terreno in questione e, pertanto, essendosi lo stesso rappresentato di essere titolare del diritto al godimento del beneficio finanziario di cui al capo di imputazione, difetta.v'a a sii° carico l'elemento soggettivo del reato in questione, afferente alla non dovutezza del godimento del suddetto beneficio. Con il quarto motivo di ricorso, riferibile anch'esso alla violazione di legge, il ricorrente si è doluto del fatto che in sede di merito non sia stato considerato il fatto che, stante la avvenuta abrogazione, per effetto dell'art. 43 del regolamento CE 640/2014, dell'art. 60 del regolamento comunitario n. 1122/2009, sarebbe venuta meno la rilevanza penale della sua condotta, quantomeno con riferimento all'anno 2015. Il quinto motivo di ricorso è, a sua volta, sviluppato sotto il profilo del vizio di motivazione e dell'errore di diritto per avere la Corte di appello ritenuto che, stante la reiterazione delle condotte e l'entità non trascurabile del beneficio economico conseguito, il reato ascritto all'Allo' non potesse rientrare nella previsione di non punibilità per la particolare tenuità del fatto dettata dall'art. 131-bis cod. pen. Con il sesto motivo di ricorso si deduce l'errore di diritto in cui sarebbero incorsi i giudici del merito nel ritenere superata la soglia di punibilità prevista dalla norma nella misura di 5.000,00 euro, laddove, a tutto voler concedere, l'importo del beneficio cui il prevenuto avrebbe avuto accesso, considerato questo con esclusivo riferimento alla sola porzione di terreno indicata nel capo di imputazione, sarebbe stato, relativamente agli anni 2013/2014, pari a complessivi euro 173,28, importo macroscopicamente inferiore alla soglia di punibilità sopraindicata. [OSCURATO:PERSONA] La proposizione del ricorso, sebbene questo sia infondato, comporta tuttavia l'annullamento della sentenza impugnata, entro i limiti di cui infra, con la conseguente rideterminazione della pena irrogata a carico del prevenuto. Onde chiarire i termini della presente decisione si ritiene preliminare chiarire il contenuto della imputazione mossa al ricorrente. A carico di questo è stata formulata, infatti, la accusa di avere indebitamente conseguito negli anni dal 2012 al 2015 contributi finanziari erogati dal Feoga, in misura pari a complessivi euro 30.140,54, avendo falsamente indicato nelle domande, di volta in volta ed anno per anno, indirizzate al conseguimento del beneficio in questione la legittima disponibilità di un terreno ad uso agricolo da lui non detenuto in base ad un titolo valido avente una superficie maggiore dello 0,5% dalla superficie dell'intero compendio immobiliare da lui dichiarato nelle domande in questione, in tal modo violando la previsione di cui alla legge n. 898 del 1986. Tanto considerato; si rileva, quanto al primo motivo di impugnazione presentato dalla ricorrente difesa, avente ad oggetto il ritenuto errore di diritto in cui sarebbe incorsa !a Certe di Trieste nel ritenere !'Allo' prive di un legittimo titolo per detenere la porzione immobiliare di cui al capo di imputazione e, di conseguenza, per poterla indicare ai fini del conseguimento del beneficio finanziario previsto dalla normativa eurounitaria per i coltivatori a'gricoli, che il, pur articolato, ragionamento sviluppato dalla difesa . dell'imputato al fine di dimostrare l'esistenza di un contratto di fondo rustico intercorso fra lui e gli originari proprietari del terreno de quo si riduce, in sostanza, a pochi elementi aventi, nelle aspettative del ricorrente, un'efficacia dimostrativa che i giudici del merito non avrebbero colto. Si tratta, in particolare, in primo luogo / delle dichiarazioni di tale Molinaro, titolare di fondi finitimi a quello di cui al capo di imputazione, il quale ha dichiarato che gli constava che l'Allo' coltivasse il fondo in questione, ed in secondo luogo/della circostanza che, in data 2 gennaio 2006, l'imputato avesse, tramite la sua denuncia, introdotto la procedura di carattere fiscale volta ad ottenere la registrazione di un contratto verbale di affitto di fondo rustico intercorso fra lui e gli originari proprietari del fondo; tale pratica è stata, peraltro, doppiata da un'altra richiesta di registrazione, presentata questa volta nel gennaio del 2015, avente ad oggetto un ulteriore contratto di affitto di fondo rustico, riguardante il medesimo fondo, intercorso, secondo il ricorrente, nell'occasione fra l'Alloi ed gli aventi causa, per effetto di successione mortis causa, di uno degli originari proprietari.Si tratta, diversamente da quanto opinato dal ricorrente, di elementi che correttamente i giudici del merito hanno ritenuto privi di rilevanza probatoria ai fini della esistenza di un valido titolo che giustificasse la disponibilità del fondo in capo al ricorrente. Non potrebbero avere tale valenza le dichiarazioni testimoniali del Molinaro, le quali, a tutto voler concedere, dimostrano il fatto che il ricorrente coltivasse il fondo in questione ma nulla dimostrano in ordine al titolo, se mai esso vi fosse, in forza del quale ciò avveniva. Né potrebbe averla il fatto che fosse stato registrato dall'Allei uno/o più/ contratti verbali di affitto di fondo rustico; ed invero, sebbene, come è stato osservato più volte da questa Corte, l'art. 41 della legge n. 203 del 1982, che stabilisce la validità ed efficacia anche nei confronti dei terzi dei contratti ultranovennali di affitto di fondi rustici a coltivatore diretto, pur se stipulati in forma verbale e non trascritti, deroga alla disciplina di cui agli artt. 1350, n.8, e 2643, n. 8 cod. civ., secondo cui tutti i contratti di locazione immobiliari ultranovennali (e quindi anche quelli agrari) debbono farsi a pena di nullità per atto pubblico o scrittura privata (Corte di cassazione, Sezione III civile, 18 maggio 2015, n. 10136; idem Sezione III civile, 3 agosto 2005, n. 16242), deve, per altro verso, osservarsi che l'avvenuta denuncia per la successiva registrazione di tale atto - incombente il cui svolgimento, al di là degli effetti propriamente fiscali che esso cagiona, ha principalmente lo scopo di determinare la data certa dell'atto in questione (sulla registrazione quale strumento elettivo ai fini della attribuzione della data certa ad atti che di per sé non la avrebbero, si veda, da ultimo: Corte di cassazione, Sezione V civile, 21 luglio 2021, n. 20813) - è fattore che, così come non è idoneo, ove omesso, ad invalidare la legittima conclusione dei contratti di affitto a coltivatore diretto aventi ad oggetto terreni e fabbricati rurali (Corte di cassazione, Sezione III civile, 28 giugno 2019, n. 17424), neppure può, per converso, valere, in caso di sua effettuazione, ad attribuire effettività e validità ad un atto che originariamente non la aveva. Quanto al caso di specie/si osserva, onde evidenziare la irrilevanza sotto il profilo probatorio4L dell'avvenuta denuncia di contratto verbale compiuta dall'Allei, che non solo a! momento in cui la denuncia è stata eseguita i soggetti che sarebbero stati i cedenti nel contratto di affitto di fondo rustico,A-(_ già erano da tempo deceduti, di tal che, per ragioni che è qui inutile approfondire, gli stessi non potevano avere stipulato l'accordo denunciato dall'Allo; w cbso l'Ufficio del registro, ma, per quanto risulta dalla sentenza impugnata, lo stesso non risulta neppure avere mai versato agli aventi causa di costoro alcuna somma a titolo di corrispettivo per il godimento produttivo del fondo in questione, tanto che i medesimi aventi causa hanno dichiarato che neppure conoscevano il prevenuto né avevano mai stipulato con lo stesso alcun contratto. Del tutto giustificata è, pertanto, la inferenza logica operata in sede di giudizio penale in ordine alla assenza di qualsivoglia titolo che giustificasse la disponibilità da parte del ricorrente del fondo in questione. Parimenti infondato il motivo di ricorso riguardante la mancata assoluzione del prevenuto per non essere stato lo stesso ritenuto titolare del bene per effetto della intervenuta usucapione; deve, infatti, convenirsi con la Corte di Trieste in ordine alla impossibilità nella presente fattispecie di prodursi di tale fenomeno acquisitivo a titolo originario della proprietà )posto che, dovendo lo stesso determinarsi, nella sua forma ordinaria, per effetto del decorso del tempo e della relazione di fatto esistente fra il bene ed il soggetto acquirente, relazione di fatto che deve essere caratterizzata dall'animus rem sibi habendi, cioè dalla convinzione da parte di questo di esercitare sul bene un potere avente i contenuti della proprietà (ovvero - in funzione, della tipologia di diritto usucapiendo - di altro diritto reale, salve le eccezioni delle servitù negative e di quelle non apparenti), la circostanza che, in più occasioni, ancorchè con modalità come si è visto prive di effetti pratici, l'Alloi si sia dichiarato mero detentore del fondo più volte ricordato in forza di un contratto di affitto di fondo rustico (si allude evidentemente alle denunce di contratto verbale depositate presso l'Ufficio del registro), esclude la possibilità che in capo allo stesso sia riscontrabile il ricordato atteggiamento soggettivo, indispensabile ai fini della operatività del meccanismo acquisitivo a titolo originario della proprietà o di altro diritto reale (sulla inidoneità del rapporto di fatto esistente fra bene e soggettoiladdove lo stesso sia esercitato in guisa di diritto personale di godimento: Corte di cassazione, Sezione III civile, 20 novembre 2020, n. 26521, ord.). Né ha un qualche valore - fintanto che non si determinino atti materiali idonei ad evidenziare una intervenuta interworcinno del PrIccc'eS0 (da detenzione ad appunto possessi° ad usucapionem) nella relazione esistente di fatto fra il bene ed il soggetto - la circostanza che il titolo per effetto del quale l'individuo è nella disponibilità del bene sia un titolo nullo o inesistente, laddove esso sia ritenuto valido dal cletentore (Code di cassazione, Sezione III civile, 27 agosto 2019, n. 21726, ord.).Riguardo al terzo motivo, afferente alla violazione di legge ed al vizio di motivazione per non avere la Corte di appello ritenuto che il fatto addebitato all'Alloi non costituisse reato in quanto era carente in capo all'imputato il necessario elemento soggettivo, va brevemente detto che, trattandosi di reato a dolo generico, onde integrare l'elemento soggettivo rilevante nella fattispecie è sufficiente la circostanza, mai contestata, che, in piena coscienza e volontà, il ricorrente abbia indicato fra i fondi da lui legittimamente detenuti e coltivati ai fini del godimento del beneficio finanziario erogato dal Feoga, anche quello di cui al capo di imputazione; quanto al fatto che lo stesso fosse consapevole che la mera detenzione del fondo in questione non fosse fattore legittimante la sua indicazione nella domanda volta al godimento del beneficio, trattandosi di condizione prevista da fonte normativa, esse doveva considerarsi presuntivamente conosciuta dal ricorrente, né la circostanza che Io stesso la ignorasse, o, meglio, versasse in errore rispetto al suo contenuto, vale ad escludere l'elemento soggettivo riguardante la condotta materiale da lui tenuta in occasione della redazione e presentazione della domanda, contenete dati oggettivamente falsi, volta alla erogazione del beneficio in suo favore. Il quarto motivo di ricorso concerne la ritenuta irrilevanza penale della condotta attribuita al prevenuto per effetto della abrogazione dell'art. 60 de! reg. CE 11 99/9009. Al riguardo si osserva quanto segue: in primo luogo/ di tale motivo di impugnazione la Corte giuliana non ha dato alcun riferimento in occasione della sintesi riepilogativa dei motivi di appello contenuta nella sentenza ora in scrutinio; tale circostanza - non essendo stata segnalata dal ricorrente in sede di impugnazione di fronte a questa Corte di cassazione l'omissione della indicazione da parte della Corte territoriale di tale motivo di gravame - sarebbe già autonomamente fonte della inammissibilità, data la sua aspecificità, del motivo di ricorso ora in esame (cfr. Corte di cassazione, Sezione II penale, 28 giugno 2017, n. 31650; idem Sezione II penale, 25 febbraio 29014, n. 9028). Ma, osserva la Corte, la doglianza presentata dal ricorrente in ordine alla avvenuta depenalizzazione della fattispecie contestata all'Alloi per effetto di sopravvenienza normativa è priva di pregio. Infatti, seppure sia ben vero che l'art. 43 del regolamento Ce n. 640/9014 ha disposto l'abrogazione disposizioni contenute ne! precedente Regolamento n. 122 del 2009, salve peraltro delle ipotesi di ultrattività tali in ogni caso da coprire sotto il profilo della perdurante applicabilità le disposizioni del regolamento abrogato relative agli anni precedenti al 2015, in ogni caso anche il regolamento Ce n. 640/2014 prevede, per il caso di richiesta contenente dati falsi per eccesso in ordine alla entità delle superfici agricole, un sistema sanzionatorio incidente sull'importo del beneficio erogabile laddove sia stata indicata una superficie agricola superiore a quella reale. Deve, pertanto concludersi che, laddove, per effetto della falsa indicazione, listante consegua, comunque, un beneficio superiore a quello dovuto, egualmente a carico dello stesso, ricorrendo le restanti condizioni previste dalla norma, tuttora si riscontra la commissione del reato di cui all'art. 2 della legge n. 689 del 1988. Ciò posto, considerata la infondatezza della doglianza cui la Corte territoriale non avrebbe dato risposta, il vizio denunziato dal ricorrente è comunque inammissibile, conformemente alla giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale è inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado che non abbia preso in considerazione un motivo di appello inammissibile ab origine per manifesta infondatezza, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (per tutte: Corte di cassazione, Sezione III penale, 18 novembre 2019, n. 46588). Venendo al quinto motivo di impugnazione, con il quale è censurata la sentenza impugnata per non essere stato accolto il motivo di ricorso con il quale era stata chiesta la qualificazione del fatto nell'ambito della particolare tenuità ai fini di cui all'art. 131-bis cod. pen., rileva la Corte che, diversamente da quanto opinato dal ricorrente, la reiterazione delle condotte afferenti alla presentazione delle domande contenenti un dato falso - operazione che l'Alloi ha ripetuto per ben 4 volte (a nulla rilevando i fatto che già in sede di gravame una delle condotte, considerate penalmente significative in primo grado, sia stata ritenuta estinta per effetto della prescrizione, posto che, ai fini della applicabilità dell'istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto, i giudici del merito sono tenuti a considerare, onde verificare se si tratti di un comportamento caratterizzato o meno dalla condizione ostativa della abitualità, anche le condotte cadute sotto la falcidie della prescrizione, dovendosi considerare irrilevanti le sole cause estintive dei reato da cui, espressamente, deriva ireiisione di ogni effetto penale della condanna; così, infatti: Corte di cassazione, Sezione II penale, 16 dicembre 2021, n. 46064) - evidenziando non la sola ripetitività delle condotte illecite poste in essere ma vera e propria loro sistematicità, costituisce indubbiamente elemento ostativo al riconoscimento della non punibilità del fatto. Con riferimento, infine, all'ultimo profilo impugnato dal ricorrente, avente ad oggetto la irrilevanza penale dei fatti a lui attribuiti in quanto il beneficio economico da lui conseguito per effetto della falsa indicazione della piena disponibilità anche del fondo di cui al capo di imputazione sarebbe consistito nella erogazione di un beneficio economico avente un ammontare inferiore, ad euro 5.000,00, tale da determinare, in applicazione dell'art. 2, comma 1, ultimo periodo, della legge n. 898 del 1986, la derubricazione del fatto da illecito penale a mero illecito amministrativo, si rileva che l'argomento è fallace sia perché la indicazioni di dati falsi comporta la perdita dell'intero contributo e non solamente della quota di esso la cui erogazione è connessa al dato non rispondente al vero, sia perché deve farsi riferimento all'intero ammontare finanziario indebitamente conseguito, senza che sia operata, in caso di beneficio ottenuto falsamente attraverso una pluralità di erogazioni, il frazionamento dell'importo in tal modo complessivamente conseguito. Alla luce delle osservazioni che precedono il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere rigettato. Deve, tuttavia, rilevarsi che, stante il periodo di tempo intercorso fra la pronunzia della sentenza impugnata e la pronunzia della presente decisione, è ulteriormente maturata, in aggiunta a quella già dichiarata dalla Corte territoriale, la prescrizione dei reati realizzati sino a tutto il 26 giugno 2013; deve, conseguentemente essere annullata la sentenza impugnata limitatamente ai fatti verificatisi sino alla data sopraindicata, per essere i relativi reati estinti per prescrizione, con la derivante rideterminazione della pena in complessivi mesi 4 e giorni 10 di reclusione, cui si perviene eliminando gli aumenti applicati in sede di merito per effetto della continuazione con le fattispecie di reato oramai prescritte. PQM Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai fa
Sentenza Cassazione n. 20239/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris