Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2025
ECLI:EU:C:2025:734
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Edizione provvisoria
CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]
presentate il 25 settembre 2025 (
1
)
Causa C
‑
477/24 [Deldwyn]
(
i
)
Minister for Justice ([OSCURATO:PERSONA] della Giustizia, Irlanda)
contro
I.T.
[Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] of Appeal (Corte d’appello, Irlanda)]
(Rinvio pregiudiziale – Cittadinanza dell’Unione – Diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri – Direttiva 2004/38/CE – Diritto di soggiorno derivato – Diritto di soggiorno dei familiari di un cittadino dell’Unione – Matrimonio tra un cittadino dell’Unione e un cittadino di un paese terzo – Mantenimento del diritto di soggiorno di un cittadino di un paese terzo in caso di divorzio – Cittadino dell’Unione che non esercita più un’attività al momento del divorzio – Articolo 7, paragrafo 3, lettera b) – Calcolo del periodo di «oltre un anno» – Requisito di un unico periodo continuativo o possibilità di cumulare periodi di occupazione su più anni – Nozione di «disoccupazione involontaria debitamente comprovata» – Diritto di accesso al fascicolo contenente i precedenti lavorativi o previdenziali del cittadino dell’Unione)
I.
Introduzione
1.
La presente domanda di pronuncia pregiudiziale (
2
) è stata presentata nell’ambito di una controversia tra il Minister for Justice ([OSCURATO:PERSONA] della Giustizia, Irlanda) (in prosieguo: il «[OSCURATO:PERSONA]») e I.T. (in prosieguo: il «richiedente»), cittadino extra-SEE ed ex coniuge di una cittadina dell’Unione (
3
), in merito al rifiuto del [OSCURATO:PERSONA] di autorizzare il richiedente a conservare la sua carta di soggiorno, il che gli avrebbe consentito di rimanere a tempo indeterminato in Irlanda. Il richiedente è stato informato, in particolare, che il suo diritto di soggiorno era subordinato al fatto che la sua ex coniuge continuasse a esercitare i diritti conferitile dal Trattato UE in Irlanda e che egli non aveva prodotto elementi di prova dell’attività (
4
) della ex coniuge in tale Stato membro al momento dell’avvio del procedimento di divorzio.
2.
Nella sua domanda di pronuncia pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede se l’espressione «un anno» figurante all’articolo 7, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2004/38/CE (
5
) esiga che l’anno in questione sia un unico periodo continuativo o se periodi di occupazione più brevi ripartiti su più anni possano essere sommati per costituire un periodo di un anno. Inoltre, il giudice del rinvio si chiede se il fatto che la ex coniuge del richiedente abbia beneficiato dell’indennità di disoccupazione in Irlanda significhi che ella si trovava in stato di «disoccupazione involontaria debitamente comprovata» ai sensi di tale disposizione. Infine, il giudice del rinvio chiede se, ed eventualmente a quali condizioni, il [OSCURATO:PERSONA] sia tenuto a mettere a disposizione del richiedente il fascicolo su cui è stato basato il rigetto della sua domanda di soggiorno permanente e che indica, in particolare, i precedenti lavorativi o previdenziali della sua ex coniuge.
II.
Contesto giuridico
A.
Diritto dell’Unione
3.
L’articolo 7 della direttiva 2004/38, intitolato «Diritto di soggiorno per un periodo superiore a tre mesi», enuncia quanto segue:
«1. Ciascun cittadino dell’Unione ha il diritto di soggiornare per un periodo superiore a tre mesi nel territorio di un altro Stato membro, a condizione:
(a) di essere lavoratore subordinato o autonomo nello Stato membro ospitante; o
(b) di disporre, per sé stesso e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti, affinché non divenga un onere a carico dell’assistenza sociale dello Stato membro ospitante durante il periodo di soggiorno, e di un’assicurazione malattia che copra tutti i rischi nello Stato membro ospitante; o
(…)
2. Il diritto di soggiorno di cui al paragrafo 1 è esteso ai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro quando accompagnino o raggiungano nello Stato membro ospitante il cittadino dell’Unione, purché questi risponda alle condizioni di cui al paragrafo 1, lettere a), b) o c).
3. Ai sensi del paragrafo 1, lettera a), il cittadino dell’Unione che abbia cessato di essere un lavoratore subordinato o autonomo conserva la qualità di lavoratore subordinato o autonomo nei seguenti casi:
(…)
(b) l’interessato, trovandosi in stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata dopo aver esercitato un’attività per oltre un anno, si è registrato presso l’ufficio di collocamento competente al fine di trovare un lavoro;
(c) l’interessato, trovandosi in stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata al termine di un contratto di lavoro di durata determinata inferiore ad un anno o venutosi a trovare in tale stato durante i primi dodici mesi, si è registrato presso l’ufficio di collocamento competente al fine di trovare un lavoro. In tal caso, l’interessato conserva la qualità di lavoratore subordinato per un periodo che non può essere inferiore a sei mesi;
(…)».
4.
L’articolo 13 di tale direttiva, intitolato «Mantenimento del diritto di soggiorno dei familiari in caso di divorzio, di annullamento del matrimonio o di scioglimento dell’unione registrata», stabilisce quanto segue:
«(…)
2. Senza pregiudizio delle disposizioni del secondo comma, il divorzio (…) non [comporta] la perdita del diritto di soggiorno dei familiari del cittadino dell’Unione non aventi la cittadinanza di uno Stato membro se:
(a) il matrimonio (…) [è durato] almeno tre anni, di cui almeno un anno nello Stato membro ospitante, prima dell’inizio del procedimento giudiziario di divorzio (…); o
(…)
Prima dell’acquisizione del diritto di soggiorno permanente, il diritto di soggiorno delle persone interessate rimane subordinato al requisito che esse dimostrino di esercitare un’attività lavorativa subordinata o autonoma, o di disporre per sé e per i familiari di risorse sufficienti affinché non divengano un onere per il sistema di assistenza sociale dello Stato membro ospitante durante il soggiorno, nonché di una assicurazione malattia che copra tutti i rischi nello Stato membro ospitante, ovvero di fare parte del nucleo familiare, già costituito nello Stato membro ospitante, di una persona che soddisfa tali condizioni. Le risorse sufficienti sono quelle indicate all’articolo 8, paragrafo 4.
I familiari in questione conservano il diritto di soggiorno esclusivamente a titolo personale».
5.
L’articolo 14 di detta direttiva, intitolato «Mantenimento del diritto di soggiorno», enuncia quanto segue:
«(…)
2. I cittadini dell’Unione e i loro familiari beneficiano del diritto di soggiorno di cui agli articoli 7, 12 e 13 finché soddisfano le condizioni fissate negli stessi.
(…)».
B.
Il diritto irlandese
6.
[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] of Persons) Regulations 2015 (
6
) [regolamento del 2015 – Comunità europee (libera circolazione delle persone) (S.I. n. 548/2015), in prosieguo: il «regolamento del 2015») ha recepito nel diritto irlandese la direttiva 2004/38. Secondo il giudice del rinvio, non sussiste alcuna differenza sostanziale tra l’articolo 6, paragrafo 3, lettera c), del regolamento e l’articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 2004/38.
III.
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
7.
Il richiedente è un cittadino extra-SEE. Nel mese di ottobre 2002 ha fatto ingresso in Irlanda con un visto per motivi di studio. Nel luglio 2009 il richiedente ha sposato una cittadina dell’Unione in Irlanda e ha fatto richiesta per un permesso di soggiorno ai sensi della direttiva 2004/38 e del regolamento del 2015 in quanto coniuge di un cittadino dell’Unione. Tale domanda è stata respinta nel mese di febbraio 2010. Il richiedente ha presentato una nuova domanda il 17 luglio 2011, che è stata respinta il 9 febbraio 2012. In entrambi i casi, il motivo del rifiuto è stato che, dalle indagini condotte presso il datore di lavoro della cittadina dell’Unione (
7
) risultava che, al momento dell’esame della domanda (
8
), ella non lavorava più presso il datore di lavoro identificato nella domanda. Nel mese di marzo 2013 il richiedente ha presentato una terza domanda di permesso di soggiorno in Irlanda. In tale occasione, il permesso di soggiorno è stato concesso per un periodo di cinque anni fino al mese di settembre 2018. Nel giugno 2014, e quindi successivamente alla concessione di tale permesso, è stato avviato un procedimento di divorzio tra il richiedente e sua moglie. La sentenza di divorzio è stata pronunciata nel mese di luglio 2014 nel paese di origine della cittadina dell’Unione. A tale data, il matrimonio persisteva da cinque anni.
8.
Il permesso di soggiorno del richiedente in Irlanda non è stato revocato a seguito del suo divorzio ed egli ha continuato a lavorarvi. La sua ex coniuge ha continuato a risiedere in Irlanda (sebbene con eventuali periodi di assenza in occasione dei viaggi di ritorno nel suo paese d’origine).
9.
Nell’agosto 2018 il richiedente ha chiesto il mantenimento del suo permesso di soggiorno a titolo personale ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento del 2015 (
9
), che prevede il mantenimento di un diritto di soggiorno in caso di divorzio in talune circostanze qualora il matrimonio sia durato almeno tre anni, di cui almeno un anno in Irlanda. Tale domanda è stata respinta nel mese di ottobre 2019 con la motivazione che il richiedente non aveva fornito la prova del fatto che la sua ex coniuge aveva un lavoro in Irlanda né del possesso di risorse sufficienti al momento dell’avvio del procedimento di divorzio (
10
).
10.
Il 17 ottobre 2019 il richiedente ha presentato una domanda di riesame della decisione di rigetto e ha chiesto una copia delle informazioni ricevute dal [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA] (Dipartimento dell’occupazione e della previdenza sociale; in prosieguo: il «DEASP»). Il richiedente ha dichiarato che fra lui e la ex coniuge non sussisteva una relazione, ma che i suoi rappresentanti legali avevano scritto alla ex coniuge chiedendole assistenza per fornire dettagli sulle sue attività in Irlanda durante i periodi menzionati dal [OSCURATO:PERSONA] e ribadendo la convinzione che ella avesse beneficiato dell’assistenza sociale durante almeno una parte di quel periodo. Il richiedente ha precisato che egli, in mancanza di assistenza e collaborazione da parte della ex coniuge, non aveva modo di verificare quanto a sua conoscenza in merito al fatto che ella avesse beneficiato dell’assistenza sociale durante detto periodo.
11.
Il 22 novembre 2021 il [OSCURATO:PERSONA] ha emesso una decisione definitiva che ha confermato la decisione di rigetto (
11
). Tale decisione era fondata sulla mancanza nel fascicolo di informazioni riguardanti le circostanze in cui la cittadina dell’Unione aveva lasciato la sua precedente attività lavorativa e, quindi, sul carattere volontario o involontario di tale allontanamento. Inoltre, nessun elemento del fascicolo consentiva di ritenere che ella avesse lavorato per più di un anno o che avesse concluso un contratto a tempo determinato inferiore a un anno prima della sua registrazione presso il DEASP. La posizione del ministro si basava sul lavoro della cittadina dell’Unione di 37 settimane nel 2013 e di 2 settimane nel 2014. Ai sensi della decisione di rigetto, la cittadina dell’Unione «non stava esercitando i diritti conferitile dal Trattato dell’Unione a titolo di disoccupazione involontaria nell’anno 2014, anno in cui è stato avviato e concluso il procedimento di divorzio, perché il suo periodo di disoccupazione non era stato preceduto da dodici mesi di lavoro». La decisione definitiva ha anche indicato che, sebbene la cittadina dell’Unione ha ricevuto prestazioni nel 2014, il [OSCURATO:PERSONA] non è vincolato dalle decisioni del DEASP, e il fatto che il versamento delle prestazioni di assistenza sociale alla cittadina dell’Unione sia continuato non è dirimente per la questione dei diritti conferiti dal Trattato dell’Unione dinanzi al [OSCURATO:PERSONA].
12.
Secondo il giudice del rinvio, dal verbale della decisione del [OSCURATO:PERSONA] non risulta che sia stata presa in considerazione la questione se la cittadina dell’Unione possa aver lavorato per oltre un anno mentre risiedeva in Irlanda prima del mese di settembre 2013, quando ha ricevuto per la prima volta l’indennità di disoccupazione. Tali precedenti periodi di attività non sono stati presi in considerazione per stabilire se la cittadina dell’Unione avesse esercitato i diritti conferiti dal Trattato UE in Irlanda alla data di avvio del procedimento di divorzio.
13.
Il richiedente ha proposto un ricorso giurisdizionale avverso la decisione del [OSCURATO:PERSONA] dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] (Alta Corte, Irlanda). Con sentenza del 1º febbraio 2023, la [OSCURATO:PERSONA] (Alta Corte) ha annullato detta decisione. Tale organo giurisdizionale ha indicato che il [OSCURATO:PERSONA] aveva concentrato la sua attenzione sulla situazione professionale della cittadina dell’Unione nel corso del periodo immediatamente precedente la sua domanda di indennità di disoccupazione e sul periodo di 12 mesi precedente l’avvio del procedimento di divorzio. Per contro, il [OSCURATO:PERSONA] non ha preso in considerazione lo status occupazionale o di soggiorno della cittadina dell’Unione durante il periodo compreso tra il 2009 e il 2012, nonostante tale status fosse stato dedotto dal richiedente. [OSCURATO:PERSONA] (Alta Corte) ha dichiarato che né l’articolo 7, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2004/38 né l’articolo 6, paragrafo 3, lettera c), ii), del regolamento del 2015 subordinavano il mantenimento dello status di lavoratore alla dimostrazione, da parte di un lavoratore dell’Unione, del compimento di un periodo di 12 mesi di lavoro subordinato continuativo e immediatamente prima della registrazione della disoccupazione involontaria ai fini del mantenimento di un diritto di soggiorno ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 2004/38. Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] (Alta Corte) ha ritenuto che l’omissione della comunicazione al richiedente dei documenti relativi ai contributi della sua ex coniuge per gli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 in forma espunta o adeguata, se figuranti nelle informazioni ricevute dal DEASP e di cui disponeva il [OSCURATO:PERSONA], o della loro analisi trasparente nell’ambito del processo decisionale, pregiudicasse l’equità del procedimento in circostanze in cui il [OSCURATO:PERSONA] era informato del fatto che il richiedente sosteneva che la sua ex coniuge aveva lavorato nel corso di tali anni e che egli aveva presentato taluni documenti giustificativi in tal senso, ma che non aveva accesso ad altre informazioni a causa della sua mancanza di cooperazione.
14.
[OSCURATO:PERSONA] ha interposto appello avverso la decisione della [OSCURATO:PERSONA] (Alta Corte) dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] of Appeal (Corte d’appello, Irlanda). Ritenendo che la soluzione del ricorso richieda un’interpretazione del diritto dell’Unione, la [OSCURATO:PERSONA] of Appeal (Corte d’appello) ha sospeso il procedimento e ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«(1)(a) Se l’espressione “un anno” di cui all’articolo 7, paragrafo 3, lettera b), della direttiva [2004/38] contempli o richieda che l’anno di cui trattasi sia un unico periodo ininterrotto.
(1)(b) In caso di risposta in senso negativo alla questione
sub
1 (a): se il fatto che i periodi di attività che compongono l’anno di cui trattasi possano essere stati cumulati o sommati nell’arco di quattro o cinque anni escluda il cittadino dell’Unione dal campo di applicazione dell’articolo 7, paragrafo 3, lettera b) [della direttiva 2004/38].
(2) Se il fatto che il cittadino dell’[Unione] abbia ricevuto l’indennità di disoccupazione ([OSCURATO:PERSONA]) dal [DEASP] in Irlanda comporti che lo stesso si trova nella condizione di “disoccupazione involontaria debitamente comprovata” nello Stato ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, lettera b), della [direttiva 2004/38].
(3) Se il principio generale del diritto dell’Unione riflesso nell’articolo 41 della Carta o, in subordine, se la [direttiva 2004/38] interpretata alla luce di tale principio generale, imponga che [il [OSCURATO:PERSONA]] fornisca il proprio fascicolo al richiedente (se del caso, opportunamente espunto) nei seguenti casi:
(a) prima di adottare una decisione sul mantenimento dei diritti di soggiorno / del permesso di soggiorno, ai sensi dell’articolo 14 della [direttiva 2004/38] in relazione agli articoli 13 e/o 7, paragrafo 3, della medesima; e/o
(b) nel caso in cui il richiedente miri a contestare tale decisione mediante un controllo dinanzi a un giudice».
IV.
Procedimento dinanzi alla Corte
15.
Hanno presentato osservazioni scritte il richiedente, il governo tedesco, l’Irlanda e la [OSCURATO:PERSONA] europea. Nelle presenti conclusioni e conformemente alla richiesta della Corte, analizzerò la prima e la seconda questione pregiudiziale sollevate dalla [OSCURATO:PERSONA] of Appeal (Corte d’Appello).
V.
Valutazione
A.
Osservazioni preliminari
16.
La direttiva 2004/38 (
12
) ha lo scopo di facilitare l’esercizio del diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri conferito direttamente ai cittadini dell’Unione dall’articolo 21, paragrafo 1, TFUE (
13
) e di rafforzare detto diritto. A tal riguardo, la direttiva 2004/38 conferisce a qualsiasi cittadino di un paese terzo, familiare di un cittadino dell’Unione, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, di tale direttiva (
14
), che accompagni o raggiunga tale cittadino in uno Stato membro diverso da quello di cui ha la cittadinanza (
15
), il diritto di ingresso e di soggiorno nello Stato membro ospitante (
16
).
17.
L’articolo 7 della direttiva 2004/38 fissa le condizioni alle quali il cittadino dell’Unione e i suoi familiari beneficiano di un diritto di soggiornare per un periodo superiore a tre mesi nello Stato membro ospitante (
17
) e non beneficiano quindi ancora di un diritto di soggiorno permanente ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2004/38 (
18
).
18.
L’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2004/38 prevede che ciascun cittadino dell’Unione abbia il diritto di soggiornare per un periodo superiore a tre mesi nel territorio di un altro Stato membro, a condizione di essere lavoratore subordinato o autonomo nello Stato membro ospitante (
19
). Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2004/38, i cittadini dell’Unione godono del diritto di soggiorno nello Stato membro ospitante senza essere economicamente attivi, a condizione di disporre, per se stessi e per i loro familiari, di risorse economiche sufficienti, affinché non divenga un onere a carico dell’assistenza sociale dello Stato membro ospitante durante il periodo di soggiorno, e di un’assicurazione malattia che copra tutti i rischi nello Stato membro ospitante (
20
). L’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), prevede inoltre un diritto di soggiorno per gli studenti a determinate condizioni.
19.
L’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2004/38 conferisce ai familiari di un cittadino dell’Unione aventi la cittadinanza di uno Stato terzo, quando accompagnino o raggiungano nello Stato membro ospitante il cittadino dell’Unione, un diritto di soggiorno in tale Stato membro, purché il cittadino dell’Unione soddisfi le condizioni di cui, in particolare, all’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), b) o c), di tale direttiva (
21
). Conformemente all’articolo 14, paragrafo 2, della direttiva 2004/38, il diritto dei familiari di un cittadino dell’Unione di soggiornare nello Stato membro ospitante sulla base, segnatamente, dell’articolo 7, paragrafo 2, di tale direttiva sussiste solo fintantoché il cittadino dell’Unione (
22
) soddisfi le condizioni previste da tale disposizione (
23
). A tal riguardo, la Corte ha sottolineato che i diritti conferiti ai familiari dalla direttiva 2004/38, compreso il suo articolo 7, non sono diritti autonomi, bensì diritti derivanti dall’esercizio della libertà di circolazione da parte di un cittadino dell’Unione (
24
).
20.
L’articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 2004/38 prevede che, ai fini dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), di quest’ultima, il cittadino dell’Unione che non esercita più un’attività subordinata o autonoma nello Stato membro ospitante conservi tuttavia, in talune circostanze, la qualità di lavoratore subordinato o autonomo (
25
). L’articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 2004/38 stabilisce una graduazione nelle condizioni di mantenimento di tale qualità, in funzione, da un lato, del motivo dell’inabilità al lavoro del cittadino dell’Unione e, dall’altro, della durata iniziale del suo periodo di attività nello Stato membro ospitante. A tal riguardo, le condizioni per il mantenimento della qualità di lavoratore subordinato o autonomo variano a seconda che il periodo di attività iniziale sia superiore o inferiore ad un anno (
26
). Pertanto, un cittadino dell’Unione che abbia esercitato un’attività subordinata o autonoma nello Stato membro ospitante mantiene la qualità di lavoratore a tempo indeterminato se: i) è temporaneamente inabile al lavoro a seguito di una malattia o di un infortunio (
27
); ii) ha esercitato un’attività subordinata o autonoma nello Stato membro ospitante per oltre un anno prima di trovarsi in stato di disoccupazione involontaria (
28
); o iii) segue un corso di formazione professionale (
29
).
21.
Per contro, conformemente all’articolo 7, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 2004/38, un cittadino dell’Unione che abbia esercitato un’attività subordinata o autonoma nello Stato membro ospitante
per un periodo inferiore ad un anno
prima di trovarsi in stato di disoccupazione involontaria conserva la sua qualità di lavoratore solo per un periodo determinabile da tale Stato membro, purché tale periodo non sia inferiore a sei mesi. Nella sentenza Tarola, la Corte ha dichiarato che un cittadino dell’Unione conserva tale qualità dopo aver esercitato un’attività per un periodo di due settimane nello Stato membro ospitante prima di trovarsi in stato di disoccupazione involontaria. La Corte ha sottolineato che i motivi per cui un cittadino dell’Unione è disoccupato ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, lettera b) (
30
), e dell’articolo 7, paragrafo 3, lettera c) (
31
), della direttiva 2004/38 devono essere indipendenti dalla sua volontà.
22.
Tenuto conto del fatto che i familiari di un cittadino dell’Unione, cittadini di paesi terzi, non dispongono di un diritto di soggiorno autonomo ai sensi dell’articolo 7 della direttiva 2004/38, ma unicamente dei diritti derivanti dall’esercizio della libertà di circolazione da parte del cittadino dell’Unione, la direttiva 2004/38 istituisce garanzie giuridiche per tutelare i familiari di un cittadino dell’Unione in alcuni casi (
32
). A tal riguardo, l’articolo 13, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2004/38 garantisce che, in caso di divorzio, il coniuge di un cittadino dell’Unione cittadino di uno Stato terzo possa conservare il suo diritto di soggiorno nello Stato membro ospitante a titolo personale e non derivato (
33
). Il diritto personale è subordinato alla condizione che il matrimonio sia durato almeno tre anni prima dell’inizio del procedimento di divorzio, di cui almeno un anno nello Stato membro ospitante. Dai fatti riportati nella domanda di pronuncia pregiudiziale sembra emergere che la richiedente soddisfi tali condizioni. Inoltre, prima dell’acquisizione di un diritto di soggiorno permanente, l’interessato deve rispettare le condizioni enunciate all’articolo 13, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2004/38, ossia che l’interessato dimostri di esercitare un’attività lavorativa o di disporre, per sé e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti affinché non divenga un onere per il sistema di assistenza sociale dello Stato membro ospitante durante il suo periodo di soggiorno, nonché di una assicurazione malattia che copra tutti i rischi in tale Stato membro, ovvero di fare parte del nucleo familiare, già costituito nello Stato membro ospitante, di una persona che soddisfa tali condizioni. La Corte ha precisato che tali condizioni corrispondono a quelle enunciate all’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), b) e d), della direttiva 2004/38, che gli stessi cittadini dell’Unione sono tenuti a soddisfare per beneficiare di un diritto di soggiorno temporaneo, di durata superiore a tre mesi, nel territorio dello Stato membro ospitante (
34
).
23.
Il richiedente deve quindi dimostrare che, al momento dell’avvio del procedimento di divorzio, egli godeva di un diritto di soggiorno in Irlanda. Poiché il richiedente invoca il diritto di soggiorno della sua ex coniuge, cittadina dell’Unione, il suo diritto dipende dalla questione se ella beneficiasse di un siffatto diritto in tale momento (
35
). Sono tali le condizioni al centro della controversia di cui al procedimento principale (
36
).
24.
Risulta, in particolare, dal considerando 10 della direttiva 2004/38 che dette condizioni sono dirette, segnatamente, a evitare che un cittadino dell’Unione e i suoi familiari divengano un onere eccessivo per il sistema di assistenza sociale dello Stato membro ospitante (
37
). Tale rischio potrebbe sorgere poiché, conformemente all’articolo 24, paragrafo 1, della direttiva 2004/38, un cittadino dell’Unione gode di parità di trattamento rispetto ai cittadini dello Stato membro ospitante che rientrano nel campo di applicazione del Trattato se il suo soggiorno nel territorio dello Stato membro ospitante rispetta le condizioni di cui alla direttiva 2004/38. Il beneficio di tale diritto si estende ai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno. Fatta salva la deroga prevista all’articolo 24, paragrafo 2, della direttiva 2004/38, un cittadino dell’Unione può quindi pretendere la parità di accesso alle prestazioni di assistenza sociale, in forza dell’articolo 24, paragrafo 1, della direttiva 2004/38, rispetto ai cittadini dello Stato membro ospitante se il suo soggiorno nel territorio di tale Stato membro rispetta le condizioni della direttiva 2004/38 (
38
).
B.
Sulla prima questione pregiudiziale
25.
Con la sua prima questione, che si divide in due parti (
39
), il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’espressione «per oltre un anno» (
40
) di cui all’articolo 7, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2004/38 riguardi un unico periodo continuativo di attività economica o se essa possa riferirsi alla somma di periodi distinti o separati di tale attività su un periodo di quattro o cinque anni.
26.
Il richiedente ritiene che non vi sia alcuna ragione di supporre che l’espressione «per oltre un anno» di cui all’articolo 7, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2004/38 si riferisca a un unico periodo continuativo. Essa può riferirsi a «periodi inferiori ad un anno (...) sommati». L’Irlanda e il governo tedesco ritengono che tale espressione si riferisca a un unico periodo continuativo di un anno. L’approccio della [OSCURATO:PERSONA] è più sfumato. Essa ritiene che tale espressione riguardi, in linea di principio, un periodo di attività economica caratterizzato da un certo grado di collegamento alla vita economica di uno Stato membro ospitante, il che implica un grado minimo di continuità dell’attività economica in tale Stato. Ciò comporta inoltre un contributo sostanziale del lavoratore dell’Unione alle finanze dello Stato membro ospitante tramite il pagamento di imposte e contributi previdenziali. L’esigenza di continuità non può escludere due o più periodi di lavoro reale ed effettivo compiuti in uno Stato membro ospitante, i quali, cumulativamente, hanno una durata superiore a un anno, per il motivo che essi sono il frutto di contratti di lavoro consecutivi con datori di lavoro diversi, anche quando possono esservi interruzioni tra tali periodi di lavoro.
27.
Occorre sottolineare che la direttiva 2004/38 non definisce cosa si debba intendere con l’espressione «per oltre un anno» figurante all’articolo 7, paragrafo 3, lettera b) (
41
) della stessa (
42
). Peraltro, la mera interpretazione letterale di tale espressione in diverse versioni linguistiche (
43
) non consente di determinare in modo univoco se essa si riferisca ad un solo periodo continuativo o ininterrotto di oltre un anno o ad un periodo complessivo di oltre un anno costituito dalla somma di due o più periodi distinti, ciascuno dei quali inferiore a un anno. Tale mancanza di chiarezza contrasta con altri atti legislativi dell’Unione nei settori della libera circolazione delle persone e del libero soggiorno nei quali il legislatore dell’Unione ha fatto esplicito riferimento a un determinato periodo di tempo ininterrotto o a un periodo continuativo (
44
). Il fatto che gli articoli 16 e 17 della stessa direttiva 2004/38 facciano riferimento, nell’ambito del diritto di soggiorno permanente, a periodi di soggiorno
continuativi
nello Stato membro ospitante è forse più importante. In tal senso, per esempio, l’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2004/38 prevede che il cittadino dell’Unione che abbia soggiornato legalmente ed in via continuativa per cinque anni nello Stato membro ospitante abbia diritto al soggiorno permanente in detto Stato (
45
). Inoltre, al fine di temperare il tenore rigoroso e inequivocabile di tale disposizione, l’articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 2004/38 prevede che la continuità del soggiorno non sia pregiudicata in alcune circostanze, quali le «assenze temporanee che non superino complessivamente sei mesi all’anno». (
46
)
28.
Contrariamente a quanto sostiene l’Irlanda, non ritengo che il testo dell’articolo 7, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2004/38 «sia di per sé chiaro» (
47
). Pertanto, ai fini dell’interpretazione di tale disposizione, si deve tener conto non soltanto del tenore della stessa, ma anche del suo contesto e dell’economia generale della normativa di cui essa fa parte nonché degli obiettivi che essa persegue (
48
).
29.
Per quanto riguarda il contesto e l’economia generale, occorre constatare anzitutto che il fatto che l’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2004/38 si riferisca esplicitamente a un periodo continuativo, mentre l’articolo 7, paragrafo 3, lettera b), di quest’ultima non lo fa, tenderebbe ad indicare che quest’ultima disposizione non richieda una siffatta continuità. Le disposizioni in questione si trovano tuttavia in diversi capi della direttiva 2004/38, che operano una chiara distinzione tra il diritto di soggiorno (capo III) e il diritto di soggiorno permanente (capo IV) e le condizioni per beneficiare di tali diversi diritti (
49
). Non ritengo pertanto che l’assenza di un requisito esplicito di continuità nell’articolo 7, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2004/38 sia determinante.
30.
Occorre quindi tener conto delle norme del capo III della direttiva 2004/38 relative al diritto di soggiorno, in particolare del suo articolo 7, nonché degli obiettivi perseguiti da tale normativa.
31.
L’articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 2004/38, che riguarda le situazioni in cui un cittadino dell’Unione che ha temporaneamente cessato di essere un lavoratore subordinato o autonomo conserva la qualità di lavoratore, nonché il corrispondente diritto di soggiorno ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, di tale direttiva (
50
), si basa sull’ipotesi che detto cittadino sia disponibile e idoneo a rientrare nel mercato del lavoro dello Stato membro ospitante entro un termine ragionevole (
51
). Esso stabilisce un giusto equilibrio tra la salvaguardia della libera circolazione dei lavoratori (
52
) e la garanzia che i sistemi di previdenza sociale dello Stato membro ospitante non siano soggetti ad un onere eccessivo (
53
). Il bilanciamento e la conciliazione di tali interessi legittimi e concorrenti di cui all’articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 2004/38 e la graduazione prudente ivi prevista dal legislatore dell’Unione riflettono (in parte) il principio di proporzionalità (
54
) enunciato all’articolo 5, paragrafo 4, TUE (
55
).
32.
Come già indicato, la protezione concessa ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 2004/38, e specificamente la durata di tale protezione, può variare in funzione, segnatamente, delle ragioni della cessazione dell’attività nello Stato membro ospitante e della durata di tale attività iniziale (
56
). Pertanto, sebbene si possa tracciare un chiaro parallelismo tra l’articolo 7, paragrafo 3, lettera b), e l’articolo 7, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 2004/38, entrambi facenti riferimento alla «disoccupazione involontaria debitamente comprovata» durante la quale l’interessato «si è registrato al fine di trovare un lavoro», tali disposizioni differiscono sensibilmente per quanto riguarda la durata del mantenimento di tale qualità da parte di un lavoratore subordinato o autonomo a seconda che la durata iniziale del suo periodo di attività nello Stato membro ospitante sia superiore o inferiore a un anno (
57
). Dal momento che sia l’articolo 7, paragrafo 3, lettera b), sia l’articolo 7, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 2004/38 si basano sul fatto che l’attività di un cittadino dell’Unione è stata interrotta involontariamente (
58
) e che tale cittadino rientrerà nel mercato del lavoro nello Stato membro ospitante entro un termine ragionevole, è giocoforza constatare, come sottolineato dal governo tedesco (
59
), dall’Irlanda (
60
) e dalla [OSCURATO:PERSONA] (
61
), che il fatto di includere, nella nozione di «oltre un anno», periodi brevi, sparsi o sporadici di attività economica sommati nel corso di un periodo prolungato (
62
) può erodere in pratica la differenza tra tali disposizioni (
63
) e la graduazione prudente operata dal legislatore dell’Unione ai diversi paragrafi dell’articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 2004/38 (
64
), pregiudicando così il giusto equilibrio stabilito da tale disposizione (
65
). A tal riguardo, ritengo che la protezione rafforzata garantita dall’articolo 7, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2004/38 — che può essere di durata indeterminata (
66
) — richieda un contributo corrispondente a – e un legame con – l’economia dello Stato membro ospitante (
67
) che sia al contempo durevole e duraturo rispetto alla minore protezione accordata ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, lettera c) (
68
), di tale direttiva, qualora un’attività economica di una durata, ad esempio, di due settimane (
69
) sia sufficiente per beneficiare della protezione accordata da quest’ultima disposizione. Poiché, alla luce della sentenza Tarola, la soglia temporale di cui all’articolo 7, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 2004/38 è bassa (
70
), la questione della continuità non si pone in tale contesto.
33.
A tale riguardo, l’attenuazione della distinzione tra l’articolo 7, paragrafo 3, lettera b), e l’articolo 7, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 2004/38 potrebbe comportare un onere eccessivo per i sistemi di previdenza sociale degli Stati membri ospitanti. Inoltre, il pieno impatto di tale onere sarebbe imprevisto in quanto potrebbero essere presi in considerazione periodi di lavoro subordinato o autonomo nello Stato membro ospitante ripartiti su molti anni, frammezzati da periodi di assenza dal mercato del lavoro dello Stato membro ospitante, e dar luogo al mantenimento della qualità di lavoratore e dei diritti che ne derivano per una durata indeterminata. Ritengo pertanto che l’espressione «per oltre un anno» riguardi non solo la durata minima dell’attività economica di cui trattasi (
71
), ma anche, in linea di principio, la continuità di tale attività.
34.
Se il requisito di un periodo continuativo di oltre un anno per mantenere la qualità di lavoratore ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2004/38 concilia, in linea di principio, in modo adeguato ed equo i diritti, gli interessi e i principi concorrenti in gioco e il giusto equilibrio che deve essere raggiunto, ritengo necessario esaminare anche se taluni periodi limitati di inattività inficino tale continuità oppure no (
72
). Un siffatto esame è necessario al fine di garantire il pieno rispetto del principio di proporzionalità di cui all’articolo 5, paragrafo 4, TUE.
35.
Occorre sottolineare anzitutto che, come indicato dalla [OSCURATO:PERSONA], mentre l’articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 2004/38 riguarda sia l’attività lavorativa subordinata che quella autonoma, quest’ultima per sua natura può essere caratterizzata da più incarichi lavorativi con interruzioni tra detti incarichi. Un’interpretazione dell’articolo 7, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2004/38 che richieda senza eccezioni un unico periodo continuativo di lavoro renderebbe difficile l’invocazione di tale disposizione da parte dei cittadini dell’Unione e sarebbe incompatibile con il suo ambito di applicazione
ratione materiae
(
73
).
36.
Per quanto riguarda le assenze volontarie dal mercato del lavoro, sarebbe eccessivamente formalistico e severo prevedere che un se cittadino dell’Unione, che abbia lavorato nello Stato membro ospitante per un periodo continuativo di 10 mesi, cessi volontariamente la propria attività lavorativa per, ad esempio, occuparsi di una emergenza o situazione familiare, al momento del suo rientro nel mercato del lavoro il tempo venga resettato automaticamente per ricominciare da zero. In un caso del genere, una persona che abbia lavorato per un periodo di 10 mesi e, a seguito di un’interruzione di due mesi, per un altro periodo di 10 mesi prima di trovarsi in stato di disoccupazione involontaria, non sarebbe in grado di beneficiare della protezione conferita dall’articolo 7, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2004/38. Un’applicazione automatica e non mitigata di un requisito di durata continua e ininterrotta di oltre un anno violerebbe, ad esempio, il fatto che, qualora un cittadino dell’Unione abbia iniziato a lavorare nello Stato membro ospitante, egli può mantenere obblighi familiari e altri obblighi (in un altro Stato), che richiedono la sua presenza fisica (
74
). Potrebbe essere impossibile gestire tali impegni e obblighi durante i periodi di ferie annuali di cui il lavoratore può beneficiare nel corso del primo anno di attività nello Stato membro ospitante (
75
) o a distanza (
76
).
37.
Inoltre, la Corte ha riconosciuto già dal 1988 che «lo svolgimento continuativo di una carriera è meno frequente che in passato» (
77
). Inoltre, è noto (
78
) che i lavoratori possono scegliere di non lavorare per brevi periodi mentre passano da un’attività all’altra (
79
). A condizione che tali lavoratori soddisfino le altre condizioni di cui all’articolo 7, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2004/38, sarebbe inutilmente severo escluderli automaticamente dal godimento dei benefici offerti da quest’ultima direttiva ove abbiano lavorato complessivamente per oltre un anno, seppure con brevi pause o interruzioni di durata totale limitata.
38.
Ne consegue che, se l’espressione «per oltre un anno» di cui all’articolo 7, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2004/38 rinvia, in linea di principio, a un unico periodo continuativo di oltre un anno, dato che la nozione di «lavoratore» non deve essere interpretata modo restrittivo (
80
) – e per estensione le condizioni alle quali tale qualità può essere mantenuta – tale continuità non dovrebbe essere interrotta da brevi assenze volontarie dal mercato del lavoro di durata ragionevole (
81
) non superiori complessivamente a due mesi qualora l’interruzione sia volontaria o sei mesi qualora essa derivi da disoccupazione involontaria (
82
).
39.
Occorre sottolineare che il periodo di due mesi di inattività volontaria è breve in proporzione al periodo di oltre un anno previsto all’articolo 7, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2004/38. Ciò segue, per analogia, la
ratio
o la logica sottesa all’articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 2004/38. L’articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 2004/38 prevede, in particolare, che le assenze per periodi da 6 mesi a 12 mesi consecutivi in determinate circostanze non interrompono un periodo di soggiorno continuativo di cinque anni nello Stato membro ospitante. La durata del periodo di interruzione autorizzato dall’articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 2004/38 varia a seconda, in sostanza, che essa risulti dalla scelta del cittadino dell’Unione o dalle circostanze.
40.
Per quanto riguarda il periodo di sei mesi in caso di disoccupazione involontaria, ritengo che esso sia adeguato con riferimento al periodo minimo del mantenimento della qualità di lavoratore previsto all’articolo 7, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 2004/38 (
83
) e al fine di non erodere o attenuare la differenza tra tale disposizione e l’articolo 7, paragrafo 3, lettera b), di tale direttiva. Tale periodo riflette altresì l’approccio differenziato adottato dal legislatore dell’Unione all’articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 2004/38 per quanto riguarda la durata dell’interruzione ammessa a seconda che essa sia stata volontaria o involontaria (
84
).
41.
Tuttavia, il periodo o i periodi di interruzione volontaria o involontaria di cui trattasi non possono essere presi in considerazione per il calcolo del periodo di occupazione richiesto (
85
) di oltre un anno previsto all’articolo 7, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2004/38.
42.
Ritengo pertanto, in risposta alla prima questione del giudice del rinvio, che l’espressione «oltre un anno» di cui all’articolo 7, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2004/38 debba essere interpretata nel senso che essa si riferisce, in linea di principio, a un unico periodo continuativo. Conformemente al principio di proporzionalità, la continuità di tale periodo non è interrotta da brevi assenze dal mercato del lavoro di una durata ragionevole complessivamente non superiore a due mesi quando l’interruzione è volontaria o di sei mesi se provocata da disoccupazione involontaria. Il periodo o i periodi di interruzione di cui trattasi non possono essere presi in considerazione per il calcolo del periodo di esercizio di un’attività richiesto superiore a un anno all’articolo 7, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2004/38.
C.
Sulla seconda questione pregiudiziale
43.
Con la seconda questione, il giudice del rinvio chiede se il diritto di un cittadino dell’Unione a un’indennità di disoccupazione significhi che tale cittadino si trovi in stato di «disoccupazione involontaria debitamente comprovata» nello Stato membro ospitante ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2004/38.
44.
Dalla domanda di pronuncia pregiudiziale e dal fascicolo di cui dispone la Corte risulta che il giudice del rinvio chiede un’interpretazione della locuzione «debitamente comprovata» piuttosto che della locuzione «disoccupazione involontaria» di cui all’articolo 7, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2004/38 (
86
). Il giudice del rinvio si chiede, in sostanza, se il fatto che il DEASP (
87
) abbia versato l’indennità di disoccupazione alla ex coniuge del richiedente debba essere accettato dal [OSCURATO:PERSONA] (
88
) come prova del fatto che ella si trovasse in stato disoccupazione involontaria debitamente comprovata ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2004/38 o, quanto meno, venga preso in considerazione nell’ambito di tale valutazione.
45.
Il richiedente ritiene che il DEASP debba adottare una decisione sul carattere involontario o meno della disoccupazione e che tale decisione sia vincolante nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] in base al diritto dell’Unione. Allorché concede a un cittadino dell’Unione un’indennità di disoccupazione, il DEASP ritiene che tale cittadino soddisfi i criteri di cui all’articolo 7, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2004/38. In subordine, a tale constatazione andrebbe attribuito un peso molto rilevante. Nel caso in cui il [OSCURATO:PERSONA] non considerasse determinante la posizione del DEASP, esso dovrebbe indicare le ragioni per le quali non tiene conto di tale posizione.
46.
Il governo tedesco sostiene che una persona come il richiedente, che mira a far valere un diritto di soggiorno derivato da diritti di cui beneficia la sua ex coniuge, può dedurre il fatto di aver ricevuto da parte della DEASP un’indennità di disoccupazione per dimostrare di trovarsi in stato di «disoccupazione involontaria debitamente comprovata» ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2004/38. Il governo tedesco ha messo in evidenza le circostanze particolari del caso di specie, ossia la mancata cooperazione della cittadina dell’Unione e il rifiuto delle autorità irlandesi di fornire al richiedente i certificati pertinenti, impedendogli di invocare i diritti previsti dalla direttiva 2004/38. Secondo tale governo, se non è più possibile stabilire se la disoccupazione fosse involontaria, ciò è esclusivamente imputabile all’operato delle autorità irlandesi, incluso il mancato accertamento dei fatti o la cancellazione delle informazioni pertinenti dalle banche dati. Tale situazione non può andare a scapito del richiedente.
47.
L’Irlanda ritiene che la registrazione presso il DEASP al fine di trovare un lavoro soddisfi solo in parte i requisiti di cui all’articolo 7, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2004/38 e che tale registrazione, di per sé, non costituisca e non possa costituire un fondamento per il mantenimento dello status di lavoratore da parte del cittadino dell’Unione. Esiste chiaramente un requisito supplementare secondo cui la disoccupazione deve essere «involontaria». Non si tratta di qualcosa che le autorità irlandesi prendano in considerazione in sede di concessione dell’indennità di disoccupazione. Inoltre, sul richiedente grava sempre l’onere della prova per dimostrare che la sua ex coniuge, cittadina dell’Unione, era in stato di disoccupazione involontaria. Pertanto, secondo l’Irlanda, il fatto che la cittadina dell’Unione abbia beneficiato dell’indennità di disoccupazione ai sensi della DEASP non significa, di per sé, che ella si trovi in stato di «disoccupazione involontaria debitamente comprovata» in Irlanda ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, lettera b), della direttiva.
48.
Secondo la [OSCURATO:PERSONA], le ragioni per le quali un cittadino mobile dell’Unione ha cessato di esercitare un’attività economica nello Stato membro ospitante possono essere rilevanti per stabilire se la disoccupazione sia volontaria o meno. Il requisito della disoccupazione «involontaria» imposto dall’articolo 7, paragrafo 3, lettera b) e c), della direttiva 2004/38 circoscrive il mantenimento dello status di lavoratore alle situazioni in cui la cessazione di qualsiasi attività economica (ma non necessariamente la cessazione di uno specifico lavoro) sia dovuta a circostanze indipendenti dalla volontà del cittadino mobile dell’Unione. Una diversa interpretazione potrebbe consentire ai lavoratori mobili di beneficiare del mantenimento dello status di lavoratore, anche in caso di cessazione di ogni attività in uno Stato membro ospitante di loro spontanea volontà. Allo stesso tempo, il diritto all’indennità di disoccupazione di cui trattasi nel presente procedimento dipende dalla dimostrazione, da parte del cittadino mobile dell’Unione, di essere disponibile a lavorare e di essere effettivamente alla ricerca di un lavoro, ma di non essere in grado di ottenere un impiego adeguato. Non si può quindi escludere che le autorità competenti possano, al fine di verificare il mantenimento del diritto di un cittadino dell’Unione all’indennità di disoccupazione, disporre di informazioni supplementari sulla natura e sulla portata degli sforzi compiuti dal cittadino dell’Unione per cercare lavoro e sul risultato di tali sforzi, che sarebbero rilevanti per stabilire se il suo status di disoccupazione fosse volontario o meno. Si tratta tuttavia di una questione che il giudice del rinvio si trova nella posizione migliore per verificare.
49.
Dalla formulazione dell’articolo 7, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2004/38 risulta che, affinché un cittadino dell’Unione conservi la qualità di lavoratore subordinato o autonomo, egli deve soddisfare tre condizioni cumulative distinte, vale a dire: (i) trovarsi in stato di «disoccupazione involontaria debitamente comprovata; (ii) dopo aver esercitato un’attività per oltre un anno e (iii) essersi registrato presso l’ufficio di collocamento competente al fine di trovare un lavoro. Il carattere cumulativo di tali condizioni risulta dall’uso del termine «dopo» e del modo participio del verbo «trovarsi» in tale disposizione. La registrazione al fine di trovare un lavoro dopo aver esercitato un’attività per oltre un anno non sarà quindi sufficiente affinché un cittadino dell’Unione conservi la qualità di lavoratore subordinato o autonomo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2004/38. Il cittadino dell’Unione deve altresì soddisfare la distinta condizione di trovarsi in stato di «disoccupazione involontaria debitamente comprovata».
50.
La locuzione «debitamente comprovata» non viene definita nella direttiva 2004/38 e il modo in cui deve essere la disoccupazione involontaria deve essere accertata o comprovata non è ivi stabilito. Ne consegue che, in assenza di una disciplina dell’Unione in materia e conformemente al principio dell’autonomia procedurale, spetta all’ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro stabilire le norme relative alla disoccupazione involontaria debitamente comprovata ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2004/38, a condizione che tali modalità non siano meno favorevoli rispetto a quelle relative a situazioni analoghe assoggettate al diritto interno (principio di equivalenza) e che non rendano in pratica impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dal diritto dell’Unione (principio di effettività) (
89
).
51.
Nel procedimento principale, si pone soltanto la questione relativa al rispetto del principio di effettività.
52.
Sembrerebbe, salvo verifica da parte del giudice del rinvio, che l’articolo 6, paragrafo 3, lettera c), del regolamento, analogamente all’articolo 7, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2004/38, si limiti a fare riferimento alla «disoccupazione involontaria debitamente comprovata» senza indicare in concreto come tale disoccupazione involontaria debba in concreto essere comprovata. Inoltre, nulla nel fascicolo sottoposto alla Corte indica che la questione sia disciplinata da altra normativa nazionale, da strumenti legislativi o dalla giurisprudenza.
53.
Ancora più rilevante è tuttavia il fatto che il giudice del rinvio non ha indicato il fondamento giuridico e le condizioni per ottenere l’indennità di disoccupazione in Irlanda. In particolare, tale giudice non ha spiegato se la concessione dell’indennità di disoccupazione da parte del DEASP dipenda dalla constatazione, da parte di tale organismo, che l’interessato si trovi in stato di disoccupazione per ragioni indipendenti dalla sua volontà o se, ed eventualmente come e in che misura, siffatte circostanze possano essere rilevanti per valutare il beneficio di tale indennità. Nutro pertanto serie riserve quanto alla questione se la seconda questione sia effettivamente ricevibile, dato che il giudice del rinvio non ha spiegato il contenuto delle disposizioni nazionali pertinenti applicabili a tale questione, come richiesto dall’articolo 94, lettera b), del regolamento di procedura della Corte.
54.
Nell’ipotesi in cui la Corte dovesse ritenere ricevibile la seconda questione, vorrei sottolineare che, secondo la [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA] ha sostenuto dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] (Alta Corte) che, nella valutazione dell’ammissibilità all’indennità di disoccupazione, il DEASP non indaga sulle ragioni per le quali una persona ha precedentemente cessato la propria attività lavorativa (
90
). L’Irlanda sostiene altresì, nelle sue osservazioni dinanzi alla Corte, che le autorità irlandesi non esaminano se la disoccupazione sia «involontaria» al momento della concessione dell’indennità di disoccupazione.
55.
Tuttavia, conformemente alle informazioni accessibili al pubblico fornite da un ente statutario rientrante nella competenza del [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] (Ministero della previdenza sociale, già DEASP), fatta salva la verifica da parte del giudice del rinvio, sembrerebbe che a una persona possa essere negato l’indennità di disoccupazione per un periodo di tempo (fino a nove settimane) se ha «cessato la propria attività lavorativa volontariamente e senza giusto motivo» (
91
). Ne consegue (
92
) che, attualmente, il [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] (Ministero della Protezione sociale), al momento della concessione dell’indennità di disoccupazione, indaga (
93
) o, quanto meno, ha il potere di indagare sui motivi per i quali una persona è disoccupata e può escluderla temporaneamente dalla concessione di detta indennità se la sua disoccupazione è volontaria. Sembrerebbe quindi che vi sia una certa sovrapposizione tra le condizioni per ottenere l’indennità di disoccupazione in Irlanda e l’espressione «disoccupazione involontaria» di cui all’articolo 7, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2004/38 (
94
).
56.
Se il giudice del rinvio constata che la DEASP disponeva di tali poteri all’epoca dei fatti e che la concessione dell’indennità di disoccupazione richiede, in sostanza, che la persona si trovi in stato di «disoccupazione involontaria» (
95
), ritengo che il fatto che un cittadino dell’Unione abbia ottenuto l’indennità di disoccupazione presso tale ente debba essere preso in considerazione dal [OSCURATO:PERSONA] in sede di valutazione della questione se un cittadino dell’Unione possa conservare la qualità di lavoratore subordinato o di lavoratore autonomo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2004/38. In tali circostanze, il beneficio dell’indennità di disoccupazione costituisce una prova
prima facie
del fatto che il cittadino dell’Unione si trovava in stato di «disoccupazione involontaria debitamente comprovata», ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2004/38 (
96
).
57.
[OSCURATO:PERSONA] può confutare tale elemento di prova dimostrando che il cittadino dell’Unione è stato escluso o è decaduto (temporaneamente) dal beneficio dell’indennità di disoccupazione, in quanto la sua disoccupazione era volontaria, o mediante qualsiasi altro elemento di prova pertinente. Occorre sottolineare che il [OSCURATO:PERSONA] si è ampiamente basato sulle informazioni ricevute dal DEASP sulla ex coniuge del richiedente per dimostrare, in particolare, la sua scheda professionale, la sua mancanza di qualità di lavoratore e il fatto che ella ha percepito l’indennità di disoccupazione «tra settembre 2013 e settembre 2017». [OSCURATO:PERSONA] è quindi in grado di ottenere informazioni da parte della DEASP per confutare la prova
prima facie
in questione.
58.
Ritengo pertanto, in risposta alla seconda questione del giudice del rinvio, che il diritto di un cittadino dell’Unione a beneficiare dell’indennità di disoccupazione costituisca una prova
prima facie
del fatto che un cittadino dell’Unione si trovava in stato di «disoccupazione involontaria debitamente comprovata» se tale ammissibilità dipende dal fatto che una persona sia disoccupata per motivi indipendenti dalla sua volontà e che l’autorità nazionale competente che concede tale indennità indaghi o abbia il potere di indagare sulle ragioni per le quali tale persona è disoccupata.
VI.
Conclusione
59.
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere come segue alla prima e alla seconda questione pregiudiziale sollevate dalla [OSCURATO:PERSONA] of Appeal (Corte d’appello, Irlanda):
L’articolo 7, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE
dev’essere interpretato nel senso che:
- L’espressione «oltre un anno» di cui a tale articolo si riferisce, in linea di principio, a un unico periodo continuativo. Conformemente al principio di proporzionalità, la continuità di tale periodo non è interrotta da brevi assenze dal personale di una durata ragionevole complessivamente non superiore a due mesi quando l’interruzione è volontaria o di sei mesi se provocata da disoccupazione involontaria. Il periodo o i periodi di interruzione in questione non possono essere presi in considerazione per il calcolo del periodo di occupazione richiesto di oltre un anno di cui all’articolo 7, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2004/38;
- L’ammissibilità di un cittadino dell’Unione all’indennità di disoccupazione costituisce una prova
prima facie
del fatto che un cittadino dell’Unione si trovava in stato di «disoccupazione involontaria debitamente comprovata» se tale ammissibilità dipende dalla circostanza che una persona sia disoccupata per motivi indipendenti dalla sua volontà e che l’autorità nazionale competente che concede tale indennità indaghi o abbia il potere di indagare sulle ragioni per le quali tale persona è disoccupata.
1
Lingua originale: l’inglese.
i
Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.
2
Tale domanda è stata depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] of Appeal (Corte d’appello, Irlanda) il 9 luglio 2024 presso la cancelleria della Corte.
3
Il richiedente e la sua ex moglie hanno divorziato nel luglio 2014.
4
In qualità di lavoratore subordinato o autonomo.
5
Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158, pag. 77, rettifica in GU L 229, pag. 35).
6
https://www.irishstatutebook.ie/eli/2015/si/548/made/en/print
7
Come indicato nei moduli di domanda.
8
Che, in ciascun caso, è successivo alla presentazione della domanda.
9
L’Irlanda ha indicato nelle sue osservazioni scritte che l’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento del 2015 recepisce l’articolo 13, paragrafo 2, della direttiva 2004/38.
10
Il richiedente è stato informato, con la lettera di rigetto, che «le informazioni messe a disposizione del [OSCURATO:PERSONA] da parte del [DEASP] evidenziano che la cittadina [dell’Unione] europea non stava esercitando i propri diritti a titolo di lavoro dipendente, lavoro autonomo, proseguimento di un corso di studi, disoccupazione involontaria o possesso di risorse sufficienti ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento [del 2015] nel periodo compreso tra il [13 settembre 2013] e il [23 settembre 2017]». Nel verbale delle osservazioni sulla decisione, un funzionario della EU [OSCURATO:PERSONA] (Divisione diritti conferiti dal Trattato dell’Unione) ha deciso che la domanda doveva essere respinta in quanto «le informazioni fornite dalla DEASP indicano che la cittadina [dell’Unione] non esercitava i suoi diritti [ai sensi del Trattato UE] nello Stato attraverso un impiego alla data di inizio del procedimento di divorzio nel giugno 2014, risiedeva qui, ma percepiva l’indennità di disoccupazione dal [13 settembre 2013] al [23 settembre 2017]».
11
La causa è stata trattata da un funzionario addetto al riesame che è anche testimone per conto del [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento principale dinanzi ai giudici irlandesi.
12
V. considerando da 1 a 4 della direttiva 2004/38.
13
Sentenza dell’ 11 aprile 2019,
Tarola
(C‑483/17; in prosieguo: la «sentenza Tarola», EU:C:2019:309, punto 23 e giurisprudenza citata). La Corte ha sottolineato, come discende dalla formulazione stessa degli articoli 20 e 21 TFUE, che il diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri non è incondizionato, ma subordinato alle limitazioni e alle condizioni previste dal trattato FUE nonché dalle disposizioni di attuazione. Il legislatore dell’Unione ha disciplinato tali limiti e condizioni con la direttiva 2004/38 [sentenza del 2 settembre 2021,
État belge (Diritto di soggiorno in caso di violenza domestica)
C‑930/19, EU:C:2021:657, punto 78 e giurisprudenza citata].
14
Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2004/38, il «coniuge» è un «familiare».
15
Vi farò riferimento come «Stato membro ospitante».
16
L’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2004/38 definisce quali «[a]venti diritto» ai diritti attribuiti dalla stessa «qualsiasi cittadino dell’Unione che si rechi o soggiorni in uno Stato membro diverso da quello di cui ha la cittadinanza, nonché [i] suoi familiari ai sensi dell’articolo 2, punto 2 che accompagnino o raggiungano il cittadino medesimo». La finalità e la
ratio
di tali diritti derivati si basano sulla constatazione che il rifiuto del riconoscimento di tali diritti sarebbe in grado di pregiudicare la libertà di circolazione del cittadino dell’Unione, dissuadendolo dall’esercitare i suoi diritti di ingresso e soggiorno nello Stato membro ospitante (sentenza del 16 luglio 2015,
Singh e
a.
, C‑218/14, EU:C:2015:476, in prosieguo: la «sentenza Singh», punto 50).
17
L’articolo 6 della direttiva 2004/38 fa riferimento al diritto di soggiorno dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari sino a tre mesi nello Stato membro ospitante.
18
V. anche articolo 17 della direttiva 2004/38, relativo alle deroghe a favore dei lavoratori che hanno cessato la loro attività nello Stato membro ospitante e dei loro familiari. L’articolo 21 della direttiva 2004/38 dispone che «[l]a continuità del soggiorno, ai fini della presente direttiva, può essere comprovata con qualsiasi mezzo di prova ammesso dallo Stato membro ospitante».
19
V. sentenza
Tarola
, punto 24.
20
Sentenza del 15 luglio 2021,
A (Assistenza sanitaria pubblica)
(C‑535/19, EU:C:2021:595, punto 53 e giurisprudenza citata). Tale condizione è ispirata all’idea che l’esercizio del diritto di soggiorno dei cittadini dell’Unione può essere subordinato agli interessi legittimi degli Stati membri, come la tutela delle loro finanze pubbliche (v., in tal senso, sentenza del 19 settembre 2013,
Brey
, C‑140/12, EU:C:2013:565, punto 55). Occorre sottolineare che, secondo una giurisprudenza costante, sebbene il cittadino dell’Unione debba disporre di risorse sufficienti, il diritto dell’Unione non pone tuttavia il minimo requisito in merito alla loro provenienza. Le risorse possono essere fornite, segnatamente, da un cittadino di un paese terzo congiunto del cittadino dell’Unione (v., in tal senso, sentenza
Singh
, punto 74 e giurisprudenza citata).
21
Come rilevato dalla [OSCURATO:PERSONA], l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2004/38 contiene diverse basi giuridiche diverse in forza delle quali i cittadini dell’Unione hanno un diritto di soggiorno nel territorio di un altro Stato membro per un periodo superiore a tre mesi. Poiché la base giuridica del soggiorno può cambiare nel corso del tempo, un cittadino dell’Unione può cumulare più periodi di soggiorno legale sulla base di diverse basi giuridiche previste all’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2004/38.
22
E i familiari del cittadino dell’Unione.
23
V., in tal senso, sentenza del 21 dicembre 2023,
[OSCURATO:PERSONA] e
a. (C‑488/21, EU:C:2023:1013, punto 59).
24
Il carattere derivato di tali diritti dei familiari riflette il loro obiettivo primario ai sensi della direttiva 2004/38, che è quello di promuovere la libera circolazione dei cittadini dell’Unione [v. sentenza del 2 settembre 2021,
État belge (Diritto di soggiorno in caso di violenza domestica)
C‑930/19, EU:C:2021:657, punti 74 e 82 e giurisprudenza citata].
25
La Corte ha dichiarato che tali circostanze non sono elencate in modo esaustivo dall’articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 2004/38 (v. sentenza
Tarola
, punto 26 e giurisprudenza citata). V., altresì, sentenza del 19 giugno 2014,
[OSCURATO:PERSONA]
(C‑507/12, EU:C:2014:2007, punti 31 e 38). Ai punti 28, 40 e 41 di quest’ultima sentenza, la Corte ha precisato che l’articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 2004/38 non prevede espressamente il caso di una donna che si trovi in una situazione particolare a causa delle limitazioni fisiche collegate alle ultime fasi della gravidanza e al periodo successivo al parto. Orbene, la circostanza che dette limitazioni costringano una donna a cessare di esercitare un’attività lavorativa durante il periodo necessario al suo ristabilimento non è, in linea di principio, idonea a privare tale persona della qualità di «lavoratore», ai sensi dell’articolo 45 TFUE. Il fatto che ella non sia stata effettivamente disponibile sul mercato del lavoro dello Stato membro ospitante per alcuni mesi non significa che ella abbia cessato di appartenere a tale mercato durante tale periodo, purché riprenda il suo lavoro o trovi un altro impiego entro un termine ragionevole dopo il parto. V. anche sentenza del 19 settembre 2019,
Dakneviciute
(C‑544/18, EU:C:2019:761, punto 41), fondata sull’articolo 49 TFUE.
26
V. sentenza Tarola, punto 43.
27
V. articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 2004/38.
28
V. articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 2004/38. La persona interessata deve registrarsi presso l’ufficio di collocamento competente al fine di trovare un lavoro.
29
V. articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 2004/38.
30
Sentenza del 20 dicembre 2017,
Gusa
(C‑442/16, EU:C:2017:1004, punto 45).
31
V. sentenza Tarola, punti 46, 48 e 49.
32
V., ad esempio, articoli 12 e 13 della direttiva 2004/38.
33
L’articolo 13, paragrafo 2, della direttiva 2004/38 costituisce quindi una deroga al principio secondo cui i familiari di un cittadino dell’Unione non beneficiano di diritti di soggiorno autonomi, bensì di diritti derivati ai sensi di tale direttiva [sentenza del 2 settembre 2021,
État belge (Diritto di soggiorno in caso di violenza domestica)
C‑930/19, EU:C:2021:657, punto 34].
34
Sentenza del 2 settembre 2021,
État belge (Diritto di soggiorno in caso di violenza domestica)
(C‑930/19, EU:C:2021:657, punti 61 e 62).
35
La Corte ha precisato che il coniuge cittadino dell’Unione di un cittadino di un paese terzo deve soggiornare nello Stato membro ospitante, conformemente all’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2004/38, fino alla data di inizio del procedimento giudiziario di divorzio, affinché tale cittadino di un paese terzo possa avvalersi del mantenimento del suo diritto di soggiorno in tale Stato membro, sulla base dell’articolo 13, paragrafo 2, di detta direttiva (sentenza
Singh
, punto 66). Tali requisiti sono stati modificati e mitigati dalla Corte in casi di abusi domestici [sentenza del 2 settembre 2021,
État belge (Diritto di soggiorno in caso di violenza domestica)
C‑930/19, EU:C:2021:657, punto 43]. Ritengo che anche l’articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 2004/38 sia rilevante.
36
La domanda di pronuncia pregiudiziale contiene un certo numero di riferimenti al fatto che la ex coniuge del richiedente percepiva un’indennità di disoccupazione, «assistenza sociale» e assegni familiari. Le date esatte di percepimento di tali prestazioni e la pertinenza di dette prestazioni diverse dall’indennità di disoccupazione sono piuttosto vaghe. Inoltre, in tale domanda si fa riferimento ai periodi di lavoro compiuti dalla cittadina dell’Unione in Irlanda dopo l’inizio del procedimento di divorzio. È sufficiente constatare che, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, lettera a), sono rilevanti solo i periodi prima dell’inizio del procedimento di divorzio.
37
V. sentenza dell’ 11 novembre 2014,
Dano
(C‑333/13, EU:C:2014:2358, punto 71), che rinvia all’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2004/38. A mio avviso, dalla sentenza Tarola, punti 51 e 52, risulta che le preoccupazioni espresse al considerando 10 di tale direttiva si riferiscono all’articolo 7 della stessa nel suo complesso.
38
Occorre sottolineare che l’articolo 45, paragrafo 2, TFUE enuncia che la libera circolazione dei lavoratori implica l’abolizione di qualsiasi discriminazione, fondata sulla nazionalità, tra i lavoratori degli Stati membri, per quanto riguarda l’impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro. Nel settore dei vantaggi sociali, tale disposizione è concretizzata all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione (GU 2011, L 141, pag. 1). La Corte ha precisato che l’obiettivo di evitare un onere finanziario eccessivo per lo Stato membro ospitante non può giustificare una disparità di trattamento tra i lavoratori migranti e i loro familiari, come definiti all’articolo 2 della direttiva 2004/38, rispetto ai lavoratori nazionali nel settore dell’accesso alle prestazioni di assistenza sociale (sentenza del 21 dicembre 2023,
[OSCURATO:PERSONA] e a.
, C‑488/21, EU:C:2023:1013, punti 49 e 71). Per contro, la Corte ha precisato che uno Stato membro ha la possibilità di negare la concessione di prestazioni di assistenza sociale a cittadini dell’Unione economicamente inattivi che esercitino la libertà di circolazione e che non dispongano delle risorse sufficienti per poter rivendicare il beneficio del diritto di soggiorno ai sensi di tale direttiva (sentenza del 15 luglio 2021,
[OSCURATO:PERSONA] for [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA]
, C‑709/20, EU:C:2021:602, punto 78 e giurisprudenza citata). La Corte ha quindi chiaramente distinto, nel contesto, segnatamente, dell’articolo 7 della direttiva 2004/38, tra i lavoratori e i cittadini dell’Unione economicamente inattivi.
39
Esaminerò le due parti congiuntamente.
40
Sebbene la questione pregiudiziale faccia semplicemente riferimento all’espressione «un anno», ritengo che, nell’ambito del presente procedimento e alla luce del testo stesso dell’articolo 7, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2004/38, occorra interpretare l’espressione «per oltre un anno».
41
I termini «inferiore ad un anno» e «durante i primi dodici mesi» figuranti all’articolo 7, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 2004/38 — anch’essi non definiti — non consentono, di per sé, di stabilire se il periodo di cui all’articolo 7, paragrafo 3, lettera b), di tale direttiva debba o meno essere continuo.
42
Inoltre, non sono a conoscenza di una trattazione di tale questione da parte della Corte nella sua giurisprudenza. Con la sentenza del 12 marzo 2014,
O. e B.
(C‑456/12, EU:C:2014:135, punto 59), la Corte ha risposto alla questione se l’effetto cumulativo di vari soggiorni di breve durata nello Stato membro ospitante sia tale da far sorgere un diritto di soggiorno derivato per un familiare del cittadino dell’Unione, cittadino di un paese terzo, quando il cittadino dell’Unione in parola ritorni nello Stato membro di cui possiede la cittadinanza, precisando che unicamente un soggiorno che soddisfi le condizioni enunciate ai paragrafi 1 e 2 dell’articolo 7 o dell’articolo 16 della direttiva 2004/38 è idoneo a far sorgere un siffatto diritto di soggiorno. A tale riguardo, soggiorni di breve durata, come fine settimana o vacanze trascorse in uno Stato membro diverso da quello di cui detto cittadino possiede la cittadinanza, anche considerati congiuntamente, ricadono nell’ambito dell’articolo 6 della direttiva 2004/38 e non soddisfano le condizioni di cui trattasi. Tenuto conto dei periodi di soggiorno prolungati della cittadina dell’Unione in Irlanda nel procedimento principale, l’articolo 6 della direttiva 2004/38 non è pertinente.
43
Occorre rilevare che le espressioni equivalenti utilizzati in diverse versioni linguistiche della disposizione di cui trattasi hanno lo stesso significato dell’espressione figurante nella versione inglese («for more than one year»). Tali diverse versioni linguistiche non si riferiscono quindi ad un solo periodo continuativo o ininterrotto. Inoltre, le diverse versioni linguistiche non prevedono che il periodo di un anno possa essere compiuto sommando due o più periodi più brevi. Così, ad esempio, la versione in lingua francese utilizza l’espressione «pendant plus d’un an»; la versione in lingua spagnola «durante más de un año»; la versione in lingua portoghese «durante et de um ano»; la versione in lingua greca «άνω του ενός έτους»; la versione in lingua tedesca «nach mehr als einjähriger»; la versione in lingua bulgara «повече от една година»; la versione in lingua lituana «daugiau kaip vienerius metus»; la versione in lingua lettone «ilgāk nekā vienu gadu»; la versione in lingua estone «üle ühe aasta»; la versione in lingua ceca «více neto jeden rok» e la versione in lingua rumena «perioadă de peste un an».
44
V., ad esempio, allegato XII, capo 2, punto 2, degli Atti relativi all’adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all’Unione europea (
OJ 2003 L 236, p. 33
), che trattano della libera circolazione delle persone e menzionano specificamente l’ammissione di cittadini polacchi al mercato del lavoro di «uno Stato membro attuale» per «
un periodo ininterrotto pari o superiore a 12 mesi
». Il corsivo è mio. Nella sentenza del 13 settembre 2018,
Prefeta
(C‑618/16, EU:C:2018:719, punto 55), la Corte ha dichiarato che la disposizione di cui trattasi consentiva, nel corso di un periodo transitorio, al [OSCURATO:PERSONA] di escludere un cittadino polacco dal beneficio dell’articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 2004/38 qualora quest’ultimo non soddisfacesse la condizione stabilita dalla normativa nazionale di aver esercitato un’attività lavorativa registrata nel [OSCURATO:PERSONA] per un periodo ininterrotto di 12 mesi. La Corte non ha tuttavia interpretato l’espressione «
per oltre un anno
» di cui all’articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 2004/38, né ha ritenuto che essa fosse equivalente all’espressione «
un periodo ininterrotto pari o superiore a 12 mesi
». V. anche articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo (GU 2004, L 16, pag. 44), il quale dispone che «[g]li Stati membri conferiscono lo status di soggiornante di lungo periodo ai cittadini di paesi terzi che hanno soggiornato legalmente e
ininterrottamente per cinque anni nel loro territorio immediatamente prima
della presentazione della pertinente domanda». Il corsivo è mio.
45
Il corsivo è mio.
46
Tale disposizione consente, in alcuni casi, assenze più lunghe. V., per analogia, articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2003/109, il quale prevede che «[l]e assenze dal territorio dello Stato membro interessato non interrompono la durata del periodo di cui al paragrafo 1 e sono incluse nel computo della stessa quando sono inferiori a sei mesi consecutivi e non superano complessivamente dieci mesi nel periodo di cui al paragrafo 1».
47
Il governo tedesco ritiene altresì che, nel linguaggio corrente, l’espressione «un anno» faccia riferimento a «un periodo composto da un anno continuativo».
48
V. sentenza
Tarola
,
punto 37. V., per analogia, sentenza del 30 gennaio 2020,
Tim
(C‑395/18, EU:C:2020:58, punto 36 e giurisprudenza citata).
49
L’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2004/38 prevede espressamente che il diritto di soggiorno permanente, che i cittadini dell’Unione acquisiscono dopo aver soggiornato legalmente in via continuativa per cinque anni nello Stato membro ospitante, «non è subordinato alle condizioni di cui al capo III». Tale diritto non è quindi subordinato, in particolare, alla condizione, prevista all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), di tale direttiva, di disporre, per se stesso e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti nonché di un’assicurazione malattia che copra tutti i rischi [sentenza del 10 marzo 2022,
Commissioners for [OSCURATO:PERSONA] and Customs (Assicurazione malattia che copra tutti i rischi)
, C‑247/20, EU:C:2022:177, punto 54].
50
E, di conseguenza, la parità di accesso all’assistenza sociale nello Stato membro ospitante rispetto ai cittadini che rientrano, tuttavia, nell’ambito di applicazione dell’articolo 7, paragrafo 3, lettera c), e dell’articolo 24, paragrafo 2, della direttiva 2004/38.
51
Sentenza del 13 settembre 2018,
Prefeta
(C‑618/16, EU:C:2018:719, punti 37 e 39 e giurisprudenza citata).
52
Sebbene la direttiva 2004/38 disciplini il diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, la posizione centrale e privilegiata dei lavoratori — o delle persone economicamente attive — nell’ambito di tale direttiva, e in particolare del suo articolo 7, non può essere sottovalutata (v. sentenza del 11 novembre 2014,
Dano
, C‑333/13, EU:C:2014:2358, punti da 73 a 78).
53
V. sentenza Tarola, punto 50. V., altresì, considerando 10 della direttiva 2004/38.
54
Tale principio, che disciplina il contenuto e la forma dell’azione dell’Unione, mira a garantire che tale azione sia idonea a garantire la realizzazione degli obiettivi legittimamente perseguiti e che non ecceda quanto necessario per il loro raggiungimento (sentenza del 24 febbraio 2022,
[OSCURATO:PERSONA]
, C‑257/20, EU:C:2022:125, punto 112).
55
Tale bilanciamento è talvolta qualificata come proporzionalità
stricto sensu
. «Al fine di rispettare il principio di proporzionalità, le misure adottate devono essere idonee al conseguimento degli obiettivi legittimi perseguiti, non devono superare i limiti di quanto risulti necessario per conseguire tali obiettivi (qualora esistano diverse alternative sul piano regolamentare si deve ricorrere a quella meno restrittiva) e gli inconvenienti causati non devono essere sproporzionati rispetto agli scopi perseguiti (bilanciamento interno o proporzionalità
stricto sensu
)». (Conclusioni dell’avvocato generale Bobek in
Pöpperl
,
C‑187/15, EU:C:2016:194, paragrafo 45).
56
V. paragrafo 30 delle presenti conclusioni e sentenza Tarola, punto 43.
57
V. sentenza Tarola, punto 43. Un cittadino dell’Unione che abbia esercitato un’attività lavorativa subordinata o autonoma nello Stato membro ospitante conserva lo status di lavoratore a tempo indeterminato se ha esercitato un’attività subordinata o autonoma nello Stato membro ospitante «per oltre un anno» prima di ritrovarsi involontariamente disoccupato, conformemente all’articolo 7, paragrafo 3, lettera b), di tale direttiva. Per contro, un cittadino dell’Unione che abbia esercitato un’attività lavorativa subordinata o autonoma nello Stato membro ospitante per un periodo inferiore a un anno conserva la sua qualità di lavoratore solo per un periodo determinabile da tale Stato membro, purché tale periodo non sia inferiore a sei mesi ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 2004/38.
58
E quindi per ragioni indipendenti dalla volontà del cittadino dell’Unione (sentenze del 20 dicembre 2017,
Gusa
, C‑442/16, EU:C:2017:1004, punti 31 e 45, e Tarola, punti 46, 48 e 49.
59
Il governo tedesco ritiene che una siffatta interpretazione significherebbe che i periodi di lavoro compiuti nello Stato membro ospitante risalenti decenni, ad esempio in qualità di lavoratore stagionale, potrebbero essere presi in considerazione ai fini della concessione di un diritto di soggiorno permanente ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2004/38, anche qualora l’interessato vi abbia lavorato solo per un mese nel recente passato.
60
L’Irlanda sostiene che nulla consente di ritenere che, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2004/38, diversi periodi di lavoro di breve durata debbano essere cumulati su un periodo di quattro o cinque anni, dato che tra tali brevi periodi di occupazione una persona potrebbe effettivamente perdere la qualità di lavoratore in caso di disoccupazione protrattasi almeno 6 mesi ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, lettera c), di tale direttiva. «Suggerire che dopo alcuni anni in cui periodi di occupazione di breve durata (un mese o due per volta) e periodi di disoccupazione prolungati, si potrebbe in un modo o nell’altro ritenere che un soggetto abbia retroattivamente conservato legalmente la qualità fondamentale di lavoratore beneficiante di tutti i diritti e le prestazioni che ne derivano sarebbe infondato». Inoltre, l’Irlanda afferma che «è completamente incerto per quale periodo si possa individuare una somma di periodi di lavoro di breve durata costituenti il periodo di un anno imposto dal legislatore dell’Unione. Sarebbe di quattro o cinque anni, come indicato nel caso di specie, oppure potrebbe essere di dieci o quindici anni?».
61
Secondo la [OSCURATO:PERSONA], il diritto di conservare la qualità di «lavoratore» a tempo indeterminato ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2004/38 si basa sull’ipotesi che un cittadino mobile dell’Unione economicamente attivo da più di un anno abbia versato contributi in qualità di membro stabile del mercato del lavoro e abbia una conoscenza sufficiente di tale mercato per riprendere la sua attività e versare contributi economici nello Stato ospitante, incluso il relativo sistema di previdenza sociale, entro un termine ragionevole.
62
Che ammonta a oltre un anno.
63
In particolare se un periodo di interruzione supera il periodo minimo di tutela di sei mesi di cui all’articolo 7, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 2004/38.
64
In particolare l’articolo 7, paragrafo 3, lettera b), e l’articolo 7, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 2004/38.
65
Al punto 48 della sentenza Tarola, la Corte ha dichiarato che l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2004/38 si applica «in tutte le situazioni in cui un lavoratore sia stato costretto, per ragioni indipendenti dalla sua volontà, a cessare la sua attività nello Stato membro ospitante prima che sia trascorso un anno». A mio avviso, ciò implica che l’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2004/38 riguarda un unico periodo ininterrotto di oltre un anno. L’elemento di continuità emerge più chiaramente dalla versione in lingua francese in cui è stata redatta la sentenza, che utilizza l’espressione «avant l’échéance d’une année».
66
Purché siano rispettate le altre condizioni di tale disposizione.
67
Mediante il pagamento delle imposte e dei contributi sociali (v., per analogia, sentenza del 21 dicembre 2023,
[OSCURATO:PERSONA] e
a., C‑488/21, EU:C:2023:1013, punto 71).
68
L’uso dell’espressione «inferiore ad un anno» o «durante i primi dodici mesi» all’articolo 7, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 2004/38 depone a favore dell’interpretazione secondo cui il periodo di un anno previsto da tale disposizione e, implicitamente, dall’articolo 7, paragrafo 3, lettera b), di detta direttiva costituisce un «blocco» unico e indispensabile o un periodo continuativo.
69
V. sentenza Tarola, punto 54. V., per analogia, sentenza del 4 giugno 2009,
Vatsouras e Koupatantze
(C‑22/08 e C‑23/08, EU:C:2009:344, punto 30), in cui la Corte ha dichiarato che, nonostante la breve durata di un’attività professionale, la qualità di lavoratore ai sensi dell’articolo 45 TFUE non poteva essere esclusa.
70
In tal caso, due settimane.
71
Sentenza del 15 settembre 2015, Alimanovic (
C67/14
,
EU:C:2015:597
, punto
60
).
72
V., per analogia, articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 2004/38.
73
V., per analogia, conclusioni dell’avvocato generale Szpunar nella causa
Tarola
(C‑483/17, EU:C:2018:919, paragrafi da 45 a 49).
74
Infatti, tali problemi possono sorgere soprattutto nel corso del primo anno dell’esercizio, da parte del cittadino dell’Unione, della sua libertà di circolazione.
75
Tanto più che il diritto di fruire delle ferie annuali nel corso del primo anno di attività può essere estremamente limitato in taluni Stati membri a causa del requisito di un periodo minimo di servizio.
76
Nonostante il miglioramento delle comunicazioni e dei trasporti moderni. A tale riguardo, alcuni aspetti burocratici possono essere risolti solo con il fatto che il lavoratore si trova sul posto.
77
V. sentenza del 21 giugno 1988,
Lair
(39/86, EU:C:1988:322, punto 38).
78
Cfr., ad esempio, l’articolo di stampa di Eurostat del 16 febbraio 2023 intitolato «3,5 milioni di persone che hanno lasciato il lavoro nel terzo quadrimestre del 2022 nell’UE», disponibile su
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/w/ddn-20230216-2
. Tale articolo fa riferimento all’aumento delle persone di età compresa tra i 25 e i 54 anni che hanno lasciato il loro impiego nel terzo quadrimestre del 2022 rispetto a quello del 2021 per, in particolare, ragioni personali, tra cui la ricerca di più tempo libero, viaggiare e cambiare luogo di residenza.
79
Questo fenomeno è talvolta denominato «jobbymoon». Per una panoramica dell’evoluzione dei percorsi professionali e del fenomeno del «jobcrafting» e del «pixelated market» v. Bersin, J., [OSCURATO:PERSONA] Changed: [OSCURATO:PERSONA]?, 31 marzo 2024, aggiornato il 6 aprile 2024, disponibile su
https://joshbersin.com/2024/03/the-needs-of-employees-have-totally-changed-are-you-really-ready/
. V. anche
https://www.shrm.org/mena/executive-network/insights/people-strategy/pixelated-workforce-arrived-ready
80
Sentenza del 21 febbraio 2013,
N.
(C‑46/12, EU:C:2013:97, punto 39). «Infatti, in quanto definisce l’ambito di applicazione di una libertà fondamentale prevista dal Trattato FUE, tale nozione deve essere interpretata estensivamente» [conclusioni dell’avvocato generale Szpunar in
G.
M.A.
(Richiedente lavoro)
, C‑710/19, EU:C:2020:739, paragrafo 37].
81
Relativa al periodo di un anno di cui all’articolo 7, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2004/38.
82
In tali casi, qualora il periodo di lavoro subordinato o autonomo nello Stato membro ospitante sia «inferiore ad un anno» o «dodici mesi», il cittadino dell’Unione beneficia della protezione concessa ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 2004/38 alle condizioni ivi stabilite. Occorre sottolineare che, se un cittadino dell’Unione conserva la qualità di lavoratore per un periodo di almeno sei mesi e gode del diritto di soggiorno e della parità di trattamento, tale qualità non è equivalente a un’attività ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, lettera b), della direttiva e il periodo di disoccupazione involontaria non può essere utilizzato per calcolare il periodo di lavoro o di attività autonoma richiesto superiore a un anno.
83
Sei mesi.
84
Una siffatta interpretazione è altresì conforme all’obiettivo principale perseguito dalla direttiva 2004/38, che, come ricordato al paragrafo 16 delle presenti conclusioni, consiste nel rafforzare il diritto alla libertà di circolazione e di soggiorno di tutti i cittadini dell’Unione nonché all’obiettivo specificamente perseguito dal suo articolo 7, paragrafo 3, consistente nel garantire, attraverso il mantenimento dello status di lavoratore, il diritto di soggiorno delle persone che abbiano cessato di esercitare la loro attività professionale a causa di un’assenza dal lavoro dovuta a circostanze indipendenti dalla loro volontà (v. sentenza Tarola, punto 49 e giurisprudenza citata).
85
Ho posto l’accento su tale termine al fine di evidenziare il fatto che l’articolo 7, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2004/38 utilizza l’espressione «dopo aver esercitato un’attività». Ritengo quindi che tale articolo esiga che la persona abbia effettivamente esercitato un’attività e non semplicemente che detta persona goda della qualità di lavoratore.
86
A tal riguardo, e come indicato in precedenza, quest’ultima locuzione è stata interpretata dalla Corte (v. sentenza del 20 dicembre 2017,
Gusa
, C‑442/16, EU:C:2017:1004, punti 31 e 45). V., per analogia, sentenza Tarola, punti 46, 48 e 49.
87
Che è l’organismo competente ai sensi del diritto irlandese per il pagamento dell’indennità di disoccupazione.
88
Che è l’organo competente ai sensi del diritto irlandese per la concessione dei permessi di soggiorno.
89
V. sentenza del 27 giugno 2018, Diallo (C‑246/17, EU:C:2018:499, punti 45 e 59 e giurisprudenza citata).
90
[OSCURATO:PERSONA] ha fatto riferimento alla sentenza del giudice Phelan, I.T. v Minister for Justice [(2023) IEHC 40, punto 72].
91
V., in tal senso, https://www.citizensinformation.ie/en/social-welfare/unemployed-people/jobseekers-allowance/ [OSCURATO:PERSONA] è l’organo statutario che supporta la fornitura di informazioni, consulenza e difesa legale su un’ampia gamma di servizi pubblici e sociali. Cura il sito web [OSCURATO:PERSONA], citizensinformation.ie. Il consiglio è di competenza del [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] (Ministero della previdenza sociale, già DEASP).
92
Salvo verifica da parte del giudice del rinvio.
93
Il giudice del rinvio deve valutare se tali norme e condizioni esistessero anche al momento rilevante ai fini del procedimento principale.
94
La portata di tale sovrapposizione dipende dalle norme e dalle condizioni per la concessione dell’indennità di disoccupazione e quindi, forse, dal significato dell’espressione «cessare l’attività lavorativa volontariamente e senza giusta causa».
95
In base all’articolo 7, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2004/38/CE:
96
A tal riguardo, e come già indicato, la direttiva 2004/38 mira ad agevolare e a rafforzare l’esercizio del diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, conferito direttamente ai cittadini dell’Unione dall’articolo 21, paragrafo 1, TFUE.