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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 15 gennaio 2021

Cassazione n. 37515/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/01/2021 della Corte di appello di Salerno; letti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]Olio, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con atto dei propri difensori, [OSCURATO:PERSONA] chiede alla Corte di cassazione di annullare la sentenza della Corte di appello di Salerno del 15 gennaio 2021, che ne ha confermato la condanna per il delitto di induzione indebita ex art. 319 -quater, cod. pen., inflittagli dal Tribunale di Vallo della Lucania con sentenza del 12 luglio 2019.

Gli si addebita di avere, nella sua qualità di ufficiale giudiziario in servizio presso l'U.n.e.p. di quel Tribunale, indotto [OSCURATO:PERSONA] a corrispondergli cinquanta euro, onde ottenere la garanzia del buon esito della notifica di un pignoramento mobiliare da questi richiesto a quell'ufficio.

2. I motivi di ricorso sono quattro.

2.1. Con il primo si deducono violazione di legge e vizi di motivazione, nella parte in cui la sentenza impugnata ha fondato la propria decisione sulle dichiarazioni predibattimentali del Bevilaicqua, acquisite in dibattimento sull'accordo delle parti, dopo che questi, in qualità di coimputato, si era avvalso della facoltà di non rispondere.

Deduce il ricorrente che i giudici di merito abbiano violato gli artt. 111, Cost., e 6, CEDU, nella parte in cui sanciscono il divieto di provare la colpevolezza dell'imputato sulla base delle dichiarazioni di chi si sia sottratto al contraddittorio, confondendo l'utilizzabilità di siffatta prova con la sufficienza della stessa ai fini della condanna.

Inoltre, la sentenza impugnata avrebbe violato il principio del contraddittorio, così come delineato dalla giurisprudenza della Corte EDU, secondo la quale al relativo diritto l'imputato può efficacemente abdicare solo se sia stato adeguatamente informato degli effetti che ne conseguono.

A tale doglianza, in particolare, rassegnata con memoria difensiva depositatale in udienza, la Corte di appello non avrebbe risposto.

2.2. La seconda censura consiste nella manifesta illogicità della motivazione, per avere la Corte distrettuale valorizzato, senza il conforto dei necessari riscontri, le interessate e contrastanti dichiarazioni del Bevilacqua: il quale, in sede di sommarie informazioni, aveva dichiarato di aver spontaneamente consegnato la somma al Testiera; mentre, nel successivo interrogatorio reso quale indagato, con l'assistenza del proprio difensore, ha riferito di esservi stato da costui costretto.

Inoltre, il ricorso lamenta la pretermissione della testimonianza resa da tale Giacco, funzionario del medesimo U.n.e.p., che ha riferito di aver udito parlare Testiera e Bevilacqua, nell'occasione, di anticipazione delle spese per il pignoramento, secondo una prassi comune in quell'ufficio.

2.3. Il terzo motivo di ricorso attinge la qualificazione giuridica del fatto come induzione indebita anziché come corruzione, poiché comunque non sarebbe stato l'imputato ad indurre il E3evilacqua a tale dazione, bensì quest'ultimo ad averlo preventivamente ed autonomamente cercato, in tal modo manifestando una volontà corruttiva in lui insorta prim'ancora di qualsiasi contatto con il pubblico agente.2.4.

Con il quarto motivo il ricorrente si duole del mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 323-bis, cod. pen., e, per l'effetto, della non punibilità per particolare tenuità del fatto, ai sensi del precedente art. 131-bis.

Si deduce che la Corte distrettuale l'abbia esclusa perché la somma versata comunque non sarebbe esigua, omettendo, però, di considerare che il codice etico dei dipendenti pubblici consente regalie di valore non superiore a 150 euro, rappresentando esso un utile punto di riferimento per evitare che la valutazione del giudice declini verso l'arbitrio.

3. I difensori hanno depositato altresì memoria scritta, sostanzialmente ribadendo il primo motivo di ricorso ed il vizio di motivazione conseguente all'omessa considerazione della testimonianza del predetto Giacco. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo ricorso è privo di ogni fondamento giuridico. 1.1.

L'art. 111, quarto comma, Cost., e l'art. 6, CEDU, proprio a maggior garanzia dell'imputato ed al fine di evitare insidiosi aggiramenti del contraddittorio, prevedono una clausola di inutilizzabilità, e non di semplice insufficienza dimostrativa, delle dichiarazioni di chi si sottragga volontariamente e senza condizionamenti esterni al confronto con l'accusato.

Se, poi, le dichiarazioni così ritualmente acquisite siano sufficienti o meno per la prova di colpevolezza, è questione che incide sull'adeguatezza del percorso giustificativo della decisione: per cui, nel giudizio di cassazione, può essere dedotta negli ordinari limiti del vizio di motivazione.

1.2. Riguardo, invece, alla necessità che l'imputato sia adeguatamente informato delle conseguenze derivanti dall'abdicazione dal proprio diritto al contraddittorio, è sufficiente rilevare che, nel caso specifico, l'imputato era assistito da un difensore, per di più con mandato fiduciario: talché deve ritenersi adeguatamente soddisfatto quell'onere informativo.

I precedenti della Corte EDU citati in ricorso non sono propriamente pertinenti, poiché si riferiscono a casi e procedure in cui non era garantita l'assistenza difensiva.

2. Possono essere trattati congiuntamente il secondo ed il terzo motivo di ricorso, perché le lacune della motivazione in punto di ricostruzione dei fatti ridondano direttamente sulla qualificazione giuridica dei medesimi.

2.1. A tal fine, è utile rammentare quello che è un principio ormai consolidato dell'analisi differenziale tra le fattispecie che qui rilevano: ovvero che anche il reato d'induzione indebita, oltre a quello di concussione, si distingue dalle fattispecie corruttive, in quanto entrambi i primi due illeciti sono qualificati da una condotta di prevaricazione abusiva del funzionario pubblico, idonea, a seconda dei contenuti che assume, a costringere o ad indurre alla dazione o alla promessa indebita l'extraneus, il quale, per effetto di tale condotta abusiva, si viene comunque a trovare in posizione di soggezione; l'accordo corruttivo, invece, presuppone la "par condicio contractualis" ed evidenzia l'incontro assolutamente libero e consapevole delle volontà delle parti (Sez.

U, n. 1228 del 24/10/2013, dep. 2014, Maldera, Rv. 258474).

L'elemento differenziale che orienta verso la fattispecie induttiva - o verso la concussione, nei casi di maggiore compressione dell'autodeterminazione dell'extraneus - va, dunque, individuato nella posizione di preminenza in concreto dell'agente pubblico e nell'abuso della stessa da parte del medesimo nella relazione coi il privato interlocutore, che, di conseguenza, viene a trovarsi in una condizione soggezione psicologica, per effetto della quale si determina alla dazione o alla promessa non dovute (secondo quello che è stato efficacemente indicato come un duplice nesso causale: Sez. 6, n. 50081 del 08/02/2018, Colapinto, Rv. 274810; in senso conforme, fra le altre: Sez. 6, n. 52321 del 13/10/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268520; Sez. 6, n. 50065 del 22/09/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265750).

Il compito del giudice, quindi, è accertare se l'abuso del pubblico agente abbia avuto come diretta conseguenza l'azione del privato, considerando comunque che la condotta di prevaricazione può derivare, nel caso concreto, anche dallo squilibrio di posizione tra il primo ed il secondo, sempre che quest'ultimo acceda all'illecita pattuizione condizionato dal timore di subire un pregiudizio in conseguenza dell'esercizio dei poteri pubblicistici e non per mero calcolo utilitaristico, versandosi, in tal caso, nella corruzione (Sez. 6, n. 53436 del 6/10/2016, Vecchio, Rv. 268791).

2.2. Così definito il perimetro applicativo delle due fattispecie, va rilevato come gli elementi di fatto valorizzati dalla sentenza impugnata non consentano di sussumere con certezza la condotta dell'imputato nell'induzione ex art. 319- quater, cod. pen..

Il versamento di una somma di denaro da parte del privato, la rimessione della relativa quantificazione alla volontà dello stesso («fai tu» gli avrebbe detto l'imputato), l'avvenuta corresponsione di somme «extra» anche in analoghe occasioni precedenti, l'ingiustificabilità della dazione in relazione allo stato della procedura (pag. 8, sent.) non possono considerarsi, infatti, circostanze univocamente sintomatiche di un abuso della posizione di preminenza del pubblico ufficiale, ben potendo conciliarsi anche con un patto tra pari, strumentale, nelle intenzioni del privato, ad ottenere una corsia preferenziale nell'evasione della propria pratica.

In tal senso, anzi, proprio la verificazione di precedenti situazioni analoghe, non emergendo dalla sentenza impugnata che ad occuparsi delle relative incombenze in quell'ufficio dovesse essere necessariamente l'imputato, si presterebbe agevolmente ad essere letta come la spia di una relazione di tipo corruttivo intessuta con il Bevilacqua.

In verità, l'unico elemento che potrebbe far declinare verso l'induzione, conferendo luce diversa ed univoca anche agli altri, sarebbe quello per cui il ricorrente, nel relazionarsi col Bevilacqua, «aveva alimentato i suoi dubbi in ordine alle difficoltà di notificare il pignoramento» (testuale, pag. 8, sent.): laddove pretestuosa, infatti, tale allegazione dell'imputato ben potrebbe essere stata in grado di condizionare l'interlocutore, facendogli sorgere il timore di subire comunque un pregiudizio.

Tuttavia, dalla sentenza impugnata non è possibile evincere come, nel concreto, quei dubbi siano stati "alimentati" e, considerando il labile e non lineare confine tra le due fattispecie, sovente legato anche a mere sfumature del comportamento dell'agente, tale aspetto merita di essere meglio descritto - e, se del caso, approfondito - dai giudici di merito.

2.3. La sentenza impugnata dev'essere, pertanto, annullata, con rinvio degli atti alla Corte emittente, affinché, nel rispetto dei principi di diritto dianzi evidenziati, rivaluti se la condotta dell'imputato configuri il delitto di induzione indebita di cui all'art. 319-guater, cod. pen., ovvero altre fattispecie di reato.

3. La precedente statuizione assorbe e rende perciò irrilevante il quarto motivo di ricorso, attinente al trattamento sanzionatorio ed alla connessa non punibilità per particolare tenuità del fatto.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/01/2021 della Corte di appello di Salerno; letti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]Olio, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto dei propri difensori, [OSCURATO:PERSONA] chiede alla Corte di cassazione di annullare la sentenza della Corte di appello di Salerno del 15 gennaio 2021, che ne ha confermato la condanna per il delitto di induzione indebita ex art. 319 -quater, cod. pen., inflittagli dal Tribunale di Vallo della Lucania con sentenza del 12 luglio 2019. Gli si addebita di avere, nella sua qualità di ufficiale giudiziario in servizio presso l'U.n.e.p. di quel Tribunale, indotto [OSCURATO:PERSONA] a corrispondergli cinquanta euro, onde ottenere la garanzia del buon esito della notifica di un pignoramento mobiliare da questi richiesto a quell'ufficio. 2. I motivi di ricorso sono quattro. 2.1. Con il primo si deducono violazione di legge e vizi di motivazione, nella parte in cui la sentenza impugnata ha fondato la propria decisione sulle dichiarazioni predibattimentali del Bevilaicqua, acquisite in dibattimento sull'accordo delle parti, dopo che questi, in qualità di coimputato, si era avvalso della facoltà di non rispondere. Deduce il ricorrente che i giudici di merito abbiano violato gli artt. 111, Cost., e 6, CEDU, nella parte in cui sanciscono il divieto di provare la colpevolezza dell'imputato sulla base delle dichiarazioni di chi si sia sottratto al contraddittorio, confondendo l'utilizzabilità di siffatta prova con la sufficienza della stessa ai fini della condanna. Inoltre, la sentenza impugnata avrebbe violato il principio del contraddittorio, così come delineato dalla giurisprudenza della Corte EDU, secondo la quale al relativo diritto l'imputato può efficacemente abdicare solo se sia stato adeguatamente informato degli effetti che ne conseguono. A tale doglianza, in particolare, rassegnata con memoria difensiva depositatale in udienza, la Corte di appello non avrebbe risposto. 2.2. La seconda censura consiste nella manifesta illogicità della motivazione, per avere la Corte distrettuale valorizzato, senza il conforto dei necessari riscontri, le interessate e contrastanti dichiarazioni del Bevilacqua: il quale, in sede di sommarie informazioni, aveva dichiarato di aver spontaneamente consegnato la somma al Testiera; mentre, nel successivo interrogatorio reso quale indagato, con l'assistenza del proprio difensore, ha riferito di esservi stato da costui costretto. Inoltre, il ricorso lamenta la pretermissione della testimonianza resa da tale Giacco, funzionario del medesimo U.n.e.p., che ha riferito di aver udito parlare Testiera e Bevilacqua, nell'occasione, di anticipazione delle spese per il pignoramento, secondo una prassi comune in quell'ufficio. 2.3. Il terzo motivo di ricorso attinge la qualificazione giuridica del fatto come induzione indebita anziché come corruzione, poiché comunque non sarebbe stato l'imputato ad indurre il E3evilacqua a tale dazione, bensì quest'ultimo ad averlo preventivamente ed autonomamente cercato, in tal modo manifestando una volontà corruttiva in lui insorta prim'ancora di qualsiasi contatto con il pubblico agente.2.4. Con il quarto motivo il ricorrente si duole del mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 323-bis, cod. pen., e, per l'effetto, della non punibilità per particolare tenuità del fatto, ai sensi del precedente art. 131-bis. Si deduce che la Corte distrettuale l'abbia esclusa perché la somma versata comunque non sarebbe esigua, omettendo, però, di considerare che il codice etico dei dipendenti pubblici consente regalie di valore non superiore a 150 euro, rappresentando esso un utile punto di riferimento per evitare che la valutazione del giudice declini verso l'arbitrio. 3. I difensori hanno depositato altresì memoria scritta, sostanzialmente ribadendo il primo motivo di ricorso ed il vizio di motivazione conseguente all'omessa considerazione della testimonianza del predetto Giacco. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo ricorso è privo di ogni fondamento giuridico. 1.1. L'art. 111, quarto comma, Cost., e l'art. 6, CEDU, proprio a maggior garanzia dell'imputato ed al fine di evitare insidiosi aggiramenti del contraddittorio, prevedono una clausola di inutilizzabilità, e non di semplice insufficienza dimostrativa, delle dichiarazioni di chi si sottragga volontariamente e senza condizionamenti esterni al confronto con l'accusato. Se, poi, le dichiarazioni così ritualmente acquisite siano sufficienti o meno per la prova di colpevolezza, è questione che incide sull'adeguatezza del percorso giustificativo della decisione: per cui, nel giudizio di cassazione, può essere dedotta negli ordinari limiti del vizio di motivazione. 1.2. Riguardo, invece, alla necessità che l'imputato sia adeguatamente informato delle conseguenze derivanti dall'abdicazione dal proprio diritto al contraddittorio, è sufficiente rilevare che, nel caso specifico, l'imputato era assistito da un difensore, per di più con mandato fiduciario: talché deve ritenersi adeguatamente soddisfatto quell'onere informativo. I precedenti della Corte EDU citati in ricorso non sono propriamente pertinenti, poiché si riferiscono a casi e procedure in cui non era garantita l'assistenza difensiva. 2. Possono essere trattati congiuntamente il secondo ed il terzo motivo di ricorso, perché le lacune della motivazione in punto di ricostruzione dei fatti ridondano direttamente sulla qualificazione giuridica dei medesimi. 2.1. A tal fine, è utile rammentare quello che è un principio ormai consolidato dell'analisi differenziale tra le fattispecie che qui rilevano: ovvero che anche il reato d'induzione indebita, oltre a quello di concussione, si distingue dalle fattispecie corruttive, in quanto entrambi i primi due illeciti sono qualificati da una condotta di prevaricazione abusiva del funzionario pubblico, idonea, a seconda dei contenuti che assume, a costringere o ad indurre alla dazione o alla promessa indebita l'extraneus, il quale, per effetto di tale condotta abusiva, si viene comunque a trovare in posizione di soggezione; l'accordo corruttivo, invece, presuppone la "par condicio contractualis" ed evidenzia l'incontro assolutamente libero e consapevole delle volontà delle parti (Sez. U, n. 1228 del 24/10/2013, dep. 2014, Maldera, Rv. 258474). L'elemento differenziale che orienta verso la fattispecie induttiva - o verso la concussione, nei casi di maggiore compressione dell'autodeterminazione dell'extraneus - va, dunque, individuato nella posizione di preminenza in concreto dell'agente pubblico e nell'abuso della stessa da parte del medesimo nella relazione coi il privato interlocutore, che, di conseguenza, viene a trovarsi in una condizione soggezione psicologica, per effetto della quale si determina alla dazione o alla promessa non dovute (secondo quello che è stato efficacemente indicato come un duplice nesso causale: Sez. 6, n. 50081 del 08/02/2018, Colapinto, Rv. 274810; in senso conforme, fra le altre: Sez. 6, n. 52321 del 13/10/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268520; Sez. 6, n. 50065 del 22/09/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265750). Il compito del giudice, quindi, è accertare se l'abuso del pubblico agente abbia avuto come diretta conseguenza l'azione del privato, considerando comunque che la condotta di prevaricazione può derivare, nel caso concreto, anche dallo squilibrio di posizione tra il primo ed il secondo, sempre che quest'ultimo acceda all'illecita pattuizione condizionato dal timore di subire un pregiudizio in conseguenza dell'esercizio dei poteri pubblicistici e non per mero calcolo utilitaristico, versandosi, in tal caso, nella corruzione (Sez. 6, n. 53436 del 6/10/2016, Vecchio, Rv. 268791). 2.2. Così definito il perimetro applicativo delle due fattispecie, va rilevato come gli elementi di fatto valorizzati dalla sentenza impugnata non consentano di sussumere con certezza la condotta dell'imputato nell'induzione ex art. 319- quater, cod. pen.. Il versamento di una somma di denaro da parte del privato, la rimessione della relativa quantificazione alla volontà dello stesso («fai tu» gli avrebbe detto l'imputato), l'avvenuta corresponsione di somme «extra» anche in analoghe occasioni precedenti, l'ingiustificabilità della dazione in relazione allo stato della procedura (pag. 8, sent.) non possono considerarsi, infatti, circostanze univocamente sintomatiche di un abuso della posizione di preminenza del pubblico ufficiale, ben potendo conciliarsi anche con un patto tra pari, strumentale, nelle intenzioni del privato, ad ottenere una corsia preferenziale nell'evasione della propria pratica. In tal senso, anzi, proprio la verificazione di precedenti situazioni analoghe, non emergendo dalla sentenza impugnata che ad occuparsi delle relative incombenze in quell'ufficio dovesse essere necessariamente l'imputato, si presterebbe agevolmente ad essere letta come la spia di una relazione di tipo corruttivo intessuta con il Bevilacqua. In verità, l'unico elemento che potrebbe far declinare verso l'induzione, conferendo luce diversa ed univoca anche agli altri, sarebbe quello per cui il ricorrente, nel relazionarsi col Bevilacqua, «aveva alimentato i suoi dubbi in ordine alle difficoltà di notificare il pignoramento» (testuale, pag. 8, sent.): laddove pretestuosa, infatti, tale allegazione dell'imputato ben potrebbe essere stata in grado di condizionare l'interlocutore, facendogli sorgere il timore di subire comunque un pregiudizio. Tuttavia, dalla sentenza impugnata non è possibile evincere come, nel concreto, quei dubbi siano stati "alimentati" e, considerando il labile e non lineare confine tra le due fattispecie, sovente legato anche a mere sfumature del comportamento dell'agente, tale aspetto merita di essere meglio descritto - e, se del caso, approfondito - dai giudici di merito. 2.3. La sentenza impugnata dev'essere, pertanto, annullata, con rinvio degli atti alla Corte emittente, affinché, nel rispetto dei principi di diritto dianzi evidenziati, rivaluti se la condotta dell'imputato configuri il delitto di induzione indebita di cui all'art. 319-guater, cod. pen., ovvero altre fattispecie di reato. 3. La precedente statuizione assorbe e rende perciò irrilevante il quarto motivo di ricorso, attinente al trattamento sanzionatorio ed alla connessa non punibilità per particolare tenuità del fatto. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al
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