CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 43729/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA C/ [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 09/03/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG RlTEINIWTO [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto n. 349 del 9 marzo 2020, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha dichiarato inammissibile il reolarno proposto dal Direttore dell'Ufficio I del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (DAP), avverso l'ordinanza n. 1223 del 2019, emessa dal Magisl-ato ci sorveglianza di Roma, con cui era stato accolto il reclamo, formulato ex art. 35-ter . 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.) dal detenuto [OSCURATO:PERSONA] ristretto n ,-eg me ex art. 41-bis Ord. pen., avente ad oggetto il rifiuto oppostogli di acq.Jistare a sopravvitto - tramite il c.d. "Mod. 72"- generi alimentari suscettibil di r:ottLya, In particolare, il Magistratc ci :,orvegliarza, nell'accogliere il reclamo del detenuto, disponeva la disapplica2:ione dell'al, 7 della circolare DAP del 2 ottobre 2018 nella parte in cui non gli corsent va l'acii_isto dei medesimi generi alimentari disponibili per gli altri detenuti ristretti in altre :3ezioni dell'Istituto. Avverso tale ordinanza l'Am -niristraziore p -oponeva reclamo ex art. 35-bis, comma 4, Ord. pen. al Tribunale di 5;C, rvegianz3 di Roma, ritenuta la richiesta del detenuto quale interesse di mero ta,:te non suscettibile di tutela in sede giurisdizionale. Con il provvedimento oggetto d'imougnezione il Tribunale di sorveglianza di Roma dichiarava inammissibile I reclamo, poiché proposto personalmente dal Direttore dell'Ufficio I del DAP serza la necessaria assistenza dell'Avvocatura di Stato, come previsto dall'art. 2 R.O. 30 ottobre 1.933, n. 1612. 2. Avverso tale provvedimento ha proposto --icorso il Ministero della Giustizia, rappresentato ex art. 1 R.d. 30 oltobre 15)33, n. 1612 dall'Avvocatura dello Stato, chiedendone l'annullamento e ponerdc a base dell'impugnazione un unico motivo con cui viene lamentata la viola2ione cleci[ arti-. 35-bis, 41-bis e 69 Ord. pen. in relazione all'art. 606, comma 1, lett b)„ ad poc. pen. Deduce, in particolare, che il clispesto cel art. 35-bis cit., come affermato dalle Sezioni unite della Corte di cassaziore con sentenza n. 3775 del 21/12/2017, dep, 2018, consente la proposizione. del reclamo da parte dell'Amministrazione penitenziaria senza il patrocinio e l'es3isi:enza dell'Avvocatura dello Stato. 3. Il Procuratore generale ha esto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. CONSIDE:RATO Il. DIRITTO 4. L'impugnazione è fondata 5. Questa Corte, come corre:i:amente rilevato dal ricorrente, ha superato il precedente orientamento, oggettp cli cont -asto interpretativo richiamato anche dal Tribunale di sorveglianza nell'ordha na impugnata, con decisione a Sezioni unite (Sez. Un., n. 3775 del 21 dicemb,e. 2C17, deo. 2018, Tuttolonnondo, Rv. 271648), a cui va data continuità. In particolare, si è affermato che MVVEVS0 L'ordinanza del magistrato di sorveglianza che accolga l'istanza del detenuto ... l'amministrazione penitenziaria è legittimata a proporre reclamo, ai sen3 (e l'art. 35-bis, comma quarto, I. 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), sena il patrxinio e l'assistenza della Avvocatura dello Stato". Le Sezioni Unite, nel ragicnair ani:o sicIto per giungere a detto arresto regolatore, hanno evidenziato C011e il rii-nedio ,ex art. 35-bis Ord. pen., fruibile direttamente dal detenuto, sia ragpre3entato da una procedura ispirata a criteri di facile accessibilità e di effettività della tutela, nell'ambito di una giurisdizione di prossimità. Con la nota sentenza Torrecglan , in.atti , a Corte EDU ha chiesto allo Stato italiano (ai sensi dell'art. 46 CEDU) di provvede;-e a introdurre procedure attivabili dai detenuti per porre fine e rirn?di) a concizioni di detenzione o trattamenti carcerari in contrasto con l'art. 3 CEDJ. In questo senso l'Amministrazione penitenziaria interviene nel procedimento quale soggetto titolare e responsabile del trattamento dei detenuti nell'espiazione della pena la quale non può conss;tere. in t -a lamenti contrari al senso di umanità e deve tendere alla rieducazione del condannato (art. 27, comma terzo, Cost.). Da ciò deriva che l'Amministrazior e I contraddittore istituzionale del reclamo presentato dal detenu.io e. al:c ;.1_esso tempo, la fonte informativa - dell'Istituto, nonché può essera destinataria delle prescrizioni impartite dal magistrato di sorveglianza relative alla rnpialita di gestione dei detenuti. È stata, quindi, esclusa la na:u:a civilistica degli interessi di cui l'Amministrazione sarebbe statz portatrice a fini della possibile applicazione dell'art. 573 cod. proc. pen. e si è s.,(P:olir ezito come essa invece si inserisca nel procedimento per l'esercizio di u 12 mrz cne pAblicistica. Nelle fasi di merito del reclamo ex art. 35-bis, comma 4, Ord, Pe 1., caratterizzate da una semplificazione del contraddittorio per favorire lo 53\,olgimen:o della giurisdizione di prossimità, è ammessa quindi la possibilità, zia parte dell'Amministrazione penitenziaria, di proporre reclamo e partecipare a lla 'aSE: impLgnatoria di fronte al Tribunale di sorveglianza senza il patrocinio ce:l'A n,\ ocatura dello Stato, ritenuto invece necessario per il giudizio di legitt rnità art i R.d. 30 ottobre 1933, n. 1612.6. Dalle considerazioni sopra riportate deriva l'accoglimento del ricorso con annullamento del provvedimento itn yugiat) e rinvio degli atti al Tribunale di sorveglianza di Roma per la trattazior e de, reclamo ritualmente presentato. P.Q.14. Annulla il provvedimento impupiato con rirvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Roma. Così dec